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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/06/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2825/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Prima Sezione CIVILE
La Dott.ssa Cinzia Fallo, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2825 dell'anno 2022 promossa da:
(P. Iva rappresentata e difesa dall' Avv. Mauro Parte_1 P.IVA_1
Leanza, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Monica Rosano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Corso Venezia, n.24, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
Controparte_1
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Longoni
[...] P.IVA_2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno, Corso Matteotti, n.63;
CONVENUTA
E con la chiamata in causa di
(C.F./ P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
Francesco Altieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rom, via Verona, n.9, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO
E di
C.F. – P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_3 P.IVA_4
Lomboni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Emilia, n.7;
pagina 1 di 14 OGGETTO: risarcimento danni- accertamento responsabilità istituto bancario.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024, sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice (come da foglio separato depositato in data 13.12.2024):
“Voglia l'adito Tribunale di Monza, disattesa ogni contraria istanza:
- in via preliminare, revocare l'ordinanza emessa in data 23.5.2024 e concedere i termini di cui all'art.
183 comma VI c.p.c. (vecchio testo), tenuto conto che “Una volta richiesti anche solo da una parte processuale i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non è possibile negare la loro concessione procedendo ad una valutazione discrezionale, atteso che la concessione dei suddetti termini è per il
Giudice una decisione obbligata, non potendo altrimenti questi formulare alcuna valutazione in ordine alla intervenuta maturazione della causa, se non all'esito delle prove dedotte dalle parti medesime”
(Tribunale di Piacenza, 1° maggio 2023; conf. Tribunale, Torino, sez. III civile, ordinanza 02/11/2011,
Tribunale Torino, Ord. 19 novembre 2008 n. 19992/07; Tribunale Torino, Ord. 26 febbraio 2007; Ord.
24 ottobre 2006 Rg. 10727/06).
- nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta
[...]
in relazione a tutto quanto allegato ed Controparte_4 argomentato nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi scritti difensivi;
- per l'effetto, condannarla al risarcimento in favore dell'istante dei danni tutti, conseguenza della dedotta responsabilità, quantificati nella misura di € 1.880.000,00 (euro un milione ottocento ottantamila e zero centesimi), ovvero a quella somma che il Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare la convenuta al pagamento di spese e competenze professionali della fase stragiudiziale e del presente giudizio, oltre oneri di Legge, con distrazione ex art 93 c.p.c.
- nella denegata ipotesi di soccombenza di parte attrice, ritenuta la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, desumibili dalla peculiarità del caso concreto, compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite;
- in via istruttoria, riservata ogni articolazione nei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. di cui si è invocata la concessione, si chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio con formulazione all'Ausiliario dei quesiti connessi all'accertamento delle responsabilità dell'Istituto di Credito, tenuto conto di quanto dedotto ed allegato nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi scritti difensivi.
Nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non revocare l'ordinanza emessa in data 23.5.2024 e di concedere i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., si chiede che vengano concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.” pagina 2 di 14 Per parte convenuta (come da foglio separato in data Controparte_5
11.12.2024):
“ in via principale e nel merito: respingere le domande tutte proposte dall'attrice nei confronti della in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
CP_1
-in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità, anche parziale, della nella causazione dei danni di cui è causa, dichiarare la CP_1 terza chiamata in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 obbligata a manlevare e tenere indenne la da ogni pregiudizio che dovesse derivare CP_1 dall'operazione di credito documentario di cui è causa;
- in ogni caso: spese di lite rifuse, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali al 15%, come per legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove modificate”
Per la terza chiamata (come da foglio separato in data Controparte_2
15.12.2024):
“L' Avv. Francesco Altieri, quale difensore di precisa le proprie conclusioni Controparte_2 riportandosi ai propri scritti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta in decisione senza termini”.
Per la terza chiamata come da foglio a parte depositato in data Controparte_3
2.12.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: previo consenso delle parti in causa, disporre l'estromissione dal presente giudizio di e del proprio Assicurato;
Controparte_3
In via pregiudiziale: sospendere il presente giudizio in attesa degli esiti dei giudizi penali in corso, il cui esito rappresenta condizione essenziale per l'operatività della polizza invocata ai fini dell'individuazione e della ripartizione di responsabilità; in via principale e nel merito: respingere tutte le domande formulate nei nostri confronti da CP_2 per i motivi esposti in epigrafe;
in via di mero subordine e salvo gravame: nella denegata ipotesi di coinvolgimento di responsabilità in capo a e di accertamento di nostri obblighi contrattuali, limitare ogni eventuale condanna CP_2 della terza chiamata nei limiti dell'allegato, dedotto, prodotto e provato, nonché del concorso e della graduazione di responsabilità degli altri soggetti coinvolti, del massimale di polizza ivi indicato, tenuto pagina 3 di 14 conto di scoperti, franchigie ed esclusioni, ferma restando la nostra dispensa da ogni esborso a favore della nostra chiamante di spese per legali e di consulenti nominati, ma non autorizzati da
[...]
CP_3 in via istruttoria: previo occorrendo e senza inversione d'onere, ammettersi prove per interpello e per testi sulle circostanze capitolate in premessa e su quelle che verranno formulate nei prefiggendi termini ex art. 183 comma VI nn.1-2-3 c.p.c..
Chiede, altresì, di essere licenziata a prova contraria sulle capitolazioni avversarie eventualmente ammesse, con riserva di indicare testi.
Riservata eventuale istanza di CTU.
Si contestano tutte le produzioni avversarie, con particolare riferimento a quelle in lingua straniera e a quelle non intellegibili;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso spese generali del 15%, C.P.A. e
I.V.A.. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 01 aprile 2022 e regolarmente notificato Parte_1
premesso di essere società operativa nel commercio all'ingrosso di bestiame vivo e
[...] di essere stata contattata da tale il quale, proponendosi come intermediario, segnalava alla Persona_1 stessa la possibilità di vendere un ingente quantitativo di bovini da destinare alla società Wa.Fa.
Trading Ltd con sede a Londra, con destinazione Libano;
stante l'interesse dell'attrice alla citata operazione veniva predisposto un contratto in data 10.12.2015 che prevedeva il pagamento a mezzo Contr lettera di credito della RO CE Guaranted Limited di Londra, che, su incarico della a
Trading, emetteva il credito documentario a favore della poi formalizzato presso gli uffici Parte_1 della in pari data- Pt_1
Tutto ciò premesso ha esposto che:
- ricevuta la bozza della lettera di credito, aperta a suo favore, la trasmetteva al proprio istituto di credito, , per le opportune verifiche CP_1 Controparte_1 ed al fine di dare corso all'operazione;
- alcuni giorni dopo l'istituto di credito avvisava il legale rappresentante della stessa che il testo della lettera di credito era stato trasmesso a , ma non era risultato conforme e, Controparte_7 pertanto, veniva richiesto un nuovo testo della lettera di credito all'ordinante estero, che veniva trasmesso in data 05.01.2016 dalla Wa.Fa.Trading Ltd ed immediatamente inoltrato alla
[...]
; Controparte_1
pagina 4 di 14 - l'istituto di credito notificava la conformità del testo della lettera di credito alla Parte_1
ed, ottenuta la risposta, provvedeva all'invio dei primi capi di bestiame al Porto di Rasa,
[...] in Croazia(porto intermedio come previsto nella lettera di credito) e provvedeva alla consegna all'istituto di credito dei documenti indicati nella Lettera di Credito;
- in data 20.01.2016 la RO CE Guaranted Limited di Londra confermava l'accettazione dei documenti conformi rappresentando che il pagamento di una parte dell'importo sarebbe avvenuto entro il 05.12.2016 e, stante le rassicurazioni ricevute dalla banca convenuta sulla solidità dell'operazione, la società inviava ulteriori capi di bestiame;
- in data 27.01.2016 si recava in Libano per parlare con e ottenute Testimone_1 Persona_2 rassicurazioni da parte di quest'ultimo e della banca sulla regolarità dell'operazione assisteva alle operazioni di scarico dei bovini;
- in data 10.02.2016 RO CE Guaranted Limited di Londra avvisava
[...]
di alcune discrepanze relative ai documenti ricevuti che ne impedivano il Controparte_1 pagamento e a seguito di ciò si recava a Londra per incontrare il responsabile della Pt_1
Wa.Fa.Trading LTD( AM RA) e recatisi insieme negli uffici della RO Finace Guaranted
Limited veniva richiesto a al fine di ottenere l'intero pagamento della transazione, di caricare Pt_1 ulteriori 378 capi di bestiame contro garanzia di lettera di credito emessa dalla stessa RO CE
Guaranted Limited;
- solo in questo momento la banca convenuta, informata dell'ulteriore richiesta rivolta a Pt_1 ammetteva che la lettera di credito non aveva alcun valore;
- in data 28.04.2026 veniva contattato da AM RA che lo informava che si sarebbe recato in Italia per fargli ottenere una parte di denaro inviato da alla Wa.Fa.Trading LTD e da quel momento Per_1 non ha più ricevuto alcuna notizia, né alcuna visita del RA, né otteneva la somma dovuta.
Ha evidenziato la sussistenza di plurime responsabilità a carico della banca nella gestione dell'operazione internazionale in oggetto per mancanza di correttezza, diligenza e professionalità.
Ha chiesto, pertanto, accertarsi la responsabilità della convenuta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni, conseguenza della propria condotta, e pari al mancato incasso del prezzo della merce compravenduta, ossia ad Euro 1.880.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta, in data 15.06.2022, si è costituito l'istituto di credito convenuto rilevando di avere ricevuto in data 05.01.2016 lettera di credito, a mezzo messaggio swift
“mt710” da parte della Eupean CE Guarantee, per il tramite della banca russa Investment
Company Ricom- Trust Zao Moscow, sulla Banca Popolare dell'Alto Adige, con beneficiario Pt_1
[...]
pagina 5 di 14 Ha affermato di avere messo “contabile di carico a sistema” a favore della e che Parte_1 nell'operazione de quo ha rivestito solo il ruolo di banca avvisante, e non anche quello di banca confermante, che, invece, rappresenta l'istituto che, confermando il credito, assume in proprio nei confronti del beneficiario un obbligo di pagamento, che si aggiunge a quello della banca emittente.
La lettera di credito n.EFG22933301 era valida a tutti gli effetti ed i messaggi swift erano tutti autentici in quanto messaggi certificati, che possono essere inviati unicamente da istituti accreditati su tale rete di messaggistica.
Alla stessa non può essere addebitata alcuna censura in quanto - pur avendo avvisato che Pt_1
l'invio della documentazione, laddove il destinatario avesse sollevato obiezioni circa la regolarità formale della stessa sarebbe stato a suo rischio- autorizzava l'invio dei documenti Pt_1 controfirmando le schede controllo/documenti.
La banca emittente, RO CE, dichiarava a mezzo di due messaggi swift, e precisamente in data 22.01.2016 e 29.01.2016 di avere ricevuto i documenti, di accettarli, impegnandosi espressamente al pagamento nei confronti di e, solo dopo la scadenza del termine per il pagamento, in data Pt_1
10.02.2016, comunicava di non poter procedere al pagamento per avere rilevato delle discordanze tra la merce pattuita nella lettera di credito e la merce consegnata in Libano;
evidenziava la presenza di capi di bestiame morti, eccezione che non poteva essere sollevata dalla banca emittente, dovendo la stessa limitare la sua verifica, ai fini del pagamento, alla regolarità dei documenti e non della merce.
Ne consegue che la banca convenuta ha prestato la dovuta attenzione e diligenza nell'espletamento dell'incarico che era solo quella di provvedere alla notifica dei documenti presentati dal venditore, mentre quanto alla prestazione portata dalla lettera di credito, ovverosia il pagamento della fornitura di bestiame, l'attrice deve rivolgersi alla banca emittente, RO CE, che ha assunto l'obbligazione di pagamento nei suoi confronti ed al compratore WA.FA. Trading.
Ha chiesto, in via preliminare, la chiamata in causa della società Controparte_2
(prima Unità Produttive Federate S.c.a.r.l.), cui la stessa ha affidato la gestione dell'emissione e/ o ricezione delle lettere di credito, al fine di vedersi garantire e manlevare da quest'ultima.
Nel merito, il rigetto delle domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Autorizzata la chiamata del terzo, con provvedimento del G.I. precedente assegnatario della causa, si costituiva in giudizio Controparte_2
La stessa confermava che , con contratto in data 11.05.2016, esternalizzava a CP_5 [...] ora il servizio di ricezione ed emissione delle lettere di credito;
precisava che, Pt_2 CP_2 tuttavia, nel caso in esame la Lettera di Credito veniva inviata dalla Banca emittente sulla BCC Alto Contr Adige e, pertanto, non poteva verificare l'effettiva corrispondenza del messaggio swift e CP_2
pagina 6 di 14 Alto Adige non aveva alcuna delega da parte di a ricevere la Lettera di Credito in quanto la CP_2 stessa aveva comunicato preventivamente alla di utilizzare tassativamente la Controparte_5
BCC di Cantù del Gruppo Iccrea Spa, quale banca ricevente.
, invece, a fronte di accordi personali e diretti con il proprio cliente accettava la CP_5 Pt_1 lettera di credito arrivata su una banca diversa da quella indicata da per poi trasmetterla alla CP_2 odierna chiamata in causa.
Ha affermato, pertanto, l'assoluta estraneità di in ordine alla contestazione di parte attrice di CP_2 mancata consegna dei codici di autenticazione necessari ad assumere l'autenticità del messaggio contenente la lettera di credito
Ha chiesto, pertanto, l'estromissione della stessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Ha poi evidenziato la sussistenza di procedimento penale a carico di dalla cui definizione Persona_2 dipendeva, a suo dire, la definizione del presente giudizio, con conseguente richiesta di sospensione dello stesso ex art. 295 c.p.c.
Sempre, in via preliminare, ha richiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di WaFa
Trading LTD, quale soggetto acquirente i capi di bestiame, nonchè nei confronti della RO
CE Guarantee, quale Banca emittente la lettera di credito e la lettera di garanzia a favore della
(così impegnandosi in modo autonomo ed irrevocabile) quali soggetti che rivestono il ruolo di Pt_1 obbligati principali.
Nel merito contestava le ragioni attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, facendo proprie le eccezioni rivolte da nei confronti di e declinando ogni Controparte_5 Parte_1 responsabilità in ordine a qualsivoglia negligenza e/o colpa grave nella valutazione della Lettera di Contr Credito inviata a .
In ogni caso, premesso di avere sottoscritto polizza assicurativa con chiedeva Controparte_3 di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della predetta Compagnia di Assicurazioni al fine di vedersi garantire e manlevare da quest'ultima nel caso di accoglimento delle pretese avanzate in giudizio.
Con provvedimento datato 03.01.2023 il G.I. precedente assegnatario della causa autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa e differiva l'udienza già fissata all'11 maggio 2023.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la quale Controparte_3 contestava le tesi attoree dalle quali emergerebbe, per contro, un comportamento alquanto sprovveduto della stessa la quale, tra l'altro, fonda la propria pretesa nei confronti dell'ex suo istituto di CP_8 credito su una e-mail il cui contenuto sarebbe stato travisato ed il cui testo non è dato sapere da chi sia stato trasmesso e a chi sia pervenuto. pagina 7 di 14 Ha aderito alle difese della chiamante evidenziandone la carenza di legittimazione passiva, CP_2 con conseguente richiesta di estromissione dell'istituto assicuratore dal giudizio, nonché alle altre difese svolte.
Ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio in attesa degli esiti del giudizio penale in corso, in quanto l'esito dello stesso “rappresenta condizione essenziale per l'operatività della polizza invocata ai fini dell'individuazione e della ripartizione di responsabilità”.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande formulate nei confronti di;
in via subordinata, CP_2 in caso di accertamento di responsabilità in capo a limitare ogni eventuale condanna della CP_2 terza chiamata nei limiti dell'allegato, dedotto e provato, nonché del concorso e della graduazione di responsabilità degli altri soggetti coinvolti e del massimale di polizza, tenuto conto di scoperti, franchigie ed esclusioni.
Alla prima udienza fissata in data 11 maggio 2023- a seguito di differimenti necessitati dalle plurime richieste di chiamate in causa formulate dalle parti convenute- mutato nelle more il Giudice nella persona fisica, il legale di parte attrice dichiarava, in merito alla richiesta sospensione del giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale, che era intervenuta sentenza penale n.628/22 con la quale era stata disposta l'assoluzione di CP_9
I legali delle controparti chiedevano termine per esaminare la sentenza e per il deposito di note.
Alla successiva udienza del 28.11.2023, veniva concesso termine alle parti per il deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza penale sino al 12 dicembre 2023 con riserva all'esito del suddetto termine per la decisione sulle istanze delle parti, con particolare riferimento alla richiesta acquisizione del fascicolo del procedimento penale R.G. 2267/2018.
Con ordinanza, in data 03 gennaio 2024, ne veniva disposta l'acquisizione e la causa veniva rinviata al
21 maggio 2024.
In tale data il legale di parte attrice chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. mentre i legali della convenuta e delle terze chiamate chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza in data 29 maggio 2024 il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 17 dicembre 2024.
In tale data, sulle conclusioni delle parti nei termini indicati in epigrafe, la causa venuta trattenuta in decisione previo decorso dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
pagina 8 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
in persona del legale rappresentante ha agito in giudizio per Parte_1 Controparte_10 accertare la responsabilità di per Controparte_1 asserita condotta negligente della stessa.
Invero - premesso di avere sottoscritto, in data 10.12.2015, un contratto di fornitura di bestiame con la Cont società a Trading LTD, con sede a Londra, con destinazione Libano per il valore complessivo di
Euro 1.880.000,00 da pagarsi mediante emissione in suo favore di lettera di credito da parte di
RO CE Guarantee Limited di Londra e di avere incaricato l'istituto di credito di riferimento della società, di ricevere e processare la suddetta lettera di credito, - Controparte_5 ha esposto che, nonostante le continue rassicurazioni ricevute dalla banca convenuta sulla solidità dell'operazione, dopo avere consegnato il bestiame non ha ricevuto il pagamento del prezzo da parte della banca emittente(RO CE Guarantee).
In sostanza, l'operazione internazionale era garantita da una lettera di credito;
l'importo complessivo dell'operazione era di Euro 1.880.000,00 e la stessa veniva notificata alla dalla Pt_1 [...]
in data 5 gennaio 2016; quest'ultima ha dato Controparte_1 corso all'operazione agendo sulla base di un messaggio di posta elettronica, scambiato con la società del Regno Unito, inviato tramite il sistema Swift e che non è stato oggetto di alcun tipo di autenticazione.
Ha affermato che tale mancato pagamento sia da imputarsi al fatto che i messaggi scambiati tra la banca italiana e la società del Regno Unito non sono stati gestiti tramite il sistema S.W.I.F.T., il cui utilizzo è consentito esclusivamente alle banche aderenti e ciò garantisce l'autenticità del messaggio trasmesso, ma mediante uso di messaggi della categoria 900(MT 998 e MT 999).
In particolare, secondo la tesi di parte attrice, e avrebbe dovuto CP_5 Controparte_5 utilizzare solo messaggi SWIFT della categoria 700, che possono essere scambiati solo tra istituti finanziari che hanno completato uno scambio bilaterale di chiavi di autenticazione.
Per contro, il tipo di messaggio SWIFT della serie 900 non è autenticato ed è chiamato “formato libero”, potendo essere inviato a qualsiasi corrispondente anche se non esiste un RMA (Relation
Management Arrangement o SWIFT AUTHENTICATOR KEY).
Quindi, non sono stati scambiati- nel caso de quo- per colpa della idonei messaggio tra la banca CP_1 italiana e la società estera, o viceversa, tali da garantire la genuinità dell'operazione e l'autenticità del mittente.
pagina 9 di 14 Invero, se l'istituto di credito avesse improntato la propria condotta a correttezza, diligenza e professionalità avrebbe potuto avere immediata contezza della (anche ipotetica) truffa internazionale di cui era vittima la società attrice e avrebbe potuto evitare concretamente la consegna della merce così da impedire il considerevole danno poi concretatosi.
Contr Da un attento esame del contratto suindicato sottoscritto tra l'odierna attrice e la a Trading LTD si legge chiaramente che “alla firma del seguente contratto verrà aperta una L/C di importo pari all'intera somma (euro 1.880.000,00) con validità fino al 28.02.2016, il cui pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente al carico con l'invio, tramite mail alla EUROPEAN FINANCE
GUARANTEE LTD – LONDON (GB), di una copia della fattura e una copia del certificato di accettazione firmati dal sig. dopo la selezione.” Persona_1
Prima di entrare nel merito della controversia, è bene rammentare che l'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una Banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente, generalmente acquirente di merci o servizi all'estero
(Ordinante). Con l'operazione di credito documentario la banca effettua, o fa effettuare dalla propria
Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante. Il venditore della merce dovrà presentare i documenti commerciali, relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci, che devono essere conformi ai termini ed alle condizioni previste nel testo del credito documentario stesso.
Nel caso di specie il compratore (WA.FA Trading) ordina alla propria banca di aprire un credito a favore del venditore ( , emettendo la lettera di credito;
il venditore che esporta la merce Parte_1 oggetto della transazione descritta nel documento di credito risulta essere il beneficiario del credito stesso;
la banca emittente (RO CE Guarantee Ltd, con sede in Londra) è l'istituto che ha emesso concretamente la lettera di credito, facendola pervenire alla banca avvisante il cui ruolo consiste nell'avvisare il venditore della ricezione di un credito documentario a suo favore.
Risulta in atti che la , in data 5 gennaio 2016, emetteva contabile di carico a sistema a CP_11 favore di nella quale testualmente si legge “in allegato vi inviamo copia mt 710 ricevuto Parte_1 dalla banca estera. La presente comunicazione vi viene fatta a titolo di notifica senza alcun impegno né responsabilità da parte nostra. Vi chiediamo pertanto di esaminare le condizioni del credito qualora non foste d'accordo con le medesime richiedete alla controparte estera le dovute modifiche”
pagina 10 di 14 (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione); desumendosi da ciò che l'odierna convenuta CP_11 rivestisse il solo ruolo di Banca avvisante. Contr Parimenti, risulta documentalmente che, in data 20.01.2016, , ai sensi dell'art. 16 NUU600 –
Norme usi uniformi camera di commercio internazionale relativa ai crediti documentari - comunicava le difformità riscontrate nella documentazione rispetto a quanto previsto nel testo della lettera di credito, indicando contestualmente le “riserve interne” dell'Istituto e precisamente che “Ci riserviamo di comunicarVi le obiezioni che l'ordinante dovesse sollevare per le irregolarità e le discrepanze presentate dai documenti che inoltriamo a Vostro rischio”.
come si evince dall'analisi del doc.n. 4 allegato dalla convenuta, autorizzava la Parte_1 CP_1
Cont alla trasmissione della documentazione, senza apportare correzione alcuna, sottoscrivendo la Cont suddetta scheda controllo documenti nonostante la pronta rilevazione da parte di delle difformità formali.
Dopo tale procedura, la Banca emittente, notificava la ricezione dei documenti dichiarando di accertarli e promettendo di effettuare il pagamento dell'importo di euro 622.909,98 entro il 5.02.2016 (cfr. doc. 5 parte convenuta).
Successivamente, in data 27.01.2016, l' , dopo aver proceduto, per il tramite di , alla CP_12 CP_2 verifica dei documenti presentati dalla a norma dell'art. 16 delle NUU600, a mezzo Parte_1 scheda controllo documenti (doc. n. 6 comparsa) comunicava nuovamente le difformità riscontrate nella documentazione rispetto a quanto previsto nel testo della lettera di credito;
sempre sulla Pt_1 scorta di asseriti accordi presi con controparte, come si evince chiaramente dalla lettura del documento di cui sopra, autorizzava la Bcc alla trasmissione della documentazione senza apportare correzione alcuna, sottoscrivendo la suddetta scheda controllo documenti.
In data 29.01.2016 RO CE dichiarava, a mezzo messaggio swift 998 (doc. n. 7 comparsa) per il tramite della Banca russa “Investment Company Ricom-Trust Zao Moscow”, abilitata ad operare sulla rete di messaggistica swift, di aver ricevuto i documenti, di accettare gli stessi e riscontrava i solleciti di pagamento, comunicando di aver effettuato in data 05.02.2016 una disposizione di bonifico per l'importo di euro 622.909,98 che non perveniva.
Non si evince dalla documentazione in atti quanto asserito da parte attrice nell'atto introduttivo del Contr giudizio ove riferisce che avrebbe ritenuto privo di valore il messaggio swift del 05.02.2016 poiché il documento citato dalla stessa (doc. n.9) non è idoneo a supportare l'argomentazione di parte attrice non potendo rivestire valenza probatoria in quanto non risulta visibile la data di invio( e nella parte in alto risultano indicate due date diverse tra loro), nonché gli indirizzi del mittente e del destinatario e pare riportare parte di altra conversazione. pagina 11 di 14 Contr Risulta, inoltre, la comunicazione di di sollecito per l'effettuazione del pagamento a Bank of
Baroda e ad (doc.10, sempre comparsa di risposta), riscontrata con comunicazione CP_13 della banca di non disposizione del pagamento in data 10.02.2016(cfr. doc. 11), nonchè da parte di
RO CE la quale informava di non poter disporre il pagamento causa discordanze tra la merce pattuita nella lettera di credito e quella consegnata in Libano(doc.12).
In data 17.02.2016 RO CE rilasciava a Lettera di garanzia n. 160217101 in cui dava Pt_1 atto degli intervenuti nuovi accordi tra WA.FA. Trading e circa la posticipazione del Parte_1 pagamento dell'importo totale portato dalla lettera di credito alla consegna dei rimanenti capi di bestiame (cfr. doc.13 parte convenuta), impegnandosi nuovamente al pagamento dell'importo di Euro
1.880.000,00.
A seguito di successiva comunicazione della società emittente nella quale si evidenziava la falsità della firma sui documenti presentati del legale rappresentante della WA.FA.Trading, in data 6.10.2016, Contr l'attore incaricava di inoltrare ad RO CE messaggio, nel quale si chiedevano aggiornamenti in merito ai mancati pagamenti della lettera di credito che sarebbero dovuti avvenire in data 05.02.2016 e 15.02.2016 ed affermava che tale condotta violava le NUU 600(Norme Uso
Conformi) che regolano a livello internazionale il credito documentario e che in difetto di pagamento entro 5 gg. avrebbe adito gli organi competenti (cfr. doc.15 parte convenuta).
Ai sensi dell'art. 9 a NUU600 la banca avvisante, ossia l'istituto che si occupa di avvisare il venditore della ricezione di un credito documentario a suo favore, nella fattispecie la banca convenuta, come già sopra specificato, ha il solo ruolo di avvisare il credito e le eventuali modifiche senza alcun impegno ad onorare o negoziare, non quello di banca confermante, ossia l'istituto che, confermando il credito, assume in proprio nei confronti del beneficiario un obbligo di pagamento, che si aggiunge a quello della banca emittente. Contr La risulta avere assistito la società attrice in tutta l'operazione di credito, controllando la documentazione trasmessa e segnalando le difformità formali riscontrate, come emerso dalle schede controllo documenti.
A questo punto pare opportuno evidenziare che, come ribadito da recente giurisprudenza, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro pagina 12 di 14 formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr. Cass. Civ. sez. vi, n. 2947/23).
Ne consegue, pertanto, alla luce delle dichiarazioni rese in sede di istruttoria dibattimentale, che la lettera di credito in questione n. EFG22933301 era valida ed i messaggi swift, per quanto rileva nella presente causa, erano messaggi certificati MT che venivano trasmessi tramite canali interbancari autenticati (che possono essere emessi e ricevuti solo da banche ed altri istituti autorizzati) per l'accesso ai quali erano richiesti requisiti soggettivi particolarmente rigorosi, verificati a livello internazionale, così come emerge dal contenuto della motivazione della sentenza n. 628/22 emessa dal
Tribunale di Lecco, in data 10.10.2022, e passata in giudicato.
Ne consegue che nessuna responsabilità di tipo contrattuale né extracontrattuale è ravvisabile in capo alla banca convenuta.
Tali conclusioni del resto non appaiono confutate dal contenuto degli atti e documenti di parte attrice dai quali emerge in maniera chiara che la società attrice, nonostante le comunicazioni relative alla difformità dei documenti presentati da rispetto a quanto previsto nel testo della lettera di Parte_1
Contr credito, in virtù di accordi presi con la controparte acquirente, autorizzava la alla trasmissione della documentazione senza apportare correzione alcuna, sottoscrivendo la scheda controllo documenti.
Inoltre, il legale rappresentante della stessa si fece rilasciare, in data 17 febbraio 2016, dalla RO
CE una lettera di garanzia al pagamento della somma complessiva relativa alla compravendita di bovini nella quale si dava atto delle nuove intese intercorse tra lo stesso e la WAFA TRADING, così novando gli accordi presi con la lettera di credito in oggetto ed indicando il ruolo attivo ricoperto dal legale rappresentante dell'attrice nelle vicende di causa.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni appaiono superflue le richieste di parte attrice dirette ad ottenere la revoca dell'ordinanza del G.I. nella quale, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Invero, come sostenuto da giurisprudenza maggioritaria non vi è obbligo per il giudice di assegnare in ogni caso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. in presenza della richiesta di parte: “in forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art.80 bis disp. attuaz. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione dei termini ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata
pagina 13 di 14 ragionevole del processo, oltre che con il “favor”legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189”(cfr. Cass. 1366/2018; Cass. Civ.ord. n. 32577/2023).
Tale assunto è a maggior ragione valido in un caso, come quello presente, in cui è stata sollevata questione pregiudiziale, legata all'eccezione di giudicato formatosi in sede penale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto, quanto agli onorari, del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando sulla domanda, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda dell'attrice;
2. condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite Controparte_1 liquidate in euro 20.357,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
3. condanna rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_2 liquidate in euro 10.180,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
4. condanna rifondere a le spese di lite liquidate in Parte_1 Controparte_3 euro 10.180,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Monza, in data 20.06.2025
Il giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Prima Sezione CIVILE
La Dott.ssa Cinzia Fallo, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2825 dell'anno 2022 promossa da:
(P. Iva rappresentata e difesa dall' Avv. Mauro Parte_1 P.IVA_1
Leanza, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Monica Rosano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Corso Venezia, n.24, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
Controparte_1
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Longoni
[...] P.IVA_2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno, Corso Matteotti, n.63;
CONVENUTA
E con la chiamata in causa di
(C.F./ P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
Francesco Altieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rom, via Verona, n.9, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO
E di
C.F. – P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_3 P.IVA_4
Lomboni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Emilia, n.7;
pagina 1 di 14 OGGETTO: risarcimento danni- accertamento responsabilità istituto bancario.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024, sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice (come da foglio separato depositato in data 13.12.2024):
“Voglia l'adito Tribunale di Monza, disattesa ogni contraria istanza:
- in via preliminare, revocare l'ordinanza emessa in data 23.5.2024 e concedere i termini di cui all'art.
183 comma VI c.p.c. (vecchio testo), tenuto conto che “Una volta richiesti anche solo da una parte processuale i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non è possibile negare la loro concessione procedendo ad una valutazione discrezionale, atteso che la concessione dei suddetti termini è per il
Giudice una decisione obbligata, non potendo altrimenti questi formulare alcuna valutazione in ordine alla intervenuta maturazione della causa, se non all'esito delle prove dedotte dalle parti medesime”
(Tribunale di Piacenza, 1° maggio 2023; conf. Tribunale, Torino, sez. III civile, ordinanza 02/11/2011,
Tribunale Torino, Ord. 19 novembre 2008 n. 19992/07; Tribunale Torino, Ord. 26 febbraio 2007; Ord.
24 ottobre 2006 Rg. 10727/06).
- nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta
[...]
in relazione a tutto quanto allegato ed Controparte_4 argomentato nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi scritti difensivi;
- per l'effetto, condannarla al risarcimento in favore dell'istante dei danni tutti, conseguenza della dedotta responsabilità, quantificati nella misura di € 1.880.000,00 (euro un milione ottocento ottantamila e zero centesimi), ovvero a quella somma che il Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare la convenuta al pagamento di spese e competenze professionali della fase stragiudiziale e del presente giudizio, oltre oneri di Legge, con distrazione ex art 93 c.p.c.
- nella denegata ipotesi di soccombenza di parte attrice, ritenuta la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, desumibili dalla peculiarità del caso concreto, compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite;
- in via istruttoria, riservata ogni articolazione nei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. di cui si è invocata la concessione, si chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio con formulazione all'Ausiliario dei quesiti connessi all'accertamento delle responsabilità dell'Istituto di Credito, tenuto conto di quanto dedotto ed allegato nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi scritti difensivi.
Nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non revocare l'ordinanza emessa in data 23.5.2024 e di concedere i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., si chiede che vengano concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.” pagina 2 di 14 Per parte convenuta (come da foglio separato in data Controparte_5
11.12.2024):
“ in via principale e nel merito: respingere le domande tutte proposte dall'attrice nei confronti della in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
CP_1
-in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità, anche parziale, della nella causazione dei danni di cui è causa, dichiarare la CP_1 terza chiamata in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 obbligata a manlevare e tenere indenne la da ogni pregiudizio che dovesse derivare CP_1 dall'operazione di credito documentario di cui è causa;
- in ogni caso: spese di lite rifuse, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali al 15%, come per legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove modificate”
Per la terza chiamata (come da foglio separato in data Controparte_2
15.12.2024):
“L' Avv. Francesco Altieri, quale difensore di precisa le proprie conclusioni Controparte_2 riportandosi ai propri scritti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta in decisione senza termini”.
Per la terza chiamata come da foglio a parte depositato in data Controparte_3
2.12.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: previo consenso delle parti in causa, disporre l'estromissione dal presente giudizio di e del proprio Assicurato;
Controparte_3
In via pregiudiziale: sospendere il presente giudizio in attesa degli esiti dei giudizi penali in corso, il cui esito rappresenta condizione essenziale per l'operatività della polizza invocata ai fini dell'individuazione e della ripartizione di responsabilità; in via principale e nel merito: respingere tutte le domande formulate nei nostri confronti da CP_2 per i motivi esposti in epigrafe;
in via di mero subordine e salvo gravame: nella denegata ipotesi di coinvolgimento di responsabilità in capo a e di accertamento di nostri obblighi contrattuali, limitare ogni eventuale condanna CP_2 della terza chiamata nei limiti dell'allegato, dedotto, prodotto e provato, nonché del concorso e della graduazione di responsabilità degli altri soggetti coinvolti, del massimale di polizza ivi indicato, tenuto pagina 3 di 14 conto di scoperti, franchigie ed esclusioni, ferma restando la nostra dispensa da ogni esborso a favore della nostra chiamante di spese per legali e di consulenti nominati, ma non autorizzati da
[...]
CP_3 in via istruttoria: previo occorrendo e senza inversione d'onere, ammettersi prove per interpello e per testi sulle circostanze capitolate in premessa e su quelle che verranno formulate nei prefiggendi termini ex art. 183 comma VI nn.1-2-3 c.p.c..
Chiede, altresì, di essere licenziata a prova contraria sulle capitolazioni avversarie eventualmente ammesse, con riserva di indicare testi.
Riservata eventuale istanza di CTU.
Si contestano tutte le produzioni avversarie, con particolare riferimento a quelle in lingua straniera e a quelle non intellegibili;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso spese generali del 15%, C.P.A. e
I.V.A.. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 01 aprile 2022 e regolarmente notificato Parte_1
premesso di essere società operativa nel commercio all'ingrosso di bestiame vivo e
[...] di essere stata contattata da tale il quale, proponendosi come intermediario, segnalava alla Persona_1 stessa la possibilità di vendere un ingente quantitativo di bovini da destinare alla società Wa.Fa.
Trading Ltd con sede a Londra, con destinazione Libano;
stante l'interesse dell'attrice alla citata operazione veniva predisposto un contratto in data 10.12.2015 che prevedeva il pagamento a mezzo Contr lettera di credito della RO CE Guaranted Limited di Londra, che, su incarico della a
Trading, emetteva il credito documentario a favore della poi formalizzato presso gli uffici Parte_1 della in pari data- Pt_1
Tutto ciò premesso ha esposto che:
- ricevuta la bozza della lettera di credito, aperta a suo favore, la trasmetteva al proprio istituto di credito, , per le opportune verifiche CP_1 Controparte_1 ed al fine di dare corso all'operazione;
- alcuni giorni dopo l'istituto di credito avvisava il legale rappresentante della stessa che il testo della lettera di credito era stato trasmesso a , ma non era risultato conforme e, Controparte_7 pertanto, veniva richiesto un nuovo testo della lettera di credito all'ordinante estero, che veniva trasmesso in data 05.01.2016 dalla Wa.Fa.Trading Ltd ed immediatamente inoltrato alla
[...]
; Controparte_1
pagina 4 di 14 - l'istituto di credito notificava la conformità del testo della lettera di credito alla Parte_1
ed, ottenuta la risposta, provvedeva all'invio dei primi capi di bestiame al Porto di Rasa,
[...] in Croazia(porto intermedio come previsto nella lettera di credito) e provvedeva alla consegna all'istituto di credito dei documenti indicati nella Lettera di Credito;
- in data 20.01.2016 la RO CE Guaranted Limited di Londra confermava l'accettazione dei documenti conformi rappresentando che il pagamento di una parte dell'importo sarebbe avvenuto entro il 05.12.2016 e, stante le rassicurazioni ricevute dalla banca convenuta sulla solidità dell'operazione, la società inviava ulteriori capi di bestiame;
- in data 27.01.2016 si recava in Libano per parlare con e ottenute Testimone_1 Persona_2 rassicurazioni da parte di quest'ultimo e della banca sulla regolarità dell'operazione assisteva alle operazioni di scarico dei bovini;
- in data 10.02.2016 RO CE Guaranted Limited di Londra avvisava
[...]
di alcune discrepanze relative ai documenti ricevuti che ne impedivano il Controparte_1 pagamento e a seguito di ciò si recava a Londra per incontrare il responsabile della Pt_1
Wa.Fa.Trading LTD( AM RA) e recatisi insieme negli uffici della RO Finace Guaranted
Limited veniva richiesto a al fine di ottenere l'intero pagamento della transazione, di caricare Pt_1 ulteriori 378 capi di bestiame contro garanzia di lettera di credito emessa dalla stessa RO CE
Guaranted Limited;
- solo in questo momento la banca convenuta, informata dell'ulteriore richiesta rivolta a Pt_1 ammetteva che la lettera di credito non aveva alcun valore;
- in data 28.04.2026 veniva contattato da AM RA che lo informava che si sarebbe recato in Italia per fargli ottenere una parte di denaro inviato da alla Wa.Fa.Trading LTD e da quel momento Per_1 non ha più ricevuto alcuna notizia, né alcuna visita del RA, né otteneva la somma dovuta.
Ha evidenziato la sussistenza di plurime responsabilità a carico della banca nella gestione dell'operazione internazionale in oggetto per mancanza di correttezza, diligenza e professionalità.
Ha chiesto, pertanto, accertarsi la responsabilità della convenuta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni, conseguenza della propria condotta, e pari al mancato incasso del prezzo della merce compravenduta, ossia ad Euro 1.880.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta, in data 15.06.2022, si è costituito l'istituto di credito convenuto rilevando di avere ricevuto in data 05.01.2016 lettera di credito, a mezzo messaggio swift
“mt710” da parte della Eupean CE Guarantee, per il tramite della banca russa Investment
Company Ricom- Trust Zao Moscow, sulla Banca Popolare dell'Alto Adige, con beneficiario Pt_1
[...]
pagina 5 di 14 Ha affermato di avere messo “contabile di carico a sistema” a favore della e che Parte_1 nell'operazione de quo ha rivestito solo il ruolo di banca avvisante, e non anche quello di banca confermante, che, invece, rappresenta l'istituto che, confermando il credito, assume in proprio nei confronti del beneficiario un obbligo di pagamento, che si aggiunge a quello della banca emittente.
La lettera di credito n.EFG22933301 era valida a tutti gli effetti ed i messaggi swift erano tutti autentici in quanto messaggi certificati, che possono essere inviati unicamente da istituti accreditati su tale rete di messaggistica.
Alla stessa non può essere addebitata alcuna censura in quanto - pur avendo avvisato che Pt_1
l'invio della documentazione, laddove il destinatario avesse sollevato obiezioni circa la regolarità formale della stessa sarebbe stato a suo rischio- autorizzava l'invio dei documenti Pt_1 controfirmando le schede controllo/documenti.
La banca emittente, RO CE, dichiarava a mezzo di due messaggi swift, e precisamente in data 22.01.2016 e 29.01.2016 di avere ricevuto i documenti, di accettarli, impegnandosi espressamente al pagamento nei confronti di e, solo dopo la scadenza del termine per il pagamento, in data Pt_1
10.02.2016, comunicava di non poter procedere al pagamento per avere rilevato delle discordanze tra la merce pattuita nella lettera di credito e la merce consegnata in Libano;
evidenziava la presenza di capi di bestiame morti, eccezione che non poteva essere sollevata dalla banca emittente, dovendo la stessa limitare la sua verifica, ai fini del pagamento, alla regolarità dei documenti e non della merce.
Ne consegue che la banca convenuta ha prestato la dovuta attenzione e diligenza nell'espletamento dell'incarico che era solo quella di provvedere alla notifica dei documenti presentati dal venditore, mentre quanto alla prestazione portata dalla lettera di credito, ovverosia il pagamento della fornitura di bestiame, l'attrice deve rivolgersi alla banca emittente, RO CE, che ha assunto l'obbligazione di pagamento nei suoi confronti ed al compratore WA.FA. Trading.
Ha chiesto, in via preliminare, la chiamata in causa della società Controparte_2
(prima Unità Produttive Federate S.c.a.r.l.), cui la stessa ha affidato la gestione dell'emissione e/ o ricezione delle lettere di credito, al fine di vedersi garantire e manlevare da quest'ultima.
Nel merito, il rigetto delle domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Autorizzata la chiamata del terzo, con provvedimento del G.I. precedente assegnatario della causa, si costituiva in giudizio Controparte_2
La stessa confermava che , con contratto in data 11.05.2016, esternalizzava a CP_5 [...] ora il servizio di ricezione ed emissione delle lettere di credito;
precisava che, Pt_2 CP_2 tuttavia, nel caso in esame la Lettera di Credito veniva inviata dalla Banca emittente sulla BCC Alto Contr Adige e, pertanto, non poteva verificare l'effettiva corrispondenza del messaggio swift e CP_2
pagina 6 di 14 Alto Adige non aveva alcuna delega da parte di a ricevere la Lettera di Credito in quanto la CP_2 stessa aveva comunicato preventivamente alla di utilizzare tassativamente la Controparte_5
BCC di Cantù del Gruppo Iccrea Spa, quale banca ricevente.
, invece, a fronte di accordi personali e diretti con il proprio cliente accettava la CP_5 Pt_1 lettera di credito arrivata su una banca diversa da quella indicata da per poi trasmetterla alla CP_2 odierna chiamata in causa.
Ha affermato, pertanto, l'assoluta estraneità di in ordine alla contestazione di parte attrice di CP_2 mancata consegna dei codici di autenticazione necessari ad assumere l'autenticità del messaggio contenente la lettera di credito
Ha chiesto, pertanto, l'estromissione della stessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Ha poi evidenziato la sussistenza di procedimento penale a carico di dalla cui definizione Persona_2 dipendeva, a suo dire, la definizione del presente giudizio, con conseguente richiesta di sospensione dello stesso ex art. 295 c.p.c.
Sempre, in via preliminare, ha richiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di WaFa
Trading LTD, quale soggetto acquirente i capi di bestiame, nonchè nei confronti della RO
CE Guarantee, quale Banca emittente la lettera di credito e la lettera di garanzia a favore della
(così impegnandosi in modo autonomo ed irrevocabile) quali soggetti che rivestono il ruolo di Pt_1 obbligati principali.
Nel merito contestava le ragioni attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, facendo proprie le eccezioni rivolte da nei confronti di e declinando ogni Controparte_5 Parte_1 responsabilità in ordine a qualsivoglia negligenza e/o colpa grave nella valutazione della Lettera di Contr Credito inviata a .
In ogni caso, premesso di avere sottoscritto polizza assicurativa con chiedeva Controparte_3 di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della predetta Compagnia di Assicurazioni al fine di vedersi garantire e manlevare da quest'ultima nel caso di accoglimento delle pretese avanzate in giudizio.
Con provvedimento datato 03.01.2023 il G.I. precedente assegnatario della causa autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa e differiva l'udienza già fissata all'11 maggio 2023.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la quale Controparte_3 contestava le tesi attoree dalle quali emergerebbe, per contro, un comportamento alquanto sprovveduto della stessa la quale, tra l'altro, fonda la propria pretesa nei confronti dell'ex suo istituto di CP_8 credito su una e-mail il cui contenuto sarebbe stato travisato ed il cui testo non è dato sapere da chi sia stato trasmesso e a chi sia pervenuto. pagina 7 di 14 Ha aderito alle difese della chiamante evidenziandone la carenza di legittimazione passiva, CP_2 con conseguente richiesta di estromissione dell'istituto assicuratore dal giudizio, nonché alle altre difese svolte.
Ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio in attesa degli esiti del giudizio penale in corso, in quanto l'esito dello stesso “rappresenta condizione essenziale per l'operatività della polizza invocata ai fini dell'individuazione e della ripartizione di responsabilità”.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande formulate nei confronti di;
in via subordinata, CP_2 in caso di accertamento di responsabilità in capo a limitare ogni eventuale condanna della CP_2 terza chiamata nei limiti dell'allegato, dedotto e provato, nonché del concorso e della graduazione di responsabilità degli altri soggetti coinvolti e del massimale di polizza, tenuto conto di scoperti, franchigie ed esclusioni.
Alla prima udienza fissata in data 11 maggio 2023- a seguito di differimenti necessitati dalle plurime richieste di chiamate in causa formulate dalle parti convenute- mutato nelle more il Giudice nella persona fisica, il legale di parte attrice dichiarava, in merito alla richiesta sospensione del giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale, che era intervenuta sentenza penale n.628/22 con la quale era stata disposta l'assoluzione di CP_9
I legali delle controparti chiedevano termine per esaminare la sentenza e per il deposito di note.
Alla successiva udienza del 28.11.2023, veniva concesso termine alle parti per il deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza penale sino al 12 dicembre 2023 con riserva all'esito del suddetto termine per la decisione sulle istanze delle parti, con particolare riferimento alla richiesta acquisizione del fascicolo del procedimento penale R.G. 2267/2018.
Con ordinanza, in data 03 gennaio 2024, ne veniva disposta l'acquisizione e la causa veniva rinviata al
21 maggio 2024.
In tale data il legale di parte attrice chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. mentre i legali della convenuta e delle terze chiamate chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza in data 29 maggio 2024 il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 17 dicembre 2024.
In tale data, sulle conclusioni delle parti nei termini indicati in epigrafe, la causa venuta trattenuta in decisione previo decorso dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
pagina 8 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
in persona del legale rappresentante ha agito in giudizio per Parte_1 Controparte_10 accertare la responsabilità di per Controparte_1 asserita condotta negligente della stessa.
Invero - premesso di avere sottoscritto, in data 10.12.2015, un contratto di fornitura di bestiame con la Cont società a Trading LTD, con sede a Londra, con destinazione Libano per il valore complessivo di
Euro 1.880.000,00 da pagarsi mediante emissione in suo favore di lettera di credito da parte di
RO CE Guarantee Limited di Londra e di avere incaricato l'istituto di credito di riferimento della società, di ricevere e processare la suddetta lettera di credito, - Controparte_5 ha esposto che, nonostante le continue rassicurazioni ricevute dalla banca convenuta sulla solidità dell'operazione, dopo avere consegnato il bestiame non ha ricevuto il pagamento del prezzo da parte della banca emittente(RO CE Guarantee).
In sostanza, l'operazione internazionale era garantita da una lettera di credito;
l'importo complessivo dell'operazione era di Euro 1.880.000,00 e la stessa veniva notificata alla dalla Pt_1 [...]
in data 5 gennaio 2016; quest'ultima ha dato Controparte_1 corso all'operazione agendo sulla base di un messaggio di posta elettronica, scambiato con la società del Regno Unito, inviato tramite il sistema Swift e che non è stato oggetto di alcun tipo di autenticazione.
Ha affermato che tale mancato pagamento sia da imputarsi al fatto che i messaggi scambiati tra la banca italiana e la società del Regno Unito non sono stati gestiti tramite il sistema S.W.I.F.T., il cui utilizzo è consentito esclusivamente alle banche aderenti e ciò garantisce l'autenticità del messaggio trasmesso, ma mediante uso di messaggi della categoria 900(MT 998 e MT 999).
In particolare, secondo la tesi di parte attrice, e avrebbe dovuto CP_5 Controparte_5 utilizzare solo messaggi SWIFT della categoria 700, che possono essere scambiati solo tra istituti finanziari che hanno completato uno scambio bilaterale di chiavi di autenticazione.
Per contro, il tipo di messaggio SWIFT della serie 900 non è autenticato ed è chiamato “formato libero”, potendo essere inviato a qualsiasi corrispondente anche se non esiste un RMA (Relation
Management Arrangement o SWIFT AUTHENTICATOR KEY).
Quindi, non sono stati scambiati- nel caso de quo- per colpa della idonei messaggio tra la banca CP_1 italiana e la società estera, o viceversa, tali da garantire la genuinità dell'operazione e l'autenticità del mittente.
pagina 9 di 14 Invero, se l'istituto di credito avesse improntato la propria condotta a correttezza, diligenza e professionalità avrebbe potuto avere immediata contezza della (anche ipotetica) truffa internazionale di cui era vittima la società attrice e avrebbe potuto evitare concretamente la consegna della merce così da impedire il considerevole danno poi concretatosi.
Contr Da un attento esame del contratto suindicato sottoscritto tra l'odierna attrice e la a Trading LTD si legge chiaramente che “alla firma del seguente contratto verrà aperta una L/C di importo pari all'intera somma (euro 1.880.000,00) con validità fino al 28.02.2016, il cui pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente al carico con l'invio, tramite mail alla EUROPEAN FINANCE
GUARANTEE LTD – LONDON (GB), di una copia della fattura e una copia del certificato di accettazione firmati dal sig. dopo la selezione.” Persona_1
Prima di entrare nel merito della controversia, è bene rammentare che l'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una Banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente, generalmente acquirente di merci o servizi all'estero
(Ordinante). Con l'operazione di credito documentario la banca effettua, o fa effettuare dalla propria
Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante. Il venditore della merce dovrà presentare i documenti commerciali, relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci, che devono essere conformi ai termini ed alle condizioni previste nel testo del credito documentario stesso.
Nel caso di specie il compratore (WA.FA Trading) ordina alla propria banca di aprire un credito a favore del venditore ( , emettendo la lettera di credito;
il venditore che esporta la merce Parte_1 oggetto della transazione descritta nel documento di credito risulta essere il beneficiario del credito stesso;
la banca emittente (RO CE Guarantee Ltd, con sede in Londra) è l'istituto che ha emesso concretamente la lettera di credito, facendola pervenire alla banca avvisante il cui ruolo consiste nell'avvisare il venditore della ricezione di un credito documentario a suo favore.
Risulta in atti che la , in data 5 gennaio 2016, emetteva contabile di carico a sistema a CP_11 favore di nella quale testualmente si legge “in allegato vi inviamo copia mt 710 ricevuto Parte_1 dalla banca estera. La presente comunicazione vi viene fatta a titolo di notifica senza alcun impegno né responsabilità da parte nostra. Vi chiediamo pertanto di esaminare le condizioni del credito qualora non foste d'accordo con le medesime richiedete alla controparte estera le dovute modifiche”
pagina 10 di 14 (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione); desumendosi da ciò che l'odierna convenuta CP_11 rivestisse il solo ruolo di Banca avvisante. Contr Parimenti, risulta documentalmente che, in data 20.01.2016, , ai sensi dell'art. 16 NUU600 –
Norme usi uniformi camera di commercio internazionale relativa ai crediti documentari - comunicava le difformità riscontrate nella documentazione rispetto a quanto previsto nel testo della lettera di credito, indicando contestualmente le “riserve interne” dell'Istituto e precisamente che “Ci riserviamo di comunicarVi le obiezioni che l'ordinante dovesse sollevare per le irregolarità e le discrepanze presentate dai documenti che inoltriamo a Vostro rischio”.
come si evince dall'analisi del doc.n. 4 allegato dalla convenuta, autorizzava la Parte_1 CP_1
Cont alla trasmissione della documentazione, senza apportare correzione alcuna, sottoscrivendo la Cont suddetta scheda controllo documenti nonostante la pronta rilevazione da parte di delle difformità formali.
Dopo tale procedura, la Banca emittente, notificava la ricezione dei documenti dichiarando di accertarli e promettendo di effettuare il pagamento dell'importo di euro 622.909,98 entro il 5.02.2016 (cfr. doc. 5 parte convenuta).
Successivamente, in data 27.01.2016, l' , dopo aver proceduto, per il tramite di , alla CP_12 CP_2 verifica dei documenti presentati dalla a norma dell'art. 16 delle NUU600, a mezzo Parte_1 scheda controllo documenti (doc. n. 6 comparsa) comunicava nuovamente le difformità riscontrate nella documentazione rispetto a quanto previsto nel testo della lettera di credito;
sempre sulla Pt_1 scorta di asseriti accordi presi con controparte, come si evince chiaramente dalla lettura del documento di cui sopra, autorizzava la Bcc alla trasmissione della documentazione senza apportare correzione alcuna, sottoscrivendo la suddetta scheda controllo documenti.
In data 29.01.2016 RO CE dichiarava, a mezzo messaggio swift 998 (doc. n. 7 comparsa) per il tramite della Banca russa “Investment Company Ricom-Trust Zao Moscow”, abilitata ad operare sulla rete di messaggistica swift, di aver ricevuto i documenti, di accettare gli stessi e riscontrava i solleciti di pagamento, comunicando di aver effettuato in data 05.02.2016 una disposizione di bonifico per l'importo di euro 622.909,98 che non perveniva.
Non si evince dalla documentazione in atti quanto asserito da parte attrice nell'atto introduttivo del Contr giudizio ove riferisce che avrebbe ritenuto privo di valore il messaggio swift del 05.02.2016 poiché il documento citato dalla stessa (doc. n.9) non è idoneo a supportare l'argomentazione di parte attrice non potendo rivestire valenza probatoria in quanto non risulta visibile la data di invio( e nella parte in alto risultano indicate due date diverse tra loro), nonché gli indirizzi del mittente e del destinatario e pare riportare parte di altra conversazione. pagina 11 di 14 Contr Risulta, inoltre, la comunicazione di di sollecito per l'effettuazione del pagamento a Bank of
Baroda e ad (doc.10, sempre comparsa di risposta), riscontrata con comunicazione CP_13 della banca di non disposizione del pagamento in data 10.02.2016(cfr. doc. 11), nonchè da parte di
RO CE la quale informava di non poter disporre il pagamento causa discordanze tra la merce pattuita nella lettera di credito e quella consegnata in Libano(doc.12).
In data 17.02.2016 RO CE rilasciava a Lettera di garanzia n. 160217101 in cui dava Pt_1 atto degli intervenuti nuovi accordi tra WA.FA. Trading e circa la posticipazione del Parte_1 pagamento dell'importo totale portato dalla lettera di credito alla consegna dei rimanenti capi di bestiame (cfr. doc.13 parte convenuta), impegnandosi nuovamente al pagamento dell'importo di Euro
1.880.000,00.
A seguito di successiva comunicazione della società emittente nella quale si evidenziava la falsità della firma sui documenti presentati del legale rappresentante della WA.FA.Trading, in data 6.10.2016, Contr l'attore incaricava di inoltrare ad RO CE messaggio, nel quale si chiedevano aggiornamenti in merito ai mancati pagamenti della lettera di credito che sarebbero dovuti avvenire in data 05.02.2016 e 15.02.2016 ed affermava che tale condotta violava le NUU 600(Norme Uso
Conformi) che regolano a livello internazionale il credito documentario e che in difetto di pagamento entro 5 gg. avrebbe adito gli organi competenti (cfr. doc.15 parte convenuta).
Ai sensi dell'art. 9 a NUU600 la banca avvisante, ossia l'istituto che si occupa di avvisare il venditore della ricezione di un credito documentario a suo favore, nella fattispecie la banca convenuta, come già sopra specificato, ha il solo ruolo di avvisare il credito e le eventuali modifiche senza alcun impegno ad onorare o negoziare, non quello di banca confermante, ossia l'istituto che, confermando il credito, assume in proprio nei confronti del beneficiario un obbligo di pagamento, che si aggiunge a quello della banca emittente. Contr La risulta avere assistito la società attrice in tutta l'operazione di credito, controllando la documentazione trasmessa e segnalando le difformità formali riscontrate, come emerso dalle schede controllo documenti.
A questo punto pare opportuno evidenziare che, come ribadito da recente giurisprudenza, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro pagina 12 di 14 formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr. Cass. Civ. sez. vi, n. 2947/23).
Ne consegue, pertanto, alla luce delle dichiarazioni rese in sede di istruttoria dibattimentale, che la lettera di credito in questione n. EFG22933301 era valida ed i messaggi swift, per quanto rileva nella presente causa, erano messaggi certificati MT che venivano trasmessi tramite canali interbancari autenticati (che possono essere emessi e ricevuti solo da banche ed altri istituti autorizzati) per l'accesso ai quali erano richiesti requisiti soggettivi particolarmente rigorosi, verificati a livello internazionale, così come emerge dal contenuto della motivazione della sentenza n. 628/22 emessa dal
Tribunale di Lecco, in data 10.10.2022, e passata in giudicato.
Ne consegue che nessuna responsabilità di tipo contrattuale né extracontrattuale è ravvisabile in capo alla banca convenuta.
Tali conclusioni del resto non appaiono confutate dal contenuto degli atti e documenti di parte attrice dai quali emerge in maniera chiara che la società attrice, nonostante le comunicazioni relative alla difformità dei documenti presentati da rispetto a quanto previsto nel testo della lettera di Parte_1
Contr credito, in virtù di accordi presi con la controparte acquirente, autorizzava la alla trasmissione della documentazione senza apportare correzione alcuna, sottoscrivendo la scheda controllo documenti.
Inoltre, il legale rappresentante della stessa si fece rilasciare, in data 17 febbraio 2016, dalla RO
CE una lettera di garanzia al pagamento della somma complessiva relativa alla compravendita di bovini nella quale si dava atto delle nuove intese intercorse tra lo stesso e la WAFA TRADING, così novando gli accordi presi con la lettera di credito in oggetto ed indicando il ruolo attivo ricoperto dal legale rappresentante dell'attrice nelle vicende di causa.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni appaiono superflue le richieste di parte attrice dirette ad ottenere la revoca dell'ordinanza del G.I. nella quale, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Invero, come sostenuto da giurisprudenza maggioritaria non vi è obbligo per il giudice di assegnare in ogni caso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. in presenza della richiesta di parte: “in forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art.80 bis disp. attuaz. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione dei termini ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata
pagina 13 di 14 ragionevole del processo, oltre che con il “favor”legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189”(cfr. Cass. 1366/2018; Cass. Civ.ord. n. 32577/2023).
Tale assunto è a maggior ragione valido in un caso, come quello presente, in cui è stata sollevata questione pregiudiziale, legata all'eccezione di giudicato formatosi in sede penale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto, quanto agli onorari, del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando sulla domanda, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda dell'attrice;
2. condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite Controparte_1 liquidate in euro 20.357,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
3. condanna rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_2 liquidate in euro 10.180,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
4. condanna rifondere a le spese di lite liquidate in Parte_1 Controparte_3 euro 10.180,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Monza, in data 20.06.2025
Il giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
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