Articolo 133 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 132Articolo 134
Versione
18 dicembre 1942
Art. 133.

Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di macero.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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