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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 1844/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1844 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 proposta da:
(C.F. ), con l'avv. Battista Dario;
Parte_1 C.F._1
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1
l'avv. Palamara Valentina;
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
E
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli.
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.01.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva, innanzi a Parte_1 questo Tribunale, per sentirli condannare, CP_1 Controparte_4 Controparte_3 in solido fra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 26.05.2016 nel quale esso attore era rimasto coinvolto come pedone.
A fondamento della sua domanda, deduceva: Parte_1
a) che in data 26 maggio 2016, alle ore 11:00, esso attore, mentre percorreva a piedi la via
Antonino Altomonte di Palmi, giunto nei pressi della scuola agraria, aveva trovato ostruito il proprio passaggio da un autocarro modello IVECO Daily (tg. ES231ZJ), di proprietà di
[...]
[...] [..
[...]
condotto nell'occasione da e assicurato con CP_5 Controparte_2 CP_1 parcheggiato a margine della carreggiata e nel senso inverso di marcia di esso attore;
b) che, mentre esso attore stava superando l'autocarro sul lato sinistro e si trovava vicino alla ruota posteriore del cassone, aveva avviato una manovra di ripartenza del mezzo, Controparte_2 facendo cadere dal veicolo una lastra di vetro caricata sullo stesso, che, rompendosi per l'impatto con il cassone del medesimo veicolo, aveva colpito il braccio sinistro di esso attore;
c) che esso attore era stato immediatamente trasportato presso il P.P.I. di Palmi con un mezzo privato e subito dopo trasferito dai sanitari del 118 presso il P.S. dell'ospedale di EN;
d) che, a seguito del sinistro, esso attore aveva riportato una grave lesione al braccio sinistro
(“ferita da taglio avrambraccio sx con lesione completa del nervo radiale, dell'arteria radiale, dei tendini estensore lungo e breve del carpo e del brachioradiale”), che aveva reso necessario un intervento chirurgico di “tenoraffia termino- radiale, neuroraffia e arterioraffia”;
e) che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità di come Controparte_2 ammesso da quest'ultimo nell'apposito modulo di constatazione amichevole;
f) che, in definitiva, in conseguenza del sinistro, esso attore aveva riportato danni patrimoniali e non patrimoniali che avrebbero dovuto essere risarciti da in quanto esclusivo Controparte_2 responsabile, in solido con (proprietaria del veicolo) e l'assicurazione Controparte_3 [...]
[...] si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva: a) la nullità dell'atto di CP_1 citazione per omessa indicazione degli elementi di fatto costituenti le ragioni della domanda stessa;
b) l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda ex art.148 C.d.a. per omessa indicazione dei testi sia nel modello CAI che nella lettera di messa in mora. Nel merito, CP_1 contestava la domanda attorea sotto il profilo dell'an e del quantum e chiedeva il rigetto della stessa, in quanto infondata in fatto e in diritto, contestando la ricostruzione dei fatti così come prospettata dall'attore e la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato in citazione, perché in netto contrasto con la dichiarazione di “riferito taglio da MO” contenuta nella scheda di missione
SUEM del 26.05.2016 e con il contenuto delle registrazioni delle chiamate telefoniche intercorse tra gli operatori sanitari del P.P.I. di Palmi, la centrale operativa del 118 e i sanitari dell'Ospedale di EN. In ordine a tale fatto, inoltre, l'impresa assicurativa rappresentava di avere depositato una querela presso la Procura della Repubblica di Palmi e che il procedimento era trasferito per competenza alla Procura della Repubblica di Trieste (e iscritto al nr. 2538/17 R.G.N.R). La compagnia assicurativa, inoltre, chiedeva la condanna dell'attore per lite temeraria.
pur regolarmente citati, rimanevano contumaci. Controparte_4 Controparte_3
Alla prima udienza del 02.03.2018, il giudice dichiarava la contumacia di Controparte_2
e e concedeva alle parti i termini perentori ex art. 183 co. 6 c.p.c. Controparte_3
Successivamente, con ordinanza del 29.06.2018, il giudice accoglieva l'istanza del
16.06.2018 proposta da e disponeva la sospensione del giudizio in attesa della CP_1 definizione del processo penale nel frattempo instauratosi presso il Tribunale di Trieste (recante n.
2538/2017 RGNR e RGIP 671/2018 sez. GIP-GUP Tribunale di Trieste) a seguito della querela proposta da CP_1
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Con atto del 09.05.2023, riassumeva, dinnanzi a questo Tribunale, la Parte_1 causa nei confronti di e insisteva in tutte CP_1 Controparte_4 Controparte_3 le richieste, deduzioni e conclusioni già formulate nei precedenti scritti difensivi.
Con comparsa di costituzione in riassunzione del 06.09.2023, si costituiva nel CP_1 giudizio di riassunzione, riproponendo tutte le eccezioni, deduzioni e conclusioni già articolate nei precedenti atti.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'escussione di nr. 1 testi ( Tes_1
).
[...]
Con ordinanza del 08.10.2024, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni al 24.01.2025. Infine, con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 24.01.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e, con ordinanza del 27.01.2025, la causa veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Nel merito, la domanda proposta da è infondata e deve essere rigettata Parte_1 per i motivi di seguito esposti.
Il rigetto nel merito rende superfluo, per il principio della ragione più liquida, l'esame delle questioni pregiudiziali e/o preliminari sollevate dall'assicurazione convenuta (sul punto, v., ex multis, Cass. civ. nr. 363/2019, secondo cui il principio della ragione più liquida consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre e, ciò, anche in presenza di una questione pregiudiziale o preliminare;
v. anche Cass. civ., sez. un., nr. 9936/2014).
Come già rilevato nelle premesse in fatto, l'attore ha dedotto di essere stato coinvolto, quale pedone, in un incidente stradale verificatosi a causa della condotta colposa del conducente del motocarro tg. ES231ZJ che, nell'effettuare una imprudente manovra di ripartenza, avrebbe fatto cadere una lastra di vetro posizionata sul veicolo, che avrebbe prima sbattuto sul cassone del veicolo stesso, così rompendosi, e poi colpito il braccio sinistro dell'attore procurando a quest'ultimo una profonda ferita.
A fronte di tale domanda, la compagnia assicurativa convenuta ha contestato la verificazione del sinistro secondo le modalità descritte dall'attore, contestando la ricostruzione dei fatti così come prospettata da e la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato in citazione. Parte_1
Orbene, la domanda attorea non merita accoglimento perché manca, in atti, la piena prova della verificazione del sinistro secondo le modalità allegate da parte attrice (prova, questa, che avrebbe dovuto essere fornita dall'attore in considerazione delle difese dell'assicurazione convenuta, che ha, appunto, contestato anche l'an della pretesa azionata). Ed infatti, l'unico teste presente al momento del sinistro ( ) ha reso Testimone_1 dichiarazioni generiche circa la dinamica del sinistro, che non si ritengono sufficienti per ritenere compiutamente provato il fatto, anche perché le stesse sono – almeno parzialmente - in contraddizione con la stessa dinamica riferita dall'attore (circa i criteri per la valutazione di
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attendibilità del teste, v., ex multis, Cass. civ. n. 21239/2019; Cass. civ. nr. 26457/2021, secondo cui il giudice può basarsi su elementi di natura oggettiva quali, tra gli altri, la precisione e completezza della dichiarazione ovvero le possibili contraddizioni).
In proposito, deve, invero, rilevarsi che il teste ha affermato che il motocarro Testimone_1 di proprietà di era parcheggiato sul margine della carreggiata, ma non ha fatto Controparte_3 alcun riferimento ad alcuna manovra di guida intrapresa da e, quindi, alla Controparte_2 circostanza che il veicolo fosse in movimento né alla presenza, sul veicolo stesso, del conducente del mezzo (v. dichiarazioni rese all'udienza del 05.07.2024: “io ho visto un furgone fermo di fronte all'entrata della scuola, mentre c'era un ragazzo che stava percorrendo la detta via sul margine destro della strada dove era parcheggiato il furgone. (…) Ad un tratto nel mentre il ragazzo passava vicino al furgone, anzi lo costeggiava per non andare in mezzo alla strada ho visto che qualcosa cadeva dall'alto del furgone”). Tali dichiarazioni risultano in contraddizione con la dinamica descritta dall'attore, riportata anche sul modello CAI allegato alle lettere di messa in mora inviate all'assicurazione, secondo cui il sinistro si sarebbe verificato a seguito della condotta di guida imprudente di Controparte_2 che avrebbe determinato la caduta delle lastre di vetro (v. deduzioni attoree nell'atto di citazione e articolazione cap. 4 delle prove orali;
v. anche lettere di messa in mora inviate all'assicurazione e dinamica riportata sul modello CAI).
A ciò si aggiunga che il teste ha genericamente riferito in merito all'incidente, dando vagamente atto della caduta di pezzi di vetro dall'alto del mezzo, senza precisare la causa che avrebbe originato detta caduta (specificazione che si sarebbe senz'altro resa necessaria, specialmente se il veicolo era – come dichiarato dallo stesso teste – fermo e non anche in movimento) e senza, comunque, descrivere l'effettiva dinamica del sinistro (“ad un tratto nel mentre il ragazzo passava vicino al furgone, anzi lo costeggiava per non andare in mezzo alla strada ho visto che qualcosa cadeva dall'alto del furgone. Devo precisare che si trattava di un furgone con cassone aperto e che trasportava lastre di vetro. Ad un tratto come ho detto mentre il ragazzo camminava cominciavano a cadere pezzi di vetro rotto”; “quando mi sono avvicinato il ragazzo aveva il braccio pieno di sangue e c'erano vetri per terra. I vetri sono caduti sul braccio ed il braccio era pieno di sangue”); in altre parole, la descrizione dei fatti è incompleta, perché il teste non ha chiarito come avrebbero fatto i pezzi di vetro a cadere dal veicolo, essendo peraltro necessaria, ai fini dell'accertamento della responsabilità, quantomeno la prova di un nesso di causa tra i danni lamentati e la circolazione stradale ai fini dell'applicazione dell'art. 2054 c.c. A ciò si aggiunga, peraltro, che anche il riferimento alla caduta di vari pezzi di vetro dall'alto del veicolo descrive un evento parzialmente diverso da quello dedotto dall'attore, che ha riferito della caduta di un'unica lastra di vetro che, dopo avere colpito il cassone del mezzo, si sarebbe rotta e lo avrebbe colpito al braccio;
inoltre, la caduta di numerosi e plurimi frammenti di vetro sul braccio non risulta coerente, secondo massime di comune esperienza, con le lesioni riscontrate sull'attore, facendo i certificati medici in atti riferimento ad un unico taglio sull'avambraccio sinistro (senza riferimenti a ulteriori lesioni, graffi o escoriazioni).
Ulteriori dubbi sulla dinamica dell'evento sorgono, poi, dalla documentazione sanitaria presente in atti, dalle registrazioni delle conversazioni telefoniche effettuate dai sanitari di primo
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intervento, nonché dalle dichiarazioni rese da alcuni dei testi escussi nel processo penale (iscritto al nr. 360/2019 R.G.T. del Tribunale di Trieste).
In proposito, si rileva che:
a) il teste , escusso in sede penale, ha negato di aver visto dei vetri a terra Testimone_2 quando è intervenuto in soccorso di;
inoltre, non è stato in grado di riferire Parte_1 quante lastre di vetro fossero effettivamente presenti sul furgone e come le stesse fossero eventualmente fissate sullo stesso né come le stesse sarebbero potute cadere, essendo il furgone comunque dotato di sponde laterali;
in definitiva, non ha fornito alcun elemento concreto che possa confermare la dinamica descritta dall'attore;
b) nella scheda del Servizio Urgenza Emergenza Medica del P.P.I. di Palmi, ove l'attore è stato accompagnato da nell'immediatezza dei fatti, si fa riferimento - nella parte Testimone_2 in cui vengono riportate le lesioni riscontrate sull'odierno attore - ad un taglio da MO per come riferito dallo stesso danneggiato (v. scheda SUEM allegata da alla comparsa CP_1 di costituzione e risposta: “Profonda ferita arto sup. sx (Riferito taglio da MO)”; la compilazione di detta scheda è stata eseguita dal dott. che ha Persona_1 dichiarato, in sede penale, di avere appreso dallo stesso che la ferita de qua era Parte_1 stata causata da un taglio da MO (v. dichiarazioni rese all'udienza penale del 21.06.2019:
“abbiamo chiesto cosa è successo e c'è stato riferito che lui si era tagliato con una MO”); che sia stato lo stesso a riferire la dinamica del sinistro è circostanza coerente Parte_1 con le dichiarazioni di - persona che aveva accompagnato l'attore in ospedale – il Testimone_2 quale ha negato di avere interloquito con sanitari del P.P.I. di Palmi, non essendo neppure stato informato, nell'immediatezza dei fatti, delle modalità del sinistro;
in ogni caso, quand'anche la dinamica del taglio da MO fosse stata inizialmente riferita da , ciò che risulta Controparte_6 rilevante, ai fini della disamina del complessivo quadro probatorio in atti, è che in sede di accesso al primo soccorso è stata riferita comunque una dinamica completamente diversa da quella riportata nell'atto di citazione (oltre che in contraddizione con quella riferita da in sede di Testimone_2 dibattimento e dal teste in questo giudizio); si precisa che, peraltro, le dichiarazioni rese Tes_1 dal teste in sede penale risultano complessivamente attendibili e intrinsecamente coerenti Per_1
e dalle stesse si può concludere che la diagnosi di taglio da MO riportata sulla scheda de qua, secondo la valutazione del teste stesso , era compatibile – per come si dirà anche nel Per_1 prosieguo – con il tipo di ferita riportata da;
Parte_1
c) nella scheda di accettazione nr. 253 del 2016 del P.P.I. di Palmi, si legge, invece, una diversa ricostruzione dell'incidente, anch'essa riferita al momento dell'accesso alla struttura sanitaria, secondo cui la ferita riportata da sarebbe stata causata da “un ferro” Parte_1
(v. scheda di accettazione e dimissioni prodotta dall'attore: “riferisce di essersi ferito con un ferro”); l'inserimento nella scheda di tale dato è avvenuto ad opera del dott. Persona_2 che in sede di SIT ha precisato di avere inserito tale dato su indicazione della persona che ha accompagnato l'attore in ospedale, ovvero (v. dichiarazioni di Testimone_2 Persona_2 rese in sede di SIT del 21.11.2016); sulla scheda della cartella non è tuttavia indicato, con valore probatorio di atto pubblico, chi sia stato il soggetto che ha riferito la dinamica e, in ogni caso,
– si ripete - ha negato di avere interloquito con sanitari del P.P.I. di Palmi;
in ogni Testimone_2
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caso, ciò che è decisivo è che in quella sede è stata riferita comunque una dinamica completamente diversa da quella riportata nell'atto di citazione (oltre che in contraddizione con quella riferita da in sede di dibattimento e dal teste in questo giudizio); Testimone_2 Tes_1
c) nelle trascrizioni delle registrazioni telefoniche effettuate dai sanitari del 118 di Palmi e del Presidio Ospedaliero di EN si fa riferimento – senza esitazioni - ad una profonda ferita provocata da una MO;
tanto emerge dalla telefonata effettuata dal P.P.S. di Palmi all'ambulanza (“qui è arrivato due minuti fa un ragazzo profonda ferita al braccio destro… sinistro che… se l'è tagliato con la MO…”) e alla Centrale Operativa del 118 di Reggio Calabria (“allora stiamo andando al pronto soccorso di EN avvisali (…) digli di tenere a disposizione un chirurgo perché c'è una profonda ferita (…) braccio sinistro da MO”), nonché dalla successiva telefonata effettuata dalla Centrale Operativa del 118 di Reggio Calabria al Pronto
Soccorso di EN (“salve dottoressa il 118, fra dieci minuti arriva in codice rosso l'ambulanza di Palmi che si trovava a Palmi…per una profonda ferita ad un braccio… al braccio sinistro da MO e richiedono con urgenza al pronto soccorso il chirurgo”); d) nella cartella clinica dell'attore, acquisita dalla Polizia Giudiziaria, è stata riscontrata la presenza di un falso certificato medico contenente – nella parte relativa alla diagnosi – il riferimento ad un incidente stradale (v. certificato n. 12421 del 2016 del P.S.S. di EN recante la sottoscrizione di;
v. anche dichiarazioni rese all'udienza del 21.06.2019 dal teste Parte_2
, Ispettore Superiore della P.S., Sez. P.G., della Procura Palmi); nel corso delle Testimone_3 indagini è, infatti, emersa la natura apocrifa della sottoscrizione a nome del dott. Parte_2 apposta sul certificato de quo, come confermato dalla consulente grafologa incaricata dalla Procura di Palmi (v. dichiarazioni rese in sede penale all'udienza del 24.09.2021 dalla CTU Per_3
); l'unico riferimento ad un sinistro stradale rilevabile nelle cartelle cliniche è, dunque,
[...] contenuto in un documento di cui è stata accertata giudizialmente la falsità; né ovviamente la veridicità “sostanziale” delle informazioni contenute nel documento accertato come falso potrebbe desumersi - come invece vorrebbe suggerire la parte attrice - dal contenuto di altro documento
“identico” asseritamente riconducibile a ma privo di alcuna sottoscrizione (peraltro, Pt_2 Pt_2 in sede di SIT, ha immediatamente contestato il documento privo di sottoscrizione, eccependo proprio che trattavasi di copia non firmata e chiedendo l'acquisizione dell'originale; anche in sede di dibattimento ha insistito nella non riconducibilità ad esso teste di alcuno dei certificati Pt_2 medici esibitegli in questa sede, ivi incluso quello privo di sottoscrizione); del resto, lo stesso Pt_2 in sede di dibattimento penale, ha chiarito – come si evidenzierà nel prosieguo - che le ferite riportate da erano evidentemente state causate da una MO, non risultando invece Parte_1 compatibili con una ferita “da ferro” asseritamente causata da un incidente stradale;
ed anzi, proprio in sede penale, è emerso che, appunto, , dinnanzi al dott. aveva ammesso Parte_1 Pt_2 che la ferita era stata causata da un taglio di MO (v. dichiarazioni rese da nel Parte_2 verbale dell'udienza penale del 21.06.2019: “P.M: Cioè a voi il paziente disse che era un incidente?
- Lui ha detto che è incidente stradale, poi io ho insistito, ho detto guarda, Controparte_7 non ci puoi prendere in giro, è troppo evidente che è MO e poi si è convinto pure lui”);
e) più in generale, dalla complessiva documentazione medica in atti sono emersi elementi contraddittori circa la natura e le caratteristiche della ferita e la compatibilità della stessa con la
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dinamica del sinistro per come dedotta dall'attore in citazione;
ed infatti, la prospettazione dell'attore - secondo cui la profonda lesione riportata al braccio sinistro sarebbe stata provocata dalla caduta della lastra di vetro - potrebbe trovare riscontro nelle dichiarazioni del sanitario che ha prestato il primo soccorso all'attore presso il P.P.I. di Palmi, il quale ha riferito di un taglio lineare e non sfrangiato (v. SIT del 21.11.2016 rese dal dott. “a mio avviso Persona_2 dall'esame obbiettivo della stessa non poteva essere stata causata da un ferro, ma bensì da un corpo contundente e tagliente, in quanto il taglio non era sfrangiato ma bensì lineare con segni chiari di lieve contusione”); anche il medico che ha eseguito l'intervento chirurgico presso l'ospedale di EN ha confermato la compatibilità della lesione con un ferita da taglio da vetro (v. dichiarazioni rese dal dott. all'udienza del processo penale del 01.07.2022: “è Testimone_4 una ferita da taglio, una lama, un vetro, insomma la ferita può essere o lacerocontusa, e quindi i margini sono diciamo danneggiati, quand'è una ferita netta il vetro non solo taglia in modo netto ma va anche in profondità, quindi il fatto che abbia lesionato anche i tessuti profondi ancora di più ha valore la tesi di un vetro, (inc.) da taglio”); tuttavia, la stessa valutazione dei sanitari secondo cui la ferita dell'attore presentava contorni netti e compatibili con un taglio da vetro non trova una conferma univoca nella documentazione sanitaria, ed anzi dal compendio probatorio in atti emerge anche una descrizione alternativa della ferita de qua, che secondo altri sanitari sarebbe stata caratterizzata, invece, da margini sfrangiati e sarebbe stata, dunque, incompatibile con un taglio da vetro;
in particolare, depongono in tale ultimo senso, le dichiarazioni rese dal sanitario che ha provveduto alla compilazione della scheda SUAM presso il P.P.I. di Palmi, dott. , il quale Per_1 ha confermato la compatibilità della ferita riportata dal paziente con un taglio cagionato dall'operare meccanico di una MO (v. dichiarazioni rese all'udienza del 21.06.2019 da escusso come teste nel processo penale iscritto al nr. 360/2019 R.G.T. Persona_1 del Tribunale di Trieste: “mi trovavo insieme al personale che era in servizio con me, presso il
PPI, sarebbe il punto di primo intervento, davanti la porta, diciamo del punto di primo intervento di Palmi, è arrivato questo… un ragazzo accompagnato da un'altra persona”; “abbiamo… abbiamo chiesto cosa è successo e c'è stato riferito che lui si era tagliato con una MO”;
“GIUDICE – Okay, e la ferita era compatibile con quanto diceva il paziente? CP_7
– Sì”); ciò che è dirimente è che il teste ha sempre confermato di aver inserito la Per_1 Per_1 diagnosi di ferita da taglio di MO perché coerente con quanto rilevato in sede di primo soccorso e, comunque, lo stesso non ha mai dichiarato di ricordare che si trattava di ferita dai bordi netti, essendosi, sul punto, limitato a richiamare la (diversa) valutazione compiuta dal dott. Tes_4 depongono nel medesimo senso anche le dichiarazioni rese dal dott. sanitario in servizio Pt_2 presso l'Ospedale Santa Maria degli Ungheresi di EN, ove il paziente è stato successivamente trasportato in ambulanza;
in particolare, il teste ha descritto chiaramente i connotati della Pt_2 ferita da MO (“la ferita da MO è una ferita complicata, sfrangiata, lascia molti lembi, perdita di sostanza e così via…”) e ha dichiarato di avere constatato che la diagnosi di ferita da ferro riportata sul foglio di dimissioni del P.P.I. di Palmi non coincideva con le caratteristiche che la ferita dell'attore effettivamente presentava, compatibili, invece, appunto con una ferita da MO (v. dichiarazioni rese all'udienza del 21.06.2019 da escusso come teste Parte_2 nel processo penale iscritto al nr. 360/2019 R.G.T. del Tribunale di Trieste: PAG. 32: “allora, è
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stato portato dal 118 (…) Con diagnosi di una ferita con un ferro in incidente stradale, ma quello che mi ha colpito inizialmente appunto che… io non ho notato una ferita da ferro, da… insomma da punta o da… lacero-contusa, ecco, io ho notato subito che era una ferita da MO…”;
“allora, io a parte la mia convinzione, ho chiesto al mio infermiere che è mio collaboratore di quelli del momento, molto esperto, e assolutamente confermava ferita da MO... ho chiesto al medico del 118 che l'ha portato e confermava che anche lui era d'accordo con la ferita da MO, tutti eravamo d'accordo su questo perché era troppo evidente); in definitiva, dunque, non vi è un quadro probatorio chiaro circa la natura e le caratteristiche della ferita riportata dal danneggiato nell'immediatezza dei fatti, non essendovi dichiarazioni e documentazione univoca sul punto (né potendosi affermare che l'unica dichiarazione distonica, sul punto, sarebbe quella di essendosi espresso nello stesso senso di anche il teste;
diversamente da quanto Pt_2 Pt_2 Per_1 sostenuto da parte attrice, non sono, in definitiva, emersi sufficienti elementi – né dalle prove per testi né dalla documentazione sanitaria, - per ritenere una descrizione della ferita più attendibile rispetto all'altra); ciò, oltre a confermare l'assenza di una prova certa circa l'effettiva natura e dinamica del sinistro oggetto di causa, impedisce, in ogni caso, di stabilire un nesso di causalità certo tra il sinistro descritto dall'attore in citazione (quand'anche provato in atti) e le lesioni dallo stesso riportate, in assenza di una prova delle caratteristiche specifiche della lesione e della sua certa riconducibilità (secondo il criterio del più probabile che non) alla caduta di una lastra di vetro
(e non ad un fatto diverso); né tali dubbi sarebbero potuto essere superati con una CTU medico- legale, in quanto la ferita, essendo trascorsi quasi nove anni dal sinistro, è ormai rimarginata e non più osservabile in dettaglio (il CTU non sarebbe, cioè, comunque stato in grado di riferire con grado di probabilità vicino alla certezza se la ferita al momento dell'accesso al pronto soccorso fosse netta o sfrangiata, stante la rappresentata contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti in atti;
del resto, anche in sede penale non è stata disposta una perizia perchè “una perizia medico-legale compiuta oggi a distanza di anni a ferita rimarginata non sarebbe con ogni probabilità risolutiva”; in ogni caso, la CTU è apparsa superflua per l'assenza di prova, a monte, della dinamica del sinistro descritta dall'attore in citazione, per i motivi già ampiamente esposti).
Orbene, tutti questi elementi introducono inevitabilmente dati contraddittori e distonici rispetto ai fatti rappresentati da in citazione, prospettando gli stessi la possibile Parte_1 verificazione dei fatti diversi e incompatibili con quelli dedotti in giudizio ed impedendo la formulazione di un giudizio di certezza (in senso civilistico) della verificazione del fatto secondo la dinamica dedotta dall'attore (sul punto, risulta, peraltro, irrilevante la circostanza che lo stesso potrebbe aver reso, nella immediatezza dei fatti, delle dichiarazioni ai sanitari Parte_1 in uno stato – comunque non sufficientemente dimostrato – di semincoscienza, poiché il quadro probatorio è di eccessiva incertezza e contraddittorietà non spiegabile e giustificabile solo dall'eventuale condizione psicofisica del danneggiato al momento dell'accesso al presidio ospedaliero).
Né, infine, alle evidenziate incongruenze e carenze probatorie potrebbe sopperire il modello
CAI presente in atti, posto che nessun valore probatorio può essere attribuito a tale documento: ed infatti, l'art. 143 cod. ass. (che disciplina il valore probatorio del modulo in questione) è espressamente riferito all'ipotesi di sinistro coinvolgente più veicoli a motore, e non un veicolo e
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un pedone (v. espressamente, sul punto, ex multis, Cass. Civ. nr. 4919/2020); peraltro, detto modulo
è stato sottoscritto da conducente non proprietario del motocarro coinvolto nel Controparte_2 sinistro, le cui dichiarazioni non hanno natura confessoria e vincolante nei confronti della compagnia assicuratrice (e degli altri litisconsorti) e sono liberamente valutabili dal giudice (v., ex multis, Cass. S.U. n. 10311/2006, richiamata da Cass. civ. n. 25770/2019 e Cass. civ. n. 4010/2018).
A ciò si aggiunga che comunque nel corso del presente giudizio non si è Controparte_2 presentato, senza giustificato motivo, per rispondere all'interrogatorio formale articolato da parte attrice, tenendo una condotta, di fatto, palesemente contrastante con l'ammissione di responsabilità resa in sede stragiudiziale (per questo, non si ritiene di poter ritenere come ammessi i fatti oggetto dei capitoli dell'interrogatorio formale). In definitiva, in considerazione degli esiti dell'istruttoria, non può ritenersi sufficientemente provata l'esistenza del sinistro né la verificazione dello stesso secondo le modalità descritte dall'attore con l'atto introduttivo del giudizio;
a ciò che si aggiunga che, per come evidenziato,
non ha, comunque, fornito neppure adeguata prova della sussistenza di un Parte_1 nesso di causalità, secondo il criterio del più probabile che non, tra il sinistro riferito (anche ove dimostrato) e le lesioni riportate, risultando eccessivamente dubbia la riconducibilità di quest'ultime alla sequenza causale descritta in citazione. In conclusione, gli elementi probatori dedotti dall'attore non sono sufficienti per ritenere soddisfatto l'onere probatorio su di lui gravante e, conseguentemente, in difetto di una compiuta prova del sinistro e del nesso di causalità fra quest'ultimo e le lesioni lamentate dall'attore, la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_2 deve essere integralmente rigettata. Controparte_3
3. La condanna alle spese del procedimento segue la soccombenza.
deve, quindi, essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1 da da liquidarsi, in conformità delle tabelle di cui DM nr. 147/2022, nel valore medio CP_1 di € 8.991,00 (trattasi di controversia di valore indeterminabile – complessità media), in considerazione della natura della causa e delle questioni in fatto e in diritto ad essa sottese (fase istruttoria ai minimi, considerato la limitata attività concretamente espletata in sede civile). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nulla sulle spese di e rimasti contumaci. Controparte_2 Controparte_3
4. Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da CP_1
Ed infatti, secondo l'ormai costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma
1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma
3, l'aver abusato dello strumento processuale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, nr. 25041/2021).
Occorre, cioè, provare che la parte abbia posto in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede, tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di
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solidarietà (cfr. Cass. civ. n. 15017/2016) e la mera infondatezza dell'azione non costituisce, infatti, circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96 c.p.c.
Sul punto, si precisa che anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., pur costituendo una fattispecie autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., richiede un accertamento dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo - cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile - da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr. Cass. civ. nr. 26545/2021; cfr. Cass. civ. nr. 3830/2021;
Cass. civ. nr. 20018/2020).
In altri termini, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c., l'elemento soggettivo non può essere accantonato nè presunto (v. Corte Costituzionale sent. nr. 139/2019); e ciò affinchè possa tenersi ben distinta la condotta dell'abuso “colposo” dalla mera soccombenza, che, di per sé, non può giustificare una condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. (cfr. Cass. civ. nr. 26545/2021, secondo cui “non può bastare aver torto, bensì occorre un torto inquinato dalla propria colpa, se non addirittura impregnato di un proprio dolo. Diversamente ritenendo, si giungerebbe ad una rischiosa ambiguità interscambiante soccombenza assoluta e abuso, con i riflessi costituzionali e sovranazionali”).
Orbene, nel caso di specie, non vi è la prova di una effettiva condotta processuale dolosa o gravemente colposa o anche meramente abusiva tenuta da parte di e, dunque, Parte_1 la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_3
2) condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi € 8.991,00 per compenso professionale, oltre al rimborso
[...] forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da nei confronti CP_1 di . Parte_1
Nulla sulle spese di e rimasti contumaci. Controparte_2 Controparte_3
Così deciso in Palmi, il 28 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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