CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel. nell'udienza di discussione del 19 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2177 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con gli Avv.ti Vincenzo Iacovino e Antonio Rubino Parte_1
Appellante principale e appellato incidentale
E
, con l'Avv. Maddalena Boffoli Controparte_1
Appellata principale e appellante incidentale
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1100/2024 del 30.1.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettive difese in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
dipendente di , ha interposto appello nei confronti della Parte_1 Controparte_1 sentenza in epigrafe che aveva respinto il suo ricorso avverso il rigetto della sua domanda di ritrasferimento da IN (ove era stato adibito) in sede più vicina a Isernia, ove risiede la zia in condizione di handicap grave e assistita, appunto, dal ricorrente. Parte_2
1 Il Tribunale aveva infatti ritenuto che avesse “provato che il trasferimento del CP_1 ricorrente comporterebbe una lesione significativa e concreta delle proprie esigenze organizzative e produttive”.
Nella presente sede di gravame si è costituita la quale, oltre a chiedere il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma della pronuncia gravata, ha formulato appello incidentale condizionato per l'ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello, affinché, in parziale modifica della sentenza appellata, questa Corte dichiari l'insussistenza nel caso di specie dei requisiti soggettivi della “continuità” e della “esclusività” dell'assistenza” richiesti fini della legittimità del trasferimento ex lege n. 104/1992.
All'udienza del 7.11.2025 il difensore dell'appellante ha richiesto di replicare per iscritto all'appello incidentale e l'udienza è stata differita con termine per il deposito di note.
Il 7.11.2025 è pervenuta nota della difesa del del seguente tenore: “rappresenta essere Pt_1 intervenuta sentenza n. 3336/25 emessa dalla Corte d'appello di Napoli in data 8.10.25 adita dal sig. in riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Cassazione in relazione al Pt_1 giudizio di impugnazione del trasferimento dello stesso lavoratore da parte di Controparte_1 dalla sede di Isernia alla sede di IN. Com'è dato evincere dal suddetto
[...] provvedimento è stato definitivamente annullato il trasferimento e disposta la reintegrazione del ricorrente presso la sede originaria nelle medesime mansioni. In esecuzione della ridetta sentenza il sig. è stato reintegrato in servizio presso la sede di Isernia con le Parte_1 mansioni di appartenenza. La sentenza emessa dalla corte d'Appello a seguito di giudizio di rinvio e la susseguente esecuzione spontanea da parte delle , a quanto consta senza CP_1 riserva di ulteriore ricorso in Cassazione, è oggettivamente idonea a determinare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, per essersi realizzata la soddisfazione dell'interesse dedotto dall'odierno ricorrente nel presente giudizio. Tanto premesso, appurata la definitività della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli n.
3336/25, si CHIEDE che Codesto Ecc.mo Collegio voglia dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate.”.
All'odierna udienza il procuratore di ha dichiarato di accedere alla richiesta di CP_1 parte appellante di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Infine, la causa veniva posta in decisione e definita come da dispositivo in calce.
Nulla osta alla dichiarazione che, venuta meno ogni posizione di contrasto in merito al rapporto di lavoro per cui è causa, sia cessata la materia del contendere, dal momento che è sopravvenuta la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3336/25, dal contenuto sopra descritto.
2 La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003). Nella fattispecie, la sentenza n. 3336/2025 della Corte d'Appello di Napoli, accertando definitivamente l'illegittimità della adibizione originaria dell'appellante a IN in luogo del mantenimento dello stesso presso la sede di Isernia, è oggettivamente idonea a determinare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, per essersi realizzata la soddisfazione dell'interesse dedotto dall'odierno appellante principale, poiché ha determinato il venir meno di ogni situazione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento e dello stesso interesse alla prosecuzione della controversia.
Ne risulta assorbito l'appello incidentale, dal momento che esso era condizionato all'esame di merito della decisione di primo grado in merito alla correttezza delle procedure collettive di mobilità come disciplinate ed osservate da . CP_1
Quanto alle spese processuali, la richiesta di compensazione proposta dall'appellante principale deve accogliersi, dal momento che le parti vi hanno convenuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli promossi da e con atti Parte_1 Controparte_1 depositati rispettivamente il 29.7.2024 e il 17.4.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
1100/2024 del 30.1.2024, così provvede:
- in totale riforma della sentenza appellata, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel. nell'udienza di discussione del 19 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2177 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con gli Avv.ti Vincenzo Iacovino e Antonio Rubino Parte_1
Appellante principale e appellato incidentale
E
, con l'Avv. Maddalena Boffoli Controparte_1
Appellata principale e appellante incidentale
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1100/2024 del 30.1.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettive difese in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
dipendente di , ha interposto appello nei confronti della Parte_1 Controparte_1 sentenza in epigrafe che aveva respinto il suo ricorso avverso il rigetto della sua domanda di ritrasferimento da IN (ove era stato adibito) in sede più vicina a Isernia, ove risiede la zia in condizione di handicap grave e assistita, appunto, dal ricorrente. Parte_2
1 Il Tribunale aveva infatti ritenuto che avesse “provato che il trasferimento del CP_1 ricorrente comporterebbe una lesione significativa e concreta delle proprie esigenze organizzative e produttive”.
Nella presente sede di gravame si è costituita la quale, oltre a chiedere il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma della pronuncia gravata, ha formulato appello incidentale condizionato per l'ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello, affinché, in parziale modifica della sentenza appellata, questa Corte dichiari l'insussistenza nel caso di specie dei requisiti soggettivi della “continuità” e della “esclusività” dell'assistenza” richiesti fini della legittimità del trasferimento ex lege n. 104/1992.
All'udienza del 7.11.2025 il difensore dell'appellante ha richiesto di replicare per iscritto all'appello incidentale e l'udienza è stata differita con termine per il deposito di note.
Il 7.11.2025 è pervenuta nota della difesa del del seguente tenore: “rappresenta essere Pt_1 intervenuta sentenza n. 3336/25 emessa dalla Corte d'appello di Napoli in data 8.10.25 adita dal sig. in riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Cassazione in relazione al Pt_1 giudizio di impugnazione del trasferimento dello stesso lavoratore da parte di Controparte_1 dalla sede di Isernia alla sede di IN. Com'è dato evincere dal suddetto
[...] provvedimento è stato definitivamente annullato il trasferimento e disposta la reintegrazione del ricorrente presso la sede originaria nelle medesime mansioni. In esecuzione della ridetta sentenza il sig. è stato reintegrato in servizio presso la sede di Isernia con le Parte_1 mansioni di appartenenza. La sentenza emessa dalla corte d'Appello a seguito di giudizio di rinvio e la susseguente esecuzione spontanea da parte delle , a quanto consta senza CP_1 riserva di ulteriore ricorso in Cassazione, è oggettivamente idonea a determinare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, per essersi realizzata la soddisfazione dell'interesse dedotto dall'odierno ricorrente nel presente giudizio. Tanto premesso, appurata la definitività della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli n.
3336/25, si CHIEDE che Codesto Ecc.mo Collegio voglia dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate.”.
All'odierna udienza il procuratore di ha dichiarato di accedere alla richiesta di CP_1 parte appellante di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Infine, la causa veniva posta in decisione e definita come da dispositivo in calce.
Nulla osta alla dichiarazione che, venuta meno ogni posizione di contrasto in merito al rapporto di lavoro per cui è causa, sia cessata la materia del contendere, dal momento che è sopravvenuta la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3336/25, dal contenuto sopra descritto.
2 La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003). Nella fattispecie, la sentenza n. 3336/2025 della Corte d'Appello di Napoli, accertando definitivamente l'illegittimità della adibizione originaria dell'appellante a IN in luogo del mantenimento dello stesso presso la sede di Isernia, è oggettivamente idonea a determinare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, per essersi realizzata la soddisfazione dell'interesse dedotto dall'odierno appellante principale, poiché ha determinato il venir meno di ogni situazione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento e dello stesso interesse alla prosecuzione della controversia.
Ne risulta assorbito l'appello incidentale, dal momento che esso era condizionato all'esame di merito della decisione di primo grado in merito alla correttezza delle procedure collettive di mobilità come disciplinate ed osservate da . CP_1
Quanto alle spese processuali, la richiesta di compensazione proposta dall'appellante principale deve accogliersi, dal momento che le parti vi hanno convenuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli promossi da e con atti Parte_1 Controparte_1 depositati rispettivamente il 29.7.2024 e il 17.4.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
1100/2024 del 30.1.2024, così provvede:
- in totale riforma della sentenza appellata, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
3