TRIB
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2024, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3199 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promosso da
, nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari presso lo studio degli avv.ti CAROLA SPANO e RACHELE RAZZINO, che la rappresentano e difendono per procura speciale allegata telematicamente all'atto introduttivo,
attrice
nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia il Tribunale adito:
1. disporre la rettifica del sesso anagrafico dell'attrice da femminile in maschile ed il mutamento del prenome da a se del caso prima dei trattamenti medico- Parte_1 Per_1
chirurgici e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile presso il comune di
Cagliari di apportare le rettificazioni dell'atto di nascita della ricorrente come sopra indicate;
2. autorizzare la ricorrente a sottoporsi a tutti i trattamenti medico chirurgici volti a consentire l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili;
3. dichiarare irripetibili le spese del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/05/2024, , premesso che già dalla Parte_1
prima infanzia aveva manifestato negli atteggiamenti e preferenze verso il tipo maschile nell'abbigliamento e il genere maschile nella scelta di amici;
che tale attitudine,
precocemente sviluppata, era stata accettata dalla famiglia;
che durante il periodo adolescenziale e preadolescenziale aveva vissuto con grande sofferenza lo sviluppo dei caratteri sessuali primari e secondari tipici del genere femminile;
che presa coscienza del suo disagio, nel giugno 2021 aveva intrapreso un percorso psicologico con la dott.ssa durato fino a tutto il 2023, e proseguito con la psicologa dott.ssa Per_2 Persona_3
che nel gennaio 2023, aveva chiesto di intraprendere un percorso di affermazione di genere, e dal maggio 2023 aveva iniziato ad assumere la terapia ormonale scegliendo di farsi chiamare che la terapia era tutt'ora in corso;
che la trasformazione sia Per_1
psicologica che fisica verso il “modello” maschile era oramai avanzata e irreversibile;
che era indispensabile il definitivo adeguamento dei caratteri sessuali poiché nella maggior parte dei contesti sociali continuava a provare disagio per l'incongruenza con la sua identità anagrafica, come sul posto di lavoro dove era conosciuto con il nome di Per_1
tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale disponga la rettificazione del suo atto di nascita, con l'attribuzione del sesso maschile e del prenome e Per_1
l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei suoi caratteri sessuali.
Nell'udienza del 17/10/2024, comparsa personalmente, la parte ricorrente ha confermato il ricorso, precisando di non essersi mai riconosciuta nel genere femminile, con gravissimo disagio vissuto nel periodo della pubertà e adolescenza a causa dei mutamenti fisici in senso femminile, fino al tentativo di un gesto estremo scongiurato dall'intervento e dal supporto dei suoi familiari. Ha affermato di avere intrapreso la terapia psichiatrica nell'ottobre 2022, e di avere intrapreso quella endocrinologica nel maggio 2023, di essere infine convinto del percorso e del cambiamento intrapreso.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio (in particolare, dalla relazione clinica psichiatrica della dott.ssa del 14/12/2023, ed endocrinologica dell'Azienda Per_4
Ospedaliera Universitaria di Cagliari, in persona del dott. del 13/05/2024), risulta Per_5
infatti che parte attrice ha manifestato sin dall'infanzia una percezione di sé al maschile,
e dal giugno 2021 ha intrapreso un percorso psicoterapeutico finalizzato alla transizione di genere da femminile a maschile, sottoponendosi da maggio 2023 a terapia mascolinizzante a seguito di diagnosi di “Disturbo dell'Identità di genere”, in assenza di altra patologia psichiatrica in atto.
A seguito della terapia ormonale, tuttora in corso, si sarebbero già evidenziate modificazioni fisiche in senso mascolinizzante, in buona parte irreversibili, con un rilevato miglioramento dell'accettazione di sé e risvolti positivi sugli aspetti sociali e relazionali della vita di parte attrice e una netta riduzione della sua sofferenza psichica.
Dalla relazione citata emerge peraltro come, al contempo, persista un intenso disagio, tale da compromettere la qualità di vita della paziente, nelle situazioni in cui compare la sua identità biologica femminile, e quindi, ad esempio, tutte le volte che è tenuta ad esibire i propri documenti di identità.
La relazione dà quindi atto e conclude che, sulla base della storia anche clinica della paziente, dello status attuale e delle modificazioni fisiche attuate con la terapia ormonale in corso, non vi sono elementi tali da far ritenere che il percorso di transizione female to
male avviato dalla paziente possa considerarsi reversibile.
Quanto alla assenza, allo stato, dell'intervento chirurgico di conversione di sesso dal femminile al maschile, si osserva che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138
depositata in data 20.7.2015, ha affermato che “la complessità del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico somatici ed ormonali (…). Tali caratteristiche (…)
inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali una interpretazione degli articoli 1 e 3 della L 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando è necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 21 ottobre 2015 n. 221, ha poi chiarito che “la legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più
esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-
chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità
determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti”.
“Interpretata alla luce dei diritti della persona la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita),
attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, giacché il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto.
Deve pertanto ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari, luogo di nascita di parte attrice, di procedere, ai sensi degli artt. 1 e ss. della legge 14 aprile 1982,
n. 164, in relazione all'art. 454 c.c., alla rettificazione dell'attribuzione di sesso contenuta nell'atto di nascita della ricorrente attribuendo a quest'ultima il sesso maschile e il prenome Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento della domanda, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di CAGLIARI di rettificare l'atto di nascita di , Parte_1
nata a [...] l'[...], come segue: 1) laddove, nell'atto di nascita è
scritto “di sesso femminile” deve invece leggersi: “di sesso maschile”; 2) laddove, nello stesso atto di nascita è scritto: “ ” deve invece Parte_1
leggersi ”; Parte_2
2. autorizza parte attrice a sottoporsi ad intervento chirurgico di riconversione del sesso da femminile a maschile;
3. nulla sulle spese.
Cagliari, il 22/10/2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3199 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promosso da
, nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari presso lo studio degli avv.ti CAROLA SPANO e RACHELE RAZZINO, che la rappresentano e difendono per procura speciale allegata telematicamente all'atto introduttivo,
attrice
nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia il Tribunale adito:
1. disporre la rettifica del sesso anagrafico dell'attrice da femminile in maschile ed il mutamento del prenome da a se del caso prima dei trattamenti medico- Parte_1 Per_1
chirurgici e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile presso il comune di
Cagliari di apportare le rettificazioni dell'atto di nascita della ricorrente come sopra indicate;
2. autorizzare la ricorrente a sottoporsi a tutti i trattamenti medico chirurgici volti a consentire l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili;
3. dichiarare irripetibili le spese del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/05/2024, , premesso che già dalla Parte_1
prima infanzia aveva manifestato negli atteggiamenti e preferenze verso il tipo maschile nell'abbigliamento e il genere maschile nella scelta di amici;
che tale attitudine,
precocemente sviluppata, era stata accettata dalla famiglia;
che durante il periodo adolescenziale e preadolescenziale aveva vissuto con grande sofferenza lo sviluppo dei caratteri sessuali primari e secondari tipici del genere femminile;
che presa coscienza del suo disagio, nel giugno 2021 aveva intrapreso un percorso psicologico con la dott.ssa durato fino a tutto il 2023, e proseguito con la psicologa dott.ssa Per_2 Persona_3
che nel gennaio 2023, aveva chiesto di intraprendere un percorso di affermazione di genere, e dal maggio 2023 aveva iniziato ad assumere la terapia ormonale scegliendo di farsi chiamare che la terapia era tutt'ora in corso;
che la trasformazione sia Per_1
psicologica che fisica verso il “modello” maschile era oramai avanzata e irreversibile;
che era indispensabile il definitivo adeguamento dei caratteri sessuali poiché nella maggior parte dei contesti sociali continuava a provare disagio per l'incongruenza con la sua identità anagrafica, come sul posto di lavoro dove era conosciuto con il nome di Per_1
tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale disponga la rettificazione del suo atto di nascita, con l'attribuzione del sesso maschile e del prenome e Per_1
l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei suoi caratteri sessuali.
Nell'udienza del 17/10/2024, comparsa personalmente, la parte ricorrente ha confermato il ricorso, precisando di non essersi mai riconosciuta nel genere femminile, con gravissimo disagio vissuto nel periodo della pubertà e adolescenza a causa dei mutamenti fisici in senso femminile, fino al tentativo di un gesto estremo scongiurato dall'intervento e dal supporto dei suoi familiari. Ha affermato di avere intrapreso la terapia psichiatrica nell'ottobre 2022, e di avere intrapreso quella endocrinologica nel maggio 2023, di essere infine convinto del percorso e del cambiamento intrapreso.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio (in particolare, dalla relazione clinica psichiatrica della dott.ssa del 14/12/2023, ed endocrinologica dell'Azienda Per_4
Ospedaliera Universitaria di Cagliari, in persona del dott. del 13/05/2024), risulta Per_5
infatti che parte attrice ha manifestato sin dall'infanzia una percezione di sé al maschile,
e dal giugno 2021 ha intrapreso un percorso psicoterapeutico finalizzato alla transizione di genere da femminile a maschile, sottoponendosi da maggio 2023 a terapia mascolinizzante a seguito di diagnosi di “Disturbo dell'Identità di genere”, in assenza di altra patologia psichiatrica in atto.
A seguito della terapia ormonale, tuttora in corso, si sarebbero già evidenziate modificazioni fisiche in senso mascolinizzante, in buona parte irreversibili, con un rilevato miglioramento dell'accettazione di sé e risvolti positivi sugli aspetti sociali e relazionali della vita di parte attrice e una netta riduzione della sua sofferenza psichica.
Dalla relazione citata emerge peraltro come, al contempo, persista un intenso disagio, tale da compromettere la qualità di vita della paziente, nelle situazioni in cui compare la sua identità biologica femminile, e quindi, ad esempio, tutte le volte che è tenuta ad esibire i propri documenti di identità.
La relazione dà quindi atto e conclude che, sulla base della storia anche clinica della paziente, dello status attuale e delle modificazioni fisiche attuate con la terapia ormonale in corso, non vi sono elementi tali da far ritenere che il percorso di transizione female to
male avviato dalla paziente possa considerarsi reversibile.
Quanto alla assenza, allo stato, dell'intervento chirurgico di conversione di sesso dal femminile al maschile, si osserva che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138
depositata in data 20.7.2015, ha affermato che “la complessità del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico somatici ed ormonali (…). Tali caratteristiche (…)
inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali una interpretazione degli articoli 1 e 3 della L 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando è necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 21 ottobre 2015 n. 221, ha poi chiarito che “la legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più
esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-
chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità
determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti”.
“Interpretata alla luce dei diritti della persona la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita),
attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, giacché il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto.
Deve pertanto ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari, luogo di nascita di parte attrice, di procedere, ai sensi degli artt. 1 e ss. della legge 14 aprile 1982,
n. 164, in relazione all'art. 454 c.c., alla rettificazione dell'attribuzione di sesso contenuta nell'atto di nascita della ricorrente attribuendo a quest'ultima il sesso maschile e il prenome Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento della domanda, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di CAGLIARI di rettificare l'atto di nascita di , Parte_1
nata a [...] l'[...], come segue: 1) laddove, nell'atto di nascita è
scritto “di sesso femminile” deve invece leggersi: “di sesso maschile”; 2) laddove, nello stesso atto di nascita è scritto: “ ” deve invece Parte_1
leggersi ”; Parte_2
2. autorizza parte attrice a sottoporsi ad intervento chirurgico di riconversione del sesso da femminile a maschile;
3. nulla sulle spese.
Cagliari, il 22/10/2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti