Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01896/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00893/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 893 EL 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- ON IO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4;
contro
- il Comune di Pavia, in persona EL Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Di Martino e domiciliato ai sensi ELl’art. 25 cod. proc. amm.;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, in persona EL Soprintendente pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale ELlo Stato e domiciliata presso la sede ELla stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- ELl’ordinanza n. 13/2024 EL 2 febbraio 2024, mediante la quale il Dirigente EL Settore Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e Verde pubblico - Servizio Edilizia Privata e Patrimonio - U.O.A. Paesaggio EL Comune di Pavia ha disposto la demolizione e la rimessione in pristino ELlo stato dei luoghi ai sensi degli artt. 27 e 37 EL D.P.R. n. 380 EL 2001 e ai sensi degli artt. 167 e 181 EL D. Lgs. n. 42 EL 2004 ELle opere eseguite sull’immobile sito in Pavia, Via LO n. 11, in quanto difformi sia dalla c.i.l.a. pg. 2023/0095468 EL 5 agosto 2023 UT 2023/01473 presentata dal sig. IO ON, sia dall’autorizzazione ai sensi ELl’art. 21, comma 4, EL D. Lgs. n. 42 EL 2004, valevole anche ai sensi EL successivo art. 146, comma 5, rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, avente protocollo Pg. 0072326/2023 EL 13 giugno 2023;
- e di ogni atto antecedente conseguente o comunque connesso con l’ordinanza impugnata, con particolare riferimento, per quanto di ragione, all’ordinanza di sospensione dei lavori disposta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, con provvedimento 2 febbraio 2024, prot. 2636-P;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- ELla “ Richiesta di rimessione in pristino mediante rimozione ELle contropareti e EL cappotto interno ” disposta dalla Soprintendenza con nota prot. 15422 EL 12 giugno 2024, avente a oggetto « PAVIA (PV) - Casa Cornazzano, detta “Casa EL LO”, via LO 11, NCEU Sez. A Fg. 6, part. 183, subb. 505-515. Immobile soggetto a tutela monumentale diretta ai sensi ELla Parte Seconda, Titolo I, EL D. L.vo 42/2004 (con provvedimento EL 17/12/1987) Tutela ai sensi ELla Parte Terza EL D. L.vo 42/2004 Opere non autorizzate realizzate in difformità da titolo autorizzativo - Nota di sospensione Lavori ai sensi ELl’art. 28 EL D. L.vo 42/2004 (“Misure cautelari e preventive”) EL 02/02/2024 prot. n. 2636 »;
- ELla successiva “ Riposta a vs. riscontro e contestuale richiesta di intervento in autotutela ELl’ordine di remissione in pristino ” trasmessa dalla Soprintendenza con nota prot. 21883 EL 16 agosto 2024, con cui è stato confermato l’ordine di rimessione in pristino EL 12 giugno 2024, respingendo le osservazioni e la richiesta di autotutela ELl’Ing. IO;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio EL Comune di Pavia e ELla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;
Visti tutti gli atti ELla causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica EL 9 aprile 2025, i difensori ELle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo notificato in data 2 aprile 2024 e depositato il 23 aprile successivo, il ricorrente ha impugnato, tra l’altro, l’ordinanza n. 13/2024 EL 2 febbraio 2024, mediante la quale il Dirigente EL Settore Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e Verde pubblico - Servizio Edilizia Privata e Patrimonio - U.O.A. Paesaggio EL Comune di Pavia ha disposto la demolizione e la rimessione in pristino ELlo stato dei luoghi ai sensi degli artt. 27 e 37 EL D.P.R. n. 380 EL 2001 e ai sensi degli artt. 167 e 181 EL D. Lgs. n. 42 EL 2004 ELle opere eseguite sull’immobile sito in Pavia, Via LO n. 11, in quanto difformi sia dalla c.i.l.a. pg. 2023/0095468 EL 5 agosto 2023 UT 2023/01473 dallo stesso presentata, sia dall’autorizzazione ai sensi ELl’art. 21, comma 4, EL D. Lgs. n. 42 EL 2004, valevole anche ai sensi EL successivo art. 146, comma 5, rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, avente protocollo Pg. 0072326/2023 EL 13 giugno 2023.
Il ricorrente è proprietario di alcune unità immobiliari e relative pertinenze (foglio 6, mappale 183, sub. 507 - 515) nell’immobile sito in Via LO n. 11 nel Comune di Pavia, conosciuto come “ Casa EL LO ” e gravato, oltre che da vincolo paesaggistico ai sensi EL D. Lgs. n. 42 EL 2004, anche da quello storico-artistico, apposto con provvedimento ministeriale EL 17 dicembre 1987. In data 25 novembre 2022, l’Amministratore EL relativo Condominio (denominato “ Condominio EL LO ”) ha presentato presso gli Uffici comunali una c.i.l.a. - superbonus (CILA-S), ai sensi ELl’art. 119 EL decreto legge n. 34 EL 2020, per il “ miglioramento sismico con restauro conservativo ” EL predetto immobile, mediante opere di manutenzione straordinaria di consolidamento di murature esterne aventi lesioni di limitata estensione, nonché di intervento di c.d. “ scuci e cuci ” e rifacimento EL manto di copertura e EL sottomanto con recupero parziale dei coppi. In conseguenza di ciò, il ricorrente, in data 5 agosto 2023, anche al fine di armonizzare l’assetto ELla propria unità immobiliare rispetto all’intervento effettuato dal Condominio, ha presentato una c.i.l.a. (prot. pg. 2023/0095468 EL 5 agosto 2023 UT 2023/01473) per l’esecuzione di “ opere di manutenzione straordinaria finalizzate al frazionamento e alla ridistribuzione funzionale interna ELl’appartamento sito al piano terra oltre che ad una leggera modifica ELl’ingresso sito al piano ammezzato che consente il collegamento all’appartamento posto al piano primo ”. Prima ELl’avvio dei lavori sugli spazi condominiali, la competente Soprintendenza aveva rilasciato, in data 13 giugno 2023, un’autorizzazione con prescrizioni, ai sensi ELl’art. 21, comma 4, e ELl’art. 146, comma 5, EL D. Lgs. n. 42 EL 2004 per l’esecuzione di “ opere di ripristino e messa in sicurezza di alcune facciate, opere di consolidamento ELla copertura; opere di modifica di alcuni ambienti interni ” richieste dal “ Condominio EL LO ”. Tra le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza nel provvedimento di autorizzazione, vi era quella che, preso atto ELla “ proposta di modifica agli ambienti interni, che prevede una frammentazione EL piano terra finalizzata alla creazione di due alloggi con realizzazione di più vani al posto di un ambiente singolo (come previsto per le due stanze su via Ugo LO) ”, autorizzava i predetti “ interventi di modifica esclusivamente nel pieno rispetto dei principi di minimo intervento e reversibilità ELle opere; la posa di tramezze dovrà essere realizzata con la minima interazione materica alle murature storiche e gli impianti non dovranno in alcun modo interessare queste ultime, al fine di potere in futuro ripristinare la situazione esistente senza alcun danno al bene culturale ”. In data 11 dicembre 2023, il personale EL Comune di Pavia ha effettuato un sopralluogo sull’unità immobiliare di proprietà EL ricorrente per verificare la tipologia degli interventi eseguiti sulla medesima, da cui è scaturita l’adozione di un’ordinanza di sospensione dei lavori, sul presupposto che “ l’avvenuta realizzazione ELle aperture sui prospetti al fine di creare l’ingresso carraio al box, l’ingresso pedonale all’appartamento e la portafinestra EL locale bagno, come riportato nelle tavole di progetto contenute nella CILA pervenuta in atti al Pg. 2023/0095468 EL 05/08/2023 UT 2023/01473 non risulta supportata dalla prescritta e preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi ELl’art. 146 EL D.Lgs. n. 42/2004, quale atto presupposto per l’efficacia ELla CILA Pg. 2023/0095468 EL 05/08/2023 UT 2023/01473 ”. Il ricorrente, nel riscontrare il citato provvedimento di sospensione dei lavori, ha evidenziato che le opere in corso di realizzazione risultavano già autorizzate dalla Soprintendenza con l’atto EL 13 giugno 2023. Quest’ultima, tuttavia, con provvedimento EL 2 febbraio 2024, prot. 2636-P ha a sua volta sospeso i lavori, avendo rilevato che “ la posa di isolante termico in pannelli di polistirolo ELlo spessore di 10 cm su alcune pareti di un ambiente interno (piano terra) e considerato che quest’opera non era prevista dal progetto presentato a questa Soprintendenza in data 13/06/2023 prot. n. 15442 e che pertanto non risulta autorizzata ”. Sempre in data 2 febbraio 2024, è stata adottata nei confronti EL ricorrente l’ordinanza comunale di rimessione in pristino, in ragione degli abusi accertati attraverso il richiamato sopralluogo, ovvero (i) la demolizione di tramezze interne preesistenti, (ii) la demolizione di porzione di muratura perimetrale esterna al fine di creare l’ingresso carraio al box, l’ingresso pedonale all’appartamento e la portafinestra EL locale bagno, (iii) la parziale realizzazione ELle pareti divisorie interne in cartongesso, (iv) la parziale sabbiatura dei soffitti lignei e (v) l’applicazione di isolante termico in pannelli in polistirolo avente spessore di circa 10 cm sulle pareti confinanti con l’ambiente esterno; la rimessione in pristino è stata disposta in ragione ELl’assenza di autorizzazione paesaggistica, necessaria per l’esecuzione ELle opere effettuate sulle murature perimetrali esterne, per mancata presentazione per le predette opere di s.c.i.a. e per l’aggiunta ELl’isolamento termico. Quindi è stata ordinata l’esecuzione ELle seguenti opere: “ ripristino ELle murature interne di suddivisione dei locali; (…) chiusura ELle aperture esterne eseguite (ingresso carraio al box, ingresso pedonale all’appartamento e portafinestra EL locale bagno) mediante chiusura ELla muratura perimetrale; (…) rimozione ELle nuove pareti divisorie interne eseguite in cartongesso; (…) rimozione ELl’isolante termico in pannelli in polistirolo sp. 10 cm circa applicato sulle pareti confinanti con l’ambiente esterno ”. A giudizio EL ricorrente, il provvedimento comunale di rimessione in pristino è illegittimo sia nella parte in cui si riferisce alle opere effettuate sui muri perimetrali esterni, in quanto opere effettuate dal “ Condominio EL LO ” in forza di c.i.l.a. - superbonus, debitamente assentita e autorizzata, sia nella parte in cui riguarda le tramezzature interne, asseritamente autorizzate dalla Soprintendenza e dal Settore edilizio comunale, e l’isolante termico su talune pareti esterne ELl’unità immobiliare di proprietà, trattandosi di un dettaglio esecutivo, non richiedente alcun preventivo assenso né da parte ELla Soprintendenza né EL Comune.
A sostegno EL ricorso sono stati dedotti la violazione ELl’art. 27 EL D.P.R. n. 380 EL 2001, ELl’art. 167 EL D. Lgs. n. 42 EL 2004, ELl’art. 28 EL D. Lgs. n. 42 EL 2004, ELl’art. 22, comma 1, EL D.P.R. n. 380 EL 2001, degli artt. 6, 6-bis e 37 EL D.P.R. n. 380 EL 2001, ELl’art. 119, comma 13-ter, EL decreto legge n. 34 EL 2020, ELl’art. 21 EL D. Lgs. n. 42 EL 2004 e ELl’art. 149 EL D. Lgs. n. 42 EL 2004 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, per errata valutazione dei presupposti, per illogicità manifesta, per contraddittorietà e per difetto di motivazione.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Pavia e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, che hanno chiesto il rigetto EL ricorso.
2. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 11 settembre 2024 e depositato il 18 settembre successivo, sono state altresì impugnate la “ Richiesta di rimessione in pristino mediante rimozione ELle contropareti e EL cappotto interno ”, disposta dalla Soprintendenza con nota prot. 15422 EL 12 giugno 2024, avente ad oggetto « PAVIA (PV) - Casa Cornazzano, detta “Casa EL LO”, via LO 11, NCEU Sez. A Fg. 6, part. 183, subb. 505-515. Immobile soggetto a tutela monumentale diretta ai sensi ELla Parte Seconda, Titolo I, EL D. L.vo 42/2004 (con provvedimento EL 17/12/1987) Tutela ai sensi ELla Parte Terza EL D. L.vo 42/2004 Opere non autorizzate realizzate in difformità da titolo autorizzativo - Nota di sospensione Lavori ai sensi ELl’art. 28 EL D. L.vo 42/2004 (“Misure cautelari e preventive”) EL 02/02/2024 prot. n. 2636 » e la connessa successiva “ Riposta a vs. riscontro e contestuale richiesta di intervento in autotutela ELl’ordine di remissione in pristino ” trasmessa dalla Soprintendenza con nota prot. 21883 EL 16 agosto 2024, con cui è stato confermato l’ordine di rimessione in pristino EL 12 giugno 2024, previa reiezione ELle osservazioni e ELla richiesta di autotutela EL ricorrente.
A seguito EL deposito EL ricorso introduttivo, si è svolto, in data 11 aprile 2024, un ulteriore sopralluogo presso l’immobile di proprietà EL ricorrente, nel corso EL quale la Soprintendenza ha rilevato la “ posa, sul lato interno ELle murature storiche, di contropareti in cartongesso e di sistema a cappotto in resina fenolica ”. In conseguenza di ciò, è stato adottato un ulteriore ordine di remissione in pristino ELle contropareti e EL cappotto, con l’obbligo in capo al privato di trasmettere altresì “ una descrizione tecnica ELle opere effettuate sui solai lignei, in considerazione che il progetto autorizzato in data 13/06/2023 prot. n. 15442 non prevedeva altro che una semplice pulitura mentre il sopralluogo ha constatato un intervento aggressivo sulla superficie non compatibile con la mera pulitura ”. Il ricorrente, nel riscontrare il richiamato provvedimento sanzionatorio, ha evidenziato la correttezza degli interventi effettuati e ha chiesto l’adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela ELl’ordine ripristinatorio. Tuttavia, con successivo provvedimento EL 16 agosto 2024, la Soprintendenza ha confermato l’ordine di rimessione in pristino rispetto alle contropareti e al cappotto interno, dichiarando altresì di prendere atto “ di quanto relazionato in merito alle alterazioni pregresse dei solai lignei ”.
Assumendo l’illegittimità dei predetti provvedimenti, il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione degli artt. 21, 28 e 160 EL D. Lgs. n. 42 EL 2004, per violazione ELl’art. 27 EL D.P.R. n. 380 EL 2001, per violazione ELl’art. 3 ELla legge n. 241 EL 1990, per violazione ELl’art. 97 Cost. e per eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà e per violazione EL principio di proporzionalità.
Ulteriormente sono stati dedotti la violazione ELl’art. 7 ELla legge n. 241 EL 1990, la violazione ELl’art. 160 EL D. Lgs. n. 42 EL 2004, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei presupposti di fatto e la violazione dei principi di leale collaborazione e buona fede.
Inoltre sono stati dedotti la violazione degli artt. 21, 28 e 160 EL D. Lgs. n. 42 EL 2004, la violazione ELl’art. 3 ELla legge n. 241 EL 1990, l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illogicità manifesta, l’irragionevolezza e la contraddittorietà e la violazione EL principio di proporzionalità.
Infine, sono stati dedotti motivi di illegittimità derivata rispetto agli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
3. In prossimità ELl’udienza di trattazione EL merito ELla controversia, i difensori ELle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno ELle rispettive posizioni.
All’udienza pubblica EL 9 aprile 2025, il Collegio, uditi i difensori ELle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. I ricorsi sono complessivamente infondati.
2. Con l’unica doglianza EL ricorso introduttivo si assume l’illegittimità ELl’ordinanza comunale EL 2 febbraio 2024 con cui è stata disposta (i) la rimessione in pristino ELle murature interne di suddivisione dei locali, (ii) la chiusura ELle aperture esterne previa ricostruzione ELla muratura perimetrale, (iii) la rimozione ELle nuove pareti divisorie interne eseguite in cartongesso e (iv) la rimozione ELl’isolante termico applicato sulle pareti confinanti con l’ambiente esterno, poiché i predetti interventi, laddove riferiti al ripristino dei muri perimetrali, sarebbero un mero riflesso e conseguenza ELle opere effettuate dal “ Condominio EL LO ” con la c.i.l.a. - superbonus EL 25 novembre 2022, previamente autorizzate anche dalla Soprintendenza, e in ogni caso sarebbero da annoverare tra le attività di manutenzione straordinaria soggette a c.i.l.a. - S ed esonerate dalla necessità di acquisizione ELl’autorizzazione paesaggistica, mentre la realizzazione ELle pareti divisorie interne sarebbe stata autorizzata tramite la c.i.l.a. EL 5 agosto 2023 e l’isolante termico, quale dettaglio esecutivo, sarebbe esonerato da qualsivoglia preventiva autorizzazione.
2.1. La censura è infondata.
Deve premettersi che l’edificio in cui è collocato l’immobile EL ricorrente, situato in Via LO n. 11 nel Comune di Pavia, conosciuto come “ Casa EL LO ”, è tutelato da un vincolo monumentale, apposto con decreto EL 17 dicembre 1987, e da un vincolo paesaggistico, in quanto ricompreso nel Parco Regionale Lombardo ELla Valle EL Ticino.
In data 25 novembre 2022, il “ Condominio EL LO ” ha chiesto alla Soprintendenza l’autorizzazione per la realizzazione di “ Opere di ripristino e messa in sicurezza di alcune facciate; opere di consolidamento ELla copertura e di un solaio al piano terra; opere di modifica di alcuni ambienti interni ”, cui ha fatto seguito in data 13 giugno 2023 il rilascio di una autorizzazione con prescrizioni, specificandosi che “ vista la proposta di modifica agli ambienti interni, che prevede una frammentazione EL piano terra finalizzata alla creazione di due alloggi con realizzazione di più vani al posto di un ambiente singolo (come previsto per le due stanze su via Ugo LO), si autorizzano gli interventi di modifica esclusivamente nel pieno rispetto dei principi di minimo intervento e reversibilità ELle opere; la posa di tramezze dovrà essere realizzata con la minima interazione materica alle murature storiche e gli impianti non dovranno in alcun modo interessare queste ultime, al fine di potere in futuro ripristinare la situazione esistente senza alcun danno al bene culturale ” (all. 4 EL Comune). Per il medesimo intervento, sempre in data 25 novembre 2022, l’Amministratore EL “ Condominio EL LO ” ha presentato presso gli Uffici comunali una c.i.l.a. - superbonus (CILA-S), ai sensi ELl’art. 119 EL decreto legge n. 34 EL 2020, per il “ miglioramento sismico con restauro conservativo ” EL predetto immobile, mediante opere di manutenzione straordinaria di consolidamento di murature esterne aventi lesioni di limitata estensione, nonché di intervento di c.d. “ scuci e cuci ” e rifacimento EL manto di copertura e EL sottomanto con recupero parziale dei coppi (Tav. 1: all. 9 EL Comune).
Dal canto suo, il ricorrente ha presentato, in data 5 agosto 2023, una c.i.l.a. (prot. pg. 2023/0095468 EL 5 agosto 2023 UT 2023/01473) per l’esecuzione di “ opere di manutenzione straordinaria finalizzate al frazionamento e alla ridistribuzione funzionale interna ELl’appartamento sito al piano terra oltre che ad una leggera modifica ELl’ingresso sito al piano ammezzato che consente il collegamento all’appartamento posto al piano primo ” (all. 10 EL Comune). Deve in tale frangente opportunamente precisarsi che gli interventi di modifica ELle aperture sulle murature perimetrali erano previsti soltanto nella c.i.l.a. presentata dal ricorrente e non anche in quella riferibile al Condominio e autorizzata dalla Soprintendenza (come si ricava dal confronto ELle rispettive tavole di progetto: all. 9 e 10 EL Comune).
Ciò trova conferma anche nelle tempistiche relative alle richiamate pratiche edilizie e paesaggistico-culturali, visto che l’intervento avviato dal ricorrente non risulta affatto assentito dalla Soprintendenza, riguardando l’autorizzazione di quest’ultima soltanto la pratica avviata dal Condominio in data 25 novembre 2022: se ne trae immediata conferma dall’anteriorità ELl’atto ELla Soprintendenza rispetto alla presentazione ELla c.i.l.a. da parte ELl’istante (il primo risale al 13 giugno 2023 e la seconda è datata 5 agosto 2023).
Pertanto, le opere rilevate a seguito EL sopralluogo ELl’11 dicembre 2023, effettuato dallo Sportello Unico per l’Edilizia e dalla Polizia Locale dal Comune di Pavia presso l’unità immobiliare EL ricorrente – ossia (i) la demolizione di tramezze interne preesistenti, (ii) la demolizione di una porzione di muratura perimetrale esterna al fine di creare l’ingresso carraio al box, l’ingresso pedonale all’appartamento e la portafinestra EL locale bagno, (iii) la parziale realizzazione ELle pareti divisorie interne in cartongesso, (iv) la parziale sabbiatura dei soffitti lignei e (v) l’applicazione di isolante termico in pannelli in polistirolo sp. 10 cm circa sulle pareti confinanti con l’ambiente esterno (all. 5 e 6 EL Comune) –, risultano essere state realizzate sine titulo, in quanto non supportate dalla prescritta autorizzazione ELla Soprintendenza, necessaria per gli immobili sottoposti a tutela.
In aggiunta, come segnalato dalla difesa EL Comune di Pavia e dall’Avvocature erariale, anche ove fosse stato acquisito il parere favorevole ELla Soprintendenza ai sensi ELl’art. 146, comma 5, EL D. Lgs. n. 42 EL 2004, comunque sarebbe stato necessario ottenere dal Comune di Pavia, quale Ente competente, il rilascio ELl’autorizzazione paesaggistica, secondo quanto stabilito dall’art. 80, comma 1, ELla legge regionale n. 12 EL 2005.
In senso contrario, non può condividersi l’assunto attoreo secondo il quale le opere disciplinate ai sensi ELl’art. 119, comma 13-ter, EL decreto legge n. 34 EL 2020 (convertito con modificazioni in legge n. 77 EL 2020) devono continuare ad annoverarsi tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche se riferibili ai prospetti ELl’edificio, e quindi sarebbero soggette a c.i.l.a. - superbonus (e non s.c.i.a.), con esonero dalla previa acquisizione ELl’autorizzazione paesaggistica, sia perché gli interventi posti in essere dal ricorrente hanno comportato la demolizione e la ricostruzione di una parte di un edificio con un vincolo monumentale (cfr. sul rilievo di una demolizione anche parziale, cfr. Consiglio di Stato, II, 16 dicembre 2024, n. 10109, che ha riformato la T.A.R. Campania, Salerno, II, 3 gennaio 2024, n. 75, richiamata nel ricorso), sia perché tale vincolo riconduce l’intervento alla voce B.2 EL D.P.R. n. 31 EL 2017, che impone il procedimento autorizzatorio, sebbene semplificato, per la “ realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi EL Codice … ”.
2.2. Anche relativamente all’ordine di rimozione ELle nuove pareti divisorie interne eseguite in cartongesso e ELl’isolante termico applicato sulle pareti confinanti con l’ambiente esterno, deve rilevarsi la carenza di un titolo autorizzatorio da parte ELla Soprintendenza, da assumersi come necessario anche in presenza di opere interne, poiché le stesse non possono essere liberamente effettuate in un immobile tutelato, dovendosi prevenire il rischio di arrecare danni irreversibili al predetto bene, come stabilito dall’art. 21, comma 4, EL D. Lgs. n. 42 EL 2004 (“ l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione EL soprintendente ”). Sul punto, la Soprintendenza nella nota EL 16 agosto 2024 ha osservato, tra l’altro, che “ le motivazioni alla base di tale valutazione (…) sono connesse ad una non ammissibilità non solo ed esclusivamente legata all’eventuale interazione materica con le murature storiche (questione ancora da verificare, una volta che saranno rimosse le contropareti) ma anche alla alterazione dei caratteri architettonici e spaziali degli ambienti (modifiche alle proporzioni e ai caratteri geometrico-costruttivi ELle imbotti ELle finestre) ” (all. 8 ELla Soprintendenza).
La necessità di dover rispettare il predetto procedimento autorizzativo, trova puntuale conferma nelle prescrizioni che la Soprintendenza ha imposto al “ Condominio EL LO ” con riguardo alle opere interne previste nella prativa edilizia avviata il 25 novembre 2022, allorquando ne è stata imposta la realizzazione “ nel pieno rispetto dei principi di minimo intervento e reversibilità ELle opere; la posa di tramezze dovrà essere realizzata con la minima interazione materica alle murature storiche e gli impianti non dovranno in alcun modo interessare queste ultime, al fine di potere in futuro ripristinare la situazione esistente senza alcun danno al bene culturale ” (all. 4 EL Comune).
Conclusivamente, la carenza di un idoneo titolo autorizzatorio di natura paesaggistico-culturale rende abusivi gli interventi effettuati dal ricorrente nella propria unità immobiliare.
2.3. Da quanto evidenziato, discende il rigetto ELl’esaminata censura e quindi EL ricorso introduttivo.
3. Con le tre doglianze EL ricorso per motivi aggiunti, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connesse, si assume, oltre al mancato rispetto ELle prerogative procedimentali EL ricorrente, l’assenza di riferimenti normativi legittimanti l’esercizio EL potere ELla Soprintendenza, che renderebbe di fatto non intellegibile l’iter motivazionale e, soprattutto, la valutazione ELla correttezza dei presupposti posti a fondamento EL provvedimento sanzionatorio.
3.1. Le censure, ai limiti ELl’ammissibilità, sono infondate.
Deve premettersi che l’ordine di rimessione in pristino adottato dalla Soprintendenza si affianca, ed è sostanzialmente sovrapponibile quanto all’oggetto, all’ordinanza comunale impugnata con il ricorso introduttivo, con la conseguenza che l’accertata legittimità di quest’ultima comunque impone al ricorrente di rimuovere gran parte degli interventi dallo stesso effettuati, a prescindere o meno dalla legittimità EL censurato provvedimento ELla Soprintendenza.
Sempre in via di premessa, deve ribadirsi che l’intervento posto in essere dal ricorrente attraverso la c.i.l.a. EL 5 agosto 2023 non ha identico contenuto e perimetro applicativo rispetto all’intervento di cui alla c.i.l.a. - superbonus datata 25 novembre 2022 e riferibile al “ Condominio EL LO ” (come si ricava dal confronto ELle rispettive tavole di progetto: all. 9 e 10 EL Comune); per tale ragione l’autorizzazione ELla Soprintendenza riguardante quest’ultimo intervento non può in alcun modo essere intesa come idonea a legittimare anche le opere effettuate nell’unità immobiliare di proprietà EL predetto ricorrente (cfr. provvedimento ELla Soprintendenza EL 16 agosto 2024 che specifica che “ ogni opera deve essere valutata e autorizzata dalla Soprintendenza competente, nel concreto e nel caso specifico, e pertanto non può essere utilizzato una sorta di principio di proprietà transitiva; in secondo luogo perché trattasi appunto di opere completamente diverse nella loro interazione con i caratteri spaziale ”: all. 10 al ricorso, pag. 2), che pertanto restano prive di titolo paesaggistico (sia EL Comune che ELla Soprintendenza).
3.2. In ogni caso, non sussistono dubbi in ordine al potere esercitato dalla Soprintendenza, poiché dalla descrizione ELla fattispecie concreta, ricavabile anche dall’ordinanza di sospensione dei lavori EL 2 febbraio 2024 (all. 2 al ricorso), impugnata con il ricorso introduttivo, si rileva con evidenza che è stata sanzionata la realizzazione senza titolo di un intervento edilizio su un bene sottoposto a tutela monumentale.
Tale conclusione risulta coerente con il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in via generale, “ l’esatta qualificazione di un provvedimento amministrativo va effettuata tenendo conto EL suo effettivo contenuto e ELla sua causa, anche a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito dall’Amministrazione, con la conseguenza che l’apparenza derivante da una terminologia eventualmente imprecisa od impropria, utilizzata nella formulazione testuale ELl’atto stesso, non è vincolante, né può prevalere sulla sostanza e neppure determina di per sé un vizio di legittimità ELl’atto, purché ovviamente sussistano i presupposti formali e sostanziali corrispondenti al potere effettivamente esercitato ” (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 31 gennaio 2025, n. 349; IV, 25 gennaio 2025, n. 227; IV, 25 giugno 2024, n. 1967; IV, 20 febbraio 2024, n. 481; IV, 8 maggio 2023, n. 1084; anche, Consiglio di Stato, VI, 2 dicembre 2019, n. 8214; T.A.R. Veneto, I, 14 gennaio 2021, n. 52; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 23 luglio 2020, n. 1361; T.A.R. Sardegna, II, 4 maggio 2020, n. 260).
Quanto alla ammissibilità di un ordine ripristinatorio per abusi commessi a danno di beni culturali (non paesaggistici) deve ammettersene la sussistenza, poiché l’art. 21, comma 4, EL D. Lgs. n. 42 EL 2004 stabilisce che “ l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione EL soprintendente ”, evidentemente riconoscendo a tale autorizzazione natura costitutiva rispetto a qualsivoglia intervento su beni vincolati, e il successivo art. 28 attribuisce al Soprintendente un potere di sospensione per interventi iniziati senza autorizzazione, ovvero condotti in difformità dalla stessa, anche relativamente ai beni culturali indicati nell’art. 10 (tra cui rientrano i beni immobili di proprietà privata), che per definizione non può avere durata indefinita ma deve poi sfociare in un provvedimento conclusivo EL correlato procedimento (cfr., in argomento, anche l’art. 27, comma 3, EL D.P.R. n. 380 EL 2001). Appare nella logica EL sistema che, all’esito ELle verifiche, la Soprintendenza debba avere il potere di adottare un provvedimento di natura ripristinatoria, diversamente restando privi di tutela interessi – di natura culturale, storica e artistica – di rango fondamentale e addirittura garantiti dall’art. 9 ELla Costituzione. Tale conclusione trova un ulteriore avallo nell’art. 160, comma 1, EL citato D. Lgs. n. 42 EL 2004, nel quale si prevede che “ se per effetto ELla violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni EL Capo III EL Titolo I ELla Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese ELle opere necessarie alla reintegrazione ”, da ciò ricavandosi che soltanto ove l’intervento sia ritenuto EL tutto neutro o irrilevante non possa essere irrogata alcuna sanzione, mentre nel caso sia stato provocato un danno deve essere disposta la reintegrazione in forma specifica, ovvero la rimessione in pristino. Per “ danno ” deve intendersi qualsiasi modifica EL bene, in grado di alterarne i connotati originari e causare la perdita ELla sua identità storica e artistica, non potendosi in tali contesti rinvenire la lesione soltanto in presenza di una diminuzione patrimoniale o EL suo valore obiettivo, ma dovendo ritenersi preclusi anche interventi ipoteticamente migliorativi EL richiamato bene (e ELle sue funzionalità e utilizzabilità), nel caso in cui si ponessero in contrasto con le finalità di tutela e di preservazione ELla consistenza originaria ELlo stesso, come avvenuto nella specie.
In tal senso può richiamarsi anche una recente giurisprudenza, che ha sottolineato come “ l’effetto ordinario ELla violazione è l’ordine di reintegrazione, mentre, solo quando questa non sia possibile, può essere adottata una misura sanzionatoria pecuniaria. Ne consegue che l’Amministrazione è tenuta a motivare le ragioni per le quali dispone eventualmente la misura sanzionatoria pecuniaria, non già la misura ripristinatoria che costituisce un atto vincolato e dovuto all’esito ELl’accertamento ELla violazione posta in essere ” (Consiglio di Stato, VI, 28 febbraio 2025, n. 1744).
Nella fattispecie de qua, come già segnalato in precedenza, oltre ai danni provocati “ dall’eventuale interazione materica con le murature storiche ”, la Soprintendenza ha rilevato anche l’intervenuta “ alterazione dei caratteri architettonici e spaziali degli ambienti (modifiche alle proporzioni e ai caratteri geometrico-costruttivi ELle imbotti ELle finestre) ” (all. 8 ELla Soprintendenza).
Neppure può configurarsi una violazione EL principio di proporzionalità, avendo in tal caso provveduto già il legislatore a contemperare i diversi interessi posti in comparazione e a individuare la soluzione più corretta per dirimere il conflitto tra essi, con la conseguenza che l’attività ELl’Amministrazione si pone come vincolata e dovuta (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 17 marzo 2025, n. 890; IV, 11 novembre 2024, n. 3093). In tal senso, si è affermato che l’Autorità preposta alla tutela culturale, nell’esercitare la sua funzione, « non può attenuare la tutela EL bene alla cui cura è preposta, mercé il bilanciamento o la comparazione con altri interessi, ancorché pubblici. Infatti, il parere reso sulla compatibilità EL manufatto al paesaggio è espressione non di discrezionalità amministrativa (onde la P.A., traendo spunto dai precedenti assensi, possa “scegliere” di sorvolare sull’ultima compromissione), bensì di discrezionalità tecnica, che non implica alcuna forma di comparazione e di valutazione di interessi eterogenei » (Consiglio di Stato, VI, 18 settembre 2017, n. 4369; anche, 23 luglio 2015, n. 3652; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 31 ottobre 2024, n. 3003; II, 14 dicembre 2020, n. 2490; altresì, T.A.R. Veneto, II, 7 settembre 2018, n. 882 e giurisprudenza ivi richiamata).
Di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato e le contestazioni rivolte avverso le valutazioni di merito effettuate dalla Soprintendenza palesano un differente punto di vista rispetto a quest’ultima, assolutamente soggettivo, che non può trovare ingresso in questa sede.
3.3. Da ultimo, non si configura alcuna violazione procedimentale da parte ELla Soprintendenza, visto che l’atto impugnato è stato preceduto dall’ordinanza di sospensione EL 2 febbraio 2024 (e ancora prima ELla nota EL 21 febbraio 2023: all. 3 ELla Soprintendenza), che ha consentito alla parte privata di interloquire con la Soprintendenza in più occasioni, prima ELl’adozione EL provvedimento definitivo (cfr. note EL ricorrente datate 12 dicembre 2023, 22 aprile e 6 maggio 2024 e 10 luglio 2024: all. 3, 5 e 7 ELla Soprintendenza).
Del resto, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, le norme in materia di partecipazione procedimentale devono essere interpretate non in senso formalistico, bensì avendo riguardo all’effettivo e oggettivo pregiudizio che la loro inosservanza abbia causato alle ragioni EL soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica Amministrazione (Consiglio di Stato, VI, 7 ottobre 2022, n. 8613; VI, 13 aprile 2022, n. 2772; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 maggio 2023, n. 1043; IV, 21 aprile 2023, n. 982). La partecipazione al procedimento amministrativo, difatti, non deve garantire un puntuale e analitico vaglio di tutte le possibili argomentazioni che possono essere svolte dalla parte privata, bastando che la parte sia stata messa in condizione di interloquire con l’Amministrazione e che tale aspetto emerga con chiarezza dalla motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno ELl’atto conclusivo; è sufficiente che la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno ELl’atto amministrativo renda palese l’inconciliabilità ELla determinazione assunta con le tesi contenute nelle deduzioni ELla parte istante (cfr. Consiglio di Stato, VI, 15 febbraio 2023, n. 1577; anche, V, 30 agosto 2023, n. 8063; IV, 24 marzo 2023, n. 3006; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 20 maggio 2025, n. 1711; IV, 6 ottobre 2023, n. 2209; IV, 23 giugno 2023, n. 1571).
In aggiunta, va ribadito che l’attività sanzionatoria in ambito edilizio, paesaggistico e dei beni culturali, di regola, non richiede la comunicazione di avvio EL procedimento, trattandosi di attività vincolata e dovuta da parte ELl’Ente preposto alla tutela dei richiamati beni, come ribadito dalla costante giurisprudenza, secondo la quale “ l’esercizio EL potere repressivo degli abusi (…) costituisce attività vincolata ELla pubblica amministrazione con la conseguenza che, ai fini ELl’adozione ELl’ordinanza di demolizione, non è necessario l’invio ELla comunicazione di avvio EL procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento ELl’atto alla stregua ELl’art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241 ” (Consiglio di Stato, II, 28 giugno 2024, n. 5724; anche, VII, 25 febbraio 2025, n. 1649; II, 7 giugno 2024, n. 5131; VII, 23 novembre 2023, n. 10048; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 17 marzo 2025, n. 890). Non ricorre, nella specie, alcuna peculiare situazione che invece avrebbe imposto il previo necessario coinvolgimento EL privato, come potrebbe accadere nel caso di gravi incertezze in ordine ai presupposti fattuali posti a fondamento ELl’ordinanza di rimessione in pristino, oppure in presenza di un rilevante lasso di tempo trascorso dall’epoca EL presunto abuso, ove accompagnato dall’incolpevole affidamento ELla parte sanzionata (cfr. Consiglio di Stato, VII, 21 febbraio 2025, n. 1490; V, 23 gennaio 2024, n. 743; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15 ottobre 2024, n. 2700).
3.4. All’infondatezza ELle scrutinate censure, segue il rigetto anche EL ricorso per motivi aggiunti.
4. In conclusione, devono essere respinti sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento ELle spese di giudizio in favore EL Comune di Pavia e ELla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuno (€ 3.000,00 complessivi), oltre rimborso forfettario ELle spese generali e oneri riflessi, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio EL 9 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
Silvia Torraca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio De Vita | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO