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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/06/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Giuseppe Marino , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12740/2023 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], c. f.. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1
dall'Avvocato Giuseppe Oliveri;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante, rappresentato e difeso , per procura generale alle liti, dall'Avvocato Livia Gaezza;
-Resistente-
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2023, Parte_1
deduceva quanto segue: - che con provvedimento-comunicazione di riliquidazione del 18/07/2023, l' , Sede di Catania, A.P. di Mascalucia, CP_1
chiedeva al ricorrente la restituzione della complessiva somma di € 6.058,42 per somme riscosse indebitamente sulla prestazione pensionistica cat.
INVCIV n°07252544, la seguente motivazione: “... La informo che la pensione n.044- 210007252544 cat. INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal Gennaio 2022. Il ricalcolo comprende la: - revoca della maggiorazione sociale – revoca della maggiorazione prevista dall'art.38 della
Legge n.448/2001, finanziaria 2002 (aumento milione) ...”; - che la detta comunicazione costituiva il primo atto utile non avendo ricevuto, prima del
18/07/2023, altra comunicazione o provvedimento con la motivazione dell' indebito;
- che avverso tale provvedimento , il ricorrente aveva inoltrato ricorso al Comitato Provinciale in data 02/10/2023 (Ricorso CP_1
n°2432740) che era stato respinto con delibera n.2314928 del 18/10/2023; che, nel caso de quo, risultano applicabili le disposizioni previste in materia di indebiti dall'art. 80, comma 3, del R.D. 28 Agosto 1924 n°1422, dall'art.52
Legge n°88/89 e dalla Legge n°412/91; -che la revoca di un trattamento di invalidità civile per cambio fascia da invalido totale 100% a invalido parziale, come nel caso de quo, comportava l'obbligo di restituzione all' , a titolo CP_1
di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte in quanto nessuna responsabilità poteva essere addebitata al se l' solo Pt_1 CP_1
2 in data 18/07/2023 aveva provveduto a lavorare un verbale del 05/12/2021
(ben 19 mesi dopo!) che aveva cambiato la fascia da invalido totale a parziale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: “ 1) In via preliminare e pregiudiziale, sussistendo il fumus boni iuris e periculum in mora sospendere l'azione di recupero avviata dall' con la CP_1
comunicazione del 18/07/2023; 2) In via principale e nel merito, accogliere il ricorso con conseguente declaratoria di illegittimità dell'azione di recupero e successiva irripetibilità delle somme richieste con la nota datata CP_1
18/07/2023; 3) Spese e compensi del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di rito”.
Si costituiva, in data 30.10.2024, l' il quale premetteva in fatto che CP_1
l'indebito 17900231, afferente il periodo 01.01.2022-31.08.2023, contestato scaturiva da ricostituzione della prestazione cat. INVCIV, n. 210007252544 di cui è titolare il ricorrente ed era stato generato da una ricostituzione per cambio fascia, effettuata d'ufficio con mod. TE08 del 18.07.2023 (in all.), e relativa ad una visita di revisione effettuata il 06.12.2021, a seguito della quale il ricorrente non era più stato qualificato come invalido totale, ma invalido parziale, con diritto solo all'assegno mensile di assistenza;
considerata la variazione del requisito sanitario, la maggiorazione sociale percepita dal ricorrente sulla prestazione non risultava dovuta, spettando la suddetta maggiorazione, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, esclusivamente ai titolari di invalidità civile totale, come anche specificato, in termini, dalla circolare 107 del 23.09.2020 CP_1
(in all.).
Rilevava quindi che in considerazione di quanto evidenziato appariva dunque evidente che l'indebito impugnato era scaturito dalla valutazione in sede medico legale operata a seguito di verifica e che dell'esito della suddetta
3 revisione il ricorrente era stato pienamente a conoscenza, come anche affermato dal medesimo in ricorso e comprovato dalla documentazione, che si allega, che attesta che l'esito della visita era stato regolarmente a questi notificato.
In punto di diritto, in riferimento all'indebito oggetto dell'odierno contenzioso che scaturiva dall'esito della visita di revisione del 06.12.2021,
l' , in via preliminare, ,rilevava l'inammissibilità e/o l'improcedibilità CP_1
dell'avverso ricorso, ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003, sottolineando, in particolare che l'eccepita decadenza dall'azione giudiziaria si era maturata con riferimento alla mancata impugnativa giudiziale del verbale della Commissione medica (in allegato), con il quale era stato riconosciuto in capo a controparte l'invalidità civile nella misura del 75%, senza, però, riconoscerne lo status invalidante atto a concretarne il diritto alla pensione di inabilità e la maggiorazione sociale.
Evidenziava, sul punto come il verbale in questione fosse stato regolarmente comunicato a controparte in data 04.01.2022, e ad esso non aveva fatto seguito l'obbligatorio espletamento dell' ex art. 445 bis c.p.c.. CP_2
sottolineando come, in applicazione della normativa ratione temporis vigente, controparte avrebbe dovuto proporre ricorso giudiziario avverso il mancato riconoscimento del requisito sanitario di cui al verbale relativo alla visita di revisione;
non avendolo fatto, l'odierna azione giudiziaria era inammissibile, per la sopraggiunta decadenza ex art. 42, d.l. n. 269/2003, poiché l'odierno ricorso giudiziario è stato depositato soltanto il 13.12.2023 e, quindi, ben oltre il termine semestrale sopra evidenziato
In via preliminare l' eccepiva, altresì, il mancato assolvimento dell'onere CP_1
probatorio incombente sul ricorrente in ordine alla sussistenza di tutti i
4 presupposti per farsi luogo al beneficio preteso, essendo evidente che lo stesso aveva mancato di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a ritenere le somme indebitamente percepite sulla prestazione di invalidità civile, ma senza nulla dire su tutti gli altri elementi idonei a incidere sul diritto e sull'entità della prestazione (quali, come meglio si dirà in seguito,
l'ammontare della prestazione da incrementare, rilevante, come si dirà, sull'incremento, sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, etc.)
Rilevava l' come nel caso di specie non risultino ricorrere i presupposti CP_1
normativamente previsti per il riconoscimento della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38, comma 4, legge n. 448/2001, poiché non è stato riconosciuto dalla competente Commissione medica lo status di assoluta inabilità (100%), che costituisce il presupposto ineludibile per l'erogazione della maggiorazione sociale ai sensi del sopra citato articolo.
Evidenziava l' , che l'odierna pretesa redibitoria scaturiva Controparte_3
dal venir meno dei requisiti sanitari, e la cui disciplina della ripetibilità dell'indebito appariva comunque sensibilmente differente, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidatasi sull'argomento, come si dirà più avanti e quanto all'indebito in questione, contestava recisamente l'applicabilità al caso in esame della normativa in tema di irripetibilità dell'indebito di cui all'art. 52, legge n. 88/1989 da controparte invocata, innanzi tutto per la preliminare, dirimente circostanza, che nel caso in esame non si era in presenza di un indebito previdenziale/pensionistico, poiché la prestazione oggetto della richiesta redibitoria aveva natura assistenziale;
si trattava, dunque, di indebito connesso al venir meno dei requisiti sanitari, ed il recupero concerne i periodi successivi alla visita di verifica.
5 L' rammentava che sulla scorta della giurisprudenza di legittimità CP_1
consolidatasi sull'argomento, l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari “consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica”, e di conseguenza del tutto irrilevante appariva la circostanza della (eventuale) mancata sospensione della prestazione.
L' sottolineava che apparivano pertanto del tutto Controparte_3
infondate le avverse doglianze secondo cui non sarebbe stata ripetibile alcuna somma prima della notifica della revoca della prestazione effettuata nel luglio 2023, considerato, altresì l'inequivoco dettato normativo di cui all'art. 37, comma 8, della legge n. 448/19982 che prevede l'espressa ripetibilità dei ratei successivi alla visita di revisione ed era da ritenersi che dovesse trovare applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033
c.c., tenuto anche conto che nel caso di specie alcun "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale avrebbe potuto vantare il ricorrente, in difetto della sussistenza del presupposto richiesto dall'art. 38, comma 4 della legge n.
448/2001, ossia l'inabilità e dell'art. 1, l n. 18/1980, per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
L' ribadiva come, comunque, alcun affidamento del ricorrente potesse CP_1
nella specie ravvisarsi, dal momento che, lo stesso era ben consapevole di non aver diritto alla maggiorazione sociale, per aver regolarmente ricevuto la notifica del verbale, attestante la sussistenza dello status invalidante nella misura del 75% non utile alla percezione della provvidenza, consapevolezza ancor più avvalorata, dalla presentazione di AP 70 da parte del ricorrente, per tale ragione era , comunque, da escludere la sussistenza di un affidamento tutelabile del percipiente.
Tanto premesso, l' chiedeva al Tribunale quanto segue: “In via CP_1
preliminare, rigettare l'istanza cautelare, per l'insussistenza del fumus boni
6 juris e del periculum in mora;
In via principale, rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e/o comunque infondato, per le causali esposte in narrativa, con conferma del provvedimento di indebito ex adver so impugnato. Spese, competenze ed onorari come per legge.”
All'udienza di discussione del 10 dicembre 2024, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
Deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, d.l. n. 269/2003 proposta dall' , in quanto nella CP_1
fattispecie in esame non si verte in ipotesi di richiesta di accesso ad un trattamento previdenziale o assistenziale, ma si verte in ipotesi di indebito assistenziale
Quanto al merito, la pretesa restitutoria riguarda somme corrisposte al ricorrente d dall' a titolo di pensione di inabilità civile, ritenute non CP_1
spettanti in relazione al periodo dal 01.01.2022-31.08.2023, in conseguenza del cambio di fascia dovuta alla riduzione della percentuale di inabilità dal
100% al 75 %. L' ha elaborato il mod. TE08 del 18.7.2023 in cui ha CP_1
riportato il trattamento assistenziale antecedentemente e successivamente alla ricostituzione
.Per un corretto approccio inerente al merito, va preliminarmente precisato che l'indebito per cui è causa è di natura assistenziale, riguardando un trattamento di invalidità civile. 7 In tema di indebito assistenziale, la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
La Corte costituzionale ha evidenziato che "(...) il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost.
Sentenze n. 39 del 1993 e n. 431 del 1993)"
Su questa premessa, la Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n.
12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla
(...) giurisprudenza della Corte Costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di
8 settore". Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale ( Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015;
Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
In relazione alla variazione del requisito sanitario che ridotto al 75%, ha comportato il superamento del limite reddituale per la conservazione del trattamento assistenziale e delle maggiorazioni dello stesso (revoca della maggiorazione sociale;
revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 della
Legge 448/2001 - Finanziaria 2002 -aumento al milione-, il principio immanente alla fattispecie assistenziale è l'obbligo di restituzione di tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cassazione civile sez. VI,
19/12/2019, n.34013) e a decorrere dalla sua comunicazione al pensionato, ciò in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività
9 dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca;
pertanto il beneficio decade automaticamente con il venir meno dei requisiti sanitari, mentre il provvedimento di revoca ha carattere meramente ricognitivo
Questo decidente non trascura che di recente, in un caso di venir meno del requisito sanitario, si registra la pronuncia della Suprema – Corte di
Cassazione n. 4668 del 22.02.2021, secondo cui “nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l non ha provveduto secondo le regole CP_1
dell'art. 37, comma 8 della Legge n.448/1998 , una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la
Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' . Va rilevato al riguardo che, CP_1
rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe,
Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012).
10 Tuttavia ritiene questo decidente che, la superiore pronuncia della Suprema
Corte di Cassazione si pone quale precedente giurisprudenziale isolato a fronte del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità il quale sancisce che per il caso di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, opera il principio di ripetizione integrale dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, a prescindere dal mancato rispetto da parte dell'amministrazione dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, anche perché l'assistito non versa in stato di legittimo affidamento essendo a conoscenza dell'esito della visita di revisione. Ora nella fattispecie l' ha provato che il ricorrente ha avuto CP_1
notificato in data 4 gennaio 2022 il verbale sanitario relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilità, attestante il cambio fascia relativamente alla prestazione assistenziale.
Dunque il NO . sapeva perfettamente fin Parte_1
dalla visita del 6.12.2021 di non essere più riconosciuto invalido assoluto con necessità di accompagnamento;
da ciò ne consegue che non si versa assolutamente in un caso di conclamata buona fede, la sola situazione giuridica che potrebbe configurare un eccezione al principio di ripetibilità integrale dell'indebito.
Per tali ragioni il ricorso dunque deve essere rigettato
Ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti in considerazione della natura delle questioni esaminate.
PQM
11 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
Rigetta l'opposizione proposta dal NO . Parte_1
Compensa le spese di lite
Catania 1 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. Dott. Giuseppe Marino
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