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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/05/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 15/05/2025 , ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3292 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. RICCIARDI STEFANIA , giusta procura C.F._1
in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PIRAS CP_1
MARIANTONIETTA;
- resistente –
in persona del dirigente pro tempore, P. Controparte_2
Iva , via Ugo Bassi 126 is. 137 Cap 98123 MESSINA (ME), con l'avv. Alberto P.IVA_1
GIACONIA;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/11/2024 , proponeva opposizione avverso Parte_1
l'Intimazione di pagamento n. 2920249008706779000, notificatale il 11.6.2024, nonché dei seguenti avvisi di addebito in essa contenuti e, segnatamente:
1) n. 29520120003183814000 asseritamente notificato il 30/11/2012, importo euro 8.860,36;
2) n. 29520160004582172000 asseritamente notificato il 13/12/2016, importo euro 2.613,96;
3) n. 29520190004495282000 asseritamente notificato il 23/01/2020, importo euro 1.441,24;
4) n. 29520190004495283000 asseritamente notificato il 23/01/2020, importo euro 35,53; per un totale, oggetto di impugnazione, pari ad euro 12.969,09.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto a riscuotere il credito indicato nell' intimazione di pagamento e negli atti prodromici;
eccepiva la nullità della intimazione di pagamento e degli atti prodromici per violazione dell'art. 25 dpr 602/73 per la mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche.
Chiedeva, pertanto, previo annullamento, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata e con gli avvisi di addebito presupposti, con vittoria di spese e compensi.
Resistevano in giudizio l' e l' contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, CP_1 CP_2
e chiedevano il rigetto del ricorso.
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
propone opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n. Parte_1
2920249008706779000, notificatale il 11.6.2024, limitatamente alla parte relativa agli avvisi di addebito sopra indicati, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali.
In premessa, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno ricordare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Svolta questa necessaria premessa, l'odierna opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, per quanto riguarda i motivi di opposizione relativi alla denunciata nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, nonché per decadenza dell' dal poter iscrivere a ruolo i CP_1 contributi previdenziali per decorso del termine di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/1973, essendo tali vizi di tipo formale.
Ne consegue che l'opposizione è inammissibile in relazione ai due suindicati motivi di impugnazione.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione delle pretese contributive dell , relative CP_1
agli avvisi di addebito sottostanti alla intimazione, essendo il ricorso tempestivo con riguardo a tale motivo di impugnazione, da qualificarsi come inerente ad una opposizione all'esecuzione.
Sul punto, sulla base della produzione documentale dell è possibile ricostruire i seguenti CP_1
atti interruttivi della prescrizione.
L'avviso di addebito n. 29520120003183814000 risulta essere stato notificato a mezzo raccomandata A/R, il 30/11/2012, importo euro 8.860,36;
L'avviso di addebito n. 29520160004582172000 risulta essere stato notificato a mezzo raccomandata A/R, il 13/12/2016, importo euro 2.613,96;
L'avviso di addebito n. 29520190004495282000 risulta essere stato notificato a mezzo raccomandata A/R, il 23/01/2020, importo euro 1.441,24;
L'avviso di addebito n. 29520190004495283000 risulta essere stato notificato a mezzo raccomandata A/R, il 23/01/2020, importo euro 35,53.
Per l'avviso di addebito n. 29520120003183814000 risulta essere stata notificata in data
30.3.2017, a mezzo raccomandata A/R, l'intimazione di pagamento n. 29520169013279392000.
Sempre per l'avviso di addebito n. 29520120003183814000 risulta essere stata notificata,
a mezzo raccomandata A/R, l'intimazione di pagamento n. 29520229005249544000 in data
20/07/2022.
Sul punto deve rilevarsi che in tema di notificazioni a mezzo posta, la validità della notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui al d.lgs. n. 261/1999, art. 5, comma 1, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata a decorrere dal 30 aprile 2011 con il d.lgs. n. 58/2011 e quella portata dalla l. n. 124/2017, è stata esclusa dalla più recente giurisprudenza di legittimità nel solo caso in cui abbia ad oggetto atti giudiziari, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata dal d.lgs n. 58/2011 al solo gestore del servizio postale universale ( e, nel successivo Controparte_3
regime della l. n. 124/2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale (v. Cass. n. 25521/2020 e n.
2299/2020); nella specie, dunque, la notifica deve dirsi regolarmente eseguita.
Occorre, poi, tenere conto della sospensione straordinaria dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
La norma originaria emanata contestualmente alla proclamazione dello stato emergenziale
(art. 68 del D.L. n. 18/2020 – cd. decreto Cura Italia) aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento;
accertamenti esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall' , nonché gli avvisi di addebito dell;
accertamenti esecutivi Controparte_2 CP_1
doganali; ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
accertamenti esecutivi degli enti locali, stabilendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Inoltre, la stessa norma aveva previsto che i termini delle sospensioni decorrevano dal 21 febbraio 2020 per le persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo
2020 (prima zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, sempre alla data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.
Dopo questa iniziale disposizione, dettata dall'emergenza dei primi mesi, con il perdurare e l'aggravarsi della situazione epidemiologica il Legislatore ha dovuto più volte prorogare la sospensione.
Sinteticamente, le norme che sono intervenute successivamente al Decreto Cura Italia sono le seguenti:
l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020
i termini di sospensione;
l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l'effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
il D.L. n. 125/2020 all'art 1 bis ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2020;
l'art. 1 del D.L. n. 3/2021 ha spostato il termine al 31 gennaio 2021;
l'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020 lo ha fissato al 28 febbraio 2021;
l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) ha posticipato il termine al 30 aprile 2021;
l'art. 9 del D.L. n. 73/2021, ha ulteriormente fatto slittare il termine al 30 giugno 2021;
l'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dal 30 giugno (pubblicato nella G.U. n. 155 del 30 giugno 2021), ha disposto un ulteriore rinvio dell'attività di riscossione al 31 agosto 2021. Dall'indicata normativa emerge che sono stati sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 (come nella fattispecie in esame), la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995.
È di palmare evidenza, dunque, e in assenza di ulteriori documenti forniti da che alla CP_2 data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta, era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale dei contributi (ed accessori) di cui all'avviso di addebito n.
29520160004582172000.
Non è invece decorso il termine prescrizionale per le richieste di pagamento di cui ai residui avvisi di addebito sottostanti all'intimazione di pagamento oggi opposta.
Il ricorso va allora solo parzialmente accolto per quanto di ragione, dichiarando non dovute, per intervenuta prescrizione, le somme richieste nell'intimazione di pagamento n.
2920249008706779000, limitatamente all'avviso di addebito n. 29520160004582172000.
Le spese del giudizio vanno compensate in ragione di un terzo, stante la parziale reciproca soccombenza delle parti.
I restanti due terzi vanno rifusi da all' e all' e si liquidano come Parte_1 CP_1 CP_2
in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro e l' in persona del rispettivo legale Parte_1 CP_1 CP_2
rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno 04/11/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - In parziale accoglimento della domanda, dichiara non dovute, per intervenuta prescrizione, le somme richieste nell'intimazione di pagamento n. 2920249008706779000, limitatamente all'avviso di addebito n. 29520160004582172000;
- Dichiara inammissibile e comunque rigetta ogni altra domanda;
- Compensa per un terzo le spese del giudizio tra , l e l' e Parte_1 CP_1 CP_2
condanna al pagamento, in favore degli Enti resistenti, dei restanti due Parte_1
terzi delle dette spese che liquida in euro 1.865,00 ciascuno, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 15/05/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena