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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/10/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1415 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente alla C. da n. 10, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, CP_1 dall'Avv. Angela Fazio, presso il cui studio sito in Serrastretta (CZ), Via Roma n. 13, è elettivamente domiciliato;
-Opponente-
CONTRO
Controparte_2
, in persona del l.r.p.t.., con sede in Catanzaro, presso la Cittadella
[...]
Regionale, Viale Europa, loc. Germaneto;
-Opposta contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa prot. nr. 509823 del
17.11.2023, sottoscritta dal Dirigente di Settore della
[...]
– dott. Controparte_2 e dal Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Maisetta, notificatole Persona_1 in data 28.11.2023, con la quale gli veniva ordinato di pagare la somma di euro 4.014,99, posto che l'opponente “Conducente di veicolo su indicato Fiat Doblò in sosta presso lo svincolo di Lamezia Terme est S.S. 280, effettuava tentata vendita di prodotti caseari
(formaggio fresco e ricotta fresca) priva di etichettatura per la provenienza della merce in vendita, alle ore 10:00 veniva richiesto intervento sul posto di personale ASP competente.
Alle successive ore 10:45 intervenivano la Dott.ssa e il Dott. CP_3 CP_4
All'arrivo dell'Asp di Lamezia Terme dopo aver effettuato i relativi controlli di routine sulla merce posta nell'autocarro constatavano che detta merce non veniva sottoposta a vincolo sanitario in quanto era in buono stato di conservazione […]”.
Deduce l'opponente: a) l'abrogazione della disciplina sanzionatoria;
b) l'errore-vizio nella compilazione del verbale di accertamento.
Concludeva, quindi, come in atti.
Parte opposta non si è costituita in giudizio.
Così incardinatosi il giudizio, la causa veniva rinviata all'udienza del 28 ottobre 2025 per la decisione, previa discussione in via figurata della causa.
Il Giudice, all'odierna udienza ed all'esito della discussione in via figurata e della camera di consiglio, decide la causa previa lettura figurativa del dispositivo e contestuale deposito in via telematica della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere preliminarmente esaminata d'ufficio la sussistenza del presupposto della ammissibilità del ricorso.
In difetto dello stesso, infatti, non sarà possibile neppure esaminare le questioni pregiudiziali avanzate dalle parti nei propri atti introduttivi.
Il termine stabilito dalla legge per poter contestare dinanzi ad un giudice l'efficacia esecutiva di un atto amministrativo, infatti, ha natura decadenziale di ordine pubblico, in ragione del carattere non individuale degli interessi regolati, non passibile di interruzione, trattandosi di termine sottratto alla disponibilità delle parti ed è stabilito dall'art. 22 della legge 689/81 in misura pari a trenta giorni dalla data di notifica della ordinanza ingiunzione. Entro tale data, sempre secondo la citata norma, deve essere proposta opposizione mediante deposito in cancelleria di ricorso in opposizione allegando allo stesso, l'ordinanza notificata. Nel caso di specie parte opponente ha depositato il ricorso in data 18.12.2023 mentre la notifica dell'ordinanza si è perfezionata il 28.11.2023, di talché, il ricorso appare essere stato proposto tempestivamente.
2. Sempre in via preliminare, deve essere accertata e dichiarata la contumacia di parte opposta, in quanto benché ritualmente avvisata non si è costituita in giudizio.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Deduce parte opponente che l'ordinanza impugnata deve essere annullata perché emessa sulla base di un verbale che contestava un'infrazione ai sensi di una normativa che non era più vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in considerazione del fatto che il D. lgs. n.
109/1992 è stato abrogato dal D. lgs. n. 231/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
32 dell'8 febbraio 2018, cioè quasi un anno prima del giorno della asserita infrazione.
L'assunto è infondato.
Infatti, la disciplina sanzionatoria prevista originariamente nel D.lgs. n. 109/1992 è oggi confluita nel D. lgs. n. 231/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio
2018 e con l'entrata in vigore dal 9 maggio 2018, con il quale è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina euro unitaria inerente alla disciplina sanzionatoria dei comportamenti posti in violazione delle regole sull'etichettatura stabilite dalle norme comunitarie (entrate in vigore nell'anno 2011).
Dunque, appare evidente come il legislatore italiano non abbia posto in essere una abrogazione tout court della previgente disciplina interna, bensì abbia conformato il diritto interno alla disciplina sovranazionale, facendo confluire, tra l'altro, tutta la normativa di settore all'interno di un unico testo normativo.
Quindi, la disciplina sanzionatoria inerente alla disciplina sanzionatoria dei comportamenti posti in violazione delle regole sull'etichettatura dei prodotti è ancora vigente.
Da tutto ciò consegue l'infondatezza dell'assunto dell'opponente, che deve essere disatteso.
4. Deduce inoltre l'opponente che l'ordinanza-ingiunzione impugnata sarebbe nulla e/o annullabile per un errore-vizio contenuto nell'atto di accertamento, il quale indicherebbe una disciplina diversa da quella applicabile al caso di specie.
Anche tale assunto deve essere disatteso.
Come è noto, secondo l'ormai granitico insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
“la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo la progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e
a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa” (Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 5791 del 4 marzo 2008).
Da ciò consegue l'ulteriore corollario per il quale l'atto presupposto, non impugnato e dunque divenuto definitivo, non può essere rimosso mediante l'impugnazione dell'atto successivo e conseguenziale, con l'unica eccezione dell'omessa (o nulla) notifica, posto che, in tale unica circostanza, l'atto presupposto non entra nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Facendo applicazione al caso di specie, può essere affermato quanto segue.
Il verbale di accertamento, elevato in data 20.12.2018, è stato regolarmente notificato all'opponente, posto che egli stesso lo allega in atti;
tuttavia, non è stato impugnato e, dunque, è divenuto definitivo.
Ne consegue che con l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione possono essere fatti valere esclusivamente vizi propri dell'ordinanza medesima, ma non anche del verbale di accertamento.
Nel caso di specie, posto che l'opponente (attraverso l'impugnazione dell'ordinanza) si duole di un vizio del verbale di accertamento, il motivo di doglianza deve essere rigettato.
5. La contumacia di parte opposta giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1415/2021, pendente tra - opponente- contro , in persona Parte_1 Controparte_2 del l.r.p.t., - opposta contumace- ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara la contumacia di parte opposta;
b) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata n.
509823 del 17.11.2023;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Camera Consiglio- Lamezia Terme, lì 28.10.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1415 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente alla C. da n. 10, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, CP_1 dall'Avv. Angela Fazio, presso il cui studio sito in Serrastretta (CZ), Via Roma n. 13, è elettivamente domiciliato;
-Opponente-
CONTRO
Controparte_2
, in persona del l.r.p.t.., con sede in Catanzaro, presso la Cittadella
[...]
Regionale, Viale Europa, loc. Germaneto;
-Opposta contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa prot. nr. 509823 del
17.11.2023, sottoscritta dal Dirigente di Settore della
[...]
– dott. Controparte_2 e dal Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Maisetta, notificatole Persona_1 in data 28.11.2023, con la quale gli veniva ordinato di pagare la somma di euro 4.014,99, posto che l'opponente “Conducente di veicolo su indicato Fiat Doblò in sosta presso lo svincolo di Lamezia Terme est S.S. 280, effettuava tentata vendita di prodotti caseari
(formaggio fresco e ricotta fresca) priva di etichettatura per la provenienza della merce in vendita, alle ore 10:00 veniva richiesto intervento sul posto di personale ASP competente.
Alle successive ore 10:45 intervenivano la Dott.ssa e il Dott. CP_3 CP_4
All'arrivo dell'Asp di Lamezia Terme dopo aver effettuato i relativi controlli di routine sulla merce posta nell'autocarro constatavano che detta merce non veniva sottoposta a vincolo sanitario in quanto era in buono stato di conservazione […]”.
Deduce l'opponente: a) l'abrogazione della disciplina sanzionatoria;
b) l'errore-vizio nella compilazione del verbale di accertamento.
Concludeva, quindi, come in atti.
Parte opposta non si è costituita in giudizio.
Così incardinatosi il giudizio, la causa veniva rinviata all'udienza del 28 ottobre 2025 per la decisione, previa discussione in via figurata della causa.
Il Giudice, all'odierna udienza ed all'esito della discussione in via figurata e della camera di consiglio, decide la causa previa lettura figurativa del dispositivo e contestuale deposito in via telematica della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere preliminarmente esaminata d'ufficio la sussistenza del presupposto della ammissibilità del ricorso.
In difetto dello stesso, infatti, non sarà possibile neppure esaminare le questioni pregiudiziali avanzate dalle parti nei propri atti introduttivi.
Il termine stabilito dalla legge per poter contestare dinanzi ad un giudice l'efficacia esecutiva di un atto amministrativo, infatti, ha natura decadenziale di ordine pubblico, in ragione del carattere non individuale degli interessi regolati, non passibile di interruzione, trattandosi di termine sottratto alla disponibilità delle parti ed è stabilito dall'art. 22 della legge 689/81 in misura pari a trenta giorni dalla data di notifica della ordinanza ingiunzione. Entro tale data, sempre secondo la citata norma, deve essere proposta opposizione mediante deposito in cancelleria di ricorso in opposizione allegando allo stesso, l'ordinanza notificata. Nel caso di specie parte opponente ha depositato il ricorso in data 18.12.2023 mentre la notifica dell'ordinanza si è perfezionata il 28.11.2023, di talché, il ricorso appare essere stato proposto tempestivamente.
2. Sempre in via preliminare, deve essere accertata e dichiarata la contumacia di parte opposta, in quanto benché ritualmente avvisata non si è costituita in giudizio.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Deduce parte opponente che l'ordinanza impugnata deve essere annullata perché emessa sulla base di un verbale che contestava un'infrazione ai sensi di una normativa che non era più vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in considerazione del fatto che il D. lgs. n.
109/1992 è stato abrogato dal D. lgs. n. 231/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
32 dell'8 febbraio 2018, cioè quasi un anno prima del giorno della asserita infrazione.
L'assunto è infondato.
Infatti, la disciplina sanzionatoria prevista originariamente nel D.lgs. n. 109/1992 è oggi confluita nel D. lgs. n. 231/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio
2018 e con l'entrata in vigore dal 9 maggio 2018, con il quale è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina euro unitaria inerente alla disciplina sanzionatoria dei comportamenti posti in violazione delle regole sull'etichettatura stabilite dalle norme comunitarie (entrate in vigore nell'anno 2011).
Dunque, appare evidente come il legislatore italiano non abbia posto in essere una abrogazione tout court della previgente disciplina interna, bensì abbia conformato il diritto interno alla disciplina sovranazionale, facendo confluire, tra l'altro, tutta la normativa di settore all'interno di un unico testo normativo.
Quindi, la disciplina sanzionatoria inerente alla disciplina sanzionatoria dei comportamenti posti in violazione delle regole sull'etichettatura dei prodotti è ancora vigente.
Da tutto ciò consegue l'infondatezza dell'assunto dell'opponente, che deve essere disatteso.
4. Deduce inoltre l'opponente che l'ordinanza-ingiunzione impugnata sarebbe nulla e/o annullabile per un errore-vizio contenuto nell'atto di accertamento, il quale indicherebbe una disciplina diversa da quella applicabile al caso di specie.
Anche tale assunto deve essere disatteso.
Come è noto, secondo l'ormai granitico insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
“la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo la progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e
a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa” (Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 5791 del 4 marzo 2008).
Da ciò consegue l'ulteriore corollario per il quale l'atto presupposto, non impugnato e dunque divenuto definitivo, non può essere rimosso mediante l'impugnazione dell'atto successivo e conseguenziale, con l'unica eccezione dell'omessa (o nulla) notifica, posto che, in tale unica circostanza, l'atto presupposto non entra nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Facendo applicazione al caso di specie, può essere affermato quanto segue.
Il verbale di accertamento, elevato in data 20.12.2018, è stato regolarmente notificato all'opponente, posto che egli stesso lo allega in atti;
tuttavia, non è stato impugnato e, dunque, è divenuto definitivo.
Ne consegue che con l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione possono essere fatti valere esclusivamente vizi propri dell'ordinanza medesima, ma non anche del verbale di accertamento.
Nel caso di specie, posto che l'opponente (attraverso l'impugnazione dell'ordinanza) si duole di un vizio del verbale di accertamento, il motivo di doglianza deve essere rigettato.
5. La contumacia di parte opposta giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1415/2021, pendente tra - opponente- contro , in persona Parte_1 Controparte_2 del l.r.p.t., - opposta contumace- ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara la contumacia di parte opposta;
b) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata n.
509823 del 17.11.2023;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Camera Consiglio- Lamezia Terme, lì 28.10.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone