Articolo 76 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 76.
(Divieto di avvicinarsi alle navi in arrivo)


E' vietato di avvicinarsi alle navi in arrivo prima che queste abbiano ultimato le formalita' prescritte dalle leggi sanitarie.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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