TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4707 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5869/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5869/2023 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, alla via Toscana n. 10, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Pascone, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
ATTRICE
Contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cercola, alla via Censi dell'Arco n. 36, presso lo studio dell'Avv. Stefano Genovese, che la rappresenta e difende come per mandato in atti-
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato via pec in data 27.1.2023 ha proposto opposizione Parte_1 ex art. 615, primo comma, c.p.c. e ha formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale , in via principale, annullare, previa urgente sospensione anche inaudita altera parte, della cartella/cartelle impugnate e sospendere le procedure esecutive ed in via incidentale, disapplicare le stesse cartelle di pagamento e dichiarare ed accertare la inesistenza del debito tributario in ordine a tali titoli, per la intervenuta prescrizione totale dello stesso e delle sanzioni alle quali fanno riferimento, e ciò nei limiti esposti in atti e fino a concorrenza, quale somma astrattamente dovuta
Pagina 1 dall'opponente in qualità di contribuente, in via principale, della loro totalità in considerazione delle rate già eventualmente versate a titolo penitenziale ed, in via subordinata, fatta salva ulteriore rateizzazione ai sensi della recente normativa sulla definizione agevolata (D.L. 196 del 2016) dell'importo totale in esse indicato”. Disposto con decreto il differimento di prima udienza per la data del 18.10.2023, si è costituita in giudizio e ha formulato le seguenti conclusioni: “1. In CP_2 via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità dell'opposizione proposta 2. Nel merito, rigettare in toto la domanda attorea per tutti i motivi sviluppati nel presente atto ed in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che assolutamente non provata.
3. Condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche CP_ parziale, dell'opposizione, tenere comunque indenne l'Agente Riscossione dalle spese di lite”.
Successivamente il giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 3.7.2024 in cui ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27.1.2023 la ha proposto opposizione ex art. Parte_1
615, primo comma, c.p.c., e ha premesso di essere venuta a conoscenza soltanto in via informale di alcune cartelle di pagamento relative a crediti tributari poiché non le erano state notificate. Parte attrice non ha né indicato le cartelle opposte, né ha depositato alcun documento idoneo ad individuarle e, genericamente, ha chiesto l'annullamento delle cartelle impugnate e la sospensione della procedura esecutiva nonché la prescrizione del credito. L'opponente ha dedotto: la giurisdizione del giudice ordinario su ruoli, cartelle ed avvisi di accertamento esecutivi anche se in essi sono dedotti crediti tributari, avendo tali atti natura esecutiva, richiamando la sentenza la sentenza della Cassazione, sezioni unite, n. 13913 del 2017 e n. 7822/2020, richiamando inoltre l'art. 9 c.p.c. per giustificare la competenza del tribunale ordinario in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c. e l'art. 2 del D. lgs. n. 546 del 1992 e s.m.i.. Parte attrice ha sostenuto la nullità della notifica delle cartelle esattoriali e la nullità dell'intera procedura di esecuzione, nonché la prescrizione dei crediti tributari citando Cass. n. 23397 del 17.11.2016 secondo cui “le sanzioni amministrative ed i crediti tributari azionati mediante cartelle di pagamento si prescrivono nel termine breve di 5 anni ( art. 2948 c.c.) non essendo le stesse, ancorché non impugnate, suscettibili di essere paragonate alle sentenze ovvero in generale agli atti giurisdizionali suscettibili di passare in giudicato per i quali si applica invece il termine decennale della prescrizione ordinaria”.
L si è costituita e difesa nel presente giudizio rilevando che Controparte_4
l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile e, pertanto, l'opposizione risulta
Pagina 2 inammissibile, evidenziando, in ogni caso, che le cartelle sono state regolarmente notificate. Nel presente giudizio viene in rilievo la problematica dell'impugnazione basata sul solo estratto di ruolo, atteso che né in citazione né dai documenti allegati da parte attrice si evincono inoltri di notificazioni di cartelle di pagamento. Sulla possibilità di impugnare autonomamente le risultanze dell'estratto di ruolo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con la recente Sentenza n.
26283 del 6-9-2022 che, rispetto all'impugnativa non scaturita da inoltro di cartella di pagamento ma basata sul contenuto dell'estratto di ruolo (come quella in oggetto di causa), ha chiarito che la stessa è ammissibile soltanto nel caso in cui ricorrano le seguenti tre condizioni, ovvero nel caso in cui dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio o la perdita di un beneficio per il debitore con riferimento alla partecipazione a procedura d'appalto (articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), oppure nel caso di riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, oppure in caso di perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Nel caso di specie, nessuna delle suddette tre condizioni è stata prospettata dalla difesa attorea, pertanto non è configurabile l'interesse all'impugnazione diretta o autonoma dell'estratto di ruolo. Di conseguenza l'opposizione avverso l'estratto di ruolo o l'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo proposta da parte attrice va dichiarata inammissibile. Stante la rilevata carenza d'interesse ad impugnare direttamente l'estratto di ruolo, è assorbente la pronuncia d'inammissibilità dell'opposizione. Tenuto conto che la materia trattata è stata esposta a diversificata esegesi giurisprudenziale e che è intervenuta la recente pronuncia (26283/2022) delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sull'argomento con funzione nomofilattica, essendo qualificata l'azione in questa sede decisoria come autonoma impugnazione delle risultanze dell'estratto di ruolo, si profilano giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio, non profilandosi i presupposti per condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo proposta da Parte_1
Spese del giudizio compensate.
Roma, 27-3-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 3 Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5869/2023 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, alla via Toscana n. 10, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Pascone, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
ATTRICE
Contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cercola, alla via Censi dell'Arco n. 36, presso lo studio dell'Avv. Stefano Genovese, che la rappresenta e difende come per mandato in atti-
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato via pec in data 27.1.2023 ha proposto opposizione Parte_1 ex art. 615, primo comma, c.p.c. e ha formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale , in via principale, annullare, previa urgente sospensione anche inaudita altera parte, della cartella/cartelle impugnate e sospendere le procedure esecutive ed in via incidentale, disapplicare le stesse cartelle di pagamento e dichiarare ed accertare la inesistenza del debito tributario in ordine a tali titoli, per la intervenuta prescrizione totale dello stesso e delle sanzioni alle quali fanno riferimento, e ciò nei limiti esposti in atti e fino a concorrenza, quale somma astrattamente dovuta
Pagina 1 dall'opponente in qualità di contribuente, in via principale, della loro totalità in considerazione delle rate già eventualmente versate a titolo penitenziale ed, in via subordinata, fatta salva ulteriore rateizzazione ai sensi della recente normativa sulla definizione agevolata (D.L. 196 del 2016) dell'importo totale in esse indicato”. Disposto con decreto il differimento di prima udienza per la data del 18.10.2023, si è costituita in giudizio e ha formulato le seguenti conclusioni: “1. In CP_2 via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità dell'opposizione proposta 2. Nel merito, rigettare in toto la domanda attorea per tutti i motivi sviluppati nel presente atto ed in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che assolutamente non provata.
3. Condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche CP_ parziale, dell'opposizione, tenere comunque indenne l'Agente Riscossione dalle spese di lite”.
Successivamente il giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 3.7.2024 in cui ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27.1.2023 la ha proposto opposizione ex art. Parte_1
615, primo comma, c.p.c., e ha premesso di essere venuta a conoscenza soltanto in via informale di alcune cartelle di pagamento relative a crediti tributari poiché non le erano state notificate. Parte attrice non ha né indicato le cartelle opposte, né ha depositato alcun documento idoneo ad individuarle e, genericamente, ha chiesto l'annullamento delle cartelle impugnate e la sospensione della procedura esecutiva nonché la prescrizione del credito. L'opponente ha dedotto: la giurisdizione del giudice ordinario su ruoli, cartelle ed avvisi di accertamento esecutivi anche se in essi sono dedotti crediti tributari, avendo tali atti natura esecutiva, richiamando la sentenza la sentenza della Cassazione, sezioni unite, n. 13913 del 2017 e n. 7822/2020, richiamando inoltre l'art. 9 c.p.c. per giustificare la competenza del tribunale ordinario in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c. e l'art. 2 del D. lgs. n. 546 del 1992 e s.m.i.. Parte attrice ha sostenuto la nullità della notifica delle cartelle esattoriali e la nullità dell'intera procedura di esecuzione, nonché la prescrizione dei crediti tributari citando Cass. n. 23397 del 17.11.2016 secondo cui “le sanzioni amministrative ed i crediti tributari azionati mediante cartelle di pagamento si prescrivono nel termine breve di 5 anni ( art. 2948 c.c.) non essendo le stesse, ancorché non impugnate, suscettibili di essere paragonate alle sentenze ovvero in generale agli atti giurisdizionali suscettibili di passare in giudicato per i quali si applica invece il termine decennale della prescrizione ordinaria”.
L si è costituita e difesa nel presente giudizio rilevando che Controparte_4
l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile e, pertanto, l'opposizione risulta
Pagina 2 inammissibile, evidenziando, in ogni caso, che le cartelle sono state regolarmente notificate. Nel presente giudizio viene in rilievo la problematica dell'impugnazione basata sul solo estratto di ruolo, atteso che né in citazione né dai documenti allegati da parte attrice si evincono inoltri di notificazioni di cartelle di pagamento. Sulla possibilità di impugnare autonomamente le risultanze dell'estratto di ruolo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con la recente Sentenza n.
26283 del 6-9-2022 che, rispetto all'impugnativa non scaturita da inoltro di cartella di pagamento ma basata sul contenuto dell'estratto di ruolo (come quella in oggetto di causa), ha chiarito che la stessa è ammissibile soltanto nel caso in cui ricorrano le seguenti tre condizioni, ovvero nel caso in cui dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio o la perdita di un beneficio per il debitore con riferimento alla partecipazione a procedura d'appalto (articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), oppure nel caso di riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, oppure in caso di perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Nel caso di specie, nessuna delle suddette tre condizioni è stata prospettata dalla difesa attorea, pertanto non è configurabile l'interesse all'impugnazione diretta o autonoma dell'estratto di ruolo. Di conseguenza l'opposizione avverso l'estratto di ruolo o l'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo proposta da parte attrice va dichiarata inammissibile. Stante la rilevata carenza d'interesse ad impugnare direttamente l'estratto di ruolo, è assorbente la pronuncia d'inammissibilità dell'opposizione. Tenuto conto che la materia trattata è stata esposta a diversificata esegesi giurisprudenziale e che è intervenuta la recente pronuncia (26283/2022) delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sull'argomento con funzione nomofilattica, essendo qualificata l'azione in questa sede decisoria come autonoma impugnazione delle risultanze dell'estratto di ruolo, si profilano giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio, non profilandosi i presupposti per condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo proposta da Parte_1
Spese del giudizio compensate.
Roma, 27-3-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 3 Pagina 4