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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/11/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8576/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8576/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. NICOLINI STEFANO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Prevalle (BS) Via Bonsignori n.84
e
(c.f. ), con l'avv. Parte_2 C.F._2
CI CHIARA, elettivamente domiciliat presso lo studio del difensore in Brescia (BS) Via
RL AT n.25
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 12.9.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1.Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2.Affido congiunto della figlia , prossima alla maggiore età (01/08/25), con collocazione della Per_1 stessa presso il padre nella casa coniugale a Villanuova s/C (BS) via IV Novembre n.
6. La figlia potrà vedere e stare con la mamma tutte le volte che lo desidera, previo accordo con il papà, sino a che non sarà diventata maggiorenne. In ogni caso gli eventuali incontri mamma - figlia avverranno secondo le indicazioni ricevute dal Consultorio di Villanuova Sul Clisi (BS) al quale i coniugi si sono affidati.
3.Assegnazione della casa coniugale al marito sig. Parte_1 4.La sig.ra dovrà versare al marito sig. a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia e fino a quando quest'ultima non avrà raggiunto Per_1
l'indipendenza economica, una somma mensile modulata come segue: € 100,00 fino a quando non avrà trovato un'occupazione lavorativa;
dal momento in cui avrà trovato lavoro, il contributo è stabilito in € 150,00 qualora la retribuzione sia ricompresa tra € 700,00 ed € 900,00; € 200,00 se ricompresa tra € 901,00 ed € 1.100,00; € 300,00 in se ricompresa tra € 1.101,00 ed € 1.500,00; €
400,00 se ricompresa tra € 1.501,00 ed € 2.000,00; in ogni caso con rivalutazione annuale secondo gli Indici ISTAT, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che si seguito si riportano testualmente:
Spese per la salute (da documentare) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione (da documentare) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico e mensa;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne (da documentare)
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento (da documentare)
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
5.L'assegno unico verrà fruito interamente dal sig. e gli sgravi fiscali saranno Parte_1 suddivisi in pari quota.
6.Nel contesto delle condizioni patrimoniali che disciplinano la presente separazione, i coniugi concordano che la sig.ra si obbliga a cedere alla figlia Parte_2 [...]
dopo il raggiungimento della maggiore età della stessa ed in ogni caso entro e non oltre il Per_2 30/09/2025, la quota di proprietà ed essa intestata (50%) della casa familiare sita a Villanuova s/C
(BS) via IV Novembre n. 6, senza corrispettivo.
7.Il sig. e la sig.ra riconoscono di essere Parte_1 Parte_2 autosufficienti e, pertanto, ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
8.Le parti, con l'esatto adempimento delle condizioni previste, dichiarano inoltre di aver definito ogni altra questione patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, non sussistendo pendenze di debiti e crediti fra i coniugi.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 22.4.2025, e Parte_1 Parte_2
, premesso di avere contratto matrimonio civile in Salò (BS) in data
[...]
18.09.2006, dalla cui unione era nata la figlia il 1.8.2007, esponevano che la convivenza tra i Per_1 coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salò (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2006, parte I, n. 18;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 30.10.2025
Il Presidente est.
AN ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8576/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. NICOLINI STEFANO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Prevalle (BS) Via Bonsignori n.84
e
(c.f. ), con l'avv. Parte_2 C.F._2
CI CHIARA, elettivamente domiciliat presso lo studio del difensore in Brescia (BS) Via
RL AT n.25
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 12.9.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1.Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2.Affido congiunto della figlia , prossima alla maggiore età (01/08/25), con collocazione della Per_1 stessa presso il padre nella casa coniugale a Villanuova s/C (BS) via IV Novembre n.
6. La figlia potrà vedere e stare con la mamma tutte le volte che lo desidera, previo accordo con il papà, sino a che non sarà diventata maggiorenne. In ogni caso gli eventuali incontri mamma - figlia avverranno secondo le indicazioni ricevute dal Consultorio di Villanuova Sul Clisi (BS) al quale i coniugi si sono affidati.
3.Assegnazione della casa coniugale al marito sig. Parte_1 4.La sig.ra dovrà versare al marito sig. a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia e fino a quando quest'ultima non avrà raggiunto Per_1
l'indipendenza economica, una somma mensile modulata come segue: € 100,00 fino a quando non avrà trovato un'occupazione lavorativa;
dal momento in cui avrà trovato lavoro, il contributo è stabilito in € 150,00 qualora la retribuzione sia ricompresa tra € 700,00 ed € 900,00; € 200,00 se ricompresa tra € 901,00 ed € 1.100,00; € 300,00 in se ricompresa tra € 1.101,00 ed € 1.500,00; €
400,00 se ricompresa tra € 1.501,00 ed € 2.000,00; in ogni caso con rivalutazione annuale secondo gli Indici ISTAT, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che si seguito si riportano testualmente:
Spese per la salute (da documentare) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione (da documentare) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico e mensa;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne (da documentare)
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento (da documentare)
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
5.L'assegno unico verrà fruito interamente dal sig. e gli sgravi fiscali saranno Parte_1 suddivisi in pari quota.
6.Nel contesto delle condizioni patrimoniali che disciplinano la presente separazione, i coniugi concordano che la sig.ra si obbliga a cedere alla figlia Parte_2 [...]
dopo il raggiungimento della maggiore età della stessa ed in ogni caso entro e non oltre il Per_2 30/09/2025, la quota di proprietà ed essa intestata (50%) della casa familiare sita a Villanuova s/C
(BS) via IV Novembre n. 6, senza corrispettivo.
7.Il sig. e la sig.ra riconoscono di essere Parte_1 Parte_2 autosufficienti e, pertanto, ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
8.Le parti, con l'esatto adempimento delle condizioni previste, dichiarano inoltre di aver definito ogni altra questione patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, non sussistendo pendenze di debiti e crediti fra i coniugi.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 22.4.2025, e Parte_1 Parte_2
, premesso di avere contratto matrimonio civile in Salò (BS) in data
[...]
18.09.2006, dalla cui unione era nata la figlia il 1.8.2007, esponevano che la convivenza tra i Per_1 coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salò (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2006, parte I, n. 18;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 30.10.2025
Il Presidente est.
AN ET