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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/11/2025, n. 5547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5547 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2409/2022, riservata in decisione all'udienza del
14.5.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ET IE (c.f.: ) e MI IR (c.f.: C.F._2
), domiciliatarie in Giugliano in Campania (NA) alla via G. Carducci C.F._3
n. 20; appellante
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_1 C.F._4
SA D'UI (c.f.: ), domiciliataria in Giugliano in Campania C.F._5
(NA), alla via Dante Alighieri n. 56; appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.9866/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 6.12.2021 (proc. di primo grado n. 92395/2012 r.g.).
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14.5.2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. instaurò un giudizio nei confronti di nel quale Parte_1 CP_1 chiese di accertare l'inadempimento del rispetto agli obblighi assunti nei suoi CP_1
1 confronti in un contratto stipulato nel mese di luglio 2002 ed avente ad oggetto la promessa del fatto del terzo (nella scrittura il prometteva di vendere all'attore, nell'arco di 12 CP_1 mesi, l'immobile in proprietà della moglie , promessa non mantenuta); Persona_1 chiese anche la condanna del al versamento in suo favore del doppio della caparra CP_1 versata.
Il tribunale di Napoli, con sentenza n. 583 del 2012, dichiarò d'ufficio la nullità del contratto avente ad oggetto la promessa del fatto del terzo, per indeterminatezza dell'oggetto, non indicato in contratto nei suoi elementi minimi, e rigettò la richiesta, formulata sul presupposto della validità del contratto, di restituzione della somma corrisposta a titolo di caparra.
2.Con successivo ricorso introdotto ex art. 702 - bis c.p.c. e ss. (rito sommario poi mutato in ordinario), chiese la condanna di alla Parte_1 CP_1 restituzione in suo favore dell'importo di € 25.000,00, versato a titolo di caparra, prospettando l'indebito derivante dal contratto sopradescritto, dichiarato nullo con sentenza.
Instauratosi in primo grado il contraddittorio sulla domanda di indebito, si costituì il eccependo la violazione del principio del ne bis in idem, assumendo che, nella CP_1 sentenza dichiarativa della nullità della scrittura, il tribunale aveva già rigettato la domanda di restituzione della somma corrisposta a titolo di caparra, sentenza mai impugnata e passata in giudicato.
Con sentenza n. 9866/2021 depositata il 6.12.2021 (oggetto dell'odierno gravame), il tribunale di Napoli ha rigettato l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, evidenziando che la sentenza resa nel precedente giudizio di nullità aveva rigettato la domanda di pagamento della caparra perché fondata sull'inadempimento contrattuale e sulla presupposta validità del contratto, ma non aveva regolato le eventuali restituzioni all'esito della declaratoria d'ufficio della nullità della scrittura;
tale aspetto è passato in giudicato.
Il Tribunale ha, però, rigettato la domanda di indebito proposta da Parte_1 nei confronti di in difetto di prova del versamento della caparra chiesta in CP_1 restituzione nelle mani del e lo ha condannato a pagare le spese di lite, liquidate in CP_1
€ 2.738,00 oltre accessori.
Avverso questa sentenza ha proposto appello il affidato ad un unico Parte_1 articolato motivo così rubricato: Violazione principio di non contestazione art. 115 c.p.c.
Ha resistito chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello e, CP_1 comunque, di rigettarlo nel merito.
2 All'udienza del 14.5.2025, sulle conclusioni delle parti precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.L'unico motivo di appello è articolato in una serie di censure dotate di specificità e riassumibili come di seguito.
2.1-Con la prima censura si duole l'appellante della sentenza nella parte in cui il tribunale ritiene tempestivamente contestata da controparte la circostanza dell'avvenuto versamento della caparra di € 25.000,00 a mani del assume di contro l'appellante CP_1 che il convenuto in comparsa non aveva mai contestato la circostanza in maniera specifica, in violazione dell'art. 115 c.p.c.
2.2-Sul punto il tribunale motiva nel senso che, sia pur in presenza di una generica contestazione nella comparsa di costituzione, il nella memoria di precisazione ex CP_1 art. 183 c.p.c. n.1, aveva tempestivamente eccepito la mancanza di prova dell'effettivo versamento della somma nelle sue mani. A fronte di tale eccezione, era onere dell'attore fornire la chiara prova della corresponsione della somma e che i 25.000,00 euro erano stati versati proprio al CP_1
2.3-La motivazione risponde ai principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
In primo luogo, la mancanza di contestazione specifica in comparsa si giustifica in presenza di una corrispondente generica allegazione da parte dell'attore che, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., si è limitato a chiedere la restituzione dell'indebito in virtù della scrittura dichiarata nulla, senza ulteriori specificazioni, ad esempio in riferimento a tempi e modi di ricezione della caparra. Non vi è dubbio che il convenuto debba prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda (Cass. 2021 n. 31837);tuttavia, il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, postula comunque che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare in maniera altrettanto specifica i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi
– rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., n. 17966/2016; Cass. n.
21460/2019) – esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (in questo senso, cfr. Cass. n. 26908/2020; da ultimo Cass. 2025 n. 8900).
In ogni caso, come ben evidenziato dal Tribunale - e tale argomento è del tutto assorbente - nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., il convenuto ha eccepito che non vi
3 era alcuna prova del pagamento avvenuto nelle sue mani, eccezione reiterata nella seconda memoria istruttoria e nelle successive difese.
Argomenta la giurisprudenza di legittimità che il principio di non contestazione va coordinato con il regime delle preclusioni e che è sempre possibile contestare i fatti costitutivi della domanda fino alla definitiva cristallizzazione del thema decidendum (Cass.
2021 n. 24415; Cass. 11276/2018; Cass. SS.UU. 2951/2016). Inoltre, nei termini preclusivi è consentito sia revocare la contestazione sia dedurre una narrazione dei fatti incompatibile;
Cass. 2019 n. 31402: “La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva”.
2.4- L'appellante censura la sentenza anche nella parte in cui il tribunale non considera pacifico l'intervenuto versamento di € 25.000,00, trattandosi, di contro, di evenienza consacrata nella scrittura privata dedotta in lite, la cui autenticità era stata accertata nel separato giudizio che si era concluso con la declaratoria di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto; scrittura parimenti mai contestata nei contenuti e da sola sufficiente a comprovare l'esborso.
2.5- Non vi è dubbio che, in linea generale, la dichiarazione di nullità di una scrittura
“non travolge di per sé sola gli effetti confessori della dichiarazione, in esso contenuta, con cui il venditore riconosce di aver incassato il prezzo. Ne consegue che tale dichiarazione, anche se inserita nel contratto dichiarato nullo, può costituire prova dell'avvenuto pagamento nel giudizio di restituzione dell'indebito conseguente alla dichiarazione di nullità” (Cass. 2020 n. 9719); tuttavia – e tanto premesso in diritto - la censura non si confronta con la ratio decidendi del Tribunale.
Il tribunale ha ben vagliato il contenuto della scrittura e, in linea con il pronunciamento sopra riportato, ha criticamente interpretato il senso della dichiarazione
4 riferibile al versamento del prezzo in essa contenuta;
all'esito di tale vaglio, ha ritenuto che la dichiarazione sul versamento della caparra non potesse intendersi in maniera inequivoca come dimostrazione dell'avvenuto versamento della caparra proprio nelle mani nel CP_1
Peraltro, come esposto in sentenza, in questa scrittura il si è solo impegnato CP_1 nelle trattative di vendita al di un bene immobile in proprietà della moglie;
non ha Parte_1 mai dichiarato in tale documento di aver egli stesso ricevuto tale caparra.
In dettaglio, nella scrittura del luglio 2002 si legge: “Il signor si impegna CP_1 nella trattativa di vendita dell'immobile….con il signor .il quale ha Controparte_2 versato una caparra di 25.000,00”.
Il Tribunale ha interpretato la dichiarazione sul versamento della caparra, come segue: si potrebbe legittimamente pensare che la caparra, ove effettivamente versata, lo sia stata nelle mani della effettiva proprietaria dell'immobile , anche per poterla poi Persona_1 eventualmente considerare corrisposta in acconto del prezzo della futura vendita.
Si tratta di valutazione del tutto condivisibile;
la dichiarazione non ha valore confessorio poiché non può essere intesa come ricevimento in proprio della caparra;
del resto, la trattativa riguardava un bene altrui.
Inoltre, come pure evidenziato dal tribunale, nella scrittura del luglio 2002 si dà atto che il aveva già versato la caparra e non di un versamento contestuale alla Parte_1 sottoscrizione.
Infine, non vi è alcuna prova di versamenti, assegni, bonifici, tracciamenti riferibili al versamento di € 25.000,00 a mani dell'odierno appellante, vieppiù necessaria alla luce dell'entità del versamento.
Correttamente, dunque, il tribunale ha ritenuto carente di prova il fatto costitutivo della domanda di restituzione.
L'appello va, pertanto, rigettato.
3. Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000), nell'importo di €
1.134,00 per la fase di studio, di € 921,00 per la fase introduttiva, di € 921,5 per la trattazione
(€ 1843,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 1.911,00 per la fase decisoria.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13,
5 comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 4887,5, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi antistatari;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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