Ordinanza cautelare 4 novembre 2021
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 24/06/2025, n. 12519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12519 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12519/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10226/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10226 del 2021, proposto da
Consorzio “Senofonte”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Franco Oliva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, UR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del Decreto Ministeriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca D.M. n. 1000 del 29 luglio 2021, comunicato il 30.07.2021, avente ad oggetto “Attuazione art. 6, commi 2-4, del D.M. 989 del 25 ottobre 2019 relativo alle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario 2019-2021. Esito procedimento istituzione nuove Università non statali” , con cui, su conforme parere dell’UR, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, tenuto conto del parere del Comitato regionale di coordinamento della Regione Lazio, è stato negato l’accreditamento della sede e dei relativi corsi di studio concernenti la proposta di istituzione di una Università non statale legalmente riconosciuta denominata “Università degli studi Senofonte” (promotore: Consorzio Senofonte);
- di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’UR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il mezzo di gravame all’esame, il Consorzio Senofonte espone, in sintesi, quanto segue:
- è costituito dall’Università degli Studi “Niccolò Cusano” – Telematica Roma, ovvero una università pubblica non statale istituita con decreto ministeriale del 10.5.2006, e dalla “Società delle Scienze Umane Srl”, ente promotore della predetta Università;
- in data 1.7.2020, ha presentato, in qualità di ente promotore, una istanza per l’istituzione di una nuova università non statale, ai sensi dell’art. 6, comma terzo, del D.M. n. 989/2019;
- la richiesta riguardava l’istituzione dell’Università degli Studi “Senofonte” con sede a Roma e l’accreditamento di quattro corsi di studio: Tecnologie per la navigazione di droni, Scienze e tecnologie della navigazione dei droni, Scienze cognitive teoriche e applicate, Teorie e metodologie dell’ e-learning e della media education per la cittadinanza digitale;
- il Ministero dell’Università e della Ricerca (d’ora in poi MUR), con nota del 23.12.2020, comunicava all’ente istante un preavviso di rigetto basato sul parere negativo dell’UR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), ritenendo che la proposta non contribuisse all’innalzamento della qualità del sistema universitario;
- in particolare, il Consiglio Direttivo di UR valutava negativamente i requisiti di trasparenza, di sostenibilità economico-finanziaria e del sistema di assicurazione della qualità, mentre esprimeva giudizi positivi riguardo alla sostenibilità logistica e scientifica; avuto riguardo ai requisiti inerenti i corsi di studio proposti, i giudizi erano negativi in relazione all’obiettivo “Didattica centrata sullo studente”, mentre erano positivi per gli altri obiettivi (ossia “Motivazioni, profili culturali e professionali” e “Dotazioni”);
- il 31.12.2020, il Consorzio Senofonte inviava articolate osservazioni in relazione ai requisiti per cui era stato espresso parere negativo, chiedendo al MUR il riesame della valutazione ex art. 7, comma 5, del D.M. n. 19/2012;
- il MUR rigettava la richiesta di integrazione e correzione documentale formulata nelle osservazioni, ritenendo che tale concessione avrebbe violato il principio di par condicio e buon andamento del procedimento;
- in data 29.7.2021, il MUR emetteva il decreto ministeriale n. 1000, in questa sede gravato, con cui decretava il diniego “all’accreditamento della sede e dei relativi corsi di studio concernenti la proposta di istituzione” , formulata dal Consorzio Senofonte.
1.1. Avverso tale provvedimento, il Consorzio ricorrente ha proposto il giudizio che ne occupa, deducendo i seguenti motivi di censura a sostegno della domanda annullatoria: I. “Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma secondo, del D.lgs. 19 del 27 gennaio 2012- e dell’art. 6, comma terzo, del D.M. 989 del 25 ottobre 2019- illegittimità per eccesso di potere-irragionevolezza e disparità di trattamento” ; II. “Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma secondo, del D.lgs. 19 del 27 gennaio 2012 e dell’art. 6, comma terzo, del D.M. 989 del 25 ottobre 2019 – Illegittimità per eccesso di potere-irragionevolezza e disparità di trattamento – Travisamento dei fatti – Errata ed illegittima valutazione dei documenti ed atti prodotti – Difetto d’istruttoria in relazione alla valutazione della sede” ; III. “Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma secondo, del D.lgs. 19 del 27 gennaio 2012 e dell’art. 6, comma terzo, del D.M. 989 del 25 ottobre 2019 – Illegittimità per eccesso di potere – Irragionevolezza e disparità di trattamento – Omessa motivazione del rigetto – Travisamento dei fatti – Errata ed illegittima valutazione dei documenti ed atti prodotti in relazione alla valutazione dei corsi di studio”.
1.2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, depositando documentazione e memoria difensiva, con la quale hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
2. Con ordinanza n. 6098/2021 del 4.11.2021 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente.
3. All’udienza di merito straordinario del 16 maggio 2025 la causa è stata riservata in decisione.
4. Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio Senofonte contesta la legittimità del decreto ministeriale impugnato, sostenendo che tale provvedimento si fonda su un’errata interpretazione delle norme regolatrici del sistema di accreditamento universitario; assume, in particolare, che il Ministero abbia recepito in modo acritico il parere dell’UR, il quale avrebbe applicato criteri non previsti dalla normativa vigente, introducendo cinque requisiti (trasparenza, sostenibilità economico-finanziaria, logistica, scientifica e sistema di assicurazione della qualità), che non trovano fondamento nell’art. 6, comma 3, del D.M. n. 989/2019.
4.1. Inoltre, ad avviso del ricorrente, la normativa richiede una valutazione complessiva della proposta, finalizzata all’innalzamento della qualità del sistema universitario, e non una verifica puntuale e rigida di ciascun requisito; tale approccio, invece, è stato adottato dall’UR, che ha trasformato i criteri di valutazione in condizioni tassative, escludendo la possibilità di un giudizio globale favorevole anche in presenza di alcune carenze parziali.
4.2. La parte si duole anche della circostanza che le linee guida adottate dall’UR, contenute nel documento del 15.10.2020, siano state approvate dopo la scadenza per la presentazione delle domande, impedendo così ai promotori di adeguarsi tempestivamente ai nuovi criteri; tali linee guida, secondo il Consorzio, avrebbero innovato la normativa in modo illegittimo, imponendo condizioni non previste dai decreti ministeriali di riferimento. L’adozione di questi criteri ha condizionato negativamente l’operato delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV), le quali hanno applicato parametri propri della valutazione periodica ad una fase che, invece, dovrebbe essere iniziale e proiettata nel tempo.
4.3. Il motivo è infondato.
4.4. Deve anzitutto essere ricostruito il quadro normativo rilevante in subiecta materia.
4.5. In attuazione dell’art. 5 della legge n. 240/2010 (cd. Legge Gelmini, recante delega in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario, anche ai fini dell’introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi universitari), è stato approvato il D. Lgs. n. 19/2012, il quale, al Capo II (artt. 5-9), disciplina il sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi universitari.
4.5.1. In particolare, l’art. 5, comma 2, di quest’ultimo testo normativo distingue l’accreditamento iniziale, ovvero «l’autorizzazione all’Università da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio [che] comporta l’accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex ante definiti dall’UR ai sensi dell’articolo 6, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività» , da quello periodico (comma 3), con ciò intendendo «la verifica dei requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte. L’accreditamento periodico avviene con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio ed è basato sulla verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 2, su ulteriori indicatori definiti ex ante dall’UR e sugli esiti della valutazione di cui agli articoli 9 e 10» .
4.5.2. Dispone inoltre l’art. 7 del D. Lgs. 27.1.2012, n. 19, per quanto di interesse ai fini della decisione, quanto segue: « 3. La procedura di accreditamento di nuove sedi ha inizio con la presentazione al Ministero della richiesta di istituzione delle stesse e, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, di contestuale accreditamento dei corsi che si intendono istituire nella nuova sede. 4. La richiesta, corredata della pertinente documentazione, è trasmessa, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, dal Ministero all’UR che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accreditamento della sede e dei corsi di studio nel termine di 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione. A tal fine l’UR può avvalersi dell’attività di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in loco delle sedi di cui si richiede l’istituzione, i cui oneri sono a carico del bilancio dell’Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Il Ministero, qualora ravvisi elementi che possano indurre a una valutazione diversa da quella dell’UR, può chiedere, con istanza motivata e analogamente a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il riesame della valutazione. L’UR, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di approfondimento, formula un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi evidenziati nell’istanza di riesame. 6. Il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell’UR, concede o nega l’accreditamento. Il decreto indica, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, le modalità attuative e i tempi per l’avvio da parte della nuova sede universitaria del procedimento di istituzione dei nuovi corsi di studio che hanno ottenuto l’accreditamento iniziale ».
4.5.3. Ai sensi dell’art. 6, l’UR provvede a definire gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e li comunica al Ministero, il quale li adotta con apposito decreto.
4.5.4. Gli indicatori, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall’Associazione europea per l’assicurazione della qualità del sistema universitario, devono tener conto « degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle università, definite con decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché dell’accertamento della sostenibilità economico-finanziaria ».
4.5.5. Gli indicatori definiti per le sedi sono oggetto di revisione periodica con cadenza quinquennale (triennale, per quelli relativi ai corsi) al fine di renderli costantemente coerenti con le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche sopra dette, nonché al fine di tenere conto degli esiti dell’attività di monitoraggio.
4.5.6. Nel tempo, gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio sono stati definiti da vari decreti ministeriali: il D.M. 47/2013, il D.M. 987/2016, il D.M. 6/2019 e, da ultimo, il D.M. 1154/2021, in base alle diverse Linee generali di indirizzo della programmazione triennale succedutesi negli anni (in particolare, D.M. del 23 dicembre 2010 per il triennio 2010-2012, D.M. del 8 agosto 2016, n. 635 per il triennio 2016-2018; D.M. del 25 ottobre 2019, n. 989 per il triennio 2019-2021; D.M. del 25 marzo 2021, n. 289 per il triennio 2021-2023).
4.5.7. Il decreto ministeriale applicabile al caso di specie, cui si riferisce il comma 3 dell’art. 7 sopra citato, è il D.M. n. 989 del 25 ottobre 2019 relativo alle “Linee Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021” il cui art. 6 prevede che le proposte di istituzione di nuove università non statali sono avanzate nel rispetto delle seguenti condizioni: « a) documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori; b) offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, con esclusione di corsi appartenenti alle classi di studio già attivi nel raggio di almeno 200 KM, e comunque con l’esclusione delle classi nelle quali non si ravvisa l’opportunità dell’aumento dell’offerta formativa a livello nazionale (discipline giuridiche, scienze politiche, scienze della comunicazione, delle discipline della musica, dello spettacolo e della moda, scienze agrarie, medicina veterinaria). Per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia va acquisito altresì il parere delle Regione che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell’offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l’assistenza sanitaria; c) piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo e di sviluppo della sede, indipendentemente da qualsiasi contribuzione statale anche a regime, prevedendo la verifica annuale dell’attività, anche in relazione alla concreta realizzazione del progetto approvato ai fini dell’accreditamento iniziale, dell’Università e, al termine del primo quinquennio, la verifica della completa realizzazione del progetto formativo e di sviluppo medesimo il cui esito non positivo comporta la disattivazione e la soppressione dell’Università non statale legalmente riconosciuta».
4.6. Orbene, ciò posto, i contestati criteri, presi a riferimento da UR nel suo parere, lungi dall’essere innovazioni prive di fondamento, come sostenuto da parte ricorrente, sono invece espressamente previsti nell’allegato B del D.M. 6/2019, che rappresenta - come detto - il riferimento normativo ratione temporis vigente per l’accreditamento iniziale delle sedi universitarie, costituendo integrazione e specificazione dei requisiti stabiliti nel D.M. n. 989/2019.
4.7. Infatti, in detto allegato, relativo proprio ai “Requisiti di accreditamento iniziale delle sedi”, è espressamente prevista una serie di informazioni che l’Istituzione richiedente deve possedere ai fini dell’accreditamento iniziale, afferenti alla categoria della “Trasparenza” (nel cui ambito è ricompresa, tra l’altro, l’indicazione di “ • obiettivi, risorse umane e strumentali e gestione dei Dipartimenti dell’Ateneo; • risultati della ricerca in termini di produzione scientifica, internazionalizzazione, bandi competitivi e riconoscimenti scientifici; • attività di terza missione” ) e alla categoria della “Sostenibilità” (precisandosi in tale ambito che “Per tutti gli Atenei, comprese le sedi decentrate, va assicurata: • Piena sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica; • Presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti coerenti con le esigenze specifiche delle tipologie di corsi attivati, comprese le attività di tutorato; • Documentata, significativa e adeguata attività (almeno) quinquennale di ricerca di livello anche internazionale […]; • Presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità, organizzato secondo le relative linee guida dell’UR” ).
4.8. Dunque, UR ha agito in conformità all’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 19/2012, che attribuisce a detta agenzia il compito di definire gli indicatori per l’accreditamento iniziale delle sedi e dei corsi di studio; tali indicatori, contenuti nel D.M. n. 6/2019, sono stati poi integrati dal D.M. n. 989/2019, che ha specificato ulteriori condizioni da rispettare per l’istituzione di nuove università non statali.
4.9. Il collegamento tra i due decreti è esplicitato dallo stesso D.M. n. 989/2019, che – in seno all’art. 6, comma 1 - fa espressamente salva la disciplina del D.M. 6/2019 ai fini dell’accreditamento iniziale, rendendo evidente che i due provvedimenti devono essere letti in combinato disposto.
5. Alla stregua del reticolo normativo sopra tratteggiato, risulta dunque evidente che UR non ha introdotto nuovi requisiti, come sostenuto dal consorzio ricorrente, ma ha applicato quelli già previsti dalla normativa regolatoria vigente al momento della presentazione dell’istanza de qua agitur , con la conseguenza che parte ricorrente non può neppure accampare - a sostegno delle proprie tesi - la mancata previa conoscenza di tali requisiti ai fini della formulazione della proposta de qua .
5.1. Inoltre, contrariamente alla tesi attorea, le condizioni previste dall’art. 6, comma 3, del D.M. 989/2019 devono essere soddisfatte cumulativamente e non in modo parziale o alternativo.
5.2. UR ha accertato la mancanza in capo al Consorzio Senofonte dei requisiti di trasparenza, sostenibilità economico-finanziaria e del sistema di assicurazione della qualità, essenziali per ottenere l’accreditamento, così come sancito dall’art. 6 del decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019. Orbene, la mancanza anche di uno solo dei requisiti predetti legittima il rigetto dell’istanza presentata dalla ricorrente, posto che per ottenere l’accreditamento in esame è necessario il possesso di tutti i requisiti richiesti dal D.M. n. 6/2019 e dal D.M. n. 989/2019.
5.3. D’altra parte, il carattere vincolato dell’accertamento sulla mancanza di un requisito prescritto dalla legge esclude che da una eventuale violazione degli artt. 7 e 10 bis della l. n. 241 del 1990 possa trarsi la conclusione dell’annullamento dell’atto, tanto più che la ricorrente ha avuto modo di interloquire e produrre documentazione a sostegno della sua pretesa.
5.4. In definitiva, nel caso di specie, l’UR ha legittimamente espresso un giudizio negativo sull’istanza del Consorzio Senofonte, evidenziando significative carenze in relazione ai requisiti richiesti e rilevando, in particolare, incongruenze nell’assetto istituzionale dell’Ateneo proposto, una documentazione insufficiente a dimostrare la solidità finanziaria del progetto, previsioni economiche non attendibili, e l’assenza di un sistema adeguato di assicurazione della qualità.
6. Con il secondo ordine di censure, il Consorzio Senofonte critica le considerazioni espresse dall’Amministrazione in merito al requisito della trasparenza.
6.1. Nella prospettazione attorea, UR ha preteso documentazione dettagliata e definitiva, come se si trattasse di un’università già operativa, ignorando che nella fase iniziale molte informazioni possono essere solo programmatiche. Viene evidenziata l’impossibilità, per un ateneo non ancora istituito, di stipulare convenzioni o protocolli d’intesa giuridicamente vincolanti, così come di definire in modo completo l’ordinamento didattico o la struttura di governo accademico, che dipendono dall’approvazione dei corsi e dalla nomina del corpo docente.
6.2. Dipoi, sul piano economico-finanziario, il Consorzio contesta la valutazione dell’UR, per aver ritenuto inadeguata la situazione patrimoniale dei promotori senza aver esaminato i bilanci ufficiali, regolarmente depositati. Si evidenzia come l’incremento dell’indebitamento, indicato come criticità, sia in realtà il risultato di finanziamenti interni da parte dei soci, finalizzati a sostenere il progetto; inoltre, il Consorzio aveva manifestato la disponibilità a rafforzare ulteriormente la propria solidità economica attraverso aumento di capitale, fideiussioni o lettere di supporto, proposte che non sono state adeguatamente considerate dal Ministero.
6.3. Infine, viene criticata l’interpretazione del requisito relativo al sistema di assicurazione della qualità, mettendo in rilievo che, per le università di nuova istituzione, è richiesta una descrizione del sistema previsto, non la sua piena attuazione, che sarà oggetto di verifica nel tempo; UR, invece, avrebbe applicato criteri propri delle valutazioni periodiche, richiedendo elementi non ancora esigibili nella fase iniziale.
6.4. Anche tali doglianze non meritano positivo apprezzamento.
6.5. La giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che le valutazioni dell’UR sono permeate da un alto tasso di discrezionalità tecnica e che il Ministero deve avvalersi del parere dell’UR per adottare la determinazione definitiva ai fini dell’accreditamento (cfr. sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5277 del 12.6.2024).
6.6. Conseguentemente, il sindacato del Giudice Amministrativo sui giudizi espressi da UR deve essere contenuto entro il perimetro della manifesta irragionevolezza o illogicità, del palese travisamento o dell’abnormità, ovverosia in relazione a specifici indici sintomatici dell’eccesso di potere, che, nel caso di specie, il Collegio non reputa sussistenti.
6.7. In particolare, il requisito della trasparenza è stato ritenuto non soddisfatto dalla P.A., in quanto le informazioni fornite dal Consorzio non chiarivano adeguatamente l’assetto istituzionale e regolatorio del soggetto promotore, né garantivano la centralità dello studente all’interno della futura struttura accademica. Analogamente, la sostenibilità economico-finanziaria è stata giudicata carente, poiché le proiezioni presentate si basavano su ipotesi non sufficientemente supportate da dati concreti, e i costi fissi risultavano sproporzionati rispetto alle entrate previste; inoltre, il sistema di assicurazione della qualità, elemento imprescindibile per garantire l’eccellenza dell’offerta formativa, non è stato ritenuto adeguatamente strutturato.
6.8. L’Amministrazione ha ragionevolmente ritenuto che le osservazioni del Consorzio non fossero sufficienti a superare le criticità evidenziate dall’UR, rilevando peraltro che la documentazione integrativa fornita dal Consorzio non ha dimostrato il possesso dei requisiti necessari per l’accreditamento.
7. Infine, con il terzo motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce il difetto di motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta di accreditamento dei corsi, che, a suo dire, non rimanderebbe neppure, sul punto, al parere espresso dall’UR, il quale sarebbe peraltro viziato da errori metodologici e interpretativi.
7.1. La doglianza è infondata in fatto, giacché il MUR ha fatto propri i contenuti del parere UR, ritenendoli coerenti, logici e pienamente rispondenti ai criteri normativi, e ha quindi adottato il provvedimento di diniego con un percorso argomentativo congruo e adeguatamente motivato, anche con riferimento all’accreditamento dei corsi; a tal proposito, è sufficiente richiamare il passaggio contenuto nelle premesse del D.M. impugnato, ove testualmente si fa riferimento “alle osservazioni pervenute in risposta alla valutazione di UR, sulla base del cui ‘parere conforme’ è adottato il provvedimento di concessione o diniego dell’istituzione della nuova sede” , oltreché nella parte dispositiva, ove viene denegato “l’accreditamento della sede e dei relativi corsi di studio” , richiamando espressamente il “conforme parere dell’UR, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2012” .
7.2. Peraltro, trattandosi di competenze di carattere tecnico-specialistico, il decreto ministeriale è legittimamente motivato per relationem , mercé specifico rinvio ad un atto distinto e autonomo rispetto ad esso, rappresentato dal parere dell’UR.
7.3. In specie, con riguardo al rapporto tra tale parere e il decreto ministeriale, è sufficiente richiamare in questa sede il condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ la motivazione per relationem adottata dall’amministrazione, già generalmente ammissibile, era vieppiù giustificata nel caso di specie dove l’organo consultivo ha proceduto ad un’analitica disamina delle caratteristiche e della complessiva struttura dell’ente, valutata in tutti i suoi aspetti, fornendo un significativo apporto conoscitivo all’autorità decidente, anche nella successiva analisi delle controdeduzioni presentate nel procedimento ” (Cons. Stato, sez. VII, n. 5277/2024); in tal senso, è stato pure affermato che “ è pienamente legittimo che il decreto di diniego impugnato rinvii per le motivazioni al parere espresso dall’UR, essendo tale modalità rispettosa delle competenze previste e in linea con il carattere anche tecnico della valutazione che l’amministrazione deve compiere in ordine alla sussistenza dei criteri per procedere alla istituzione di una nuova università ” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 924/2021).
7.4. Il parere dell’UR è peraltro un atto plurimotivato, fondato cioè su diverse e autonome ragioni di diritto, ciascuna delle quali in grado di sorreggere di per sé non solo l’atto amministrativo medesimo ma, attraverso la motivazione per relationem , anche il decreto ministeriale che si pone a chiusura del procedimento.
7.5. In ogni caso, i rilievi attorei, sollevati avverso il giudizio negativo di UR relativo ad uno degli obiettivi previsti ai fini dell’accreditamento di quattro corsi di laurea (ovvero l’obiettivo “Didattica centrata sullo studente”), impingono inammissibilmente nel merito della già rimarcata valutazione tecnico-discrezionale, come tale riservata alla P.A.
8. Per le ragioni suesposte, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
9. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore delle Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore delle Amministrazioni resistenti nella complessiva somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO