Articolo 5 della Legge 12 gennaio 1974, n. 6
Articolo 4
Versione
22 febbraio 1974
Art. 5.
L' articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329 , e' da intendersi nel senso che sia le organizzazioni sindacali dei dipendenti del Provveditorato al porto sia quelle intercategoriali dei lavoratori avranno in seno al consiglio di amministrazione due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative.

Entrata in vigore il 22 febbraio 1974