Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4204/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. VIGNOLI MARCO e dell'Avv. GARUTI VIGNOLI FEDERICA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La figlia , studentessa universitaria, continuerà ad avere abitazione e residenza principale Per_1
presso il padre, nella casa famigliare. Il figlio studente universitario, continuerà ad avere Per_2
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3. I figli continueranno dunque a vivere nella casa famigliare fino alla loro indipendenza economica insieme al padre: fino alla indipedenza economica di entrambi i figli i coniugi concordano che divideranno le spese relative a tutte le utenze domestiche della casa famigliare (quali, ad esempio non esaustivo, acqua, luce, gas, rifiuti, linee telefoniche/abbonamenti internet) nella misura di ¾ a carico di e ¼ a carico di tale accordo cesserà con l'indipendenza Parte_1 Parte_2
economica di entrambi i figli o con la cessazione della convivenza di entrambi i figli nella abitazione sita in via Orfeo Messori n°4. La signora si impegna a corrispondere la propria parte Parte_2
al signor entro 5 giorni prima scadenza delle varie utenze tramite pagamento a Parte_1
mezzo bonifico bancario o altro mezzo che verrà indicato dal signor il signor Parte_1
si impegna ad inviare e/o consegnare anche tramite e-mail o messaggi elettronici Parte_1
copia delle fatture delle relative utenze non appena gli perverranno;
4. Il padre signor e la madre signora a titolo di concorso nel Parte_1 Parte_2
mantenimento di , figlia maggiorenne non autosufficiente economicamente, oltre al pagamento Per_1
delle utenze di cui al punto 3, si impegnano a corrispondere direttamente alla stessa o provvedendo direttamente al pagamento di quanto necessario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 200,00
(duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
Il padre signor e la madre signora a titolo di concorso nel Parte_1 Parte_2
mantenimento di figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente, oltre al Per_2
pagamento delle utenze di cui al punto 3, si impegnano a corrispondere direttamente alla stesso o provvedendo direttamente al pagamento di quanto necessario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
Le spese straordinarie per entrambi i figli verranno regolate secondo gli accordi previsti dal protocollo del Tribunale di Modena.
I contributivi al mantenimento della prole cesseranno per entrambi i coniugi al momento del raggiungimento di autonomia economica di entrambi i figli.
6.I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
pagina 2 di 4 7. L'autovettura Citroen Picasso targata ES716AK già di proprietà del sig. rimane Parte_1 di proprietà esclusiva dello stesso;
quanto invece all'autovettura , targata EB641AT di CP_1
proprietà del sig. sarà intestata alla sig.ra Parte_1 Parte_2
8. La casa coniugale, sita in Carpi (MO), via Orfeo Messori, n°4 identificata al Catasto fabbricati del
Comune di Carpi al fg. 89, map, 286, sub. 13 e sub. 8 di proprietà esclusiva della mamma del signor signora concessa in comodato d'uso a rimane assegnata ed in Parte_1 Parte_3 Parte_1
uso esclusivo del signor con i beni e gli arredi ivi contenuti. Parte_1
9. La moglie, sig.ra si impegna a lasciare la casa famigliare con l'emanazione del Parte_2
provvedimento di separazione;
10. I coniugi si danno altresì atto di aver definito ogni loro rapporto di natura economica e patrimoniale, per cui dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo o ragione, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni contenute nel presente ricorso.
11. Le spese legali relative al presente procedimento saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e nata a [...]_1 Parte_2
(MO) il 12/02/1973 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/02/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 3 di 4 Anno 1999 Atto n. 86 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 18/02/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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