Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 1/2025
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel giudizio civile iscritto al R.G. V.G. n. 1/2025 avverso il decreto n. cronol. 207/2024, emesso il
03/12/2024, a definizione del giudizio R.G. V.G. 159/2024, promosso da:
in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Genova, e Parte_1
, in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., corrente in Genova, rappresentate e difese dall'Avv. Bruno Guaraldi del Foro di Modena e dall'Avv. Marcello Poggioli del Foro di Padova, presso il quale sono elettivamente domiciliate in Padova, via Tommaseo, n. 78/c
OPPONENTI
CONTRO
, in persona del p.t., difeso ex lege dall'Avvocatura dello Controparte_1 CP_2
Stato
OPPOSTO
-.-.-.-.-.-
Esaminati gli atti del procedimento, viste le note scritte depositate dalle Parti, in esito all'udienza cartolare del 26.03.2025, si osserva quanto segue.
Con ricorso ex L. 89/2001, depositato in data 3.07.2024, e Parte_1 Parte_2
ricuperi generici a responsabilità limitata, chiedevano alla Corte di Appello di Genova di
[...] riconoscere il risarcimento del danno derivante dall'irragionevole durata della procedura fallimentare di dichiarata fallita dal Tribunale di Savona in data 30.03.2012-2.04-2012, nella quale CP_3 erano state ammesse al passivo in chirografo, in data 25.12.2012, a seguito di domande presentate il 7.06.2012 (quanto ad e l'8.06.2012 (quanto a . Parte_1 Parte_3
La procedura concorsuale si era conclusa con provvedimento emesso in data 20.12.2023, senza che le ricorrenti, come tutti i chirografari, ottenessero soddisfazione dei propri crediti (pari € 1.819,79 per ed a € 15.356,71 per . Parte_1 Parte_3
Con decreto emesso in data 03.12.2024, la Corte, in persona del Consigliere designato, rigettava la domanda, dando atto del fatto che con decreto del 06.09.2024 era stato richiesto ai ricorrenti di integrare la documentazione depositata e che questi non avevano provveduto correttamente. In particolare, alla scadenza del termine concesso dal Consigliere designato, mancavano le attestazioni di conformità dei documenti prodotti in allegato al ricorso e a quelli prodotti in sede di integrazione.
[...] che la documentazione allegata al giudizio monitorio risultava proveniente dalla PEC della
Cancelleria fallimentare del Tribunale di Savona, comunque ridepositando i documenti richiesti nelle forme previste. In conseguenza, le odierne opponenti chiedevano il riconoscimento dell'indennizzo ex L. 89/2001 in precedenza negato, oltre alla rifusione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio.
Si costituiva nel giudizio il , contestando la fondatezza del motivo Controparte_1 avanzato relativamente all'erroneità del rigetto contenuto nel decreto opposto per omessa ottemperanza all'ordine istruttorio. Prendendo, dunque, atto della sanatoria effettuata in sede di opposizione per mezzo del deposito della documentazione, Parte resistente chiedeva che le spese di lite della fase monitoria fossero addossate alla controparte. In ultimo, il opposto chiedeva CP_1 che l'importo liquidato a titolo di indennizzo per eccessiva durata del processo venisse quantificato in euro 240,00 annui, in ragione dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 2-bis, c. 1-bis, l.
89/2001, considerato che nel fallimento presupposto erano state proposto 549 insinuazioni al passivo, con conseguente particolare complessità.
Il Ministero della Giustizia instava per una riduzione del quantum indennitario anche in considerazione della complessità dell'attività di realizzo, descritta dal curatore fallimentare in apposita relazione.
All'esito dell'udienza cartolare del 26.03.2025, la Corte assumeva in riserva il ricorso.
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue:
- risulta privo di pregio il motivo di opposizione avanzato da e Parte_1 relativo alla sufficienza della produzione documentale nel giudizio monitorio. Parte_3
L'art. 3, c. 3 L. 89/2001 è chiaro nell'elencare la documentazione necessaria per la proposizione del ricorso, specificando che questa deve essere depositata in copia autentica, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente l'indicazione della provenienza della PEC della
Cancelleria del Tribunale di Savona. Correttamente, quindi, il Consigliere designato aveva rigettato la domanda proposta, dopo aver chiesto, senza esito, un'attestazione mancata, al di là della necessità di interpretazioni incerte, a fronte anche della particolarità della materia rispetto alle conseguenze per l'Erario;
- l'integrazione della documentazione necessaria ai fini della decisione effettuata in sede di opposizione devesi ritenere legittima, stante la natura pienamente devolutiva del giudizio di opposizione, il che vale anche circa la prova della definitività della chiusura della procedura fallimentare. Tanto è stato chiarito dalla Corte di Cassazione in plurime pronunce, tra le quali si ricordano, oltre a Cass. civ., 19086/2021 citata dall'opponente, anche Cass. civ.,
22763/2015, Cass. civ., 22704/2017 e Cass. civ., 26857/2021.
Ciò detto, occorre porre in risalto quanto segue:
- le odierne ricorrenti avevano avanzato domanda di ammissione al passivo alla procedura fallimentare di Lavajet s.p.a. rispettivamente in data 7.06.2012, quanto ad Parte_1
e in data 8.06.2012, quanto a per la cifra di euro 1.819,79 la prima e
[...] Parte_3 di euro 15.367,71 la seconda;
- il fallimento di Lavajet s.p.a. risulta essersi concluso in data 20.12.2023;
- la procedura concorsuale in questione, pertanto, ha avuto una durata complessiva, quanto alle posizioni delle parti odierne opponenti, di giorni 12/13, mesi 6 e anni 11;
- da tale computo deve essere detratto il termine ragionevole previsto dall'art. 2, c. 2-bis L.
89/2001, pari ad anni 6, con riferimento alle procedure fallimentari;
- occorre, altresì, dedurre anche il periodo di 114 giorni di sospensione ex lege, a causa dell'epidemia VI , ai sensi dell'art.83, c.10, DL 18/20, conv. in L.n. 27/2020, sì che ai fini dell'indennizzo ex L. 89/2001 il procedimento presupposto ha avuto una durata, in eccesso, rispetto al termine previsto, di giorni 18/19, mesi 2, anni 5, equivalenti, dunque, ad anni 5;
- risultano, ancora, non sussistenti i presupposti per l'esclusione dell'indennizzo ex art. 2, c. 2- quinquies L. 89/2001 e quelli di cui all'art. 2, c. 2-sexies L. 89/2001, non vertendosi in un'ipotesi di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, da valutare anche in relazione alle condizioni personali della parte.
Alla luce, pertanto, delle considerazioni che precedono, reputa congruo la Corte liquidare l'importo di euro 400,00 per ogni anno di durata del giudizio presupposto eccedente il termine ragionevole, in base a criteri equitativi, alla quantificazione operata in casi consimili, all'oggetto del giudizio presupposto, attinente a questioni di carattere economico e non coinvolgente diritti personalissimi, alla natura degli interessi coinvolti, al valore e alla rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte, alla giurisprudenza di legittimità relativa alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo (cfr.
Cass. 3157/2019 e Cass. 14974/2015).
Ciò detto, risulta non condivisibile l'eccezione sollevata dal , con cui Controparte_1
è stata chiesta la riduzione del quantum indennitario, in considerazione del numero di soggetti ammessi al passivo, atteso che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'escludere l'applicazione di tale riduzione nell'ipotesi di procedure concorsuali (cfr. Cass. civ., 34460/2023 secondo la quale “questa Corte ha ribadito che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la riduzione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 1-bis non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima legge (Cassazione civile sez. II, 12/01/2023, n. 734)”).
A riguardo, la somma di euro 400,00 annui appare congrua a ristorare il pregiudizio subito dagli odierni opponenti e la liquidazione del minimo previsto dalla legge tiene in considerazione anche le complessità del fallimento presupposto, rispetto ad un tempo, peraltro, quasi doppio, rispetto a quello ragionevole, senza, inoltre, esiti economici favorevoli.
In astratto può, pertanto, essere liquidata la somma di euro 2.000,00 (euro 400,00 x anni 5), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ma deve essere tenuto conto, a riguardo, del limite quantitativo dell'indennizzo previsto dall'art. 2, c. 3 L. 89/2001, in ragione del quale la misura dello stesso non può essere superiore al valore della causa o al diritto accertato dal giudice, ciò con specifico riferimento alla posizione di , ammessa al passivo, come detto, Parte_1 per la somma di euro 1.819,79.
In concreto, quindi, deve essere liquidata la somma di euro 2.000,00 a favore di Parte_3
e la somma di euro 1.819,79 in favore di oltre interessi legali dalla data
[...] Parte_1 della domanda alla data del pagamento.
In conclusione, l'opposizione va accolta come da dispositivo per le ragioni espresse e nei limiti citati.
Quanto alle spese di lite deve precisarsi quanto segue: -non possono essere liquidate in favore dei ricorrenti le spese per la fase monitoria, in considerazione del comportamento processuale della parte ricorrente, la quale era onerata di depositare compiutamente quanto richiesto dal Consigliere delegato, in modo integrale;
- le spese di lite per la seconda fase del giudizio, invece, seguono la soccombenza, anche a fronte delle eccezioni del , e sono liquidate con CP_1 riferimento alle tabelle per la Corte di Appello, in rapporto ai valori minimi, per gli affari contenziosi di volontaria giurisdizione, atteso il contenuto impegno richiesto, al di là della citazione di precedenti giurisprudenziali, anche in esito alle note scritte di udienza, così da dover essere determinato il compenso in complessivi euro 2.332,80, considerato l'aumento per la pluralità di parti, oltre che ex art.4, comma 1bis DM 55/14, con riferimento alle modalità di redazione dell'atto, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge, oltre esborsi per € 113,13, somme tutte da distrarsi in favore dei Difensori costituiti che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Visto l'art. 5-ter L. 89/2001,
ACCOGLIE , come da parte motiva, l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_3
[...]
CONDANNA, per l'effetto, il al pagamento di un indennizzo ex L. 89/2001 Controparte_1 pari ad euro 2.000,00 in favore di e di euro 1.819,79 in favore di Parte_3 Parte_1
con interessi dalla data della domanda alla data del pagamento;
[...]
CONDANNA il alla rifusione delle spese di lite in favore di e Controparte_1 Parte_3 di sostenute nella presente fase del giudizio, che liquida in euro 2.332,80, Parte_1 oltre spese generali ex art.2 DM 55/14, CPA e IVA, come per legge, oltre ad € 133,13 per esborsi, somme tutte da distrarsi ex art. 93 c.p.c, in favore dei Difensori, dichiaratisi antistatari.
Genova, li 1 aprile 2025
Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno