Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/01/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 29.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8460/2022
Tra
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Galluccio Paolo Parte_1
Ricorrente
e
, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Conclusioni: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.7.2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' chiedendo in via principale di condannare l' alla CP_2 Controparte_3 corresponsione dell'importo di € 3.765,40, ovvero della maggior o minore somma ritenuta equa o di giustizia, a titolo di lavoro straordinario, oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo ed, in via subordinata, di condannare parte resistente al pagamento di detta somma a titolo di risarcimento, oltre interessi dalla maturazione dei crediti al soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a- Di essere dipendente dell' con qualifica di operatore socio sanitario ctg. Bs fascia CP_1
0;
b- Di essere costretto ad indossare la divisa fornita e custodita dall'azienda prima dell'inizio di turno e di doversi intrattenere per il passaggio di consegne e dismettere la divisa dopo la fine del proprio turno;
d- Che con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n° 5486 del 2022 è stato accertato il suo diritto a vedere retribuito il tempo necessario per le operazioni di vestizione e svestizione.
Ritualmente citata in giudizio l' si è regolarmente costituita ed ha eccepito CP_1
l'infondatezza della pretesa avversaria.
La causa, dapprima assegnata ad altro giudicante, all'odierna udienza è stata discussa come da verbale in atti, e, all'esito della camera di consiglio, è decisa con la presente sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dalla quantificazione delle differenze retributive maturate dal ricorrente per il tempo necessario per le operazioni di vestizione e svestizione per ogni giorno di effettiva presenza, quantificato in 10 minuti.
La ricorrente ha infatti agito sulla base della sentenza n. 5486 del 2022, ove aveva richiesto l'accertamento del diritto alla retribuzione per le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne che devono essere qualificate come orario di lavoro, da retribuire in misura non inferiore a 10 minuti per ogni giornata di effettiva presenza.
Per tali ragioni, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire per il conseguimento del bene della vita richiesto (differenze retributive).
Tali attività, inoltre, devono essere retribuite senza la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario in quanto, come evidenziato da parte resistente, da un lato, tali attività sono prodromiche e strettamente funzionali all'esecuzione della prestazione lavorativa e, dall'altro, le sentenze in esame non hanno qualificato expressis verbis tali attività come lavoro straordinario.
Per tali ragioni, i conteggi sono solo parzialmente condivisibili e, procedendo alla loro rielaborazione partendo sia dalla retribuzione di riferimento sia dalla determinazione delle ore da retribuire sulla base degli estratti dei cartellini marcatempo, che non è stata specificamente contestata da parte resistente, è possibile ritenere il ricorso fondato per l'importo di € 2.567,30.
Su tali somme sono dovute gli interessi dalla maturazione del credito e sino al saldo.
Quanto alle spese di lite si ritiene che sussistano “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare le spese di lite tra le parti in causa in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti in materia nonché della scelta processuale del ricorrente di limitare - nel giudizio concluso con la sentenza versata in atti - la domanda al solo accertamento del diritto, rimandando in questo giudizio il riconoscimento delle conseguenti differenze maturate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento CP_2 della somma di € 2.567,30 in favore della ricorrente, oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 29.1.2025.
Il giudice
Dott.ssa Federica Izzo