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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 15 gennaio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1958 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, con l'Avv. Alfonso Di Benedetto Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Maria Cristina Pieretti Controparte_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1098/2023 del 2.2.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di conciliazione del 15.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE aveva evocato in giudizio la esponendo di avere Parte_1 Controparte_1
intrattenuto un rapporto di subordinazione con la società, con la veste di un contratto di collaborazione, nell'ambito del quale aveva disimpegnato una mansione rientrante nel livello
B2 e aveva lavorato 40 ore settimanali in luogo delle 25 ore pattuite. Il Tribunale di Roma, istruita la controversia, si era limitato ad accertare il carattere subordinato del rapporto ma con inquadramento in un livello inferiore a quello oggetto di pretesa e con orario di 25 ore settimanali;
aveva pertanto condannato la società resistente al pagamento della somma di euro
3.043,33 a titolo di trattamento di fine rapporto.
1 ha appellato la sentenza nelle parti a sé sfavorevoli, tornando a sostenere di Parte_1
avere lavorato a tempo pieno, in particolare anche dal proprio domicilio oltre che in ufficio, e di avere svolto attività rientranti nel livello B2 come da documentazione allegata al ricorso.
Si è costituita la per resistere all'appello, tornando anche ad eccepire il c.d. Controparte_1
principio dell'assorbimento.
All'udienza del 4.12.2024 questo Collegio ha invitato le parti a definire transattivamente la controversia, indicando i possibili punti di una eventuale conciliazione.
Come preannunciato fuori udienza, alla successiva udienza di discussione del 15.1.2025 le parti hanno conciliato la controversia come da verbale allegato al fascicolo d'ufficio.
Nel merito, si prende dunque atto che la materia del contendere è cessata per intervenuta conciliazione, nell'ambito della quale l'appellante ha rinunciato a coltivare il giudizio e l'appellata ha accettato la rinuncia. È pertanto venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003).
La Corte non può che dichiarare estinto il processo.
Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., si prende atto altresì della circostanza che la conciliazione è estesa alla regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi: dunque, in merito alle spese di lite, in questa sede non vi è luogo a provvedere.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , con ricorso depositato il Parte_1
27.7.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1098/2023 del 2.2.2023 nei confronti della così provvede: Controparte_1
- decidendo sull'appello ed in totale riforma della sentenza appellata, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione, anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 15.1.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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