Articolo 13 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1404
Articolo 11Articolo 14
Versione
12 gennaio 1957
Art. 13.
Per le liquidazioni assunte o proseguite dal Ministro per il tesoro, il Ministro al termine delle relative operazioni, dichiara con proprio decreto chiusa a tutti gli effetti la liquidazione del patrimonio dell'ente e ne approva il bilancio.
Il decreto, insieme con il bilancio e la relazione illustrativa e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il decreto ed il bilancio sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I creditori che non hanno fatto valere i propri crediti durante la gestione; hanno facolta' di richiedere, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di pubblicazione del decreto di cui sopra, il soddisfacimento del loro diritto sull'eventuale avanzo della gestione stessa.
Alla scadenza del termine tutti i crediti cosi' fatti valere, in relazione alle norme di cui al comma precedente, se riconosciuti, sono soddisfatti in proporzione dell'avanzo risultante dalla liquidazione.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1957
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