Ordinanza cautelare 29 settembre 2021
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 25/06/2025, n. 12624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12624 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12624/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08503/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8503 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Selena Luffarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nemi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio D'Eletto, Chiara Piracci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS- (notificata in pari data a mezzo pec), con cui è stata disposta la demolizione degli interventi oggetto della relazione di accertamento del 12.04.2021 prot. n.-OMISSIS-, consistenti in: i) opere di cambio di destinazione d’uso del seminterrato; ii) opere di tamponatura della tettoia; iii) fabbricato delle dimensioni approssimative in pianta pari a m. 8.30 x 6.00;
- della relazione di accertamento del 12.4.2021, prot. n.-OMISSIS-, e del verbale di sopralluogo dell’1.2.2021, ivi richiamati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nemi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 maggio 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I.Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente impugna l’ordinanza in epigrafe con la quale le è stata ingiunta la demolizione delle seguenti opere eseguite presso la sua proprietà in Nemi, alla via Calvarione n. 18:
-cambio di destinazione d’uso del piano seminterrato;
-tamponatura della tettoria comportante aumento di volumetria dell’immobile;
- realizzazione di fabbricato di dimensioni approssimative in pianta pari a 8.30 x 6.00 “che non compare in nessuno degli elaborati grafici allegati ai vari titoli edilizi rinvenuti in atti presso l’archivio comunale”.
II. Deduce a sostegno del proprio gravame la “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 10 della Legge n.241/1990”, contestando, in primis , l’omessa valutazione, da parte dell’Amministrazione comunale resistente, delle osservazioni formulate a valle della comunicazione di avvio del procedimento che ha poi condotto alla ordinanza di demolizione gravata.
Con particolare riguardo alle opere comportanti il cambio di destinazione d’uso del seminterrato deduce la “ Violazione dell’articolo 22 comma c) D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 37 comma 1 D.P.R. n. 380/2001 ”, assumendo che, rispetto alle stesse, in luogo della sanzione demolitoria il Comune resistente avrebbe dovuto soltanto irrogare una sanzione pecuniaria, trattandosi di opere realizzate in assenza di SCIA.
In relazione al fabbricato di dimensioni approssimative in pianta pari a 8,30 x 6,00, deduce il vizio di “ Difetto di istruttoria e travisamento fatti ”, assumendo che il ridetto fabbricato sarebbe stato realizzato legittimamente giusta nulla osta sindacale del 1983, che autorizzava l’allora proprietario alla realizzazione di una capanna in legno per la rimessa degli attrezzi, nonché giusta DIA del 2007, avente ad oggetto la realizzazione della tettoia annessa allo stesso. In riferimento al ridetto fabbricato deduce altresì la “ Violazione principio buona fede e legittimo affidamento ”, in tesi ingeneratosi per effetto del decorso di oltre 40 anni dall’autorizzazione del 1983.
III. Si è costituito in giudizio il Comune di Nemi, opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
IV. In esito alla Camera di Consiglio del 28 settembre 2021, con ordinanza n. 5136 del 29 settembre 2021, l’istanza cautelare formulata con il ricorso introduttivo è stata rigettata.
V. In vista della udienza straordinaria di smaltimento del 9 maggio 2025 le parti hanno depositato reciproche memorie conclusive.
VI. Alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
VII. Il ricorso è infondato e va rigettato.
VII.1. Con riguardo al primo motivo di censura, lo stesso non coglie nel segno. Preliminarmente va detto che per giurisprudenza pacifica l’ordinanza di demolizione è un atto dovuto, vincolato e la cui motivazione discende direttamente dall’abusività dell’opera: tanto rende ultronea la comunicazione di avvio del procedimento, non potendo la partecipazione al procedimento del proprietario o responsabile dell’abuso condurre a diverso esito (cfr. in termini Cons. St., sez. VI, 5 luglio 2024, n. 5968). Il carattere vincolato del provvedimento esclude, dunque, che lo stesso richieda una valutazione di bilanciamento fra interesse pubblico e privato, essendo la prevalenza del primo, dinanzi a fattispecie illegali, già stabilita ex lege ed insita nella natura abusiva del bene.
In ogni caso le osservazioni formulate dalla ricorrente, rese in esito alla comunicazione di avvio del procedimento del 19 aprile 2021 comunque, nella fattispecie, formulata dall’Amministrazione comunale, risultano acquisite dalla stessa, ma, evidentemente, non valutate come idonee a dimostrare la natura legittima delle opere.
Ed in effetti, con riguardo alle opere comportanti il cambio di destinazione d’uso del piano seminterrato, che, integrando interventi di ristrutturazione edilizia, avrebbero dovuto essere oggetto di SCIA ex art. 22 del D.P.R. n. 380/2001, la stessa parte ricorrente, nelle ridette osservazioni, ha dichiarato di aver realizzato tali interventi successivamente alla realizzazione della villetta alla quale il piano seminterrato pertiene, non contestando per nulla la circostanza che tale realizzazione sia avvenuta sine titulo. Anzi nelle stesse osservazioni la parte ricorrente si riserva espressamente la presentazione di una istanza di sanatoria, così ammettendone il carattere illecito.
Ugualmente in relazione alla tamponatura della tettoria comportante aumento di volumetria dell’immobile è la stessa ricorrente che, nelle proprie osservazioni, riconoscendone la realizzazione sine titulo, si dichiara disponibile al ripristino.
Infine, con riferimento al fabbricato di dimensioni approssimative in pianta pari a 8.30 x 6.00, in effetti, né con le proprie osservazioni né con la proprie deduzioni, allegazioni e produzioni in giudizio parte ricorrente riesce a confutare il dato fattuale, opposto dall’Amministrazione, secondo il quale lo stesso fabbricato, per come accertato in dimensione e configurazione, in occasione del verbale di sopralluogo n. 613 del 22 gennaio 2021 (nel quale è descritto quale “fabbricato a singola elevazione di consistente cubatura, dotato di comignolo sul tetto e di parabola satellitare”, con annesso pergolato in legno sul lato sud) non risulterebbe presente “in nessuno degli elaborati grafici allegati ai vari titoli edilizi rinvenuti in atti presso l’archivio comunale”. Né l’autorizzazione sindacale del 1983, relativa alla realizzazione di una mera capanna di legno per il ricovero di attrezzi agricoli (che non reca alcuno specifico riferimento in termini di classificazione catastale, dimensioni e caratteristiche costruttive dell’opera autorizzata), né la DIA del 2007, riferita al solo pergolato da annettere al fabbricato, consentono, infatti, di concludere nel senso della sussistenza di un titolo edilizio che abbia autorizzato la realizzazione dello stesso nella collocazione, dimensione e configurazione riscontrata in occasione del verbale del 2001.
Il carattere abusivo delle opere descritte nella ordinanza di demolizione, non adeguatamente confutato dalla parte ricorrente, sulla quale gravava l’onere della prova rispetto alla liceità delle opere, ha, pertanto, reso vincolata l’adozione dell’ordinanza di demolizione impugnata.
IV.2. Rispetto alle opere comportanti il cambio di destinazione d’uso del piano seminterrato la parte ricorrente si duole, poi, della misura sanzionatoria, assumendo che il Comune avrebbe dovuto applicargli solo una sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria.
Sennonché ai sensi dell’articolo 37, ultimo comma: “ La mancata segnalazione certificata di inizio attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31,33,34,35 (….)”, articoli questi tutti recanti la sanzione demolitoria. Non solo, ma l’articolo 27 dello stesso D.P.R. n. 380/2001 prevede espressamente il rimedio demolitorio per abusi realizzati su aree assoggettate a vincoli qual è quella attinta dagli abusi riscontrati presso la proprietà della parte ricorrente.
Ne discende l’infondatezza anche di tale ulteriore doglianza.
VI.3. La censura di difetto di istruttoria ed erronea presupposizione mossa al provvedimento gravato, nella parte in cui ordina la demolizione del fabbricato di dimensioni approssimative in pianta pari a 8.30 x 6.00 “ che non compare in nessuno degli elaborati grafici allegati ai vari titoli edilizi rinvenuti in atti presso l’archivio comunale”, non coglie nel segno: come già detto al punto sub VI.1 l’autorizzazione sindacale nel 1983, che si riferisce solo ad una capanna in legno (senza alcuna specificazione in termini di identificazione catastale e caratteristiche dimensionali e costruttive), non è sufficiente a ritenere assentito da idoneo titolo un fabbricato di dimensioni non trascurabili qual è quello riscontrato dagli agenti di polizia locale in occasione del sopralluogo del 2021.
Né, in simili fattispecie, possono ritenersi sussistenti situazioni di affidamento conseguenti al trascorrere del tempo, in quanto, a fronte del carattere doveroso della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi, non può sussistere un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo di per sé non può legittimare.
VII. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
VIII. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione comunale resistente, che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Monica Gallo, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO