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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 11920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11920 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31465/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI OM PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31465/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/08/1967, con il patrocinio dell'Avv. MURI DOMENICA con studio in viale Giulio Cesare n.71 e ) con elezione Parte_2 C.F._2 di domicilio presso i difensori;
Email_1
Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. PALMA STEFANO con elezione di domicilio presso il difensore
con studio in Roma via Augusto Bevignani n.12; Email_3 RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/07/2024 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'8.9.2001 a Roma con , CP_1 precisando che dall'unione era nata la figlia (23.8.2005), e che a far data dalla comparizione Per_1 dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale omologata con sentenza depositata l'11.1.2024, passata in giudicato, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni
1 conseguente statuizione. Ha chiesto pertanto: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della
Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi
IG. e la IG.ra in data 08.09.2001 in Roma, optando per il regime di Parte_1 CP_1 separazione dei beni,come risulta dai Registri di stato civile dell'anno 2001, atto n. 00591, parte 2, serie B01; e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento avendo la IG.ra , già avvalorato di avere una propria indipendenza e/o CP_1 autosufficienza economica avendo riguardo alla concreta situazione del contesto in cui vive, tanto che già nella separazione i coniugi si erano accordati affinchè ognuno provvedesse al proprio sostentamento, nella precipua considerazione che non risultano mutate le condizioni economiche e patrimoniali delle parti;
c) la figlia maggiorenne studentessa universitaria non indipendente economicamente che continuerà a vivere con il padre presso la casa di cui il è proprietario Pt_1 esclusivo;
d) il IG. provvederà integralmente al mantenimento ordinario della figlia mentre le Pt_1 spese straordinarie, definite secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Roma, continueranno ad essere a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%; e) l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dal padre ”. , nel Parte_1 CP_1 costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto da controparte ed ha chiesto: “pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. B), della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi IG. e la IG.ra in data 08.09.2001 in Parte_1 CP_1
Roma, optando per il regime di separazione dei beni come risulta dai Registri di stato civile dell'anno 2001, atto n. 00591, parte 2, serie B01 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
il IG. provvederà al mantenimento della IG.ra nella Pt_1 CP_1 misura di € 300,00 al mese, ad integrazione della situazione economica della stessa che percependo un CP_1 reddito mensile di € 700,00 non è più autosufficiente economicamente, visto anche cure e spese mediche;
la figlia maggiorenne studentessa universitaria non indipendente economicamente che continuerà a vivere con il padre presso la casa di cui il è proprietario esclusivo;
il IG. provvederà integralmente al Pt_1 Pt_1 mantenimento ordinario della figlia mentre le spese straordinarie, definite secondo il protocollo d'intesa del
Tribunale di Roma, continueranno ad essere a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%; l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dal padre;
Parte_1 assegnare alla resistente IG.ra , ex art. 12 bis, Legge 01.12.1970, n. 898, il 40% dell'indennità CP_1 totale del TFR riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro del coniuge ricorrente IG. è coinciso con Pt_1 anni 22 di matrimonio, ma nella specie pari ad anni 20 effettivi in quanto detratti 2 anni lavorativi della stessa
IG.ra nel periodo considerato, come sopra calcolati, o con diverso calcolo e/o valutazione che il CP_1
Tribunale vorrà adottare”. All'udienza di prima comparizione delle parti veniva ascoltata la figlia Per_1 la quale confermava di non frequentare la madre e di essere interamente mantenuta dal padre con lei
2 convivente. Il Giudice delegato, dato atto del mancato esito positivo del tentativo di conciliazione, invitava le parti alla discussione orale trattenendo all'esito la causa in decisione.
Ebbene, le questioni economiche attengono alla richiesta di determinazione di un assegno divorzile in favore di cui c'è l'opposizione di controparte. La CP_1 determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla
Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle
Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa
3 procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l.
n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto.
Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo».
Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che entrambe le parti lavorano, il ricorrente a tempo pieno mentre la resistente part-time; il ricorrente sostiene economicamente la figlia maggiorenne , studentessa Universitaria non economicamente autosufficiente. Dalla Per_1 complessiva documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti si evince che la (di anni 48) percepisce reddito da locazione oltre che da lavoro CP_1
(complessivamente Euro 1400,00), vive con i genitori che la aiutano economicamente e non sostiene fino ad ora spese di alloggio. Il ricorrente (di anni 58) lavora come impiegato con entrate mensili pari ad Euro 2800,00 circa (cfr. CUD 2024) vive con la figlia (di anni 20) che interamente sostiene economicamente. Da tutto quanto sopra esposto risulta chiaramente che non sussistono gli estremi per stabilire a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile alla controparte, sia tenuto conto della valenza assistenziale che compensativa del suddetto assegno. La resistente infatti è abile al lavoro, come dimostrato dall'incarico lavorativo svolto presso uno studio di commercialisti, è interamente esonerata dal mantenimento ordinario della figlia maggiorenne non ancora autonoma
4 economicamente, è sostenuta economicamente dai suoi genitori (cfr. verbale del 16.6.2025).
Le spese straordinerie per la figlia rimangono ripartite nella misura pari al 30% per la madre e nella misura pari al 70% per il padre.
La domanda di attribuzione della quota di TFR avanzata dalla resistente è inammissibile posto che il ricorrente non ha ancora maturato interamente il diritto a percepirlo non avendo cessato il rapporto di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
31465/2024, disattesa ogni ulteriore istanza e/o domanda:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castel
AN (RM) l'8.9.2001 tra (n. il 25.8.1967) e Parte_1 [...]
(n. il 15.6.1977); CP_1
Dispone l'annotazione della presente sentenza sui Registri dello stato Civile del
Comune di Castel AN (N.94 p.2 S.A Anno 2001);
Dispone che provveda al mantenimento diretto della figlia Parte_1 Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente;
stabilisce che le spese straordinarie di studio e di salute della figlia siano a carico del padre nella misura pari al 70% e della madre nella misura pari al 30%.
Condanna alle spese di lite che liquida nella complessiva somma CP_1 pari ad Euro 2800,00 oltre accessori.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 25/07/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI OM PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31465/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/08/1967, con il patrocinio dell'Avv. MURI DOMENICA con studio in viale Giulio Cesare n.71 e ) con elezione Parte_2 C.F._2 di domicilio presso i difensori;
Email_1
Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. PALMA STEFANO con elezione di domicilio presso il difensore
con studio in Roma via Augusto Bevignani n.12; Email_3 RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/07/2024 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'8.9.2001 a Roma con , CP_1 precisando che dall'unione era nata la figlia (23.8.2005), e che a far data dalla comparizione Per_1 dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale omologata con sentenza depositata l'11.1.2024, passata in giudicato, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni
1 conseguente statuizione. Ha chiesto pertanto: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della
Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi
IG. e la IG.ra in data 08.09.2001 in Roma, optando per il regime di Parte_1 CP_1 separazione dei beni,come risulta dai Registri di stato civile dell'anno 2001, atto n. 00591, parte 2, serie B01; e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento avendo la IG.ra , già avvalorato di avere una propria indipendenza e/o CP_1 autosufficienza economica avendo riguardo alla concreta situazione del contesto in cui vive, tanto che già nella separazione i coniugi si erano accordati affinchè ognuno provvedesse al proprio sostentamento, nella precipua considerazione che non risultano mutate le condizioni economiche e patrimoniali delle parti;
c) la figlia maggiorenne studentessa universitaria non indipendente economicamente che continuerà a vivere con il padre presso la casa di cui il è proprietario Pt_1 esclusivo;
d) il IG. provvederà integralmente al mantenimento ordinario della figlia mentre le Pt_1 spese straordinarie, definite secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Roma, continueranno ad essere a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%; e) l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dal padre ”. , nel Parte_1 CP_1 costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto da controparte ed ha chiesto: “pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. B), della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi IG. e la IG.ra in data 08.09.2001 in Parte_1 CP_1
Roma, optando per il regime di separazione dei beni come risulta dai Registri di stato civile dell'anno 2001, atto n. 00591, parte 2, serie B01 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
il IG. provvederà al mantenimento della IG.ra nella Pt_1 CP_1 misura di € 300,00 al mese, ad integrazione della situazione economica della stessa che percependo un CP_1 reddito mensile di € 700,00 non è più autosufficiente economicamente, visto anche cure e spese mediche;
la figlia maggiorenne studentessa universitaria non indipendente economicamente che continuerà a vivere con il padre presso la casa di cui il è proprietario esclusivo;
il IG. provvederà integralmente al Pt_1 Pt_1 mantenimento ordinario della figlia mentre le spese straordinarie, definite secondo il protocollo d'intesa del
Tribunale di Roma, continueranno ad essere a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%; l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dal padre;
Parte_1 assegnare alla resistente IG.ra , ex art. 12 bis, Legge 01.12.1970, n. 898, il 40% dell'indennità CP_1 totale del TFR riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro del coniuge ricorrente IG. è coinciso con Pt_1 anni 22 di matrimonio, ma nella specie pari ad anni 20 effettivi in quanto detratti 2 anni lavorativi della stessa
IG.ra nel periodo considerato, come sopra calcolati, o con diverso calcolo e/o valutazione che il CP_1
Tribunale vorrà adottare”. All'udienza di prima comparizione delle parti veniva ascoltata la figlia Per_1 la quale confermava di non frequentare la madre e di essere interamente mantenuta dal padre con lei
2 convivente. Il Giudice delegato, dato atto del mancato esito positivo del tentativo di conciliazione, invitava le parti alla discussione orale trattenendo all'esito la causa in decisione.
Ebbene, le questioni economiche attengono alla richiesta di determinazione di un assegno divorzile in favore di cui c'è l'opposizione di controparte. La CP_1 determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla
Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle
Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa
3 procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l.
n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto.
Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo».
Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che entrambe le parti lavorano, il ricorrente a tempo pieno mentre la resistente part-time; il ricorrente sostiene economicamente la figlia maggiorenne , studentessa Universitaria non economicamente autosufficiente. Dalla Per_1 complessiva documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti si evince che la (di anni 48) percepisce reddito da locazione oltre che da lavoro CP_1
(complessivamente Euro 1400,00), vive con i genitori che la aiutano economicamente e non sostiene fino ad ora spese di alloggio. Il ricorrente (di anni 58) lavora come impiegato con entrate mensili pari ad Euro 2800,00 circa (cfr. CUD 2024) vive con la figlia (di anni 20) che interamente sostiene economicamente. Da tutto quanto sopra esposto risulta chiaramente che non sussistono gli estremi per stabilire a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile alla controparte, sia tenuto conto della valenza assistenziale che compensativa del suddetto assegno. La resistente infatti è abile al lavoro, come dimostrato dall'incarico lavorativo svolto presso uno studio di commercialisti, è interamente esonerata dal mantenimento ordinario della figlia maggiorenne non ancora autonoma
4 economicamente, è sostenuta economicamente dai suoi genitori (cfr. verbale del 16.6.2025).
Le spese straordinerie per la figlia rimangono ripartite nella misura pari al 30% per la madre e nella misura pari al 70% per il padre.
La domanda di attribuzione della quota di TFR avanzata dalla resistente è inammissibile posto che il ricorrente non ha ancora maturato interamente il diritto a percepirlo non avendo cessato il rapporto di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
31465/2024, disattesa ogni ulteriore istanza e/o domanda:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castel
AN (RM) l'8.9.2001 tra (n. il 25.8.1967) e Parte_1 [...]
(n. il 15.6.1977); CP_1
Dispone l'annotazione della presente sentenza sui Registri dello stato Civile del
Comune di Castel AN (N.94 p.2 S.A Anno 2001);
Dispone che provveda al mantenimento diretto della figlia Parte_1 Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente;
stabilisce che le spese straordinarie di studio e di salute della figlia siano a carico del padre nella misura pari al 70% e della madre nella misura pari al 30%.
Condanna alle spese di lite che liquida nella complessiva somma CP_1 pari ad Euro 2800,00 oltre accessori.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 25/07/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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