Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3887 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il CP_1 Parte_2
15/03/1968, C.F.: , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COSTANTE ELIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25/11/2024 i coniugi Pt_1
1
, nata a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di NT TE di VA
(ME) il 14/03/1987, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie e Persona_1 Per_2
entrambe ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. 6706/2022 del 10/04/2022;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 14.03.1987 nel Comune di NT TE di VA
(ME) tra la sig.ra e sig. ordinando Parte_3 Parte_1
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT TE di VA (ME), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle medesime condizioni della separazione che qui per comodità di lettura si reiterano : 1)
I coniugi si esprimono la comune e reciproca volontà di divorziare consensualmente. 2) La casa familiare sita in Furci Siculo, via Messina n. 1,
2 di proprietà della RA , rimane assegnata in uso alla stessa. Parte_3
Sulla RA, pertanto, graveranno tutti gli oneri relativi alla detenzione dell'appartamento quali utenze elettriche, telefoniche, gas, acqua, riscaldamento, canone TV, e altre utenze e tasse comunque nei limiti di quanto per legge afferente alla mera detenzione dell'immobile. 3) Il signor con il consenso della RA , Parte_1 Parte_3
abiterà sin dalla data del 05.05.2021, in altro appartamento di sua proprietà sito in NT Tersa di VA, località Misserio, già arredato e che potrà ulteriormente arredare con tutti i beni che lo stesso riterrà di prelevare dalla casa familiare di Fuci Siculo (ME), ad eccezione dei seguenti: camera da letto e cucina completa di elettrodomestici;
questi sopra elencati beni rimarranno nell'abitazione della RA Le spese del trasloco sono CP_1
state a carico del sig. 4) La RA con il Parte_1 Parte_3
consenso del sig. si è obbligata a trasferire a nome proprio Parte_1
ed a proprie esclusive spese l'autovettura Fiat Punto targata DZ029MC, riconoscendo a proprio esclusivo carico tutte le eventuali multe riferibili alla suddetta autovettura negli ultimi tre anni, che ad oggi ammontano ad €.
2500,00, che sono state pagate per intero dal sig. . Pertanto, Parte_1
la sig.ra si impegna a rimborsare il sig. Parte_3 Parte_1
corrispondendo la somma di €. 50,00 al mese sino alla corresponsione della somma totale esborsata dal sig. . 5) I coniugi dichiarano e Parte_1
riconoscono, inoltre, che nulla è dovuto tra di essi reciprocamente a titolo di mantenimento. Non si prevede nessuno contributo di mantenimento a favore della sig.ra che al momento, riesce a sostenersi svolgendo Parte_3
attività lavorativa anche se occasionale”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
3 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21 gennaio 2025.
All'udienza del 19/03/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n.
6706/2022 del 10/04/2022, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/11/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di NT TE di VA (ME) il 14/03/1987, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte 2, serie A, tra
[...]
, nato in [...] il [...], e Pt_1 Parte_3
, nata a [...] il [...], alle condizioni
[...]
concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di NT TE di
VA (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 20/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
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