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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/06/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3792/2022
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale n. R.G. 3792/2022 promossa da
. nata il [...] a [...], LUSHNJE Parte_1 Pt_2
(ALBANIA), codice fiscale: , con l'avv. MUSTO ENRICO, C.F._1
- parte ricorrente -;
pagina 1 di 15 contro
, nato il [...] a [...], codice fiscale: CP_1
, C.F._2
- parte resistente;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
avente per oggetto:
RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI:
precisate dalla parte ricorrente . (con note Parte_1 Pt_2
scritte di data 04/03/2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzando i coniugi a vivere separati.
2. ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile del Comune competente
dell'emananda sentenza di separazione del matrimonio celebrato in data 14.02.2013 in
Albania;
pagina 2 di 15
3. disporsi l'affidamento esclusivo dei figli e alla madre Persona_1 Persona_2
GNa ; Parte_1
4. riconoscere alla sola madre, GNa , il permesso di iscrivere i figli Parte_1
e nei propri documenti validi per l'espatrio; Persona_1 Persona_2
5. disporre che la SI.ra sia la sola tenuta a prestare il proprio Pt_1
consenso/autorizzazione e conseguentemente l'unica a firmare i documenti inerenti le
questioni scolastiche dei figli;
6. disporre, anche in considerazione delle relazioni dei servizi sociali che hanno
monitorato il rapporto padre-figli, che il padre possa vedere i bambi solo un pomeriggio
a settimana e due domeniche al mese, senza possibilità di pernottamento presso lo
stesso, non sussistendo i presupposti per l'instaurazione di un rapporto differente;
7. in considerazione della permanenza dei figli unicamente presso l'abitazione della
madre, condannare il GN a versare alla GNa , con CP_1 Parte_1
bonifico sul suo conto corrente bancario, quale assegno periodico per il mantenimento
dei figli e fino alla loro maggiore età ed indipendenza Persona_1 Persona_2
economica, l'importo di € 400,00.- ciascuno e dunque € 800.00.- complessivi. Tale
importo dovrà essere versato con bonifico bancario alla SI.ra , in via Parte_1
anticipata e entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente a quest'ultima intestato
(IBAN: ITT91C0306911622100000008530);
pagina 3 di 15
8. disporre che l'importo di cui al punto 7 venga rivalutato annualmente, in via
automatica e senza necessità di specifica richiesta, sulla base degli indici ASTAT del
costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai della Provincia di Bolzano;
9. disporre che siano poste nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori le spese
straordinarie (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle mediche –
compresi i costi di degenza - e dentistiche, oculistiche, ortopediche, per visite
specialistiche, per occhiali o lenti a contatto, per farmaci, per iscrizioni a corsi per
attività sportive e ricreative, formative e artistiche) nonché quelle scolastiche (rette di
iscrizione e frequenza all'asilo e alla scuola, gite scolastiche, libri di testo e materiale
didattico, lezioni e corsi collegati al rendimento scolastico, ecc.) riguardanti i figli;
disporre che il SI. rimborsi il 50% delle spese sostenute dalla GNa Pt_1 Pt_1
nell'interesse dei comuni figli, entro 10 giorni dalla semplice presentazione del
documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, non sarà necessaria
alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute
necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (ad
esempio tasse d'iscrizione, libri di testo, ecc.);
10. dichiararsi che ai sensi della disciplina per gli assegni familiari (ora assegno unico,
che la GNa sta già percependo) ed eventuali altri sussidi da erogarsi da enti pubblici
o privati e per eventuali domande ovvero richieste a enti pubblici, i figli sono da
considerarsi a tutti gli effetti a carico della madre;
pagina 4 di 15 11. condannare il SI. a corrispondere l'importo di euro 200,00.- mensili a titolo Pt_1
di assegno periodico per il contributo al mantenimento della SI.ra . Pt_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa”;
precisate dalla parte resistente (nella memoria integrativa di CP_1
costituzione del 05/05/2023):
” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
1) Nel merito ed in via definitiva dichiarare la separazione dei coniugi e CP_1
; Parte_1
2) In ragione alle gravi violazioni degli obblighi familiari derivanti dal matrimonio e
consistenti nell'abbandono morale e materiale del marito nonché nell'abbandono della
casa familiare e dell'impedimento al padre di esercitare la propria figura, disporre
l'addebito di codesta separazione alla moglie;
Parte_1
3) Disporre l'affidamento esclusivo dei figli e al padre Persona_3 Persona_2
. In via subordinata, nella denegata ipotesi, disporre di affidare i figli ad CP_1
entrambi i genitori secondo l'istituto dell'affido condiviso;
4) Riconoscere al padre, in considerazione del corretto e puntuale comportamento dello
stesso, di vedersi ampliato il diritto di visita dei due figli e, precisamente, disporre che i
figli minori e trascorrano con il padre i fine settimana alternati dal venerdì Per_1 Per_2
sera alla domenica sera e due pomeriggi settimanali con pernottamento da concordarsi;
5) Le ferie scolastiche verranno trascorse nella misura della metà con il padre e nella
pagina 5 di 15 misura della metà con la madre. Durante il periodo estivo, i figli potranno trascorrere
con il padre due settimane, anche non consecutive da comunicarsi entro la fine del mese
di maggio;
6) Disporre che le spese straordinarie, previa concordanza sulle stesse da rendersi
obbligatoriamente per iscritto, siano poste nella misura del 50% a carico di entrambi i
genitori e che, a scanso di equivoci, s'intendano per spese straordinarie quelle definite
tali dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Bolzano d.d. 06.09.2018;
7) Disporre che eventuali contributi pubblici (vedasi a titolo esemplificativo l'assegno
unico familiare) e/o privati corrisposti per il mantenimento della prole siano suddivisi
nella misura del 50% tra entrambi i genitori;
8) In punto contributo al mantenimento disporre che un eventuale assegno di contributo
al mantenimento dei figli e sia posta in misura commisurata alla Per_3 Persona_2
capacità economica reddituale del Sig. e che tenga conto dell'ampliamento del Pt_1
diritto di visita dei figli con conseguente proporzionale riduzione dello stesso rispetto a
quanto previsto dall'ordinanza presidenziale d.d. 06.02.23;
9) Non disporre alcunché a titolo di contributo al mantenimento in favore della moglie
in quanto parte economicamente forte della coppia nonché in quanto Parte_1
parte cui addebitare la separazione de quo.
10) Con vittoria di spese ed onorari di lite”;
pagina 6 di 15
precisate dal Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero conclude affinché il Giudice
voglia dichiarare la separazione dei coniugi con affidamento condiviso dei figli e
collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita e obbligo di mantenimento
da parte del padre nella misura stabilita dal Giudice”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/11/2022 la parte ricorrente . Parte_1
ha adito il Tribunale di Bolzano chiedendo la separazione giudiziale;
la Pt_2
parte resistente si è costituita nel procedimento. CP_1
2. Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 06/02/2023 davanti al Giudice
delegato dalla Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione, che è fallito. Dal
verbale dell'udienza risulta il seguente accordo temporaneo tra le parti: “Dopo ampia
discussione le parti chiedono concordemente che venga disposto in via temporanea il
collocamento dei figli minori presso la madre e che vengano incaricati i servizi sociali
di avviare visite accompagnate tra il padre e i minori. Le parti concordano altresì che il
SI. corrisponda a titolo di mantenimento dei figli l'importo mensile di euro Pt_1
200,00 a figlio e che le straordinarie vengano suddivise al 50% tra i coniugi” (verbale d'udienza di data 06/02/2023). Nel rispetto dell'accordo raggiunto, il Giudice delegato pagina 7 di 15 ha emesso con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e dei figli (cfr. ordinanza del 06/02/2023).
3. All'ultima udienza del 05/03/2025, svoltasi per trattazione scritta, la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni;
per la parte resistente, il cui procuratore aveva rinunciato al mandato (cfr. rinuncia del 21/10/2024), si fa riferimento alle conclusioni richieste nella memoria integrativa di costituzione del 05/05/2023 (rito pre – Cartabia).
Il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
4. Dagli atti emerge quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 14/02/2013 in Lushnje (Albania);
- dal matrimonio sono nati i due figli minorenni: , nato il [...] a Persona_1
Bolzano (BZ), e , nata il [...] a [...]; Persona_2
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
le parti non si sono riconciliate.
Infatti, dagli atti emerge che il matrimonio delle parti è fallito. Si ritiene altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 c.c. e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
5. La valutazione di questo Tribunale concerne in primis la salvaguardia dell'“interesse
morale e materiale” della prole (cfr. art. 337ter, comma secondo, c.c.). A tal proposito,
si precisa che non sono stati sentiti i minori poiché tale ascolto risultava manifestamente pagina 8 di 15 superfluo (cfr. l'art. 473bis.4, comma 2, c.p.c.) dal momento che gli stessi sono stati ripetutamente sentiti dai servizi sociali incaricati.
6. Ai minori compete “il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno dei genitori” (art. 337ter, comma 1, c.c.). Fin dall'inizio del presente procedimento è apparso che il rapporto dei figli con il padre fosse in crisi poiché i figli rifiutavano le visite, mostrando paura e riluttanza. I servizi sociali, richiesti dal Giudice,
hanno svolto un lungo percorso (visite protette e assistite) per avvicinare i figli al padre
(agli atti ci sono ben sei relazioni dei servizi sociali: dal 12/05/2023 fino al 21/10/2024),
ma con scarso successo: “L'andamento delle visite tra padre e figli non ha subito
miglioramenti SInificativi. Il padre non ha colto i suggerimenti dati circa le modalità di
organizzazione dei propri incontri con i figli, menzionate in precedenza, nemmeno a
seguito dell'incontro allargato effettuato alla presenza di entrambe le parti coadiuvate
dai rispettivi legali”; in conclusione, “lo scrivente servizio, non valuta possibile
prevedere un aumento delle visite tra il genitore ed i figli, più di quanto sia già stato
disposto dal precedente provvedimento” (relazione dei servizi sociali del 21/10/2024),
ossia come concordato dalle parti all'udienza del 18/01/2024: “Le parti concordano che
nel frattempo le visite libere padre-figli si svolgeranno il giovedì dalle ore 12.30 (il
padre preleverà i figli da scuola) alle ore 18.30 e due domeniche al mese alternate dalle
ore 9.00 alle ore 18.00” (verbale d'udienza del 18/01/2024), ossia senza pernottamento presso il padre.
pagina 9 di 15 7. I servizi sociali nutrono, più profondamente, perplessità sulla capacità genitoriale del padre , ossia “circa le reali capacità di comprensione del padre, per CP_1
tali motivi e per valutare in che termini il GN possa esercitare effettivamente Pt_1
il suo ruolo genitoriale con maggior consapevolezza e responsabilità, nonché per
determinare di quali eventuali sostegni egli abbisogni a supporto della propria
paternità, sarebbe opportuno l´espletamento di una valutazione cognitiva. Tale proposta
non è condivisa dal GN ”. Anche il comportamento processuale del padre Pt_1
denota un suo disinteresse per la prole;
infatti, dopo la rinuncia del mandato da parte del suo procuratore non si era curato di nominare un altro avvocato. I motivi evidenziati giustificano il discostamento dalla regola dell'affidamento condiviso, essendo quest'ultimo contrario all'interesse dei minori (cfr. art. 337quater c.c.); i figli vanno pertanto affidati esclusivamente alla madre che coltiva un buon rapporto educativo con gli stessi;
grazie al suo impegno entrambi ottengono anche buoni risultati scolastici (cfr.
le relazioni scolastiche allegate alla relazione dei servizi sociali del 03/01/2024) per cui si conferisce alla stessa l'esclusiva competenza di decidere le questioni scolastiche dei figli.
8. Con riferimento al contributo per il mantenimento dei due figli minorenni si valorizza la circostanza che soltanto la parte ricorrente si occupa dei figli tenendo in debita considerazione la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla stessa;
inoltre, si tiene conto delle attuali eSIenze dei figli e del principio di proporzionalità
previsto dall'art. 337ter c.c. Nell'anno 2021 il resistente guadagnava € 1.090,41 al mese pagina 10 di 15 (doc. n. 3 di parte resistente: PF2022), la ricorrente € 1.306,16 (doc. n. 6 di parte ricorrente). Quest'ultima risulta gravata da un canone d'affitto mensile di € 720,00 (cfr.
doc. n. 7 di parte ricorrente: modello 730/2022), mentre il resistente paga come affitto mensile soltanto € 475,00. Sussistono, perciò, buone ragioni per aumentare il mantenimento mensile a carico del padre per ciascun figlio, a partire CP_1
dal mese di maggio 2025, da € 200,00 (provvedimenti temporanei e urgenti) a € 250,00
(e quindi Euro 500,00 complessivi) oltre rivalutazione annuale ASTAT e oltre al 50%
delle spese straordinarie dei figli (così come definiti nel protocollo d'intesa vigente presso questo Tribunale). Gli assegni familiari (tra cui il c.d. assegno unico) e altri contributi pubblici spettanti per la prole sono dovuti alla sola madre
[...]
. Parte_1 Pt_2
9. La richiesta di parte ricorrente di essere autorizzata a richiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio dei figli può essere accolto in corrispondenza all'affido esclusivo della prole alla stessa parte.
10. Nessuna giustificazione trova la richiesta del resistente di addebitare la separazione alla moglie. La denuncia sporta dal SI. per presunta lesione personale CP_1
e minaccia (doc. n. 2 della parte resistente) è stata archiviata dal Gip su richiesta del PM
(doc. n. 8 di parte ricorrente). Inoltre, la moglie aveva abbandonata la casa familiare a seguito dello sfratto per morosità dell'immobile, circostanza neppure contestata dalla parte ricorrente: “Pochi giorni prima del termine per l'esecuzione forzata, al rientro alla
pagina 11 di 15 sera dalla giornata lavorativa, il Sig. ha trovato la casa vuota” (memoria Pt_1
integrativa di parte resistente, pag. 3).
11. Ma anche la richiesta della ricorrente di ricevere dal resistente un mantenimento di €
200 mensili non può essere accolta poiché la moglie dispone, come sopra evidenziato, di un reddito addirittura superiore a quello del marito.
12. Le spese di lite sono a carico, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., della parte resistente e sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale
10/03/2014 n. 55. In considerazione del fatto che la presente causa era di facile soluzione, si ritiene equo applicare i valori minimi per le singole fasi di cui allo scaglione di valore indeterminabile - complessità bassa, liquidando per il compenso complessivamente € 3.809,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre CPA ed
IVA sulle poste soggette come per legge.
13. La competenza del Tribunale adito sussiste ai sensi degli artt. 473bis.11 e 473bis.47
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di ConSIlio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. cc., 337bis ss. cc., 473bis. ss. c.p.c. e ritenuta la propria competenza
pronuncia
la giudiziale separazione dei coniugi pagina 12 di 15 . nata a [...], LUSHNJE (ALBANIA) il Parte_1 Pt_2
27/05/1991,
e
, nato a [...] il [...], CP_1
coniugatisi a Lushnje (Albania) il 14/02/2013, autorizzandoli a vivere separatamente;
dispone
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni:
1. I figli , nato il [...] a [...], e , nata Persona_1 Persona_2
il 22/09/2016 a Bolzano, sono affidati, ai sensi dell'art. 337quater c.c., esclusivamente alla madre . he deciderà anche da sola su tutte le Parte_1 Pt_2
questioni scolastiche dei figli.
2. I suddetti figli continueranno a convivere con la madre . Parte_1
e avranno nel luogo di convivenza con la madre la loro residenza Pt_2
anagrafica.
3. Il padre ha il diritto e il dovere di vedere i figli, senza CP_1
pernottamento, tutti i giovedì dalle ore 12.30 alle ore 18.30 e due domeniche al mese alternate dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Si rinnova l'incarico ai servizi sociali territorialmente competenti di supervisionare le visite in questione fintanto che sussista la necessità per il bene dei figli.
pagina 13 di 15 4. Il padre è obbligato ad aumentare, a partire dal mese di maggio CP_1
2025 e fino all'indipendenza economica dei figli, l'importo mensile di € 200,00 a €
250,00 per ogni figlio (e quindi € 500,00 al mese in totale) a titolo di mantenimento ordinario degli stessi. Il contributo di mantenimento è rivalutato in base ai dati ASTAT
per la provincia di Bolzano con prima rivalutazione a maggio 2026 (con base maggio
2025) e deve essere versato in anticipo sul conto della SI.ra . Parte_1
IBAN: ITT91C0306911622100000008530, entro il 5° giorno di ogni Pt_2
mese.
5. Il padre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle CP_1
spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli;
sul punto si richiama integralmente a quanto statuito nel protocollo d'intesa tra Tribunale di Bolzano, Procura
di Bolzano, ConSIlio ordine avvocati di Bolzano e Osservatorio nazionale dul diritti di famiglia attualmente in vigore.
6. Gli assegni familiari e ogni eventuale contribuzione o sovvenzione pubblica
(compreso l'assegno unico) andranno a beneficio esclusivo della madre
[...]
. Parte_1 Pt_2
7. Si autorizza la madre . a richiedere, senza la Parte_1 Pt_2
firma del padre , il rilascio di documenti di identità, permessi di CP_1
soggiorno e passaporti per le figlie minori.
8. Il resistente deve rimborsare alla ricorrente CP_1 Parte_1
a titolo di spese di lite, € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre
[...] Pt_2
pagina 14 di 15 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 125,00 per spese esenti, e successive occorrende;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge
Si comunica la sentenza ai servizi sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di ConSIlio, il 06/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3792/2022
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale n. R.G. 3792/2022 promossa da
. nata il [...] a [...], LUSHNJE Parte_1 Pt_2
(ALBANIA), codice fiscale: , con l'avv. MUSTO ENRICO, C.F._1
- parte ricorrente -;
pagina 1 di 15 contro
, nato il [...] a [...], codice fiscale: CP_1
, C.F._2
- parte resistente;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
avente per oggetto:
RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI:
precisate dalla parte ricorrente . (con note Parte_1 Pt_2
scritte di data 04/03/2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzando i coniugi a vivere separati.
2. ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile del Comune competente
dell'emananda sentenza di separazione del matrimonio celebrato in data 14.02.2013 in
Albania;
pagina 2 di 15
3. disporsi l'affidamento esclusivo dei figli e alla madre Persona_1 Persona_2
GNa ; Parte_1
4. riconoscere alla sola madre, GNa , il permesso di iscrivere i figli Parte_1
e nei propri documenti validi per l'espatrio; Persona_1 Persona_2
5. disporre che la SI.ra sia la sola tenuta a prestare il proprio Pt_1
consenso/autorizzazione e conseguentemente l'unica a firmare i documenti inerenti le
questioni scolastiche dei figli;
6. disporre, anche in considerazione delle relazioni dei servizi sociali che hanno
monitorato il rapporto padre-figli, che il padre possa vedere i bambi solo un pomeriggio
a settimana e due domeniche al mese, senza possibilità di pernottamento presso lo
stesso, non sussistendo i presupposti per l'instaurazione di un rapporto differente;
7. in considerazione della permanenza dei figli unicamente presso l'abitazione della
madre, condannare il GN a versare alla GNa , con CP_1 Parte_1
bonifico sul suo conto corrente bancario, quale assegno periodico per il mantenimento
dei figli e fino alla loro maggiore età ed indipendenza Persona_1 Persona_2
economica, l'importo di € 400,00.- ciascuno e dunque € 800.00.- complessivi. Tale
importo dovrà essere versato con bonifico bancario alla SI.ra , in via Parte_1
anticipata e entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente a quest'ultima intestato
(IBAN: ITT91C0306911622100000008530);
pagina 3 di 15
8. disporre che l'importo di cui al punto 7 venga rivalutato annualmente, in via
automatica e senza necessità di specifica richiesta, sulla base degli indici ASTAT del
costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai della Provincia di Bolzano;
9. disporre che siano poste nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori le spese
straordinarie (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle mediche –
compresi i costi di degenza - e dentistiche, oculistiche, ortopediche, per visite
specialistiche, per occhiali o lenti a contatto, per farmaci, per iscrizioni a corsi per
attività sportive e ricreative, formative e artistiche) nonché quelle scolastiche (rette di
iscrizione e frequenza all'asilo e alla scuola, gite scolastiche, libri di testo e materiale
didattico, lezioni e corsi collegati al rendimento scolastico, ecc.) riguardanti i figli;
disporre che il SI. rimborsi il 50% delle spese sostenute dalla GNa Pt_1 Pt_1
nell'interesse dei comuni figli, entro 10 giorni dalla semplice presentazione del
documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, non sarà necessaria
alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute
necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (ad
esempio tasse d'iscrizione, libri di testo, ecc.);
10. dichiararsi che ai sensi della disciplina per gli assegni familiari (ora assegno unico,
che la GNa sta già percependo) ed eventuali altri sussidi da erogarsi da enti pubblici
o privati e per eventuali domande ovvero richieste a enti pubblici, i figli sono da
considerarsi a tutti gli effetti a carico della madre;
pagina 4 di 15 11. condannare il SI. a corrispondere l'importo di euro 200,00.- mensili a titolo Pt_1
di assegno periodico per il contributo al mantenimento della SI.ra . Pt_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa”;
precisate dalla parte resistente (nella memoria integrativa di CP_1
costituzione del 05/05/2023):
” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
1) Nel merito ed in via definitiva dichiarare la separazione dei coniugi e CP_1
; Parte_1
2) In ragione alle gravi violazioni degli obblighi familiari derivanti dal matrimonio e
consistenti nell'abbandono morale e materiale del marito nonché nell'abbandono della
casa familiare e dell'impedimento al padre di esercitare la propria figura, disporre
l'addebito di codesta separazione alla moglie;
Parte_1
3) Disporre l'affidamento esclusivo dei figli e al padre Persona_3 Persona_2
. In via subordinata, nella denegata ipotesi, disporre di affidare i figli ad CP_1
entrambi i genitori secondo l'istituto dell'affido condiviso;
4) Riconoscere al padre, in considerazione del corretto e puntuale comportamento dello
stesso, di vedersi ampliato il diritto di visita dei due figli e, precisamente, disporre che i
figli minori e trascorrano con il padre i fine settimana alternati dal venerdì Per_1 Per_2
sera alla domenica sera e due pomeriggi settimanali con pernottamento da concordarsi;
5) Le ferie scolastiche verranno trascorse nella misura della metà con il padre e nella
pagina 5 di 15 misura della metà con la madre. Durante il periodo estivo, i figli potranno trascorrere
con il padre due settimane, anche non consecutive da comunicarsi entro la fine del mese
di maggio;
6) Disporre che le spese straordinarie, previa concordanza sulle stesse da rendersi
obbligatoriamente per iscritto, siano poste nella misura del 50% a carico di entrambi i
genitori e che, a scanso di equivoci, s'intendano per spese straordinarie quelle definite
tali dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Bolzano d.d. 06.09.2018;
7) Disporre che eventuali contributi pubblici (vedasi a titolo esemplificativo l'assegno
unico familiare) e/o privati corrisposti per il mantenimento della prole siano suddivisi
nella misura del 50% tra entrambi i genitori;
8) In punto contributo al mantenimento disporre che un eventuale assegno di contributo
al mantenimento dei figli e sia posta in misura commisurata alla Per_3 Persona_2
capacità economica reddituale del Sig. e che tenga conto dell'ampliamento del Pt_1
diritto di visita dei figli con conseguente proporzionale riduzione dello stesso rispetto a
quanto previsto dall'ordinanza presidenziale d.d. 06.02.23;
9) Non disporre alcunché a titolo di contributo al mantenimento in favore della moglie
in quanto parte economicamente forte della coppia nonché in quanto Parte_1
parte cui addebitare la separazione de quo.
10) Con vittoria di spese ed onorari di lite”;
pagina 6 di 15
precisate dal Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero conclude affinché il Giudice
voglia dichiarare la separazione dei coniugi con affidamento condiviso dei figli e
collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita e obbligo di mantenimento
da parte del padre nella misura stabilita dal Giudice”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/11/2022 la parte ricorrente . Parte_1
ha adito il Tribunale di Bolzano chiedendo la separazione giudiziale;
la Pt_2
parte resistente si è costituita nel procedimento. CP_1
2. Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 06/02/2023 davanti al Giudice
delegato dalla Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione, che è fallito. Dal
verbale dell'udienza risulta il seguente accordo temporaneo tra le parti: “Dopo ampia
discussione le parti chiedono concordemente che venga disposto in via temporanea il
collocamento dei figli minori presso la madre e che vengano incaricati i servizi sociali
di avviare visite accompagnate tra il padre e i minori. Le parti concordano altresì che il
SI. corrisponda a titolo di mantenimento dei figli l'importo mensile di euro Pt_1
200,00 a figlio e che le straordinarie vengano suddivise al 50% tra i coniugi” (verbale d'udienza di data 06/02/2023). Nel rispetto dell'accordo raggiunto, il Giudice delegato pagina 7 di 15 ha emesso con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e dei figli (cfr. ordinanza del 06/02/2023).
3. All'ultima udienza del 05/03/2025, svoltasi per trattazione scritta, la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni;
per la parte resistente, il cui procuratore aveva rinunciato al mandato (cfr. rinuncia del 21/10/2024), si fa riferimento alle conclusioni richieste nella memoria integrativa di costituzione del 05/05/2023 (rito pre – Cartabia).
Il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
4. Dagli atti emerge quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 14/02/2013 in Lushnje (Albania);
- dal matrimonio sono nati i due figli minorenni: , nato il [...] a Persona_1
Bolzano (BZ), e , nata il [...] a [...]; Persona_2
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
le parti non si sono riconciliate.
Infatti, dagli atti emerge che il matrimonio delle parti è fallito. Si ritiene altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 c.c. e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
5. La valutazione di questo Tribunale concerne in primis la salvaguardia dell'“interesse
morale e materiale” della prole (cfr. art. 337ter, comma secondo, c.c.). A tal proposito,
si precisa che non sono stati sentiti i minori poiché tale ascolto risultava manifestamente pagina 8 di 15 superfluo (cfr. l'art. 473bis.4, comma 2, c.p.c.) dal momento che gli stessi sono stati ripetutamente sentiti dai servizi sociali incaricati.
6. Ai minori compete “il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno dei genitori” (art. 337ter, comma 1, c.c.). Fin dall'inizio del presente procedimento è apparso che il rapporto dei figli con il padre fosse in crisi poiché i figli rifiutavano le visite, mostrando paura e riluttanza. I servizi sociali, richiesti dal Giudice,
hanno svolto un lungo percorso (visite protette e assistite) per avvicinare i figli al padre
(agli atti ci sono ben sei relazioni dei servizi sociali: dal 12/05/2023 fino al 21/10/2024),
ma con scarso successo: “L'andamento delle visite tra padre e figli non ha subito
miglioramenti SInificativi. Il padre non ha colto i suggerimenti dati circa le modalità di
organizzazione dei propri incontri con i figli, menzionate in precedenza, nemmeno a
seguito dell'incontro allargato effettuato alla presenza di entrambe le parti coadiuvate
dai rispettivi legali”; in conclusione, “lo scrivente servizio, non valuta possibile
prevedere un aumento delle visite tra il genitore ed i figli, più di quanto sia già stato
disposto dal precedente provvedimento” (relazione dei servizi sociali del 21/10/2024),
ossia come concordato dalle parti all'udienza del 18/01/2024: “Le parti concordano che
nel frattempo le visite libere padre-figli si svolgeranno il giovedì dalle ore 12.30 (il
padre preleverà i figli da scuola) alle ore 18.30 e due domeniche al mese alternate dalle
ore 9.00 alle ore 18.00” (verbale d'udienza del 18/01/2024), ossia senza pernottamento presso il padre.
pagina 9 di 15 7. I servizi sociali nutrono, più profondamente, perplessità sulla capacità genitoriale del padre , ossia “circa le reali capacità di comprensione del padre, per CP_1
tali motivi e per valutare in che termini il GN possa esercitare effettivamente Pt_1
il suo ruolo genitoriale con maggior consapevolezza e responsabilità, nonché per
determinare di quali eventuali sostegni egli abbisogni a supporto della propria
paternità, sarebbe opportuno l´espletamento di una valutazione cognitiva. Tale proposta
non è condivisa dal GN ”. Anche il comportamento processuale del padre Pt_1
denota un suo disinteresse per la prole;
infatti, dopo la rinuncia del mandato da parte del suo procuratore non si era curato di nominare un altro avvocato. I motivi evidenziati giustificano il discostamento dalla regola dell'affidamento condiviso, essendo quest'ultimo contrario all'interesse dei minori (cfr. art. 337quater c.c.); i figli vanno pertanto affidati esclusivamente alla madre che coltiva un buon rapporto educativo con gli stessi;
grazie al suo impegno entrambi ottengono anche buoni risultati scolastici (cfr.
le relazioni scolastiche allegate alla relazione dei servizi sociali del 03/01/2024) per cui si conferisce alla stessa l'esclusiva competenza di decidere le questioni scolastiche dei figli.
8. Con riferimento al contributo per il mantenimento dei due figli minorenni si valorizza la circostanza che soltanto la parte ricorrente si occupa dei figli tenendo in debita considerazione la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla stessa;
inoltre, si tiene conto delle attuali eSIenze dei figli e del principio di proporzionalità
previsto dall'art. 337ter c.c. Nell'anno 2021 il resistente guadagnava € 1.090,41 al mese pagina 10 di 15 (doc. n. 3 di parte resistente: PF2022), la ricorrente € 1.306,16 (doc. n. 6 di parte ricorrente). Quest'ultima risulta gravata da un canone d'affitto mensile di € 720,00 (cfr.
doc. n. 7 di parte ricorrente: modello 730/2022), mentre il resistente paga come affitto mensile soltanto € 475,00. Sussistono, perciò, buone ragioni per aumentare il mantenimento mensile a carico del padre per ciascun figlio, a partire CP_1
dal mese di maggio 2025, da € 200,00 (provvedimenti temporanei e urgenti) a € 250,00
(e quindi Euro 500,00 complessivi) oltre rivalutazione annuale ASTAT e oltre al 50%
delle spese straordinarie dei figli (così come definiti nel protocollo d'intesa vigente presso questo Tribunale). Gli assegni familiari (tra cui il c.d. assegno unico) e altri contributi pubblici spettanti per la prole sono dovuti alla sola madre
[...]
. Parte_1 Pt_2
9. La richiesta di parte ricorrente di essere autorizzata a richiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio dei figli può essere accolto in corrispondenza all'affido esclusivo della prole alla stessa parte.
10. Nessuna giustificazione trova la richiesta del resistente di addebitare la separazione alla moglie. La denuncia sporta dal SI. per presunta lesione personale CP_1
e minaccia (doc. n. 2 della parte resistente) è stata archiviata dal Gip su richiesta del PM
(doc. n. 8 di parte ricorrente). Inoltre, la moglie aveva abbandonata la casa familiare a seguito dello sfratto per morosità dell'immobile, circostanza neppure contestata dalla parte ricorrente: “Pochi giorni prima del termine per l'esecuzione forzata, al rientro alla
pagina 11 di 15 sera dalla giornata lavorativa, il Sig. ha trovato la casa vuota” (memoria Pt_1
integrativa di parte resistente, pag. 3).
11. Ma anche la richiesta della ricorrente di ricevere dal resistente un mantenimento di €
200 mensili non può essere accolta poiché la moglie dispone, come sopra evidenziato, di un reddito addirittura superiore a quello del marito.
12. Le spese di lite sono a carico, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., della parte resistente e sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale
10/03/2014 n. 55. In considerazione del fatto che la presente causa era di facile soluzione, si ritiene equo applicare i valori minimi per le singole fasi di cui allo scaglione di valore indeterminabile - complessità bassa, liquidando per il compenso complessivamente € 3.809,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre CPA ed
IVA sulle poste soggette come per legge.
13. La competenza del Tribunale adito sussiste ai sensi degli artt. 473bis.11 e 473bis.47
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di ConSIlio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. cc., 337bis ss. cc., 473bis. ss. c.p.c. e ritenuta la propria competenza
pronuncia
la giudiziale separazione dei coniugi pagina 12 di 15 . nata a [...], LUSHNJE (ALBANIA) il Parte_1 Pt_2
27/05/1991,
e
, nato a [...] il [...], CP_1
coniugatisi a Lushnje (Albania) il 14/02/2013, autorizzandoli a vivere separatamente;
dispone
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni:
1. I figli , nato il [...] a [...], e , nata Persona_1 Persona_2
il 22/09/2016 a Bolzano, sono affidati, ai sensi dell'art. 337quater c.c., esclusivamente alla madre . he deciderà anche da sola su tutte le Parte_1 Pt_2
questioni scolastiche dei figli.
2. I suddetti figli continueranno a convivere con la madre . Parte_1
e avranno nel luogo di convivenza con la madre la loro residenza Pt_2
anagrafica.
3. Il padre ha il diritto e il dovere di vedere i figli, senza CP_1
pernottamento, tutti i giovedì dalle ore 12.30 alle ore 18.30 e due domeniche al mese alternate dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Si rinnova l'incarico ai servizi sociali territorialmente competenti di supervisionare le visite in questione fintanto che sussista la necessità per il bene dei figli.
pagina 13 di 15 4. Il padre è obbligato ad aumentare, a partire dal mese di maggio CP_1
2025 e fino all'indipendenza economica dei figli, l'importo mensile di € 200,00 a €
250,00 per ogni figlio (e quindi € 500,00 al mese in totale) a titolo di mantenimento ordinario degli stessi. Il contributo di mantenimento è rivalutato in base ai dati ASTAT
per la provincia di Bolzano con prima rivalutazione a maggio 2026 (con base maggio
2025) e deve essere versato in anticipo sul conto della SI.ra . Parte_1
IBAN: ITT91C0306911622100000008530, entro il 5° giorno di ogni Pt_2
mese.
5. Il padre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle CP_1
spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli;
sul punto si richiama integralmente a quanto statuito nel protocollo d'intesa tra Tribunale di Bolzano, Procura
di Bolzano, ConSIlio ordine avvocati di Bolzano e Osservatorio nazionale dul diritti di famiglia attualmente in vigore.
6. Gli assegni familiari e ogni eventuale contribuzione o sovvenzione pubblica
(compreso l'assegno unico) andranno a beneficio esclusivo della madre
[...]
. Parte_1 Pt_2
7. Si autorizza la madre . a richiedere, senza la Parte_1 Pt_2
firma del padre , il rilascio di documenti di identità, permessi di CP_1
soggiorno e passaporti per le figlie minori.
8. Il resistente deve rimborsare alla ricorrente CP_1 Parte_1
a titolo di spese di lite, € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre
[...] Pt_2
pagina 14 di 15 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 125,00 per spese esenti, e successive occorrende;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge
Si comunica la sentenza ai servizi sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di ConSIlio, il 06/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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