Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 10/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 405/2024 RG
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 405/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 473 bis.30 c.p.c. depositato il 16.12.2024 da:
- nato a [...] il [...], cittadino albanese, Parte_1 residente in [...], Udine rappresentato e difeso dall'avv. Sara Anziutti
- presso lo studio della quale in Tolmezzo (UD), via R. Del Din n. 9/b elegge domicilio giusta procura alle liti allegata al ricorso, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato per la presente procedura con delibera dd.
10.1.2025 del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste;
appellante - nei confronti di
- nata a [...] il [...], cittadina albanese, Controparte_1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna Cattaruzzi, con studio in Udine, via Manin n. 18/9, per mandato allegato telematicamente al ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio;
- appellata - con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste che, con atto dd.
27.3.2025 ha chiesto il rigetto dell'appello; interveniente
avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Udine n.
1040/24, pubblicata il 20.11.2024, emessa nell'ambito procedimento sub RG 1872/24 del Tribunale di Udine, notificata il 22.11.2024;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.4.2025, presenti le parti personalmente, sentiti i difensori che hanno replicato alle difese avversarie e insistito nelle già rassegnate conclusioni,
OSSERVA
1
1. Le parti si sono sposate in Albania il 3.12.2015 e dal matrimonio sono nati i figli
(29.8.2016) e (12.9.2020). Per_1 Per_2
2. I predetti hanno divorziato all'esito di procedimento concluso con sentenza del
Tribunale di primo grado di Lezhe n. 379/23, emessa il 22.6.2023, che, oltre allo scioglimento del matrimonio:
- ha disposto l'affidamento dei figli alla madre;
- ha fissato un calendario settimanale di visite paterne (dalle 16,00 del venerdì alle 16,00 della domenica) oltre che per le festività;
- ha posto il mantenimento della prole a integrale carico della madre, stante l'assenza di disponibilità economiche del padre in Albania.
Il procedimento di primo grado e la sentenza impugnata
3. La sig.ra ha proposto ricorso per la modifica delle condizioni di Controparte_1 divorzio chiedendo, in sintesi: un diverso calendario di visite paterne e l'imposizione, al padre, di un contributo al mantenimento dei figli di 400 euro mensili (200 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha dedotto, quale fatto sopravvenuto di rilievo rispetto al divorzio, che il 4.6.2024 era stata licenziata dal posto di lavoro presso il quale era occupata con contratto a tempo indeterminato (con buste paga mensili tra 800 e 1.100 euro). Ha aggiunto che l'ex marito, produttore musicale e cantante in lingua albanese, spesso impegnato in concerti nei fine settimana, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del divorzio, aveva disponibilità reddituali chiaramente evincibili dagli esiti dell'accesso all'anagrafe tributaria e, conseguentemente, ai dati dei conti correnti bancari.
4. Il sig. si è costituito in primo grado resistendo al ricorso dell'ex Parte_1 moglie e chiedendo: l'affidamento condiviso della prole, un calendario di collocamento più o meno paritario dei figli presso entrambi i genitori, il rigetto della domanda di contributo – a suo carico - al mantenimento dei figli, in ragione dei propri limitati introiti lavorativi e della spesa per canone di locazione abitativa, spese straordinarie divise al 50% e disponibilità a lasciare per intero l'assegno unico universale all'ex moglie.
5. Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Udine, all'esito di procedimento istruito documentalmente, ha disposto:
- l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento leggermente prevalente presso la madre;
- un calendario di frequentazioni con il padre a fine settimana alternati (da venerdì ore
16,00 a lunedì mattina) più uno o due pernotti infrasettimanali, alternati;
pag. 2/7 - un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di €.300,00 mensili complessivi da novembre 2024 a novembre 2025 compresi, e, a seguire, di 200 euro mensili complessivi, oltre rivalutazione ISTAT;
- spese straordinarie divise al 50%;
- assegno universale interamente a favore della madre.
L'appello del sig. Parte_1
6. Con ricorso depositato il 16.12.2024 il sig. ha proposto impugnazione ex Parte_1 art.473bis.30 cpc chiedendo la parziale riforma della sentenza, e, in particolare, oltre alla sospensione cautelare, in via principale, la revoca dell'assegno di mantenimento a suo carico o, in subordine, la divisione a metà dell'assegno universale per i figli (di circa 400,00 euro mensili).
6.1. Secondo l'appellante avrebbe errato il Tribunale udinese prevedendo un obbligo, a suo carico, di contribuire economicamente al mantenimento dei figli, in quanto:
- la situazione dell'appellante sarebbe peggiorata rispetto all'epoca del divorzio, egli, infatti, avrebbe entrate limitate (circa 1.000 euro mensili lordi), ma sarebbe onerato, in più, di un canone di locazione di circa 580,00 euro, in essere dal 2023, sostenuto con l'aiuto dell'attuale compagna;
- l'ex moglie, invece, non avrebbe dato prova di un peggioramento delle proprie condizioni, avrebbe sì perso il lavoro ma percependo, contestualmente, il TFR e, a seguire, la NASPI;
- l'onere finanziario rateale per l'automobile intestata all'ex moglie (di 400 euro mensili fino a novembre 2025), per contro, era un dato preesistente al divorzio e non un aggravio sopravvenuto.
6.2. In secondo luogo, sarebbe errato, secondo l'appellante, prevedere un contributo economico al mantenimento in caso di tempi di permanenza dei figli paritari tra i due genitori.
6.3. Da ultimo, per i medesimi motivi (collocamento paritario ed equiparabilità delle situazioni dei genitori) sarebbe errata la decisione di assegnazione alla controparte dell'intero importo dell'assegno unico universale (circa 400 euro mensili).
Le difese della sig.ra Controparte_1
7. Con comparsa depositata il 28.3.2025 si è costituita in questa sede la sig.ra CP_1 resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello, avendo, il Tribunale di Udine, correttamente valutato gli elementi probatori disponibili e applicato le norme pertinenti al caso.
7.1. Correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto peggiorata la condizione economica della resistente rispetto al divorzio, sia per il licenziamento avvenuto il
4.6.2024 (con percezione di NASPI, attualmente di 771,00 euro mensili e in graduale riduzione), sia per il fatto che, successivamente al divorzio, come dichiarato in atti dalla pag. 3/7 controparte, l'ex marito non aveva più pagato le rate di finanziamento dell'automobile intestata alla ma usata dal CP_1 Parte_1
7.2. Quanto ai costi di locazione sostenuti dall'appellante, ha evidenziato che il contratto di locazione era stato contestuale alla sentenza di divorzio, sicchè l'onere del pagamento del canone non poteva essere ritenuto un fatto sopravvenuto alla regolamentazione delle condizioni di divorzio.
7.3. Quanto ai tempi paritetici di collocamento dei figli, ha osservato che, a ben vedere, il padre aveva con sé i figli per 12 pernottamenti su 4 settimane, ma la madre aveva la gestione della maggior parte del tempo quotidiano con i figli, dato che, durante la settimana scolastica, la gestione e gli accompagnamenti dei figli erano curati dalla madre anche nei due giorni infrasettimanali nei quali i ragazzi pernottavano dal padre.
Il prevalente impegno a carico della madre giustificherebbe, quindi, sia il contributo al mantenimento a carico del padre, sia la percezione per interno dell'assegno unico per i figli.
Inoltre, il Tribunale di Udine aveva già tenuto conto, nella complessiva valutazione, anche del fatto che l'assegno unico era percepito solamente dalla madre, così implicitamente respingendo la domanda subordinata di controparte.
Le repliche dell'appellante e dell'appellata
8. L'appellante, con memoria depositata il 18.3.2025, ha ribadito di trovarsi in condizioni economiche che non gli consentono il pagamento di un contributo economico al mantenimento dei figli.
Le sue uniche entrate, non avendo concerti da oltre un anno, deriverebbero da attività on line sui social network;
a marzo 2025, aveva percepito appena 883,78 euro ed era stato costretto a chiedere un prestito ad un amico.
Ha allegato di avere condotto in locazione l'attuale abitazione solamente da luglio 2023.
Quanto alle spese per i figli, l'appellante ha ammesso di non avere contribuito a talune spese (corso di danza di e una gita di , ma ha replicato di avere sostenuto Per_2 Per_1 altre spese compensabili (corso di calcio per acquisto di scarpe da calcio e Per_1 parrucchiere, corso di pianoforte).
Ha contestato l'affermazione secondo la quale la madre si occuperebbe in modo prevalente dei figli durante le giornate scolastiche.
Ha sostento che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le circostanze nuove rispetto al divorzio e il collocamento paritario, e che la situazione di controparte, pur tenuto conto del licenziamento, sarebbe comunque migliore di quella propria dell'appellante.
9. Anche l'appellata ha replicato, con memoria depositata il 28.3.2025. Ha sottolineato che l'appellante, da un lato, ha riconosciuto di non avere ottemperato all'obbligo contributivo e, dall'altro, così contraddicendo l'asserita impossidenza, ha allegato di sostenere le spese del corso di pianoforte del figlio Per_1
pag. 4/7 Ha lamentato condotte non collaborative della controparte nella gestione dei figli e ha sostenuto che l'ex marito avrebbe, in ogni caso, il dovere, se del caso, di cercare un lavoro più remunerativo dell'attuale.
Il procedimento in appello
10. All'udienza dell'8.4.2025 le parti hanno replicato alle rispettive difese insistendo nelle conclusioni già rassegnate. La Corte ha riservato la decisione.
RILEVATO E RITENUTO CHE
11. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
11.1. Il licenziamento della sig.ra è un dato pacifico e sopravvenuto al divorzio CP_1
e indubbiamente peggiorativo delle condizioni economiche e del reddito della stessa.
Ulteriore dato rilevante, fattuale e non contestato, è che successivamente alla sentenza di divorzio il ha smesso di farsi carico del costo di 400 euro per Parte_1 finanziamento di acquisto di automobile. Dagli atti di primo grado l'odierno appellante, anche a giustificazione del fatto di detenere l'automobile, allega di essere l'unico, tra le parti, ad avere la patente di guida e, con ciò, conferma l'allegazione di controparte secondo la quale l'automobile fosse in uso all'ex marito. Ciò che è mutato, in peius per l'appellata, quindi, non è l'esistenza del contratto, ma il venir meno dell'accordo di fatto tra gli ex coniugi, su chi dovesse sostenere in concreto l'onere economico in questione.
11.2. Per contro, non costituisce elemento sopravvenuto uguale e contrario il costo della locazione immobiliare abitativa a carico del dato che, come risulta dalla Parte_1 produzione documentale in primo grado (doc.4 prodotto dal il contratto di Parte_1 locazione risulta perfezionato lo stesso giorno della pronuncia della sentenza di divorzio
(22.6.2023).
Risulta poi dalla sentenza di divorzio che le parti erano da tempo separate di fatto (negli atti di primo grado il allega che lo erano già dal 2021) sicchè il problema Parte_1 abitativo era certamente ben presente sussistente in pendenza del procedimento di divorzio.
Se ne desume, quindi, che l'impatto economico della locazione abitativa non poteva che essere già tenuto in conto nelle valutazioni del giudice del divorzio ma va aggiunto che, quand'anche non lo fosse stato, si tratterebbe di un fatto ben noto in precedenza e, quindi, non valutabile come sopravvenuto e rilevante (cfr. Cass. sent. n. 18528/2020 e n.
21049/2004).
11.3. Nè può fondatamente sostenersi che dal collocamento paritario, o quasi paritario, della prole, discenda necessariamente il mantenimento diretto dei figli, occorrendo, a tal fine, valutare anche l'equiparabilità delle condizioni economiche delle parti.
A tale proposito, mentre l'appellata percepisce oggi un reddito da lavoro non solo decisamente inferiore a quello su cui poteva contare all'epoca del divorzio (dalla dichiarazione dei redditi del 2023 prodotta in primo grado risulta un reddito lavorativo netto annuo imponibile di circa €.15.000,00), e certamente in ulteriore riduzione (la pag. 5/7 media degli stipendi dei mesi più recenti è di circa 800 euro netti), l'appellante allega di avere comunque dei guadagni dalla propria, mai interrotta, attività lavorativa.
11.4. Ha sostenuto l'appellante che si tratterebbe di entrate molto limitate, al punto da non consentirgli di sostenere il contributo di 300 euro al mese (per un anno) e, a seguire, di 200 euro al mese per i due figli.
Tale affermazione, di sostanziale indigenza, appare contraddetta dalle seguenti allegazioni della stessa parte appellante:
- quest'ultima afferma di sostenere, o di essere in grado sostenere per intero, in favore del figlio sia le spese per il corso di pianoforte sia quelle per la pratica del calcio Per_1
(pag.2 memoria di replica dd. 18.3.2025);
- dall'esame dell'unico estratto conto bancario prodotto, da conto acceso presso
[...]
, sede di Udine (dall'1.9.2024 al 24.3.2025), risulta, tra l'altro, che l'entrata CP_2 principale, a cadenza mensile (da tale Acromax Media GMBH), è stata di un importo totale di €.8.576,93, per una media mensile di €.1.225,27, sensibilmente superiore all'allegata cifra di 1.000 euro lordi;
- sempre dal medesimo estratto conto si evince che l'appellante, solo per alcuni mesi, paga il canone di locazione abitativa (in particolare nei mesi di ottobre e dicembre 2024
e febbraio 2025), dal che si desume la connessa capacità di spesa e il contributo all'onere da parte dell'attuale compagna – destinataria dell'importo di 500 euro bonificato nel dicembre 2024 -.
11.5. Giova, a questo punto, rammentare, che in materia di diritto di famiglia, e, ancor più quando occorre decidere in merito al mantenimento della prole minorenne, su entrambi i genitori incombe un dovere di leale collaborazione che impone di rendere informazioni complete e veritiere circa le rispettive condizioni economiche (cfr. art. 473-bis.18 c.p.c.).
Ne consegue che il genitore che alleghi una situazione di indigenza o di scarsità di risorse tale da escludere un proprio mantenimento anche indiretto, non può validamente difendersi attendendo che la controparte provi il contrario, ma dovrà, comunque, allegare e documentare rigorosamente ogni proprio rapporto economico e, ove emergano indizi di segno contrario, giustificare la provenienza e la consistenza di tali elementi.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie con riguardo alla posizione dell'appellante.
Sempre esaminando l'estratto conto bancario prodotto, allegato quale unico rapporto in essere, emerge la spesa per un canone mensile per carta di debito VISA, rispetto al cui utilizzo manca l'offerta in prova della relativa contabilità (necessaria per verificare il reale tenore di vita in raffronto alle spese effettuate).
Sempre dall'esame del citato estratto conto emergono, tra l'altro: un frequente ricorso al prelievo dei contanti e talune spese difficilmente coerenti con uno stato di indigenza (in particolare una spesa complessiva di 400 euro in 4 soluzioni da 100 euro ciascuna, le notti del 7 e 8 gennaio 2025 presso tale Admiral Club di Udine).
pag. 6/7 Mancano, invece, le usuali domiciliazioni delle bollette domestiche, il che fa ragionevolmente presumere l'esistenza di altri rapporti non documentati.
11.6. Oltre, e a proposito di ciò, nel corso del giudizio di primo grado sono emersi diversi rapporti bancari e finanziari facenti capo all'appellante, solo a seguito di accesso alle banche dati da parte della difesa della ricorrente (tra l'altro: un conto corrente presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza negli anni 2020, 2021 e 2022 con accrediti e saldo crescenti;
una carta di debito/credito sul predetto conto con spese crescenti nel medesimo periodo;
un conto corrente con Intesa San Paolo dal 20.7.2016 al 14.9.2020; una carta di debito/credito con Banca Intesa;
un conto postale dal
25.1.2020, una carta poste pay, una carta American Express tra 18.5.2022 e 11.9.2023, singole operazioni con western union).
Parte appellante non ha documentato, come avrebbe potuto e dovuto, la chiusura di tutti i numerosi rapporti indicati, né ha allegato o giustificato l'ulteriore anomalia del passaggio ad un unico conto bancario attuale.
11.7. Ad ogni modo, e anche a prescindere da tutte le considerazioni fin qui svolte, in assenza di incapacità lavorative per motivi di salute è noto che anche sul genitore disoccupato incombe l'obbligo di mantenere la prole minorenne, e, coerentemente, , come anche già correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, l'obbligo di attivarsi per la ricerca di un lavoro o per la ricerca di un lavoro più remunerativo di quello attuale. Obblighi rispetto ai quali parte appellante nulla ha allegato o provato, dal che discende inevitabilmente il rigetto dell'appello, anche tenuto conto della minima quantificazione del contributo al mantenimento liquidato dal giudice appellato.
12. Le spese, liquidate su valori prossimi ai minimi del parametro di riferimento (valore indeterminabile di bassa complessità) per la limitata attività istruttoria e l'assenza di memorie finali, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata, n. 1040/24 del Tribunale di Udine, pubblicata il 20.11.2024;
- condanna l'appellante a rifondere le spese del presente grado in Parte_1 favore di , spese che liquida in complessivi €.3.900,00 oltre al rimborso Controparte_1 forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Trieste, così deciso nella camera di consiglio dell'8.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 7/7