Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO Il Tribunale di Cosenza in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, pronuncia la seguente ORDINANZA nella causa in primo grado iscritta al n. 626/2025 RGAC TRA
. rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Vetere Parte_1 ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1 avv. Umberto Ferrato e Gilda Avena resistente Oggetto: reddito di cittadinanza PREMESSO Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio Parte_1
l' e premesso che con sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1761/20204 del CP_1
07.10.2024 era stato dichiarato il diritto “di percepire il reddito di cittadinanza con decorrenza dalla data della revoca e per la successiva durata di legge e, per l'effetto, condanna l a corrispondere al ricorrente i relativi ratei con interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria dalla medesima data, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991”, chiedeva, sul presupposto della mancata esecuzione della sentenza, una condanna dell' “al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle somme allo stesso dovute giusta Sentenza N. 1761/2024 emessa dal Tribunale di Cosenza ovvero dei ratei arretrati spettanti al medesimo ricorrente a titolo di RdC, con decorrenza Marzo 2022 (incluso), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da tale data al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991”. Si costituiva l' in via preliminare sollevando eccezione di incompetenza CP_1 per territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Paola e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza. Sono state tempestivamente depositate note scritte in sostituzione dell'udienza da parte del ricorrente.
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La parte ricorrente è residente in [...], comune ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di Paola. Va, dunque, dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale adito essendo competente il Giudice del Lavoro del Tribunale di Paola, davanti al quale il giudizio di essere riassunto. In ordine alle spese va rilevato che non avendo il legislatore del 2009 provveduto a regolare la materia delle spese, con riferimento all'ordinanza di incompetenza pronunciata all'esito del giudizio ordinario di cognizione, deve ritenersi che, in assenza di una disciplina generale applicabile ai provvedimenti aventi forma di ordinanza, e tenuto conto del carattere eccezionale della disciplina contenuta negli artt. 669 septies ed octies c.p.c., come tale insuscettibile di interpretazione analogica, non vi sia alcuno spazio per una pronuncia sulle spese in questa sede.
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza del Tribunale di Cosenza in funzione di Giudice del lavoro in favore del Tribunale di Paola in funzione di Giudice del lavoro. Fissa in giorni trenta il termine per la riassunzione della causa. Cosenza, 01.04.2025
Il GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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