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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
S EN TEN ZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, Terza Se- zione Civile, in persona del Giudice Arminio Salvatore Rabuano, in data 26 aprile/2 maggio 2018
e contraddistinta dal n. 1218/2018, iscritto al n. 3060/2018 del ruolo generale degli affari ci- vili contenziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 15 ottobre 2024 e pen- dente
TRA la I. (codice fiscale ), con sede legale in Aversa (CE), alla Via Verdi Pt_1 Pt_2 P.IVA_1
n. 24, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dr. e rap- CP_1
presentata e difesa dall'avv. Domenica Di Lorenzo (codice fiscale ) C.F._1
- appellante -
E
(codice fiscale ), nata ad [...] il [...] Controparte_2 C.F._2
ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Buco (co- dice fiscale e Luca Iuliano (codice fiscale ) C.F._3 C.F._4
- appellata -
NONCHÉ codice fiscale ), nata a [...] il 25 maggio Controparte_3 C.F._5
1964 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Clorinda
Maisto (codice fiscale ) - appellata ed appellante incidentale - C.F._6
Pt_ N. 3060/2018 r.g.aa.cc. .Pi. c. + 1 Pag. 1 di 6 Pt_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. FATTO
I.1. Con la sentenza nella specie appellata, pubblicata il 2 maggio 2018, il Tribunale di
Napoli Nord, accogliendo parzialmente la domanda avanzata, invocando l'art. 2901 c.c., da
, con una citazione notificata il 30 giugno 2016 alla .Pi. ed a Mar- Controparte_2 Pt_2
gherita Rosaria Tedeschi, ha dichiarato «inefficace l'atto per Notar Rep. 2563 – Persona_1
Racc. 2056», cioè, più precisamente, il verbale dell'assemblea straordinaria della .Pi. Pt_2
in data 28 novembre 2012 che aveva deliberato l'aumento da 10.500,00 € a 21.000,00 € del capitale società di detta società, da liberare mediante il, contestualmente sottoscritto, confe- rimento alla medesima società da parte di del ramo dell'azienda di Parte_3
quest'ultima avente ad oggetto «l'esercizio dell'Attività di Gestione di Immobili e Locazione di
Beni propri» e comprendente un appartamento sito in Napoli, alla Via Pignasecca n. 15, e una porzione del fabbricato sito in Aversa, al Corso Umberto I n. 86; ed ha condannato le convenute a rifondere all'attrice le spese di causa, liquidandole nella somma di 11.810,00 € «oltre spese generali, IVA e Cassa come per legge».
Secondo il predetto Tribunale, il conferimento alla .Pi. di tale ramo d'azienda Pt_2
da parte di (poi, il 4 novembre 2015, cancellata dal registro delle im- Parte_3
prese allorché unica socia ne era costituiva infatti un atto a titolo Controparte_3
gratuito che aveva pregiudicato la possibilità della di ottenere la soddisfazione del cre- CP_2
dito da lei vantato nei confronti della società conferente e per ottenere il riconoscimento del quale ella aveva promosso contro la medesima società un giudizio allora pendente innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo la risoluzione per inadempimento della con- troparte del contratto preliminare di una compravendita immobiliare con la stessa stipulato il
23 dicembre 2004 e la condanna della controparte alle restituzioni e ai risarcimenti conseguenti e all'esito del quale il Tribunale sammaritano, con la propria sentenza n. 2150/2014, pubblicata il 7 giugno 2014 (e poi passata in giudicato poiché non tempestivamente impugnata,) aveva accolto la domanda di risoluzione di detto contratto preliminare e condannato Parte_3
pagarle la somma di 100.000,00 €, «oltre interessi legali dal 21.02.2005 al sod-
[...]
disfo».
I.2.1. .Pi. quindi appellata avverso tale sentenza, notificatale il 4 maggio CP_4 Parte_4
2018, a questa Corte con una citazione – per l'udienza del 22 ottobre 2018, poi differita d'ufficio,
N. 3060/2018 r.g.aa.cc. Elle.Pi. S.R.L. c. + 1 Pag. 2 di 6 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
ai sensi dell'allora vigente quinto comma dell'art. 168-bis c.p.c., al 27 novembre 2018 – notifi- cata a ed a l 1° giugno 2018, sostenendo: Controparte_2 Controparte_3
1) con il primo motivo del proprio appello, intitolato «TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ER-
RONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA», in sostanza, che il primo Giudice ha er- rato nel ritenere il conferimento revocato un atto a titolo gratuito, anziché a titolo oneroso, do- losamente preordinato dalla società conferente per pregiudicare le ragioni creditorie della
[...]
; Pt_5
2) con il secondo motivo del proprio appello, intitolato «MANCATO RISPETTO TARIFFE
PROFESSIONALI PREVISTE DAL DECRETO MINISTERIALE N. 55 DEL 2014» e subordinato all'eventuale mancato accoglimento del primo, che l'importo dei compensi di rappresentanza e difesa liquidati dal primo Giudice è del tutto sproporzionato rispetto all'impegno profuso dal procuratore e difensore della , non essendosi svolta, nel corso del processo di primo CP_2
grado, alcuna fase istruttoria.
Ha dunque concluso chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, il conferimento in questione sia dichiarato efficace.
I.2.2. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte il 9 ottobre 2018, la Per_2
schi impugnava a sua volta la suddetta sentenza del Tribunale di Napoli Nord sostenendo che non aveva conferito il ramo d'azienda di cui s'è detto con l'intento di Parte_3
depauperare il proprio patrimonio a danno della e che comunque di tale suo intento le CP_2
risultanze processuali non fornivano alcuna prova e chiedendo pertanto che, in riforma della sentenza appellata, il conferimento in questione sia dichiarato efficace.
I.2.3. Costituendosi tardivamente (ma comunque in data anteriore a quella dell'effettivo svolgimento della prima udienza del processo d'appello) il 4 febbraio 2019, la ha invece, CP_2
dal suo canto, chiesto il rigetto dell'appello proposto dalla .Pi. e l'integrale conferma Pt_2
della sentenza appellata, osservando, tra l'altro, «che, ove per assurdo, l'atto potesse qualifi- carsi a titolo oneroso, ciò non sarebbe impeditivo della revocabilità dell'atto impugnato, poiché gli elementi, di fatto e di diritto, indotti dall'appellata nel procedimento di prima cure militano per l'appunto per il riconoscimento dell'invocata revocabilità».
I.2.4. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie rispettive richieste conclusive.
N. 3060/2018 r.g.aa.cc. Elle.Pi. c. + 1 Pag. 3 di 6 Pt_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II. DIRITTO
II.1. Il primo motivo dell'appello della .Pi. è fondato. Pt_2
Invero, al contrario di quanto ritenuto dal primo Giudice e in conformità con quanto più affermato dalla giurisprudenza in materia tributaria (cfr., ad es., Cass. 4863/2021 e
14581/2001), il conferimento con il quale viene liberato l'aumento di capitale deliberato da una società di capitali non può essere, in linea generale, considerato un atto a titolo gratuito, ma è un atto a titolo oneroso con il quale viene trasferita alla società conferitaria un bene verso il corrispettivo costituito dall'attribuzione al conferente la quota del capitale sociale della società conferitaria corrispondente al valore attribuito al ramo d'azienda conferito. Ha cioè la sostanza di una compravendita o di una permuta.
Né la ha mai allegato che quello in questione deve, sostanzialmente e a dispetto CP_2
di quel che normalmente avviene, essere considerato, per qualche specifica ragione, un atto solo apparentemente a titolo oneroso, ma in realtà a titolo gratuito, limitandosi in proposito a rilevare che nessuna somma venne corrisposta dalla società conferitaria a quella conferente, com'è del tutto ovvio una volta individuato come s'è detto qual è il corrispettivo del conferi- mento.
Ciò premesso, va osservato che la inoltre, attribuendo erroneamente al conferi- CP_2
mento in questione carattere gratuito e, addirittura, liberale, non s'è peritata di allegare, a fon- damento della domanda da lei formulata al Giudice di primo grado, che la .Pi. era Pt_2
consapevole del pregiudizio che il medesimo conferimento arrecava alle sue ragioni creditorie o era finanche partecipe della dolosa preordinazione di tale atto al fine di pregiudicarle, come necessario, ai sensi dell'art. 2901, co. 1, n. 2), c.c., ai fini della revoca di un atto a titolo oneroso, ritenendo evidentemente una siffatta allegazione del tutto inutile ai fini della revoca da lei chie- sta, tanto da affermare che, trattandosi nella specie in sostanza di una donazione, «non occorre che il pregiudizio (scientia damni) arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che del debitore (nel caso di specie la soc. ), anche dal terzo beneficiario .PI.) il Parte_3 Pt_1
quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore» (così a pag. 8 della citazione introduttiva del processo di primo grado).
Insomma, è del tutto evidente che la ha fondato la sua domanda sulla sola CP_2
Pt_ N. 3060/2018 r.g.aa.cc. .Pi. S.R.L. c. + 1 Pag. 4 di 6 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
allegazione dei presupposti della revocatoria degli atti a titolo gratuito previsti dall'art. 2901, co.
1, n. 1), c.c., sicché inammissibile poiché tardivo deve essere giudicato il suo tentativo di otte- nere la conferma della sentenza ex adverso appellata, assumendo che il conferimento in que- stione sarebbe revocabile anche se, «per assurdo», ritenuto un atto a titolo oneroso, senza pe- raltro peritarsi di spiegare perché e nemmeno di far riferimento ai presupposti per la revoca degli atti a titolo oneroso previsti dall'art. 2901, co. 1, n. 2), c.c. e trascurando di considerare che il giudice ha il potere-dovere di interpretare e di qualificare giuridicamente la domanda giudiziale rivoltagli, ma non può, senza violare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., correggerla od integrarla dando rilievo a fatti (principali) che l'attore non ha allegato – o, come nella specie, ha addirittura espressamente escluso di dover allegare – a fondamento della propria domanda.
L'appello della .Pi. deve essere dunque accolto senza bisogno di esaminare Pt_2
né il suo secondo motivo né l'appello incidentale formulato dalla e, in riforma della CP_3
sentenza appellata, la domanda di revoca formulata dalla va rigettata. CP_2
II.3. Di conseguenza, la va condannata a rifondere alle controparti le spese di CP_2
entrambi i gradi del processo, che, in mancanza delle relative notule, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, a partire da quello relativo al valore della controversia, da ragguagliare all'importo del credito a tutela del quale l'attrice ha agito, ed escludendo il compenso per la fase di trattazione e/o istruzione del processo d'appello, in oc- casione della cui prima udienza non risulta esser stata svolta alcuna attività se non il rinvio, su conforme richiesta di tutte le parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass.
10206/2021).
Le spese così liquidate vanno poi distratte in favore delle avvocate delle parti appellate, che ne hanno fatto richiesta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla .Pi. e su quello Pt_2
proposto in via incidentale da vverso la sentenza del Tribunale di Controparte_3
Napoli Nord n. 1218/2018, pubblicata il 2 maggio 2018:
N. 3060/2018 r.g.aa.cc. Elle.Pi. S.R.L. c. + 1 Pag. 5 di 6 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
A) in accoglimento dell'appello della .Pi. S.R.L. ed in riforma della sentenza appel- lata, rigetta la domanda avanzata da e dichiara, per l'effetto, assorbito l'ap- Controparte_2
pello incidentale della CP_3
B) condanna la a rifondere alle controparti le spese di entrambi i gradi del pro- CP_2
cesso, che:
a) per quel che concerne la .Pi. liquida nel complessivo importo di Pt_2
17.250,00 €, di cui 8.500,00 € per i compensi e 1.275,00 € per le spese generali del processo di primo grado e 6.500,00 € per i compensi e 975,00 € per le spese generali del processo d'ap- pello, e distrae in favore dell'avv. Domenica Di Lorenzo;
b) per quel che concerne la liquida nel complessivo importo di 14.950,00 CP_3
€, di cui 7.500,00 € per i compensi e 1.125,00 € per le spese generali del processo di primo grado e 5.500,00 e per i compensi e 825,00 € per le spese generali del processo d'appello, e distrae in favore dell'avv. Clorinda Maisto.
Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3060/2018 r.g.aa.cc. Elle.Pi. c. + 1 Pag. 6 di 6 Pt_2 Controparte_2
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
S EN TEN ZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, Terza Se- zione Civile, in persona del Giudice Arminio Salvatore Rabuano, in data 26 aprile/2 maggio 2018
e contraddistinta dal n. 1218/2018, iscritto al n. 3060/2018 del ruolo generale degli affari ci- vili contenziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 15 ottobre 2024 e pen- dente
TRA la I. (codice fiscale ), con sede legale in Aversa (CE), alla Via Verdi Pt_1 Pt_2 P.IVA_1
n. 24, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dr. e rap- CP_1
presentata e difesa dall'avv. Domenica Di Lorenzo (codice fiscale ) C.F._1
- appellante -
E
(codice fiscale ), nata ad [...] il [...] Controparte_2 C.F._2
ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Buco (co- dice fiscale e Luca Iuliano (codice fiscale ) C.F._3 C.F._4
- appellata -
NONCHÉ codice fiscale ), nata a [...] il 25 maggio Controparte_3 C.F._5
1964 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Clorinda
Maisto (codice fiscale ) - appellata ed appellante incidentale - C.F._6
Pt_ N. 3060/2018 r.g.aa.cc. .Pi. c. + 1 Pag. 1 di 6 Pt_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. FATTO
I.1. Con la sentenza nella specie appellata, pubblicata il 2 maggio 2018, il Tribunale di
Napoli Nord, accogliendo parzialmente la domanda avanzata, invocando l'art. 2901 c.c., da
, con una citazione notificata il 30 giugno 2016 alla .Pi. ed a Mar- Controparte_2 Pt_2
gherita Rosaria Tedeschi, ha dichiarato «inefficace l'atto per Notar Rep. 2563 – Persona_1
Racc. 2056», cioè, più precisamente, il verbale dell'assemblea straordinaria della .Pi. Pt_2
in data 28 novembre 2012 che aveva deliberato l'aumento da 10.500,00 € a 21.000,00 € del capitale società di detta società, da liberare mediante il, contestualmente sottoscritto, confe- rimento alla medesima società da parte di del ramo dell'azienda di Parte_3
quest'ultima avente ad oggetto «l'esercizio dell'Attività di Gestione di Immobili e Locazione di
Beni propri» e comprendente un appartamento sito in Napoli, alla Via Pignasecca n. 15, e una porzione del fabbricato sito in Aversa, al Corso Umberto I n. 86; ed ha condannato le convenute a rifondere all'attrice le spese di causa, liquidandole nella somma di 11.810,00 € «oltre spese generali, IVA e Cassa come per legge».
Secondo il predetto Tribunale, il conferimento alla .Pi. di tale ramo d'azienda Pt_2
da parte di (poi, il 4 novembre 2015, cancellata dal registro delle im- Parte_3
prese allorché unica socia ne era costituiva infatti un atto a titolo Controparte_3
gratuito che aveva pregiudicato la possibilità della di ottenere la soddisfazione del cre- CP_2
dito da lei vantato nei confronti della società conferente e per ottenere il riconoscimento del quale ella aveva promosso contro la medesima società un giudizio allora pendente innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo la risoluzione per inadempimento della con- troparte del contratto preliminare di una compravendita immobiliare con la stessa stipulato il
23 dicembre 2004 e la condanna della controparte alle restituzioni e ai risarcimenti conseguenti e all'esito del quale il Tribunale sammaritano, con la propria sentenza n. 2150/2014, pubblicata il 7 giugno 2014 (e poi passata in giudicato poiché non tempestivamente impugnata,) aveva accolto la domanda di risoluzione di detto contratto preliminare e condannato Parte_3
pagarle la somma di 100.000,00 €, «oltre interessi legali dal 21.02.2005 al sod-
[...]
disfo».
I.2.1. .Pi. quindi appellata avverso tale sentenza, notificatale il 4 maggio CP_4 Parte_4
2018, a questa Corte con una citazione – per l'udienza del 22 ottobre 2018, poi differita d'ufficio,
N. 3060/2018 r.g.aa.cc. Elle.Pi. S.R.L. c. + 1 Pag. 2 di 6 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
ai sensi dell'allora vigente quinto comma dell'art. 168-bis c.p.c., al 27 novembre 2018 – notifi- cata a ed a l 1° giugno 2018, sostenendo: Controparte_2 Controparte_3
1) con il primo motivo del proprio appello, intitolato «TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ER-
RONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA», in sostanza, che il primo Giudice ha er- rato nel ritenere il conferimento revocato un atto a titolo gratuito, anziché a titolo oneroso, do- losamente preordinato dalla società conferente per pregiudicare le ragioni creditorie della
[...]
; Pt_5
2) con il secondo motivo del proprio appello, intitolato «MANCATO RISPETTO TARIFFE
PROFESSIONALI PREVISTE DAL DECRETO MINISTERIALE N. 55 DEL 2014» e subordinato all'eventuale mancato accoglimento del primo, che l'importo dei compensi di rappresentanza e difesa liquidati dal primo Giudice è del tutto sproporzionato rispetto all'impegno profuso dal procuratore e difensore della , non essendosi svolta, nel corso del processo di primo CP_2
grado, alcuna fase istruttoria.
Ha dunque concluso chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, il conferimento in questione sia dichiarato efficace.
I.2.2. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte il 9 ottobre 2018, la Per_2
schi impugnava a sua volta la suddetta sentenza del Tribunale di Napoli Nord sostenendo che non aveva conferito il ramo d'azienda di cui s'è detto con l'intento di Parte_3
depauperare il proprio patrimonio a danno della e che comunque di tale suo intento le CP_2
risultanze processuali non fornivano alcuna prova e chiedendo pertanto che, in riforma della sentenza appellata, il conferimento in questione sia dichiarato efficace.
I.2.3. Costituendosi tardivamente (ma comunque in data anteriore a quella dell'effettivo svolgimento della prima udienza del processo d'appello) il 4 febbraio 2019, la ha invece, CP_2
dal suo canto, chiesto il rigetto dell'appello proposto dalla .Pi. e l'integrale conferma Pt_2
della sentenza appellata, osservando, tra l'altro, «che, ove per assurdo, l'atto potesse qualifi- carsi a titolo oneroso, ciò non sarebbe impeditivo della revocabilità dell'atto impugnato, poiché gli elementi, di fatto e di diritto, indotti dall'appellata nel procedimento di prima cure militano per l'appunto per il riconoscimento dell'invocata revocabilità».
I.2.4. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie rispettive richieste conclusive.
N. 3060/2018 r.g.aa.cc. Elle.Pi. c. + 1 Pag. 3 di 6 Pt_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II. DIRITTO
II.1. Il primo motivo dell'appello della .Pi. è fondato. Pt_2
Invero, al contrario di quanto ritenuto dal primo Giudice e in conformità con quanto più affermato dalla giurisprudenza in materia tributaria (cfr., ad es., Cass. 4863/2021 e
14581/2001), il conferimento con il quale viene liberato l'aumento di capitale deliberato da una società di capitali non può essere, in linea generale, considerato un atto a titolo gratuito, ma è un atto a titolo oneroso con il quale viene trasferita alla società conferitaria un bene verso il corrispettivo costituito dall'attribuzione al conferente la quota del capitale sociale della società conferitaria corrispondente al valore attribuito al ramo d'azienda conferito. Ha cioè la sostanza di una compravendita o di una permuta.
Né la ha mai allegato che quello in questione deve, sostanzialmente e a dispetto CP_2
di quel che normalmente avviene, essere considerato, per qualche specifica ragione, un atto solo apparentemente a titolo oneroso, ma in realtà a titolo gratuito, limitandosi in proposito a rilevare che nessuna somma venne corrisposta dalla società conferitaria a quella conferente, com'è del tutto ovvio una volta individuato come s'è detto qual è il corrispettivo del conferi- mento.
Ciò premesso, va osservato che la inoltre, attribuendo erroneamente al conferi- CP_2
mento in questione carattere gratuito e, addirittura, liberale, non s'è peritata di allegare, a fon- damento della domanda da lei formulata al Giudice di primo grado, che la .Pi. era Pt_2
consapevole del pregiudizio che il medesimo conferimento arrecava alle sue ragioni creditorie o era finanche partecipe della dolosa preordinazione di tale atto al fine di pregiudicarle, come necessario, ai sensi dell'art. 2901, co. 1, n. 2), c.c., ai fini della revoca di un atto a titolo oneroso, ritenendo evidentemente una siffatta allegazione del tutto inutile ai fini della revoca da lei chie- sta, tanto da affermare che, trattandosi nella specie in sostanza di una donazione, «non occorre che il pregiudizio (scientia damni) arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che del debitore (nel caso di specie la soc. ), anche dal terzo beneficiario .PI.) il Parte_3 Pt_1
quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore» (così a pag. 8 della citazione introduttiva del processo di primo grado).
Insomma, è del tutto evidente che la ha fondato la sua domanda sulla sola CP_2
Pt_ N. 3060/2018 r.g.aa.cc. .Pi. S.R.L. c. + 1 Pag. 4 di 6 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
allegazione dei presupposti della revocatoria degli atti a titolo gratuito previsti dall'art. 2901, co.
1, n. 1), c.c., sicché inammissibile poiché tardivo deve essere giudicato il suo tentativo di otte- nere la conferma della sentenza ex adverso appellata, assumendo che il conferimento in que- stione sarebbe revocabile anche se, «per assurdo», ritenuto un atto a titolo oneroso, senza pe- raltro peritarsi di spiegare perché e nemmeno di far riferimento ai presupposti per la revoca degli atti a titolo oneroso previsti dall'art. 2901, co. 1, n. 2), c.c. e trascurando di considerare che il giudice ha il potere-dovere di interpretare e di qualificare giuridicamente la domanda giudiziale rivoltagli, ma non può, senza violare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., correggerla od integrarla dando rilievo a fatti (principali) che l'attore non ha allegato – o, come nella specie, ha addirittura espressamente escluso di dover allegare – a fondamento della propria domanda.
L'appello della .Pi. deve essere dunque accolto senza bisogno di esaminare Pt_2
né il suo secondo motivo né l'appello incidentale formulato dalla e, in riforma della CP_3
sentenza appellata, la domanda di revoca formulata dalla va rigettata. CP_2
II.3. Di conseguenza, la va condannata a rifondere alle controparti le spese di CP_2
entrambi i gradi del processo, che, in mancanza delle relative notule, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, a partire da quello relativo al valore della controversia, da ragguagliare all'importo del credito a tutela del quale l'attrice ha agito, ed escludendo il compenso per la fase di trattazione e/o istruzione del processo d'appello, in oc- casione della cui prima udienza non risulta esser stata svolta alcuna attività se non il rinvio, su conforme richiesta di tutte le parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass.
10206/2021).
Le spese così liquidate vanno poi distratte in favore delle avvocate delle parti appellate, che ne hanno fatto richiesta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla .Pi. e su quello Pt_2
proposto in via incidentale da vverso la sentenza del Tribunale di Controparte_3
Napoli Nord n. 1218/2018, pubblicata il 2 maggio 2018:
N. 3060/2018 r.g.aa.cc. Elle.Pi. S.R.L. c. + 1 Pag. 5 di 6 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
A) in accoglimento dell'appello della .Pi. S.R.L. ed in riforma della sentenza appel- lata, rigetta la domanda avanzata da e dichiara, per l'effetto, assorbito l'ap- Controparte_2
pello incidentale della CP_3
B) condanna la a rifondere alle controparti le spese di entrambi i gradi del pro- CP_2
cesso, che:
a) per quel che concerne la .Pi. liquida nel complessivo importo di Pt_2
17.250,00 €, di cui 8.500,00 € per i compensi e 1.275,00 € per le spese generali del processo di primo grado e 6.500,00 € per i compensi e 975,00 € per le spese generali del processo d'ap- pello, e distrae in favore dell'avv. Domenica Di Lorenzo;
b) per quel che concerne la liquida nel complessivo importo di 14.950,00 CP_3
€, di cui 7.500,00 € per i compensi e 1.125,00 € per le spese generali del processo di primo grado e 5.500,00 e per i compensi e 825,00 € per le spese generali del processo d'appello, e distrae in favore dell'avv. Clorinda Maisto.
Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3060/2018 r.g.aa.cc. Elle.Pi. c. + 1 Pag. 6 di 6 Pt_2 Controparte_2