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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/10/2025, n. 8755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8755 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, ZI NE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23382 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022,
avente ad OGGETTO: "solo danni a cose" e vertente
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte 1 (c.f.
D'NI giusta procura in atti, presso lo studio del quale, elettivamente domicilia in Napoli alla
Riviera di Chiaia n. 276
ATTORE
E
(c.f. P.IVA 1 in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Di Gianni, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito in Napoli, via F. Fracanzano, n.15 elettivamente domicilia
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte 1 proprietario dell'appartamento 1.Con atto di citazione, ritualmente notificato,
posto al piano 5° Scala C del fabbricato sito in Napoli alla Controparte 1 ha convenuto "
al fine di sentirlo condannare ad eliminare le in giudizio il Controparte_2 "
cause delle lamentate infiltrazioni attraverso la sostituzione del lucernaio scala C nonché al risarcimento di tutti i danni subiti all'immobile e "comunque” derivanti dal mancato godimento degli spazi interessati dalle infiltrazioni ammontanti a € 25.000,00 ovvero nella misura accertata, nonché al risarcimento del danno biologico derivante dalla mancata eliminazione delle infiltrazioni da determinarsi secondo equità con condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 cp.c. nonché al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore costituito antistatario.
A fondamento della domanda ha dedotto che, dal mese di settembre 2021, nel predetto immobile si erano verificate e continuavano allo stato a verificarsi notevoli infiltrazioni di acqua e che - CP 1 convenuto, dopo formale invito da parte attrice, nominava l'Ing. Per 1 sebbene il come proprio consulente il quale, con perizia del 20.10.21, accertava sia i danni subiti che la causa proveniente dal lucernaio condominiale - alcun intervento di ripristino veniva posto essere.
1.1.Si è costituito tardivamente in data 16.02.2023 eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell'art.5 del D.lgs n.28/2010; nel merito ha dedotto l'infondatezza della pretesa sia nell'an che nel quantum.
1.2.Assegnato termine al per regolarizzare la procura alle liti e concessi i termini ai CP_1
sensi dell'art. 183 cpc, disposta c.t.u. tecnica, rinviata la causa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c all'odierna udienza, subentrava questo giudice in data 15.09.2025; all'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co. della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2. Il Tribunale osserva.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso espletamento del tentativo di mediazione trattandosi di domanda di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale del CP 1 convenuto non vertendosi dunque in materia condominiale in ordine alla quale vi è l'obbligo del previo esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5 del D.lgs n. 28/2010.
2.3. Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Giova premettere che l'oggetto del presente procedimento va correttamente inquadrato nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cosa in custodia.
La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ., per i danni cagionati da cose in custodia, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si
è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
(cfr. in termini, Cass. sez. III, sentenza n. 8005 del 1.4.2010; Cass. sez. VI-III, ordinanza n. 5910
dell'11.3.2011 Cass. Civ. Sez. III, 21.10.2005, n. 20359).
Persona 2 ha accertato che, dall'esameNella fattispecie in esame, il c.t.u. nominato arch.
dello stato dei luoghi effettuato durante gli accessi peritali, l'appartamento Parte 1 e la limitrofa
scala condominiale “C”, risultano interessati da percolazioni relative ad acqua meteorica che hanno causato danneggiamenti dell'intonaco.
L'ausiliare ha evidenziato che il fenomeno infiltrativo riguarda un piccolo soppalco in prossimità
dell'ingresso, che confina con il lato corto del vano scale condominiale “C”.
Ha poi accertato senza ombra di dubbio che le cause che vanno attribuite alla cattiva tenuta del lucernario e del suo immediato intorno e quindi alla percolazione di acque meteoriche, senza che si possano individuare concause.
2.3. Per quanto riguarda l'intervento di ripristino per la eliminazione del danno, il ctu ha chiarito che occorre porre in essere lavori radicali di rifazione del lucernario, giacché, la causa principale sta nelle originarie pecche della progettazione e che i costi si compongono della demolizione totale del presente lucernaio e della rifazione di un nuovo e più performante lucernaio, progettato con criteri più adeguati e di maggiore affidabilità. Sulla scorta del progetto, già commissionato dal e reso disponibile al CTU, l'ausiliare ha quantificatocondominio all'arch. Persona 3
analiticamente per tutte le fasi i costi, un importo totale di euro 14.528,40.
Dunque, il convenuto deve essere condannato all' esecuzione dei lavori di eliminazione delle cause del danno, indicati nella relazione peritale depositata nel presente giudizio e quantificati nell'importo sopra indicato, nel termine di gg.60.
2.4. Quanto ai danni - aderendo alla quantificazione operata dal consulente d'ufficio in quanto analitica e fondata su criteri oggettivi analiticamente indicati, nella specie, Tabelle costo orario della manodopera - 1° gennaio 2025 della "ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) –
Napoli", n. 368 - il danno ascrivibile ai lavori di rimessione in pristino dell'unità immobiliare di parte attrice va quantificato in euro pari ad € 1037,01 oltre i.v.a.
Sull'importo riconosciuto a titolo di sorta capitale, costituente debito di valore, rivalutato, anno per anno, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal 21.05.2025 (data di deposito della relazione peritale)
e fino alla data di pronuncia della presente sentenza.
2.5. In ordine al danno da perdita del valore locativo per impossibile utilizzo dell'immobile,
l'ausiliare ha accertato che il fenomeno percolativo ha riguardato e riguarda una piccola parte dell'immobile, e in particolare un piccolo soppalco di contenute dimensioni, di modesta altezza,
accessibile con lo scaletto, tale da non avere minimamente i requisiti di abitabilità, utile come ripostiglio, reso tuttavia inutilizzabile per la presenza di fenomeni infiltrativi.
In ordine alla quantificazione del danno - condivisa dal Tribunale in quanto analitica e fondata su criteri riscontrabili sull'ultima valutazione parametrica dei valori locativi a mq disponibile della
Agenzia delle Entrate, riferita al secondo semestre 2024 - il c.t.u. ha ritenuto congruo un valore medio locativo di euro 17 a mq mensili (".....Considerando questi limiti, dovendo far riferimento a valori locativi lo si può considerare equivalente a 0,5 mq. Facendo riferimento alla ultima valutazione parametrica dei valori locativi a mq disponibile della Agenzia delle Entrate, riferita al secondo semestre 2024, considerando la posizione del fabbricato in zona costiera pregiate, le caratteristiche signorili del fabbricato, ma le caratteristiche specifiche dell'appartamento, di quadratura di circa 50 mq, accessibile da scala secondaria e da ascensore su ballatoio, dotato di affacci luminosi e piacevoli, si ritiene congruo un valore medio locativo di euro 17 a mq mensili").
Pertanto, il danno va quantificato in complessivi euro 360,00 (pari a 7,50 mensili dal settembre 2021 (costituente epoca di produzione del danno) e rivalutato, anno per anno, secondo gli indici
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sono dovuti interessi al tasso legale a partire dal settembre 2021 e fino alla data di pronuncia della presente sentenza.
2.6. Diversamente va rigettata la domanda di riconoscimento di "ulteriori danni” - danno biologico
- in assenza di qualsiasi allegazione e prova degli stessi.
Va infatti rimarcato che, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., il preteso danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass.
5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di
un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, la domanda risarcitoria deve essere provata,
sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).
Si osserva poi che, in caso di richiesta di liquidazione equitativa, il ricorso all'equità non fa venir meno l'onere di allegazione e prova di precisi elementi oggettivi da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, in quanto tale forma di liquidazione è destinata a soccorrere quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità. L'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza deve essere sempre provata da chi la allega (cfr. Cass.
13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass.
4534/2017). Alla luce delle superiori considerazioni, deve essere rigettata la domanda di risarcimento degli ulteriori danni in difetto di qualsivoglia allegazione in ordine agli elementi che consentano l'individuazione del danno asseritamente subito e la sua quantificazione.
2.7. Parimenti, va disattesa la domanda di condanna del convenuto per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 cpc.
E' noto che la disposizione di cui al co.1 della richiamata norma recita “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con male fede o colpa grave, il giudice, su istanza di parte la condanna oltre che alle spese al risarcimento dei danni che liquida anche d'ufficio nella sentenza".
La giurisprudenza afferma che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto, si concretizza nella conoscenza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza. Il secondo presupposto richiede,
invece, l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell' "an" che del "quantum debeatur”. Ebbene, parte ricorrente non ha dedotto né provato, come era suo onere, la ricorrenza, nella specie, di alcuno degli elementi costitutivi delle fattispecie invocate con conseguente rigetto della domanda.
La domanda attorea va dunque accolta nei termini di cui in parte motiva.
4. Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda vengono compensate nella misura di 1/3, mentre la quota residua segue la soccombenza a carico di parte convenuta e si liquida come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, per tutte le fasi secondo lo scaglione di riferimento per le cause fino a 5.200, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Quanto alle spese della c.t.u., il relativo compenso, quantificato nei termini già liquidati a titolo di acconto, con ordinanza del 25.05.2025, viene posto definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, ZI NE,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.23382/2022 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il Controparte 1
[...] in persona dell'amministratore p.t. all' esecuzione dei lavori di eliminazione delle cause del danno indicati nella relazione peritale depositata nel presente giudizio entro il 5.11.2025;
b) condanna il Controparte 1 in persona dell'amministratore p.t. al pagamento, in favore dell'attore dell'importo di € 1.037,01 oltre i.v.a. su tale importo nella misura di legge ed oltre interessi al tasso legale sull'importo liquidato a titolo di sorta capitale rivalutato,
anno per anno, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
a partire dal 21.05.2025 e fino alla data di pronuncia della presente;
c)condanna il Controparte_1 in persona dell'amministratore p.t. al pagamento, in favore dell'attore dell'importo di euro 360,00 oltre interessi al tasso legale sull'importo liquidato a titolo di sorta capitale rivalutato, anno per anno, secondo gli indici Istat
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dal settembre 2021 e fino alla data di pronuncia della presente;
d)rigetta per il resto la domanda;
e)previa compensazione nella misura di 1/3, condanna il Controparte_1 in
persona dell'amministratore p.t. al pagamento delle spese di lite in favore del [...]
Controparte_3 in Napoli che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. e I.v.a. come per legge da attribuirsi all'avv. Fabio
D'NI;
f)pone le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.
Così deciso in Napoli il 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa ZI NE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 all'ottobre del 2025). Su tale importo, costituente debito di valuta, devalutato al settembre
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, ZI NE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23382 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022,
avente ad OGGETTO: "solo danni a cose" e vertente
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte 1 (c.f.
D'NI giusta procura in atti, presso lo studio del quale, elettivamente domicilia in Napoli alla
Riviera di Chiaia n. 276
ATTORE
E
(c.f. P.IVA 1 in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Di Gianni, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito in Napoli, via F. Fracanzano, n.15 elettivamente domicilia
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte 1 proprietario dell'appartamento 1.Con atto di citazione, ritualmente notificato,
posto al piano 5° Scala C del fabbricato sito in Napoli alla Controparte 1 ha convenuto "
al fine di sentirlo condannare ad eliminare le in giudizio il Controparte_2 "
cause delle lamentate infiltrazioni attraverso la sostituzione del lucernaio scala C nonché al risarcimento di tutti i danni subiti all'immobile e "comunque” derivanti dal mancato godimento degli spazi interessati dalle infiltrazioni ammontanti a € 25.000,00 ovvero nella misura accertata, nonché al risarcimento del danno biologico derivante dalla mancata eliminazione delle infiltrazioni da determinarsi secondo equità con condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 cp.c. nonché al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore costituito antistatario.
A fondamento della domanda ha dedotto che, dal mese di settembre 2021, nel predetto immobile si erano verificate e continuavano allo stato a verificarsi notevoli infiltrazioni di acqua e che - CP 1 convenuto, dopo formale invito da parte attrice, nominava l'Ing. Per 1 sebbene il come proprio consulente il quale, con perizia del 20.10.21, accertava sia i danni subiti che la causa proveniente dal lucernaio condominiale - alcun intervento di ripristino veniva posto essere.
1.1.Si è costituito tardivamente in data 16.02.2023 eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell'art.5 del D.lgs n.28/2010; nel merito ha dedotto l'infondatezza della pretesa sia nell'an che nel quantum.
1.2.Assegnato termine al per regolarizzare la procura alle liti e concessi i termini ai CP_1
sensi dell'art. 183 cpc, disposta c.t.u. tecnica, rinviata la causa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c all'odierna udienza, subentrava questo giudice in data 15.09.2025; all'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co. della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2. Il Tribunale osserva.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso espletamento del tentativo di mediazione trattandosi di domanda di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale del CP 1 convenuto non vertendosi dunque in materia condominiale in ordine alla quale vi è l'obbligo del previo esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5 del D.lgs n. 28/2010.
2.3. Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Giova premettere che l'oggetto del presente procedimento va correttamente inquadrato nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cosa in custodia.
La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ., per i danni cagionati da cose in custodia, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si
è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
(cfr. in termini, Cass. sez. III, sentenza n. 8005 del 1.4.2010; Cass. sez. VI-III, ordinanza n. 5910
dell'11.3.2011 Cass. Civ. Sez. III, 21.10.2005, n. 20359).
Persona 2 ha accertato che, dall'esameNella fattispecie in esame, il c.t.u. nominato arch.
dello stato dei luoghi effettuato durante gli accessi peritali, l'appartamento Parte 1 e la limitrofa
scala condominiale “C”, risultano interessati da percolazioni relative ad acqua meteorica che hanno causato danneggiamenti dell'intonaco.
L'ausiliare ha evidenziato che il fenomeno infiltrativo riguarda un piccolo soppalco in prossimità
dell'ingresso, che confina con il lato corto del vano scale condominiale “C”.
Ha poi accertato senza ombra di dubbio che le cause che vanno attribuite alla cattiva tenuta del lucernario e del suo immediato intorno e quindi alla percolazione di acque meteoriche, senza che si possano individuare concause.
2.3. Per quanto riguarda l'intervento di ripristino per la eliminazione del danno, il ctu ha chiarito che occorre porre in essere lavori radicali di rifazione del lucernario, giacché, la causa principale sta nelle originarie pecche della progettazione e che i costi si compongono della demolizione totale del presente lucernaio e della rifazione di un nuovo e più performante lucernaio, progettato con criteri più adeguati e di maggiore affidabilità. Sulla scorta del progetto, già commissionato dal e reso disponibile al CTU, l'ausiliare ha quantificatocondominio all'arch. Persona 3
analiticamente per tutte le fasi i costi, un importo totale di euro 14.528,40.
Dunque, il convenuto deve essere condannato all' esecuzione dei lavori di eliminazione delle cause del danno, indicati nella relazione peritale depositata nel presente giudizio e quantificati nell'importo sopra indicato, nel termine di gg.60.
2.4. Quanto ai danni - aderendo alla quantificazione operata dal consulente d'ufficio in quanto analitica e fondata su criteri oggettivi analiticamente indicati, nella specie, Tabelle costo orario della manodopera - 1° gennaio 2025 della "ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) –
Napoli", n. 368 - il danno ascrivibile ai lavori di rimessione in pristino dell'unità immobiliare di parte attrice va quantificato in euro pari ad € 1037,01 oltre i.v.a.
Sull'importo riconosciuto a titolo di sorta capitale, costituente debito di valore, rivalutato, anno per anno, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal 21.05.2025 (data di deposito della relazione peritale)
e fino alla data di pronuncia della presente sentenza.
2.5. In ordine al danno da perdita del valore locativo per impossibile utilizzo dell'immobile,
l'ausiliare ha accertato che il fenomeno percolativo ha riguardato e riguarda una piccola parte dell'immobile, e in particolare un piccolo soppalco di contenute dimensioni, di modesta altezza,
accessibile con lo scaletto, tale da non avere minimamente i requisiti di abitabilità, utile come ripostiglio, reso tuttavia inutilizzabile per la presenza di fenomeni infiltrativi.
In ordine alla quantificazione del danno - condivisa dal Tribunale in quanto analitica e fondata su criteri riscontrabili sull'ultima valutazione parametrica dei valori locativi a mq disponibile della
Agenzia delle Entrate, riferita al secondo semestre 2024 - il c.t.u. ha ritenuto congruo un valore medio locativo di euro 17 a mq mensili (".....Considerando questi limiti, dovendo far riferimento a valori locativi lo si può considerare equivalente a 0,5 mq. Facendo riferimento alla ultima valutazione parametrica dei valori locativi a mq disponibile della Agenzia delle Entrate, riferita al secondo semestre 2024, considerando la posizione del fabbricato in zona costiera pregiate, le caratteristiche signorili del fabbricato, ma le caratteristiche specifiche dell'appartamento, di quadratura di circa 50 mq, accessibile da scala secondaria e da ascensore su ballatoio, dotato di affacci luminosi e piacevoli, si ritiene congruo un valore medio locativo di euro 17 a mq mensili").
Pertanto, il danno va quantificato in complessivi euro 360,00 (pari a 7,50 mensili dal settembre 2021 (costituente epoca di produzione del danno) e rivalutato, anno per anno, secondo gli indici
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sono dovuti interessi al tasso legale a partire dal settembre 2021 e fino alla data di pronuncia della presente sentenza.
2.6. Diversamente va rigettata la domanda di riconoscimento di "ulteriori danni” - danno biologico
- in assenza di qualsiasi allegazione e prova degli stessi.
Va infatti rimarcato che, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., il preteso danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass.
5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di
un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, la domanda risarcitoria deve essere provata,
sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).
Si osserva poi che, in caso di richiesta di liquidazione equitativa, il ricorso all'equità non fa venir meno l'onere di allegazione e prova di precisi elementi oggettivi da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, in quanto tale forma di liquidazione è destinata a soccorrere quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità. L'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza deve essere sempre provata da chi la allega (cfr. Cass.
13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass.
4534/2017). Alla luce delle superiori considerazioni, deve essere rigettata la domanda di risarcimento degli ulteriori danni in difetto di qualsivoglia allegazione in ordine agli elementi che consentano l'individuazione del danno asseritamente subito e la sua quantificazione.
2.7. Parimenti, va disattesa la domanda di condanna del convenuto per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 cpc.
E' noto che la disposizione di cui al co.1 della richiamata norma recita “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con male fede o colpa grave, il giudice, su istanza di parte la condanna oltre che alle spese al risarcimento dei danni che liquida anche d'ufficio nella sentenza".
La giurisprudenza afferma che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto, si concretizza nella conoscenza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza. Il secondo presupposto richiede,
invece, l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell' "an" che del "quantum debeatur”. Ebbene, parte ricorrente non ha dedotto né provato, come era suo onere, la ricorrenza, nella specie, di alcuno degli elementi costitutivi delle fattispecie invocate con conseguente rigetto della domanda.
La domanda attorea va dunque accolta nei termini di cui in parte motiva.
4. Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda vengono compensate nella misura di 1/3, mentre la quota residua segue la soccombenza a carico di parte convenuta e si liquida come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, per tutte le fasi secondo lo scaglione di riferimento per le cause fino a 5.200, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Quanto alle spese della c.t.u., il relativo compenso, quantificato nei termini già liquidati a titolo di acconto, con ordinanza del 25.05.2025, viene posto definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, ZI NE,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.23382/2022 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il Controparte 1
[...] in persona dell'amministratore p.t. all' esecuzione dei lavori di eliminazione delle cause del danno indicati nella relazione peritale depositata nel presente giudizio entro il 5.11.2025;
b) condanna il Controparte 1 in persona dell'amministratore p.t. al pagamento, in favore dell'attore dell'importo di € 1.037,01 oltre i.v.a. su tale importo nella misura di legge ed oltre interessi al tasso legale sull'importo liquidato a titolo di sorta capitale rivalutato,
anno per anno, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
a partire dal 21.05.2025 e fino alla data di pronuncia della presente;
c)condanna il Controparte_1 in persona dell'amministratore p.t. al pagamento, in favore dell'attore dell'importo di euro 360,00 oltre interessi al tasso legale sull'importo liquidato a titolo di sorta capitale rivalutato, anno per anno, secondo gli indici Istat
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dal settembre 2021 e fino alla data di pronuncia della presente;
d)rigetta per il resto la domanda;
e)previa compensazione nella misura di 1/3, condanna il Controparte_1 in
persona dell'amministratore p.t. al pagamento delle spese di lite in favore del [...]
Controparte_3 in Napoli che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. e I.v.a. come per legge da attribuirsi all'avv. Fabio
D'NI;
f)pone le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.
Così deciso in Napoli il 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa ZI NE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 all'ottobre del 2025). Su tale importo, costituente debito di valuta, devalutato al settembre