Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/07/2025, n. 13032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13032 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 13032/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06040/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6040 del 2023, proposto da
“ Strada ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ciaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
E/o per l'accertamento dell'illegittimità del rigetto, formatosi per EN , del Municipio III di Roma Capitale in ordine all'istanza per l'accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001, presentata dalla ricorrente in data 2 dicembre 2022, ed acquisita dall'Amministrazione al prot. CD/2022/0155541,
Nonché per la condanna di Roma Capitale al rilascio del richiesto permesso di costruire in sanatoria, previo accertamento dei relativi presupposti di fatto e di diritto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di gravame notificato e depositato nei termini di cui all’art. 29 c.p.a., la società ricorrente avversava il diniego tacito opposto da Roma Capitale, ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001, alla SCIA in accertamento di conformità presentata il 2 dicembre 2022 ed acquisita a protocollo dal Municipio III capitolino con il numero CD/2022/0155541.
In particolare, la ricorrente esponeva di condurre in affitto l’attività di ristorazione presente in via Nomentana n. 1111 in forza di acquisto del ramo d’azienda da precedente società, e che, a seguito di sopralluogo svolto il 6 ottobre 2020 e conseguente relazione tecnica del 15 dicembre 2021, venivano accertate dalla Polizia Locale municipale le seguenti opere realizzate in asserita assenza o difformità da titoli edilizi e, precisamente, al piano terra:
“ 1) Ampliamento per realizzazione di una pergotenda con tamponatura perimetrale, avente dimensioni di circa 87 mq e altezza di circa 2,70 al cui interno si svolge attività di somministrazione. La tamponatura risulta realizzata con teli verticali retrattili in PVC trasparente;
2) Ampliamento per realizzazione di una pergotenda con tamponatura perimetrale, avente dimensioni di circa 68 mq e altezza di circa 3,60 al cui interno si svolge attività di somministrazione. La tamponatura risulta realizzata con teli verticali retrattili in PVC trasparente;
3) Ampliamento per realizzazione di un manufatto di circa 91 mq con altezza 3,00 m, adibito a sala ristorante, avente tre lati in muratura e uno in infisso di metallo e vetro;
4) Ampliamento per realizzazione di un manufatto in legno e muratura, di circa 6 mq con altezza circa 2,40 m, adibito a bar esterno;
5) Ampliamento per realizzazione di un manufatto in legno di circa 9 mq avente altezza media circa 2,7 m, adibito a locale magazzino;
6) Ampliamento per realizzazione di un manufatto in muratura di circa 30 mq avente altezza 1,40 adibito a locale tecnico;
7) Ampliamento della veranda chiusa per realizzazione e tamponatura di una bussola d’ingresso di circa 7 mq avente altezza 3,20 m. Tale bussola risulta coperta da pergotenda e tamponata con infissi di metallo e vetro;
8) Realizzazione di una tettoia di circa 30 mq in legno con copertura in lastra rigida di PVC, avente altezza media 2,50;
9) Realizzazione di una tettoia di circa 60 mq in legno con copertura in lastra 3 rigida di PVC, avente altezza media 2,50;
10) Realizzazione di una tettoia di circa 14 mq in legno con copertura in lastra rigida di PVC, avente altezza media 2,40;
11) Realizzazione di una tettoia di circa 24 mq in legno con copertura in lastra rigida di PVC, avente altezza media 2,55;
12) Realizzazione di una piattaforma adibita terrazza esterna di circa 62 mq, utilizzata per la somministrazione, recintata con parapetti;
13) Ampliamento per realizzazione di un manufatto ad uso deposito di circa 10 mq., tamponato e coperto con lamiera di metallo, posto al lato del fabbricato principale e avente accesso dall’esterno del compendio immobiliare; 14) Ampliamento per realizzazione di un manufatto in muratura coperto con lamiera in metallo, ad uso locale deposito di circa 9,5 mq, avente altezza media circa 2,45, posto in aderenza alla sala trapezoidale;
15) Realizzazione di una piscina di circa 40 mq a sezione rettangolare;
16) Modifiche della tramezzatura con diversa distruzione interna ” e, al primo piano:
“ 17) Ampliamento per circa 30 mq mediante la tamponatura della terrazza, per la realizzazione di una sala ristorante in vetro e metallo con copertura in lastre ondulate, avente altezza di circa 3,5 m;
18) Ampliamento per circa 15 mq mediante la tamponatura della terrazza, per la realizzazione di locali spogliatoi, in vetro e metallo con copertura in pannelli prefabbricati, avente altezza di circa 3,5 m;
19) Modifica di prospetto per chiusura di una finestra ”.
Ancora, precisava la ricorrente che gran parte delle opere in questione risultavano realizzate dal precedente esercente l’attività commerciale (senza che Roma Capitale avesse mai eccepito alcunché), e che, a seguito della comunicazione prot. n. CD/15113 del 9 febbraio 2022 e del relativo avvio del procedimento sanzionatorio, si susseguivano interlocuzioni con l’amministrazione e, in particolare, con la nota del 13 febbraio 2023 (inviata in riscontro alla comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241/1990 del 27 gennaio 2023), la ricorrente:
- ribadiva che, per le opere di cui ai punti nn. 7, 13, 14 e 17 della menzionata relazione tecnica del 15 dicembre 2021, sarebbero stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria o penderebbe la relativa procedura di rilascio;
- ribadiva ancora che, per le opere di cui ai punti nn. 8, 9, 10, 11 e 18 della citata relazione, si era provveduto alla rimozione delle medesime mentre, per le opere nn. 4 e 5, era ancora in corso la relativa demolizione;
- infine, per quanto riguardava le restanti contestazioni (riguardanti, quindi, le opere di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 6, 12 ,15, 16 e 19 della sopra menzionata relazione) era stata presentata il 2 dicembre precedente SCIA in accertamento di conformità corredata da istanza per il rilascio di nulla osta sismico postumo presentata al Genio Civile regionale ed istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.
Sulla SCIA in conformità presentata dalla ricorrente non perveniva alcun riscontro espresso da parte dell’amministrazione e pertanto, ritenendo la medesima respinta per EN , la ricorrente proponeva il presente gravame affidato ai seguenti motivi.
Con il primo, veniva censurata la violazione degli artt. 36, d.P.R. n. 380/2001 e 9, 77 e 78 delle NTA al PRG di Roma Capitale, nonché la carenza dei presupposti per il rigetto dell’istanza, la carenza assoluta di istruttoria e la violazione dei principi del giusto procedimento.
In particolare, la ricorrente rilevava che:
- le opere oggetto di SCIA in sanatoria erano state realizzate in epoca successiva al 2008, sicché l’unico parametro da considerare al fine di giudicarne la relativa conformità dovesse essere il PRG approvato nel 2008, in base al quale costituiva circostanza incontrastata (siccome affermata anche dalla più volte sopra citata relazione tecnica) che gli immobili in questione ricadessero nella componente di PRG “ Sistema ambientale e agricolo – Agro romano – Aree agricole ”, per la quale l’art. 77, comma 1, delle NTA al vigente PRG capitolino consente, tra l’altro, interventi di ampliamento, per come definiti dall’art. 9, “ nel rispetto dei parametri e delle destinazioni previste dall’art. 76, ovvero con mantenimento dei parametri e delle destinazioni esistenti, se legittimamente realizzate o successivamente legittimate ”;
- nel caso di specie, gli ampliamenti di cui ai numeri 3 e 6 della citata relazione tecnica (consistenti, rispettivamente, nella realizzazione di un manufatto di circa 91 metri quadri adibito a sala ristorante e di un altro manufatto di circa 30 metri quadri, destinato a locale tecnico), dovevano ritenersi conformi alle norme tecniche sopra menzionate, a maggior ragione per quanto concerneva, poi, il locale tecnico il quale, privo di qualsivoglia autonomia funzionale, neppure integrerebbe una significativa trasformazione urbanistico-edilizia del territorio;
- quanto agli ampliamenti realizzati tramite pergotende (opere di cui ai numeri 1 e 2 della relazione tecnica municipale), dopo aver informato di aver medio tempore provveduto all’eliminazione delle tamponature laterali, la ricorrente ne deduceva l’assenza della delimitazione di uno spazio stabilmente chiuso e, pertanto, l’ascrivibilità alla categoria degli interventi edilizi c.d. “liberi”;
- per quanto concerneva, poi, le modifiche alle tramezzature interne (con diversa distribuzione degli spazi) e la modifica al prospetto apportata con la chiusura di una finestra, parte ricorrente ne sosteneva l’ascrivibilità agli interventi di manutenzione straordinaria dell’esistente, anch’essi non esclusi dall’art. 77 delle NTA al PRG;
- per quel che riguardava la piattaforma esterna adibita a terrazza (opera n. 12 della citata relazione), parte ricorrente ne predicava la conformità all’art. 78, comma 4, delle NTA al PRG, il quale ammette la pavimentazione delle superfici esterne nel limite (asseritamente rispettato nel caso di specie, stante l’estensione dell’area di 62 mq. a fronte di oltre 702 dell’area occupata da fabbricati) del 30 percento della superficie coperta dei fabbricati, pur se con l’esclusione di coperture asfaltate;
- infine, per quanto atteneva alla piscina di cui al punto n. 15 della relazione tecnica municipale) essa, stante le ridotte dimensioni (appena 40 mq.) veniva considerata dalla ricorrente opera pertinenziale all’immobile principale non necessitante di titolo edilizio, senza che tale aspetto fosse revocabile in dubbio attesa la natura non agricola della medesima in quanto, secondo la ricorrente, avente la natura propria dell’opera pertinenziale alla quale essa accede e quindi, nel caso di specie, vocazione accessoria ad un opera destinata ad attività commerciale.
Con il secondo mezzo di gravame, parte ricorrente censurava la violazione degli artt. 97 Cost., 2 e 3 della legge n. 241/1990, dolendosi del contegno inerte serbato da Roma Capitale nella trattazione della propria istanza di accertamento di conformità che non le avrebbe consentito di conoscere appieno le ragioni eventualmente ritenute ostative al suo accoglimento.
Infine parte ricorrente faceva istanza, oltre che per ottenere l’annullamento del diniego tacito oggetto di impugnazione, anche al fine di conseguire la condanna di Roma Capitale al rilascio del titolo in sanatoria ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c ), c.p.a., ritenendo non sussistenti profili discrezionali del potere conferito all’amministrazione e non necessari ulteriori adempimenti istruttori funzionali al riconoscimento della pretesa vantata.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale con memoria di stile.
In prossimità della discussione dell’affare in pubblica udienza, le parti depositavano documenti e memorie nei termini di cui all’art. 73 c.p.a.
Roma Capitale, con memoria del 16 maggio 2025, prendeva per la prima volta esplicitamente posizione sui fatti di causa, eccependo l’infondatezza del gravame, mentre parte resistente, con memoria conclusionale e replica, contestava le eccezioni ex adverso formulate ed insisteva per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
All’udienza pubblica del 18 giugno 2025, infine, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, il Collegio osserva evincersi, dalla produzione documentale versata in atti da parte resistente il 7 maggio 2025, che, con nota prot. n. CD/162936 del 27 novembre 2023, la direzione tecnica municipale, relazionando al SUAP in ordine alla richiesta di parere sulla conformità edilizio-urbanistica dei locali ove viene svolta l’attività di somministrazione intestata alla ricorrente, sulla scorta di una “relazione di sopralluogo prot. n. CD/153878/2023” (non presente in atti), prendeva atto: i) dell’avvenuta rimozione delle opere abusive; ii) della conformità dello stato dei luoghi a quanto rappresentato nell’istanza di permesso di costruire in sanatoria “ attualmente in corso di istruttoria presso il competente DPAU ”.
La medesima direzione municipale concludeva, infine, esprimendo parere positivo in ordine alla compatibilità con la vigente normativa edilizio-urbanistica fatto salvo l’esito istruttorio “ da parte del Dipartimento Programmazione Attuazione Urbanistica, della suddetta istanza di Permesso di Costruire in sanatoria art. 36 del DPR 380/01 e s.m.i. prot. n. QI/20129/2023 ed integrazione QI/190568/2023 ”, ovvero la SCIA in sanatoria presentata dalla ricorrente ed oggetto di diniego tacito avversato in questa sede.
Da quanto sopra deve dedursi che, a giudizio di Roma Capitale, la medesima risulti respinta per EN , ciò comportando quindi la persistenza dell’interesse della ricorrente alla decisione nel merito del presente gravame.
Andando alle censure proposte con l’atto introduttivo del giudizio, il Collegio osserva ancora quanto segue:
- l’immobile per cui è causa ricade nel “ Sistema ambientale e agricolo ” Agro romano;
- ai sensi dell’art. 74, comma 1, l’Agro romano comprende “le parti del territorio extraurbano prevalentemente utilizzate per attività produttive agricole o comunque destinate al miglioramento delle attività di conduzione agricola del fondo ” mentre, ai sensi del comma 2, la sua disciplina ha la finalità di favorire “l’uso coordinato e sostenibile delle risorse naturalistiche ed antropiche in esso presenti; l’attività dell’impresa agricola, zootecnica e forestale come definita dal D.LGT n. 227/2001 e dal D.LGT n. 228/2001; lo sviluppo di filiere produttive di beni e servizi nei settori agro-alimentare, turistico, culturale, ambientale e artigianale ”;
- ancora, il comma 3 dell’art. 74 stabilisce che nell’Agro romano “ sono ammessi interventi di recupero edilizio e di nuova costruzione, come definiti dall’art. 9, finalizzati al mantenimento e al miglioramento della produzione agricola, allo svolgimento delle attività connesse (conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo), complementari e compatibili (agriturismo, ricreazione e tempo libero, educazione ambientale, tutela e valorizzazione di beni di interesse culturale e ambientale), secondo le modalità e i limiti di cui al presente Capo 2 ”.
Da quanto sopra, pare al Collegio potersi evincere che la disciplina urbanistica vigente dell’agro romano sia finalizzata, prevalentemente, allo sviluppo dell’attività agricola, pur non escludendosi altri utilizzi del territorio, tra cui quello ricreativo.
Le regole per la compatibilità tra la prevalente finalità agricola dei suoli e gli altri usi ammissibili sono dettate dall’art. 75 e, in particolare, dalla tabella di cui al comma 1, che ammette (punto A6) l’attività “ricreativo-culturale e sportiva a cielo aperto ” consistente, (vedi nota 7 al medesimo punto ) in “ Attività amatoriali di fruizione della natura, quali: percorsi vita, percorsi orientering, escursioni, equitazione e passeggiate a cavallo, ippoterapia, mountain-bike, trekking, pesca sportiva, palestre verdi, piazzole di sosta attrezzate ”.
Le norme tecniche vigenti non paiono precludere, del tutto, l’attività ristorativa su immobili posti nell’Agro Romano, ma la consentono purché essa avvenga nell’ambito dell’attività agrituristica, lo svolgimento della quale (punto A4 della citata tabella) è ammesso nel rispetto della L.R. n. 39/2002 (vedi nota 4 alla medesima tabella).
Per quanto concerne, poi, gli interventi edilizi, vero è che l’art. 77 delle NTA permette anche gli ampliamenti, ma “ nel rispetto dei parametri e delle destinazioni previste dall’art. 76” il quale, a sua volta, consente (comma 1) “ le costruzioni necessarie alla conduzione agricola ”, nel rispetto di limiti di edificabilità ivi indicati ai quali il successivo comma 3 concede deroga solo per realizzare manufatti chiaramente funzionali all’attività agricola (quali “ i silos, i fienili e le tettoie aperte sui quattro lati strumentali all’uso agricolo, (…), le serre, ecc. ”).
Infine il comma 4 del citato art. 77 NTA ammette il mutamento di destinazione d’uso degli immobili esistenti “anche verso le funzioni abitative” ma nel rispetto di rigorosi limiti e presupposti a cui è possibile derogare (comma 5) solamente “per il recupero o la ristrutturazione di manufatti esistenti da destinarsi a servizi ricettivi relativi ad attività agrituristiche ”.
Tirando le fila del discorso, è da escludersi che sia assentibile un ampliamento di un edificio preesistente finalizzato ad attività ristorativa posto che detti interventi le norme tecniche vigenti consentono solo nella misura in cui ciò sia necessario all’attività agricola o a quelle connesse, complementari e compatibili, tra cui rientrano sì l’attività “ ricreativo-culturale e sportiva a cielo aperto ” ma intesa, comunque, in una chiave se non connessa, quantomeno complementare e compatibile con l’attività agricola (quale l’insediamento di “ Attività amatoriali di fruizione della natura, quali: percorsi vita, percorsi orientering, escursioni, equitazione e passeggiate a cavallo, ippoterapia, mountain-bike, trekking, pesca sportiva, palestre verdi, piazzole di sosta attrezzate ”), attività dalle quali esula del tutto la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico che, d’altro canto, sarebbe pure possibile nella forma agrituristica ma a condizione che di tale tipologia di attività sussistano i presupposti rinvenibili nell’art. 2 della legge n. 96/2006, tale essendo l’attività di ricezione e ospitalità esercitata dall’imprenditore agricolo “ attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali ”.
Orbene, poiché non risulta prova in atti che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta dalla ricorrente rientri nella nozione normativamente definita di attività agrituristica di cui sopra, e difettando in essa tanto le caratteristiche dell’agriturismo quanto quelle dell’attività ricreativo-culturale e sportiva a cielo aperto (per come definita dall’art. 75 delle NTA), si deve concludere per la non conformità edilizio urbanistica degli ampliamenti compiuti dalla ricorrente.
Quanto alle restanti opere il Collegio ritiene di doverle valutare attenendosi al costante insegnamento pretorio secondo cui, in materia di abusi edilizi, essi “ devono valutarsi unitariamente nella loro globalità, in conformità al principio secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate. L'opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente ” (cfr., per tutti, Cons. St., sez. VII, n. 2990/2024).
Sotto questo punto di vista, allora, non può non considerarsi come parte ricorrente stessa fornisce degli altri abusi contestati e non rimossi (e quindi: l’apposizione di due pergotende con teli verticali retrattili in PVC trasparente; la realizzazione di un manufatto in muratura adibito a locale tecnico; la realizzazione di una piattaforma adibita a terrazza esterna, recintata con parapetti e, infine, la realizzazione di una piscina di circa 40 mq a sezione rettangolare) una qualificazione in termini di opere pertinenziali al manufatto principale, di fatto accedendo anch’essa alla lettura complessiva, globale ed unitaria degli abusi edilizi che la giurisprudenza sopra ricordata (alla quale questo Collegio presta convinta adesione) propugna, di modo tale che, una volta chiarite le ragioni per le quali gli ampliamenti contestati appaiono illeciti, ne consegue inevitabilmente anche l’abusività delle restanti opere poste in rapporto di accessorietà con gli ampliamenti non consentiti.
Ad ogni modo, quand’anche le opere in questione volessero valutarsi singolarmente, il risultato cui pervenire non muterebbe posto che:
- la chiusura della pergotenda con teli verticali, ancorché retraibili, determina la stabile chiusura di uno spazio e la creazione di un nuovo volume e di nuova superficie utile, così sfuggendo alla nozione che di tale manufatto è stata data in giurisprudenza e, soprattutto, alle condizioni a cui essa deve soggiacere per venire considerata un’opera rientrante nell’attività edilizia libera (cfr., a titolo esemplificativo, T.A.R. Sicilia – Catania, sez. IV, n. 224/2025: “ La tenda munita di una struttura di supporto, nota come pergotenda, rientra nell'ambito dell'edilizia libera solo se l'opera principale è costituita dalla tenda stessa, destinata alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con la struttura che rappresenti un mero elemento accessorio necessario al sostegno. La presenza di elementi di chiusura che determinano la creazione di un volume chiuso obbliga a considerare tali strutture come interventi di nuova costruzione, soggetti al rilascio di permesso di costruire ”);
- del pari, anche la superficie esterna costituisce opera non conforme alla vigente disciplina urbanistica dei luoghi. Infatti, se è vero che l’art. 78, comma 4, delle NTA al PRG consente la pavimentazione delle superfici scoperte in misura non superiore al 30 percento della superficie coperta dei fabbricati, è pur vero che, al pari di quanto sopra osservato con riferimento all’art. 77 delle NTA, di dette norme tecniche non può essere predicata una lettura isolata dal contesto normativo in cui si trovano. Ed infatti, il citato art. 78 in tanto consente la pavimentazione delle aree scoperte (nel limite del 30 percento delle superfici coperte), in quanto si tratti di superfici rurali e l’intervento sia comunque funzionale alle finalità dell’Agro Romano, per come definite dagli artt. 74 e 75 NTA tra cui non rientra, come già visto, l’esercizio dell’attività ristorativa;
- infine, quanto alla piscina, avente significative dimensioni, il Collegio non condivide l’orientamento propugnato da parte ricorrente e coglie l’occasione per ribadire, ancora una volta, il proprio convincimento sull’argomento osservando che “ In edilizia tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede; pertanto, la realizzazione di una piscina è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001, nella misura in cui realizza l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), dello stesso D.P.R. n. 380/2001, in quanto comporta una durevole trasformazione del territorio ” (così T.A.R. Lazio – Roma, sez. II- bis , n. 7131/2024; in senso conforme, T.A.R. Lombardia – Milano, sez. IV, n. 1992/2024 e T.A.R. Sicilia – Catania, sez. II, n. 2825/2024);
- infine, quanto al locale tecnico, la sua indiscutibile natura pertinenziale ad un’opera principale avente carattere abusivo fa sì che anch’essa partecipi della medesima natura illecita.
In conclusione, quindi, l’intero gravame è destituito di fondamento e va respinto.
Il regime delle spese segue la soccombenza ed esse si liquidano, in favore di Roma Capitale, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Roma Capitale, che liquida in Euro 4.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO