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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 80 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
CF/P.IVA: iscritta al registro delle imprese di Parte_1 P.IVA_1
Salerno al n. SA-399630, in persona del lrpt rappresentata e difesa, come da procura in atti dall'Avv. Antonio Innamorato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Teggiano (SA) alla Via Codaglioni n.86
OPPONENTE
E
C.F. e P. Iva in persona del Controparte_1 P.IVA_2
curatore Dott. con studio in Via Bisanti, 26 – 84036 Sala Consilina Controparte_2
(SA) – giusta sentenza n. 6/2019 del 17.05.2019 del Tribunale di Lagonegro (Pz), depositata il 22.05.2019 - G.D. dott.ssa Giuliana Santa Trotta, rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall' Avv. Teresa Ruinetti con il quale elettivamente domicilia presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo Email_1
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, si opponeva al decreto ingiuntivo di Parte_1
pagamento n. 477/2021 avente R.G. n.1515/2021 emesso dal Giudice Dott. Edoardo
ESPOSITO del Tribunale di Lagonegro, notificato in data 10/12/2021 (doc. all.to n.1).
La stessa deduceva che tale decreto era ingiusto, illegittimo ed errato in fatto e in diritto eccependo che:
- che la società el 2018 effettuò dei lavori di ampliamento su CP_1
una struttura immobiliare di proprietà della Parte_1
- che a fine lavori fu emessa regolare fattura N. 10 del 09.05.2018 (all. 4) per un importo di euro 108.075,00, concordando (stesso in fattura), il relativo pagamento entro 18 mesi;
- che in data 07.01.2019 veniva comunicato all' , la cessione del CP_1
credito vantato nei suoi confronti dal Consulente Fiscale alla Persona_1
(all. 5); Parte_1
- che il credito complessivo oggetto della cessione, ammontava ad €. 110.451,42 riguardante prestazioni professionali maturate nel periodo dal 01.03.2014 al
31.12.2018;
- che tale atto veniva sottoscritto dal cedente ”, dal cessionario Persona_1
e notificato ad ” (all.6); Parte_1 CP_1
- che in data 18.01.2019 comunicava, alla società Persona_1 CP_1
, la cessione del credito da lui vantato, pari ad €. 110.451,42, in favore della
[...]
società (cessionario), ampiamente prima che si esperisse Parte_1
il tempo concordato (18 mesi) per il pagamento della fattura N. 10 del
09.05.2018 (all. 7); - che in data 22.01.2019 veniva sottoscritta da la Parte_1
“LETTERA DI COMPENSAZIONE” nella quale si conveniva e si autorizzava la compensazione dei crediti vantati da in conseguenza Parte_1
della cessione del credito vantato dal Rag. come da Persona_1
comunicazione del 18.01.2019, a fronte dei debiti che la Parte_1
aveva nei confronti della pari ad €. 108.075,oo (fattura n. 10 del CP_1
09.05.2018);
- che tale comunicazione veniva controfirmata per accettazione con esplicita autorizzazione alla compensazione dalla società (all.8); CP_1
- che ciò veniva trascritto puntualmente nel Libro Giornale di Contabilità (Stato
Patrimoniale) e Scheda Contabile della soc. (all. 11 e 12), che CP_1
attestano e provano, documentalmente, che il decreto ingiuntivo n. 477/2021, per cui è causa, è ingiusto, illegittimo ed errato in fatto e in diritto.
Alla luce di ciò, parte opponente concludeva chiedendo: 1) Revocare il decreto ingiuntivo n.477/2021, in quanto palesemente infondato in fatto e diritto;
2) Accertare
e dichiarare che la società , in riferimento alla fattura N. 10 del CP_1
09.05.2018 emessa verso la società non è creditrice di nessuna Parte_1
somma di denaro in quanto compensata per l'intero importo con il credito scaturente da cessione del credito regolarmente stipulato ed autorizzato dal debitore. 3) Appurare, perciò, che nessun credito può essere riconosciuto alla dalla soc. CP_1
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, Parte_1
da attribuirsi allo scrivente avvocato antistatario.
Con atto di costituzione del 7.10.2022 si costituiva parte opposta, la quale deduceva:
- che la società aveva ammesso che nell'anno 2018, l'opposta aveva effettuato lavori di ampliamento su una struttura immobiliare di proprietà della
[...]
(circostanza questa, dunque, non oggetto contestazione e, Parte_1
pertanto, provata);
- che a fine lavori veniva emessa regolare fattura n. 10 del 09.05.2018 (la fattura posta a base del procedimento monitorio) per un importo di euro 108.075,00; - che rispetto alla dedotta compensazione, l'opponente non depositava agli atti alcun documento avente data certa;
- che non esisteva agli atti alcuna fattura per prestazioni rese dal rag. Per_1
ovvero alcun documento che provi l'effettività di tali costi di consulenza;
- che nei libri giornali della (cfr libro giornale 2018, pag. 60, doc. 5) CP_1
non risultava alcun debito nei confronti del rag. , che, tra l'altro, in Per_1
quegli anni era il consulente di CP_1
- che giammai era stata emessa alcuna fattura (che tra l'altro avrebbe dovuto essere elettronica) in merito alla dedotta compensazione;
- che la avrebbe acquistato il presunto credito a seguito di Parte_1
cessione del credito – secondo la tesi di controparte – nel gennaio 2019, ovvero quattro mesi prima della dichiarazione di fallimento, acclarato con sentenza n.
6/2019 del 17.05.2019 del Tribunale di Lagonegro (Pz), depositata il
22.05.2019;
- che l'assenza di una data certa dei documenti, nonché l'assenza addirittura di una fattura a sostegno del presunto credito, non consentivano in alcun modo di ritenere legittima una siffatta operazione e che opinare diversamente significherebbe consentire che il diritto della compensazione possa essere oggetto di abuso, tradotto nello specifico intento di perpetuare pratiche elusive della par condicio creditorum;
- che se è controversa (come nella specie), nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il Giudice non può pronunciare la compensazione, né legale, né giudiziale (così, Sezioni Unite Cassazione 15.11.2016, n. 23225),
- che l'odierno opposto, nella persona del curatore fallimentare, dichiarava di non conoscere i documenti prodotti da parte opponente (doc.ti 5, 6 e 7 del fascicolo di controparte) e la presunta sottoscrizione dell'amministratore della CP_1
in applicazione del principio secondo il quale il ruolo del curatore è
[...]
equiparabile a quello degli eredi o aventi causa del fallito con conseguente applicazione dell'art. 214 c.p.c., che prevede al 2 comma che “gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”.
Sulla base di ciò la stessa chiedeva:
1. In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui infra.
2. In via principale e nel merito, respingere la proposta opposizione perché infondata in fatto e diritto, per i motivi in atti, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 477/2021 del
09.12.2021, emesso nel giudizio con RG n. 1515/2021. 3. In ogni caso, accertare il credito vantato da parte opposta nei confronti di e, per Parte_1
l'effetto, condannare la soc. in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore della Controparte_1
somma di euro di € 126.030,26, oltre interessi maturandi fino al soddisfo e spese del procedimento monitorio, così come specificate nel decreto ingiuntivo n. 477/2021. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Instaurato correttamente il contraddittorio tra le parti, all'esito dell'udienza del
21.2.2023 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e concessi i termini ex art.183 6° comma c.p.c.
All'esito dell'udienza del 18.3.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni stante l'assenza di istanza istruttorie e dopo un ulteriore rinvio per esigenze di Ruolo la causa veniva assunta in decisione in data 15.1.2025 con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Le parti non provvedevano a depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Passando al merito della questione, va in primo luogo premesso che la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (in tal caso Sent. Cass. n. 28/2010).
Pertanto, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (in tal senso Sent. Cass. n. 17371/2003).
Nel caso di specie, occorre evidenziare che parte opponente non ha contestato la debenza delle somme di cui alle fatture rispetto alle quali viene richiesto il pagamento da parte della opposta, non negando in alcun modo il credito per la prestazione eseguita.
Non contestando il credito nell'an e nel quantum vantato dalla opposta, dunque, parte opponente ne ha eccepito l'estinzione per compensazione con un proprio controcredito a seguito di intervenuta cessione.
Ebbene, è appena il caso di ricordare che i presupposti sostanziali del credito opposto in compensazione, alla luce delle precisazioni dell'intervento giurisprudenziale sul punto, sono rappresentati dalla liquidità - che include il requisito della certezza in quanto prius logico implicitamente richiesto dalla norma - e dalla esigibilità (Cass. civ.,
SS.UU., 15 novembre 2016, n. 23225).
L'anzidetta pronuncia ha chiarito che, pacifico per giurisprudenza e dottrina che i requisiti prescritti dall'art. 1243 c.c., comma 1, per la compensazione legale, e cioè
l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, debbano sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare sia facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale
- esclusivo e specifico (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass., 4 dicembre 2010, n.
25272) - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso.
Invero, l'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'art. 1243 c.c., secondo comma, è limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza - a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata (Cass. civ. n. 6237/1991) - lo espunge dalla compensazione giudiziale (Cass. civ. n. 10352/1993).
In definitiva, soltanto la contestazione sulla liquidità del credito opposto in compensazione consente al giudice del credito principale di determinarne l'ammontare se è facile e pronto, sopperendo alla mancanza di questo requisito mediante un'attività ricognitiva - attuativa del titolo, funzionale all'eccezione di compensazione.
Dalle considerazioni che precedono deriva che se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 35 c.p.c., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta(Cass. civ. SS.UU. n. 23225 cit.).
Alla medesima conclusione deve giungersi, peraltro, qualora l'esistenza del controcredito sia controversa non nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, ma in altro giudizio già pendente, poiché anche in tal caso il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
Qualora il controcredito illiquido non sia semplicemente opposto in compensazione al solo fine di paralizzare la domanda di controparte ma, in relazione al medesimo sia stata proposta domanda riconvenzionale il giudice dopo aver provveduto sulla domanda dell'attore deve pronunciarsi anche sul credito fatto valere dal convenuto.
Nella fattispecie che ci occupa, l'opponente eccepiva in compensazione un proprio controcredito derivante da una cessione di un credito che vedeva l'opposta quale debitrice (non spiegando domanda riconvenzionale) , credito oggetto di specifica contestazione da parte dell'opposta, che ha contestato la debenza di ogni somma eccependo che nei libri giornali della (cfr libro giornale 2018, pag. 60, CP_1
doc. 5) non risulta alcun debito nei confronti del rag. , che, tra l'altro, in quegli Per_1
anni era il consulente di ma non procedeva all'annotazione di tale CP_1
credito.
Parte opposta ha, inoltre, nella persona del curatore fallimentare, dichiarato di non conoscere i documenti prodotti da parte opponente (doc.ti 5, 6 e 7 del fascicolo di controparte) e la presunta sottoscrizione dell'amministratore della CP_1
Tali dichiarazioni, pur non avendo l'effetto di un vero disconoscimento hanno, comunque, un rilievo posto che “Ai fini della formazione dello stato passivo, il curatore, nella sua funzione di mero gestore del patrimonio del fallito, deve considerarsi terzo rispetto a costui, e ciò anche con riferimento alle scritture private prodotte dal creditore a sostegno della domanda di ammissione al passivo e la cui sottoscrizione appaia riferibile al fallito medesimo. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione ex art. 98, comma 2, è inapplicabile all'organo concorsuale la CP_3
disciplina sul disconoscimento della scrittura privata di cui agli artt. 214 e 215 c.c. e sull'onere di verificazione di cui al successivo art. 216 c.c., avuto riguardo a ciascun documento in apparenza sottoscritto dal fallito, potendo il curatore limitarsi a contestare l'opponibilità della scrittura privata, il cui valore probatorio rimarrà affidato al libero apprezzamento del giudice.” Cassazione civile Sez. I ordinanza n.
24168 del 13 ottobre 2017.
Il controcredito eccepito in compensazione è, dunque, stato espressamente contestato dalla odierna opposta e l'esistenza nonché l'ammontare dello stesso deve essere oggetto di autonomo accertamento.
Ne discende che il credito dell'opposta non può ritenersi estinto, difettando il requisito della certezza del credito opposto in compensazione.
La specifica ( con, pertanto, esclusione di ogni pretestuosità della stessa) contestazione operata dall'opponente nell'an rende illiquido il credito opposto e motiva il rigetto dell'eccezione di compensazione. Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con applicazione dei minimi per la fase istruttoria ed esclusione della fase decisoria stante il mancato deposito degli scritti conclusivi.
Il , in persona del curatore fallimentare, ha richiesto la trasmissione degli CP_1
atti al P.M. alla luce delle contestazioni avanzate relativamente alla validità della scrittura privata prospettando un artificio ai danni del fallimento.
Alla luce di quanto contestato, si ritiene di disporre la trasmissione degli atti al P.M. per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo n. 477/2021 avente R.G. n.1515/2021 emesso dal Tribunale di Lagonegro definitivamente esecutivo;
• Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore costituito dell'opposta dichiaratosi antistatario, nella misura pari ad euro 7015,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
• Dispone la trasmissione degli atti al PM in sede per le valutazioni di competenza.
Lagonegro, 2 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 80 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
CF/P.IVA: iscritta al registro delle imprese di Parte_1 P.IVA_1
Salerno al n. SA-399630, in persona del lrpt rappresentata e difesa, come da procura in atti dall'Avv. Antonio Innamorato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Teggiano (SA) alla Via Codaglioni n.86
OPPONENTE
E
C.F. e P. Iva in persona del Controparte_1 P.IVA_2
curatore Dott. con studio in Via Bisanti, 26 – 84036 Sala Consilina Controparte_2
(SA) – giusta sentenza n. 6/2019 del 17.05.2019 del Tribunale di Lagonegro (Pz), depositata il 22.05.2019 - G.D. dott.ssa Giuliana Santa Trotta, rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall' Avv. Teresa Ruinetti con il quale elettivamente domicilia presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo Email_1
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, si opponeva al decreto ingiuntivo di Parte_1
pagamento n. 477/2021 avente R.G. n.1515/2021 emesso dal Giudice Dott. Edoardo
ESPOSITO del Tribunale di Lagonegro, notificato in data 10/12/2021 (doc. all.to n.1).
La stessa deduceva che tale decreto era ingiusto, illegittimo ed errato in fatto e in diritto eccependo che:
- che la società el 2018 effettuò dei lavori di ampliamento su CP_1
una struttura immobiliare di proprietà della Parte_1
- che a fine lavori fu emessa regolare fattura N. 10 del 09.05.2018 (all. 4) per un importo di euro 108.075,00, concordando (stesso in fattura), il relativo pagamento entro 18 mesi;
- che in data 07.01.2019 veniva comunicato all' , la cessione del CP_1
credito vantato nei suoi confronti dal Consulente Fiscale alla Persona_1
(all. 5); Parte_1
- che il credito complessivo oggetto della cessione, ammontava ad €. 110.451,42 riguardante prestazioni professionali maturate nel periodo dal 01.03.2014 al
31.12.2018;
- che tale atto veniva sottoscritto dal cedente ”, dal cessionario Persona_1
e notificato ad ” (all.6); Parte_1 CP_1
- che in data 18.01.2019 comunicava, alla società Persona_1 CP_1
, la cessione del credito da lui vantato, pari ad €. 110.451,42, in favore della
[...]
società (cessionario), ampiamente prima che si esperisse Parte_1
il tempo concordato (18 mesi) per il pagamento della fattura N. 10 del
09.05.2018 (all. 7); - che in data 22.01.2019 veniva sottoscritta da la Parte_1
“LETTERA DI COMPENSAZIONE” nella quale si conveniva e si autorizzava la compensazione dei crediti vantati da in conseguenza Parte_1
della cessione del credito vantato dal Rag. come da Persona_1
comunicazione del 18.01.2019, a fronte dei debiti che la Parte_1
aveva nei confronti della pari ad €. 108.075,oo (fattura n. 10 del CP_1
09.05.2018);
- che tale comunicazione veniva controfirmata per accettazione con esplicita autorizzazione alla compensazione dalla società (all.8); CP_1
- che ciò veniva trascritto puntualmente nel Libro Giornale di Contabilità (Stato
Patrimoniale) e Scheda Contabile della soc. (all. 11 e 12), che CP_1
attestano e provano, documentalmente, che il decreto ingiuntivo n. 477/2021, per cui è causa, è ingiusto, illegittimo ed errato in fatto e in diritto.
Alla luce di ciò, parte opponente concludeva chiedendo: 1) Revocare il decreto ingiuntivo n.477/2021, in quanto palesemente infondato in fatto e diritto;
2) Accertare
e dichiarare che la società , in riferimento alla fattura N. 10 del CP_1
09.05.2018 emessa verso la società non è creditrice di nessuna Parte_1
somma di denaro in quanto compensata per l'intero importo con il credito scaturente da cessione del credito regolarmente stipulato ed autorizzato dal debitore. 3) Appurare, perciò, che nessun credito può essere riconosciuto alla dalla soc. CP_1
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, Parte_1
da attribuirsi allo scrivente avvocato antistatario.
Con atto di costituzione del 7.10.2022 si costituiva parte opposta, la quale deduceva:
- che la società aveva ammesso che nell'anno 2018, l'opposta aveva effettuato lavori di ampliamento su una struttura immobiliare di proprietà della
[...]
(circostanza questa, dunque, non oggetto contestazione e, Parte_1
pertanto, provata);
- che a fine lavori veniva emessa regolare fattura n. 10 del 09.05.2018 (la fattura posta a base del procedimento monitorio) per un importo di euro 108.075,00; - che rispetto alla dedotta compensazione, l'opponente non depositava agli atti alcun documento avente data certa;
- che non esisteva agli atti alcuna fattura per prestazioni rese dal rag. Per_1
ovvero alcun documento che provi l'effettività di tali costi di consulenza;
- che nei libri giornali della (cfr libro giornale 2018, pag. 60, doc. 5) CP_1
non risultava alcun debito nei confronti del rag. , che, tra l'altro, in Per_1
quegli anni era il consulente di CP_1
- che giammai era stata emessa alcuna fattura (che tra l'altro avrebbe dovuto essere elettronica) in merito alla dedotta compensazione;
- che la avrebbe acquistato il presunto credito a seguito di Parte_1
cessione del credito – secondo la tesi di controparte – nel gennaio 2019, ovvero quattro mesi prima della dichiarazione di fallimento, acclarato con sentenza n.
6/2019 del 17.05.2019 del Tribunale di Lagonegro (Pz), depositata il
22.05.2019;
- che l'assenza di una data certa dei documenti, nonché l'assenza addirittura di una fattura a sostegno del presunto credito, non consentivano in alcun modo di ritenere legittima una siffatta operazione e che opinare diversamente significherebbe consentire che il diritto della compensazione possa essere oggetto di abuso, tradotto nello specifico intento di perpetuare pratiche elusive della par condicio creditorum;
- che se è controversa (come nella specie), nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il Giudice non può pronunciare la compensazione, né legale, né giudiziale (così, Sezioni Unite Cassazione 15.11.2016, n. 23225),
- che l'odierno opposto, nella persona del curatore fallimentare, dichiarava di non conoscere i documenti prodotti da parte opponente (doc.ti 5, 6 e 7 del fascicolo di controparte) e la presunta sottoscrizione dell'amministratore della CP_1
in applicazione del principio secondo il quale il ruolo del curatore è
[...]
equiparabile a quello degli eredi o aventi causa del fallito con conseguente applicazione dell'art. 214 c.p.c., che prevede al 2 comma che “gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”.
Sulla base di ciò la stessa chiedeva:
1. In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui infra.
2. In via principale e nel merito, respingere la proposta opposizione perché infondata in fatto e diritto, per i motivi in atti, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 477/2021 del
09.12.2021, emesso nel giudizio con RG n. 1515/2021. 3. In ogni caso, accertare il credito vantato da parte opposta nei confronti di e, per Parte_1
l'effetto, condannare la soc. in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore della Controparte_1
somma di euro di € 126.030,26, oltre interessi maturandi fino al soddisfo e spese del procedimento monitorio, così come specificate nel decreto ingiuntivo n. 477/2021. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Instaurato correttamente il contraddittorio tra le parti, all'esito dell'udienza del
21.2.2023 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e concessi i termini ex art.183 6° comma c.p.c.
All'esito dell'udienza del 18.3.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni stante l'assenza di istanza istruttorie e dopo un ulteriore rinvio per esigenze di Ruolo la causa veniva assunta in decisione in data 15.1.2025 con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Le parti non provvedevano a depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Passando al merito della questione, va in primo luogo premesso che la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (in tal caso Sent. Cass. n. 28/2010).
Pertanto, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (in tal senso Sent. Cass. n. 17371/2003).
Nel caso di specie, occorre evidenziare che parte opponente non ha contestato la debenza delle somme di cui alle fatture rispetto alle quali viene richiesto il pagamento da parte della opposta, non negando in alcun modo il credito per la prestazione eseguita.
Non contestando il credito nell'an e nel quantum vantato dalla opposta, dunque, parte opponente ne ha eccepito l'estinzione per compensazione con un proprio controcredito a seguito di intervenuta cessione.
Ebbene, è appena il caso di ricordare che i presupposti sostanziali del credito opposto in compensazione, alla luce delle precisazioni dell'intervento giurisprudenziale sul punto, sono rappresentati dalla liquidità - che include il requisito della certezza in quanto prius logico implicitamente richiesto dalla norma - e dalla esigibilità (Cass. civ.,
SS.UU., 15 novembre 2016, n. 23225).
L'anzidetta pronuncia ha chiarito che, pacifico per giurisprudenza e dottrina che i requisiti prescritti dall'art. 1243 c.c., comma 1, per la compensazione legale, e cioè
l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, debbano sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare sia facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale
- esclusivo e specifico (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass., 4 dicembre 2010, n.
25272) - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso.
Invero, l'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'art. 1243 c.c., secondo comma, è limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza - a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata (Cass. civ. n. 6237/1991) - lo espunge dalla compensazione giudiziale (Cass. civ. n. 10352/1993).
In definitiva, soltanto la contestazione sulla liquidità del credito opposto in compensazione consente al giudice del credito principale di determinarne l'ammontare se è facile e pronto, sopperendo alla mancanza di questo requisito mediante un'attività ricognitiva - attuativa del titolo, funzionale all'eccezione di compensazione.
Dalle considerazioni che precedono deriva che se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 35 c.p.c., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta(Cass. civ. SS.UU. n. 23225 cit.).
Alla medesima conclusione deve giungersi, peraltro, qualora l'esistenza del controcredito sia controversa non nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, ma in altro giudizio già pendente, poiché anche in tal caso il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
Qualora il controcredito illiquido non sia semplicemente opposto in compensazione al solo fine di paralizzare la domanda di controparte ma, in relazione al medesimo sia stata proposta domanda riconvenzionale il giudice dopo aver provveduto sulla domanda dell'attore deve pronunciarsi anche sul credito fatto valere dal convenuto.
Nella fattispecie che ci occupa, l'opponente eccepiva in compensazione un proprio controcredito derivante da una cessione di un credito che vedeva l'opposta quale debitrice (non spiegando domanda riconvenzionale) , credito oggetto di specifica contestazione da parte dell'opposta, che ha contestato la debenza di ogni somma eccependo che nei libri giornali della (cfr libro giornale 2018, pag. 60, CP_1
doc. 5) non risulta alcun debito nei confronti del rag. , che, tra l'altro, in quegli Per_1
anni era il consulente di ma non procedeva all'annotazione di tale CP_1
credito.
Parte opposta ha, inoltre, nella persona del curatore fallimentare, dichiarato di non conoscere i documenti prodotti da parte opponente (doc.ti 5, 6 e 7 del fascicolo di controparte) e la presunta sottoscrizione dell'amministratore della CP_1
Tali dichiarazioni, pur non avendo l'effetto di un vero disconoscimento hanno, comunque, un rilievo posto che “Ai fini della formazione dello stato passivo, il curatore, nella sua funzione di mero gestore del patrimonio del fallito, deve considerarsi terzo rispetto a costui, e ciò anche con riferimento alle scritture private prodotte dal creditore a sostegno della domanda di ammissione al passivo e la cui sottoscrizione appaia riferibile al fallito medesimo. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione ex art. 98, comma 2, è inapplicabile all'organo concorsuale la CP_3
disciplina sul disconoscimento della scrittura privata di cui agli artt. 214 e 215 c.c. e sull'onere di verificazione di cui al successivo art. 216 c.c., avuto riguardo a ciascun documento in apparenza sottoscritto dal fallito, potendo il curatore limitarsi a contestare l'opponibilità della scrittura privata, il cui valore probatorio rimarrà affidato al libero apprezzamento del giudice.” Cassazione civile Sez. I ordinanza n.
24168 del 13 ottobre 2017.
Il controcredito eccepito in compensazione è, dunque, stato espressamente contestato dalla odierna opposta e l'esistenza nonché l'ammontare dello stesso deve essere oggetto di autonomo accertamento.
Ne discende che il credito dell'opposta non può ritenersi estinto, difettando il requisito della certezza del credito opposto in compensazione.
La specifica ( con, pertanto, esclusione di ogni pretestuosità della stessa) contestazione operata dall'opponente nell'an rende illiquido il credito opposto e motiva il rigetto dell'eccezione di compensazione. Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con applicazione dei minimi per la fase istruttoria ed esclusione della fase decisoria stante il mancato deposito degli scritti conclusivi.
Il , in persona del curatore fallimentare, ha richiesto la trasmissione degli CP_1
atti al P.M. alla luce delle contestazioni avanzate relativamente alla validità della scrittura privata prospettando un artificio ai danni del fallimento.
Alla luce di quanto contestato, si ritiene di disporre la trasmissione degli atti al P.M. per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo n. 477/2021 avente R.G. n.1515/2021 emesso dal Tribunale di Lagonegro definitivamente esecutivo;
• Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore costituito dell'opposta dichiaratosi antistatario, nella misura pari ad euro 7015,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
• Dispone la trasmissione degli atti al PM in sede per le valutazioni di competenza.
Lagonegro, 2 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco