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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 9821/2025 , introdotto da
(ROMA, 01/02/1993), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MONICA PERONACE e (TIVOLI (RM), Parte_2
16/08/1988), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI BRESSAN;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: domanda congiunta di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento figli;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto di modificare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia , nei termini che seguono: Per_1 “1 – affidare la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, collocandola prevalentemente presso l'abitazione della madre sita in Ciampino alla Via
Lucrezia Romana n. 71;
2 – l padre terrà con sé la minore a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì, fino alla domenica sera alle ore 18,00, allorquando la riaccompagnerà a casa della madre;
3 – nelle settimane in cui il weekend sarà di spettanza della Signora , il Pt_1
Sig. terrà la figlia il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola, fino al Pt_2
mattino seguente, allorquando la accompagnerà a scuola mentre, nelle settimane in cui il weekend sarà di spettanza del Sig. , questi terrà la Pt_2
minore con sé il lunedì e il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle 19,00;
4 – nel caso in cui insorgessero problemi di salute della figlia tali da non consentirne lo spostamento fra le abitazioni dei genitori, ciascuno di loro dovrà
consentire all'altro di fare visita alla minore presso la propria abitazione, nel rispetto delle esigenze familiari e degli impegni lavorativi reciproci;
5 – eventuali cambiamenti dei periodi di permanenza dovranno essere richiesti in forma scritta da entrambi i genitori con congruo preavviso e, laddove accettati, non potranno essere ulteriormente modificati o ripristinati nei termini iniziali senza una nuova approvazione;
6 – i genitori potranno far liberamente frequentare la figlia con i rispettivi compagni e le loro famiglie, sotto la propria vigilanza e responsabilità;
7 – a prescindere dalle turnazioni concordate, in corrispondenza della festa del papà e della mamma, la minore trascorrerà la giornata con il genitore cui la festa è dedicata così come nel caso del compleanno del genitore. La minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori oppure,
nella medesima giornata, pranzerà con un genitore e cenerà con l'altro. Sempre
a prescindere dalle turnazioni concordate, la minore trascorrerà con il papà la giornata dedicata al compleanno della sorellina figlia del Sig. Per_2 Pt_2
e nata da una precedente relazione dello stesso. I ricorrenti si impegnano affinché frequenti con costanza le rispettive famiglie d'origine ed a tal Per_1
fine concordano sin d'ora che la piccola, a prescindere dalle turnazioni già in atto, trascorra con i rispettivi nonni i giorni del loro compleanno, così come le giornate dedicate a ricorrenze particolari e/o anniversari degli ascendenti;
8 – le vacanze estive dovranno essere concordate da entrambi i genitori entro il
15 del mese di maggio dell'anno di riferimento e saranno così ripartite: le prime due settimane di luglio la frequentazione padre-figlia seguirà la calendarizzazione ordinaria. Le ulteriori due settimane del mese di luglio verranno ripartite equamente tra entrambi i genitori e, in particolare, una settimana sarà destinata all'esclusiva frequentazione con il padre e l'altra all'esclusiva frequentazione con la madre. Con decorrenza dal mese di luglio
2025 la minore trascorrerà con il papà la terza settimana di luglio e con la mamma la quarta settimana di luglio.
Durante il mese di agosto la minore trascorrerà due settimane con il padre e due con la madre, anche non consecutive.
Con decorrenza dall'anno 2025 la minore trascorrerà con il padre il periodo compreso tra l'1 agosto e l'8 agosto, nonché il periodo compreso tra la sera del
15 agosto ed il 22 agosto. Trascorrerà con la madre il periodo compreso tra il 9
agosto e il 15 agosto, nonché il periodo compreso tra il 23 agosto ed il 31 agosto.
Successivamente riprenderà la frequentazione ordinaria. Nei giorni e/o periodi in cui la minore si trova con uno dei genitori l'altro potrà raggiungerla telefonicamente, anche mediante video chiamata, 1 volta al giorno e nei seguenti orari 8-10 e 17-18. É fatto obbligo al genitore affidatario durante il periodo di vacanza presso di sé, di comunicare all'altro genitore la località di villeggiatura ed un recapito telefonico per consentire alla minore colloqui telefonici quotidiani con l'altro genitore, anche mediante videochiamate. Entrambi i genitori nei periodi di rispettiva frequentazione con la minore si impegnano affinché quest'ultima segue un regime alimentare equilibrato in ossequio alle indicazioni fornite dal pediatra;
9 – nell'ipotesi in cui non vi sia diverso accordo scritto la minore trascorrerà le vacanze di natale con entrambi i genitori ad anni alterni secondo le seguenti modalità: trascorrerà con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25 e il 26
dicembre, inoltre trascorrerà sempre ad anni alterni il 31 dicembre e il 1°
gennaio con un genitore e con l'altro il 5 e il 6 gennaio. Con decorrenza dall'anno 2025 la minore trascorrerà con la mamma il 24 dicembre, il 31
dicembre e 1° gennaio 2026, mentre trascorrerà con il papà il 25 e 26 dicembre e il 5 e 6 gennaio 2026. Negli ulteriori giorni verrà seguita la frequentazione ordinaria;
10 – la minore trascorrerà ad anni alterni con entrambi i genitori le festività
pasquali. Per l'anno 2025 la minore ha trascorso il giorno di pasqua
(20.04.2025) con il padre ed il giorno di pasquetta (21.04.2025) con la madre;
11 – durante i periodi che la minore trascorre presso il padre, la madre dovrà
fornire a quest'ultima il vestiario adeguato al periodo dell'anno ed alla durata della permanenza, ferma restando la restituzione dello stesso al rientro della piccola presso l'abitazione materna, fermo restando altresì l'obbligo del padre di procurarsi e detenere presso la propria abitazione biancheria ed indumenti in misura tale da garantire i ricambi necessari;
12 – a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore il Sig. Pt_2
corrisponderà alla Sig.ra l'importo mensile di € 250,00 (euro Pt_1
duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, a mezzo bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la crescita, la cura e l'educazione della minore, preventivamente concordate in forma scritta tra i genitori, salvo i casi di necessità e urgenza con obbligo di puntuale documentazione. A tale riguardo si precisa che per l'individuazione delle spese straordinarie i ricorrenti faranno riferimento alla specificazione ed esemplificativa elencazione adottata dal Tribunale di Roma con il Protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente;
13 – i genitori si impegnano ed obbligano a garantire che la minore partecipi agli eventi sportivi relativi alle discipline praticate (ad oggi danza) avendo cura di rispettare il principio dell'alternanza tra gli stessi. In caso di sopravvenuta impossibilità il genitore che deve accompagnare la minore all'attività sportiva e/o ai relativi eventi dovrà darne tempestiva comunicazione all'altro onde consentire di procedere alla relativa organizzazione. A tal proposito, in deroga a quanto previsto dal citato protocollo in uso presso il Tribunale di Roma,
entrambi i genitori si impegnano sin d'ora a ripartire nella misura del 50% le spese discendenti dall'attività sportiva praticata dalla minore. Si impegnano altresì a contribuire sempre in egual misura ai costi della mensa scolastica a far data dal mese di settembre 2025, allorquando la minore inizierà a frequentare la scuola primaria obbligatoria.
14 – il Signor autorizza altresì la Signora a percepire il 100% Pt_2 Pt_1
dell'assegno unico familiare della figlia”.
rilevato che la modifica richiesta appare conforme al mutato equilibrio familiare, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del presente giudizio.
P. Q. M.
Dispone la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia delle parti , secondo le conclusioni congiunte riportate in Per_1
parte motiva.
Roma, 12/09/2025
la Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 9821/2025 , introdotto da
(ROMA, 01/02/1993), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MONICA PERONACE e (TIVOLI (RM), Parte_2
16/08/1988), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI BRESSAN;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: domanda congiunta di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento figli;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto di modificare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia , nei termini che seguono: Per_1 “1 – affidare la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, collocandola prevalentemente presso l'abitazione della madre sita in Ciampino alla Via
Lucrezia Romana n. 71;
2 – l padre terrà con sé la minore a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì, fino alla domenica sera alle ore 18,00, allorquando la riaccompagnerà a casa della madre;
3 – nelle settimane in cui il weekend sarà di spettanza della Signora , il Pt_1
Sig. terrà la figlia il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola, fino al Pt_2
mattino seguente, allorquando la accompagnerà a scuola mentre, nelle settimane in cui il weekend sarà di spettanza del Sig. , questi terrà la Pt_2
minore con sé il lunedì e il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle 19,00;
4 – nel caso in cui insorgessero problemi di salute della figlia tali da non consentirne lo spostamento fra le abitazioni dei genitori, ciascuno di loro dovrà
consentire all'altro di fare visita alla minore presso la propria abitazione, nel rispetto delle esigenze familiari e degli impegni lavorativi reciproci;
5 – eventuali cambiamenti dei periodi di permanenza dovranno essere richiesti in forma scritta da entrambi i genitori con congruo preavviso e, laddove accettati, non potranno essere ulteriormente modificati o ripristinati nei termini iniziali senza una nuova approvazione;
6 – i genitori potranno far liberamente frequentare la figlia con i rispettivi compagni e le loro famiglie, sotto la propria vigilanza e responsabilità;
7 – a prescindere dalle turnazioni concordate, in corrispondenza della festa del papà e della mamma, la minore trascorrerà la giornata con il genitore cui la festa è dedicata così come nel caso del compleanno del genitore. La minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori oppure,
nella medesima giornata, pranzerà con un genitore e cenerà con l'altro. Sempre
a prescindere dalle turnazioni concordate, la minore trascorrerà con il papà la giornata dedicata al compleanno della sorellina figlia del Sig. Per_2 Pt_2
e nata da una precedente relazione dello stesso. I ricorrenti si impegnano affinché frequenti con costanza le rispettive famiglie d'origine ed a tal Per_1
fine concordano sin d'ora che la piccola, a prescindere dalle turnazioni già in atto, trascorra con i rispettivi nonni i giorni del loro compleanno, così come le giornate dedicate a ricorrenze particolari e/o anniversari degli ascendenti;
8 – le vacanze estive dovranno essere concordate da entrambi i genitori entro il
15 del mese di maggio dell'anno di riferimento e saranno così ripartite: le prime due settimane di luglio la frequentazione padre-figlia seguirà la calendarizzazione ordinaria. Le ulteriori due settimane del mese di luglio verranno ripartite equamente tra entrambi i genitori e, in particolare, una settimana sarà destinata all'esclusiva frequentazione con il padre e l'altra all'esclusiva frequentazione con la madre. Con decorrenza dal mese di luglio
2025 la minore trascorrerà con il papà la terza settimana di luglio e con la mamma la quarta settimana di luglio.
Durante il mese di agosto la minore trascorrerà due settimane con il padre e due con la madre, anche non consecutive.
Con decorrenza dall'anno 2025 la minore trascorrerà con il padre il periodo compreso tra l'1 agosto e l'8 agosto, nonché il periodo compreso tra la sera del
15 agosto ed il 22 agosto. Trascorrerà con la madre il periodo compreso tra il 9
agosto e il 15 agosto, nonché il periodo compreso tra il 23 agosto ed il 31 agosto.
Successivamente riprenderà la frequentazione ordinaria. Nei giorni e/o periodi in cui la minore si trova con uno dei genitori l'altro potrà raggiungerla telefonicamente, anche mediante video chiamata, 1 volta al giorno e nei seguenti orari 8-10 e 17-18. É fatto obbligo al genitore affidatario durante il periodo di vacanza presso di sé, di comunicare all'altro genitore la località di villeggiatura ed un recapito telefonico per consentire alla minore colloqui telefonici quotidiani con l'altro genitore, anche mediante videochiamate. Entrambi i genitori nei periodi di rispettiva frequentazione con la minore si impegnano affinché quest'ultima segue un regime alimentare equilibrato in ossequio alle indicazioni fornite dal pediatra;
9 – nell'ipotesi in cui non vi sia diverso accordo scritto la minore trascorrerà le vacanze di natale con entrambi i genitori ad anni alterni secondo le seguenti modalità: trascorrerà con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25 e il 26
dicembre, inoltre trascorrerà sempre ad anni alterni il 31 dicembre e il 1°
gennaio con un genitore e con l'altro il 5 e il 6 gennaio. Con decorrenza dall'anno 2025 la minore trascorrerà con la mamma il 24 dicembre, il 31
dicembre e 1° gennaio 2026, mentre trascorrerà con il papà il 25 e 26 dicembre e il 5 e 6 gennaio 2026. Negli ulteriori giorni verrà seguita la frequentazione ordinaria;
10 – la minore trascorrerà ad anni alterni con entrambi i genitori le festività
pasquali. Per l'anno 2025 la minore ha trascorso il giorno di pasqua
(20.04.2025) con il padre ed il giorno di pasquetta (21.04.2025) con la madre;
11 – durante i periodi che la minore trascorre presso il padre, la madre dovrà
fornire a quest'ultima il vestiario adeguato al periodo dell'anno ed alla durata della permanenza, ferma restando la restituzione dello stesso al rientro della piccola presso l'abitazione materna, fermo restando altresì l'obbligo del padre di procurarsi e detenere presso la propria abitazione biancheria ed indumenti in misura tale da garantire i ricambi necessari;
12 – a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore il Sig. Pt_2
corrisponderà alla Sig.ra l'importo mensile di € 250,00 (euro Pt_1
duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, a mezzo bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la crescita, la cura e l'educazione della minore, preventivamente concordate in forma scritta tra i genitori, salvo i casi di necessità e urgenza con obbligo di puntuale documentazione. A tale riguardo si precisa che per l'individuazione delle spese straordinarie i ricorrenti faranno riferimento alla specificazione ed esemplificativa elencazione adottata dal Tribunale di Roma con il Protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente;
13 – i genitori si impegnano ed obbligano a garantire che la minore partecipi agli eventi sportivi relativi alle discipline praticate (ad oggi danza) avendo cura di rispettare il principio dell'alternanza tra gli stessi. In caso di sopravvenuta impossibilità il genitore che deve accompagnare la minore all'attività sportiva e/o ai relativi eventi dovrà darne tempestiva comunicazione all'altro onde consentire di procedere alla relativa organizzazione. A tal proposito, in deroga a quanto previsto dal citato protocollo in uso presso il Tribunale di Roma,
entrambi i genitori si impegnano sin d'ora a ripartire nella misura del 50% le spese discendenti dall'attività sportiva praticata dalla minore. Si impegnano altresì a contribuire sempre in egual misura ai costi della mensa scolastica a far data dal mese di settembre 2025, allorquando la minore inizierà a frequentare la scuola primaria obbligatoria.
14 – il Signor autorizza altresì la Signora a percepire il 100% Pt_2 Pt_1
dell'assegno unico familiare della figlia”.
rilevato che la modifica richiesta appare conforme al mutato equilibrio familiare, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del presente giudizio.
P. Q. M.
Dispone la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia delle parti , secondo le conclusioni congiunte riportate in Per_1
parte motiva.
Roma, 12/09/2025
la Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi