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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/06/2025, n. 7306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7306 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 17/06/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 45469/2024 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso dall' Avv. CHECCHI Parte_1
DANIELE
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Convenuto
Oggetto: pagamento ratei
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 10/12/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per ottenere la condanna CP_2
dell'ente predetto al pagamento, in suo favore, dei ratei relativi all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge 118/1971 maturati dalla data della domanda amministrativa del 28.02.2022, come riconosciuto dal Tribunale di
Roma con sentenza n. 4310/2024 dell'11.04.2024.
L' non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica del CP_2
ricorso nei suoi confronti.
Istruita con l'acquisizione di certificazione reddituale dell'Agenzia delle entrate,
all'esito, all'udienza del 17/06/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è
stata trattenuta in decisione con deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di trenta giorni. Il ricorrente, con le note del 16.06.2025, ha chiesto un rinvio per aver notificato tardivamente all' provvedimento del CP_2
30.04.2025 con cui il Giudice aveva disposto l'acquisizione della certificazione reddituale. Il rinvio non è stato tuttavia disposto non rientrando il provvedimento in questione tra quelli soggetti a comunicazione o notificazione ex art. 292 c.p.c.
II. Il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce della documentazione allegata al ricorso (sentenza n. 4310/2024, modello AP70 presentato all' e CP_2
certificazione reddituale).
La sentenza ha accertato la sussistenza del requisito sanitario ai sensi dell'articolo 13 della legge 118/71 dalla data della domanda amministrativa.
Il modello AP70, presentato alla sede dell' , unitamente alla certificazione CP_2
reddituale proveniente da ADER, attesta la presenza delle altre condizioni necessarie per procedere alla liquidazione della prestazione de qua, condizioni,
peraltro, che non sono state contestate dall' . CP_1
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento con condanna dell' al pagamento in favore della parte CP_2
ricorrente dei ratei di assegno mensile di assistenza maturati dal primo giorno
2 del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 28.02.2022, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano CP_3
in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio e introduttiva). Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 45469/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore di CP_2
dei ratei di assegno mensile di assistenza ex art. Parte_1
13 della legge 118/1971 maturati dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 28.02.2022, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo;
-condanna l' al pagamento, in favore di CP_2 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 854,00, oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza.
Roma, 21.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 17/06/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 45469/2024 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso dall' Avv. CHECCHI Parte_1
DANIELE
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Convenuto
Oggetto: pagamento ratei
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 10/12/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per ottenere la condanna CP_2
dell'ente predetto al pagamento, in suo favore, dei ratei relativi all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge 118/1971 maturati dalla data della domanda amministrativa del 28.02.2022, come riconosciuto dal Tribunale di
Roma con sentenza n. 4310/2024 dell'11.04.2024.
L' non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica del CP_2
ricorso nei suoi confronti.
Istruita con l'acquisizione di certificazione reddituale dell'Agenzia delle entrate,
all'esito, all'udienza del 17/06/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è
stata trattenuta in decisione con deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di trenta giorni. Il ricorrente, con le note del 16.06.2025, ha chiesto un rinvio per aver notificato tardivamente all' provvedimento del CP_2
30.04.2025 con cui il Giudice aveva disposto l'acquisizione della certificazione reddituale. Il rinvio non è stato tuttavia disposto non rientrando il provvedimento in questione tra quelli soggetti a comunicazione o notificazione ex art. 292 c.p.c.
II. Il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce della documentazione allegata al ricorso (sentenza n. 4310/2024, modello AP70 presentato all' e CP_2
certificazione reddituale).
La sentenza ha accertato la sussistenza del requisito sanitario ai sensi dell'articolo 13 della legge 118/71 dalla data della domanda amministrativa.
Il modello AP70, presentato alla sede dell' , unitamente alla certificazione CP_2
reddituale proveniente da ADER, attesta la presenza delle altre condizioni necessarie per procedere alla liquidazione della prestazione de qua, condizioni,
peraltro, che non sono state contestate dall' . CP_1
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento con condanna dell' al pagamento in favore della parte CP_2
ricorrente dei ratei di assegno mensile di assistenza maturati dal primo giorno
2 del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 28.02.2022, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano CP_3
in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio e introduttiva). Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 45469/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore di CP_2
dei ratei di assegno mensile di assistenza ex art. Parte_1
13 della legge 118/1971 maturati dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 28.02.2022, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo;
-condanna l' al pagamento, in favore di CP_2 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 854,00, oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza.
Roma, 21.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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