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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/10/2025, n. 3007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3007 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4413/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Prima Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 4413/2019 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 16.4.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. CORRADI MARCO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in PIAZZA CP_1 C.F._2
GANGEMI 14 84083 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv. TORIELLO
DA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
APPELLATA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._4
PIAZZA GANGEMI 14 84083 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv.
TORIELLO DA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
APPELLATO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._5
PIAZZA GANGEMI 14 84083 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv.
TORIELLO DA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
APPELLATO
Pagina 1 di 5 (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_4 C.F._6
PIAZZA GANGEMI 14 84083 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv.
TORIELLO DA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del GdP di Nocera Inferiore n. 458/2019 depositata il
5.2.2019
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la società Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza sopra epigrafata con la quale il GdP aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo, revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda di pagamento formulata dall'opposta.
In particolare, eccepiva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non provato il pagamento delle somme delle quali era stata richiesta la restituzione, atteso che agli atti vi erano i contratti di Prefinanziamento nei quali erano presenti le quietanze di pagamento degli importi erogati.
Si costituivano in giudizio gli appellati, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza dell'atto di appello.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 16.4.2025.
***
Preliminarmente, l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
Pagina 2 di 5 progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il Giudice di prime cure, nell'accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha rigettato la domanda di restituzione della somma di euro 5.000,00 formulata dalla società opposta, ritenendo che quest'ultima non avesse dato prova del versamento di detto importo in favore di
(de cuius degli odierni appellati). Persona_1
Tuttavia, il GdP non ha preso in considerazione le quietanze sottoscritte da Per_1
con le quali ha dichiarato di aver ricevuto le somme oggetto del prefinanziamento (euro
[...]
1500,00 ed euro 3500,00).
Dette quietanze sono contenute nei contratti di prefinanziamento sottoscritte da in data 17.9.2014 e 13.10.2014; contratti che sono stati depositati nel giudizio Persona_1 di opposizione a decreto ingiuntivo da parte della società odierna appellante e non specificatamente contestati dagli opponenti.
Orbene, l'orientamento consolidato della S.C. assegna alla quietanza, nel suo contenuto tipico di dichiarazione di scienza con la quale il creditore attesta al debitore di avere ricevuto il pagamento, natura assimilabile alla confessione stragiudiziale: quando è indirizzata al solvens o ad un suo rappresentante, essa ha efficacia di piena prova ed il creditore non è ammesso a fornire la prova contraria di quanto in essa certificato, salva l'ipotesi della sua invalidazione per violenza (che impedisce la volontarietà della dichiarazione) o per errore di fatto (ossia di quietanza rilasciata nella convinzione che la dichiarazione rispondesse al vero).
"La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell'obbligazione, secondo la previsione dell'art. 2735 cod. civ." (sez. 3, 10 marzo 2000, n. 2813): come tale, essa solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso (sez. 1, 28 gennaio 1986, n. 544; sez. 1, 1 marzo 2005, n. 4288).
In questa prospettiva, il rilascio al debitore, da parte del creditore, della quietanza non determina una semplice inversione dell'onere della prova dell'avvenuto pagamento, perchè al creditore che ha attestato il fatto del ricevuto pagamento, non è poi consentito di "eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza" (sez. 2, 31 ottobre 2008, n. 26325; sez. 2, 21 febbraio
2014, n. 4196; Cass. SU n. 19888/2014).
Pagina 3 di 5 In altri termini, detta dichiarazione può essere impugnata - analogamente a quanto avviene in base alla disciplina della "revoca" della confessione - soltanto se il creditore dimostra "non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall'avere erroneamente confidato sull'avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo non veritiero" (sez. 2, 3 giugno 1998, n. 5459).
Nel caso di specie, le quietanze di pagamento, contenute nei contratti di prefinanziamento, non sono state oggetto di impugnazione e non sono state specificatamente contestate dagli opponenti e, pertanto, costituiscono, prova del versamento delle relative somme in favore di Persona_1
Dall'esame del punto 5.2 (rimborso del prefinanziamento), si evince che allorquando per qualunque motivo e per qualsiasi ragione intervenuta, il finanziamento non venga erogato entro il termine di tre mesi, il richiedente si impegna a rimborsare all'intermediario finanziario le somme dallo stesso erogate in esecuzione del Prefinanziamento, oltre gli interessi maturati.
Nel caso di specie, (richiedente il finanziamento) è deceduto in data Persona_1
21.11.2014 e, dunque, prima che venisse erogato il finanziamento, con obbligo trasmessosi agli eredi di restituire le somme erogate a titolo di Prefinanziamento.
La fondatezza dell'appello conduce alla riforma della sentenza impugnata.
Al riguardo, deve trovare applicazione il principio secondo cui "l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca
(così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22874 del 16/08/2024)". Dunque, posto che l'accoglimento dell'impugnazione non può condurre alla reviviscenza e conferma del provvedimento monitorio ormai revocato, nondimeno, in ragione della fondatezza della domanda originariamente veicolata tramite ricorso ex art. 633 c.p.c., CP_1
e devono essere condannati Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 all'immediato pagamento, in favore di della somma di Euro 5.000,00, Parte_1 oltre interessi come richiesti nel ricorso ex art. 633 c.p.c. dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo.
Pagina 4 di 5 In ragione dell'esito dell'appello, CP_1 Controparte_2 CP_3
e devono essere condannati all'immediata restituzione di tutte le
[...] Controparte_4 somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di I grado condanna e al CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 pagamento in favore di della somma di Euro 5.000,00, oltre Parte_1 interessi come richiesti nel ricorso ex art. 633 c.p.c. dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo;
2) Condanna e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
a restituire a le somme da quest'ultima corrisposte
[...] Parte_1 in esecuzione della sentenza impugnata;
3) Condanna e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
al pagamento in favore di delle spese del giudizio di
[...] Parte_1 primo grado che si liquidano in euro 800,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) Condanna e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 al pagamento in favore di delle spese Controparte_4 Parte_1 del giudizio di appello che si liquidano in euro 174,00 per spese vive ed euro
1.300,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 06/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Prima Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 4413/2019 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 16.4.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. CORRADI MARCO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in PIAZZA CP_1 C.F._2
GANGEMI 14 84083 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv. TORIELLO
DA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
APPELLATA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._4
PIAZZA GANGEMI 14 84083 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv.
TORIELLO DA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
APPELLATO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._5
PIAZZA GANGEMI 14 84083 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv.
TORIELLO DA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
APPELLATO
Pagina 1 di 5 (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_4 C.F._6
PIAZZA GANGEMI 14 84083 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv.
TORIELLO DA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del GdP di Nocera Inferiore n. 458/2019 depositata il
5.2.2019
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la società Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza sopra epigrafata con la quale il GdP aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo, revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda di pagamento formulata dall'opposta.
In particolare, eccepiva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non provato il pagamento delle somme delle quali era stata richiesta la restituzione, atteso che agli atti vi erano i contratti di Prefinanziamento nei quali erano presenti le quietanze di pagamento degli importi erogati.
Si costituivano in giudizio gli appellati, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza dell'atto di appello.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 16.4.2025.
***
Preliminarmente, l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
Pagina 2 di 5 progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il Giudice di prime cure, nell'accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha rigettato la domanda di restituzione della somma di euro 5.000,00 formulata dalla società opposta, ritenendo che quest'ultima non avesse dato prova del versamento di detto importo in favore di
(de cuius degli odierni appellati). Persona_1
Tuttavia, il GdP non ha preso in considerazione le quietanze sottoscritte da Per_1
con le quali ha dichiarato di aver ricevuto le somme oggetto del prefinanziamento (euro
[...]
1500,00 ed euro 3500,00).
Dette quietanze sono contenute nei contratti di prefinanziamento sottoscritte da in data 17.9.2014 e 13.10.2014; contratti che sono stati depositati nel giudizio Persona_1 di opposizione a decreto ingiuntivo da parte della società odierna appellante e non specificatamente contestati dagli opponenti.
Orbene, l'orientamento consolidato della S.C. assegna alla quietanza, nel suo contenuto tipico di dichiarazione di scienza con la quale il creditore attesta al debitore di avere ricevuto il pagamento, natura assimilabile alla confessione stragiudiziale: quando è indirizzata al solvens o ad un suo rappresentante, essa ha efficacia di piena prova ed il creditore non è ammesso a fornire la prova contraria di quanto in essa certificato, salva l'ipotesi della sua invalidazione per violenza (che impedisce la volontarietà della dichiarazione) o per errore di fatto (ossia di quietanza rilasciata nella convinzione che la dichiarazione rispondesse al vero).
"La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell'obbligazione, secondo la previsione dell'art. 2735 cod. civ." (sez. 3, 10 marzo 2000, n. 2813): come tale, essa solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso (sez. 1, 28 gennaio 1986, n. 544; sez. 1, 1 marzo 2005, n. 4288).
In questa prospettiva, il rilascio al debitore, da parte del creditore, della quietanza non determina una semplice inversione dell'onere della prova dell'avvenuto pagamento, perchè al creditore che ha attestato il fatto del ricevuto pagamento, non è poi consentito di "eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza" (sez. 2, 31 ottobre 2008, n. 26325; sez. 2, 21 febbraio
2014, n. 4196; Cass. SU n. 19888/2014).
Pagina 3 di 5 In altri termini, detta dichiarazione può essere impugnata - analogamente a quanto avviene in base alla disciplina della "revoca" della confessione - soltanto se il creditore dimostra "non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall'avere erroneamente confidato sull'avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo non veritiero" (sez. 2, 3 giugno 1998, n. 5459).
Nel caso di specie, le quietanze di pagamento, contenute nei contratti di prefinanziamento, non sono state oggetto di impugnazione e non sono state specificatamente contestate dagli opponenti e, pertanto, costituiscono, prova del versamento delle relative somme in favore di Persona_1
Dall'esame del punto 5.2 (rimborso del prefinanziamento), si evince che allorquando per qualunque motivo e per qualsiasi ragione intervenuta, il finanziamento non venga erogato entro il termine di tre mesi, il richiedente si impegna a rimborsare all'intermediario finanziario le somme dallo stesso erogate in esecuzione del Prefinanziamento, oltre gli interessi maturati.
Nel caso di specie, (richiedente il finanziamento) è deceduto in data Persona_1
21.11.2014 e, dunque, prima che venisse erogato il finanziamento, con obbligo trasmessosi agli eredi di restituire le somme erogate a titolo di Prefinanziamento.
La fondatezza dell'appello conduce alla riforma della sentenza impugnata.
Al riguardo, deve trovare applicazione il principio secondo cui "l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca
(così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22874 del 16/08/2024)". Dunque, posto che l'accoglimento dell'impugnazione non può condurre alla reviviscenza e conferma del provvedimento monitorio ormai revocato, nondimeno, in ragione della fondatezza della domanda originariamente veicolata tramite ricorso ex art. 633 c.p.c., CP_1
e devono essere condannati Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 all'immediato pagamento, in favore di della somma di Euro 5.000,00, Parte_1 oltre interessi come richiesti nel ricorso ex art. 633 c.p.c. dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo.
Pagina 4 di 5 In ragione dell'esito dell'appello, CP_1 Controparte_2 CP_3
e devono essere condannati all'immediata restituzione di tutte le
[...] Controparte_4 somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di I grado condanna e al CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 pagamento in favore di della somma di Euro 5.000,00, oltre Parte_1 interessi come richiesti nel ricorso ex art. 633 c.p.c. dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo;
2) Condanna e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
a restituire a le somme da quest'ultima corrisposte
[...] Parte_1 in esecuzione della sentenza impugnata;
3) Condanna e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
al pagamento in favore di delle spese del giudizio di
[...] Parte_1 primo grado che si liquidano in euro 800,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) Condanna e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 al pagamento in favore di delle spese Controparte_4 Parte_1 del giudizio di appello che si liquidano in euro 174,00 per spese vive ed euro
1.300,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 06/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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