Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 02/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00012/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03262/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3262 del 2024, proposto da
OS TO ed EM IN, rappresentate e difese dall’Avv. Raoul Scotto di Tella, con domicilio eletto in Napoli alla Via Vespucci n. 9 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del loro difensore;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliato per legge con domicilio fisico in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 e con domicilio digitale come da PEC Registri Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza n. 1284/2024, emessa il 19 febbraio 2024 dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di ricostruzione di carriera ed allineamento stipendiale pre-ruolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le dipendenti scolastiche IA TO ed IA GI agiscono per l’esecuzione del giudicato discendente dalla sentenza in epigrafe, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in loro favore delle seguenti somme a titolo di differenze retributive da ricostruzione di carriera: “€ 1196,28 in favore della TO ed € 1087,60 in favore della GI, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo”.
Le ricorrenti chiedono la nomina di un commissario ad acta che, in via sostitutiva, si attivi per l’adempimento in caso di protratta inerzia dell’amministrazione e domandano, altresì, il rimborso delle spese relative alla registrazione della sentenza da ottemperare.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
All’udienza camerale del 7 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte dal c.p.a., rileva che:
- sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
- sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento, atteso che: a) la sentenza del Tribunale di Napoli azionata è passata in giudicato come da certificazione in atti; b) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della predetta sentenza ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;
- parte resistente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza su menzionata.
3. Si ritiene, pertanto, che:
- va dichiarato l’obbligo dell’intimata amministrazione statale di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione; entro detto termine il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà provvedere al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti degli importi rispettivamente spettanti, come liquidati nel suddetto titolo giudiziale e con maggiorazione degli interessi legali ivi riconosciuti;
- quanto alle domandate spese di registrazione della sentenza da ottemperare, va osservato che le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al titolo azionato sono dovuti solo in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, venendo liquidati di norma, in modo onnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del singolo giudizio. Tuttavia, sono fatte salve le spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione onnicomprensiva delle suindicate spese di lite e potrà, pertanto, essere ripetuto nei confronti dell’amministrazione soccombente (cfr. ex multis TAR Campania Napoli, Sez. III, 30 gennaio 2023 n. 678; TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 24 ottobre 2017 n. 4993 e 4 settembre 2015 n. 4328);
- va, infine, accolta anche la richiesta di nominare sin d’ora un commissario ad acta con il compito di provvedere al pagamento di quanto sopra riconosciuto in esecuzione della sentenza in epigrafe, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, e ciò entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione; si nomina, quindi, il commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro il suddetto termine, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’amministrazione statale inadempiente e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza venendo addebitate al Ministero dell’Istruzione e del Merito, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione dell’importo e della linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza individuata in epigrafe nei sensi e nei termini pure in motivazione indicati.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad un dirigente/funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza.
Determina fin d’ora in € 1.000,00 (mille/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, disponendo l’attribuzione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dell'Olio | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO