CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 259/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore GUIDA MARCO, Giudice NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 758/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT n. 19-11-2024 IRPEF-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2862/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto n. 19-11-2024 della Agenzia delle Entrate di Bari alla richiesta di rimborso IRPEF e Addizionali anni 2009-2022, presentata il 19.11.2024, relativa a credito indicato in Euro 45.192,00 nella dichiarazione presentata il 05.09.2024 per l'anno di imposta 2023 (credito formatosi dal 2009 al 2023 e nelle dichiarazioni presentate precedentemente all'anno di imposta 2023 chiesto in compensazione), del quale ha ribadito la sussistenza.
Si è costituita la AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI, la quale ha precisato che nella specie non è stato comunicato alcun diniego, atteso che, con il riscontro alla istanza ,l'Ufficio si è limitato a rispondere che la dichiarazione relativa all'anno 2023 era ancora in corso di liquidazione.
All'esito della udienza del 12.12.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Siccome precisato dall'Ufficio ed evincibile dalle emergenze processuali nella specie la Agenzia delle Entrate di Bari non ha comunicato alcun diniego alla istanza di rimborso, limitandosi a riscontrare che, alla data di inoltro di quest'ultima, la dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2023 era ancora in corso di liquidazione (cfr. art. 36 bis, comma 1, DPR n. 600/193 , secondo il quale la liquidazione va effettuata entro l'inizio del periodo di presentazione della dichiarazione relativa alla annualità successiva).
Ne consegue che nella specie non solo non sussiste alcun diniego (quale atto suscettibile di impugnazione), ma la stessa istanza è stata proposta prima del maturarsi del termine utile per la presentazione della stessa.
Tanto senza decampare dal rilievo, comunque evidenziato dall'Ufficio, di ragioni ostative alla immediata liquidazione del rimborso , rappresentate dalla pendenza di debiti fiscali per Euro 364.748,96.
Per tali motivi questa Corte dichiara la inammissibilità del ricorso.
Spese del giudizio comunque integralmente compensate tra le parti, attesa la particolarità della questione.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 8:
-Dichiara la inammissibilità del ricorso.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari il 12.12.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore GUIDA MARCO, Giudice NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 758/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT n. 19-11-2024 IRPEF-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2862/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto n. 19-11-2024 della Agenzia delle Entrate di Bari alla richiesta di rimborso IRPEF e Addizionali anni 2009-2022, presentata il 19.11.2024, relativa a credito indicato in Euro 45.192,00 nella dichiarazione presentata il 05.09.2024 per l'anno di imposta 2023 (credito formatosi dal 2009 al 2023 e nelle dichiarazioni presentate precedentemente all'anno di imposta 2023 chiesto in compensazione), del quale ha ribadito la sussistenza.
Si è costituita la AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI, la quale ha precisato che nella specie non è stato comunicato alcun diniego, atteso che, con il riscontro alla istanza ,l'Ufficio si è limitato a rispondere che la dichiarazione relativa all'anno 2023 era ancora in corso di liquidazione.
All'esito della udienza del 12.12.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Siccome precisato dall'Ufficio ed evincibile dalle emergenze processuali nella specie la Agenzia delle Entrate di Bari non ha comunicato alcun diniego alla istanza di rimborso, limitandosi a riscontrare che, alla data di inoltro di quest'ultima, la dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2023 era ancora in corso di liquidazione (cfr. art. 36 bis, comma 1, DPR n. 600/193 , secondo il quale la liquidazione va effettuata entro l'inizio del periodo di presentazione della dichiarazione relativa alla annualità successiva).
Ne consegue che nella specie non solo non sussiste alcun diniego (quale atto suscettibile di impugnazione), ma la stessa istanza è stata proposta prima del maturarsi del termine utile per la presentazione della stessa.
Tanto senza decampare dal rilievo, comunque evidenziato dall'Ufficio, di ragioni ostative alla immediata liquidazione del rimborso , rappresentate dalla pendenza di debiti fiscali per Euro 364.748,96.
Per tali motivi questa Corte dichiara la inammissibilità del ricorso.
Spese del giudizio comunque integralmente compensate tra le parti, attesa la particolarità della questione.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 8:
-Dichiara la inammissibilità del ricorso.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari il 12.12.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)