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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 4014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4014 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1798/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA Sezione CIVILE
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1798/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Bagno a OL (FI), Via dell'Antella n. 117, difesa e rappresentata, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Elena Zazzeri e dall'Avv. Alessandra Maccioni, entrambe del Foro di Firenze, presso il cui studio in Firenze (FI), via Francesco Puccinotti n. 65, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Zaini del Foro di Arezzo, elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in San OV DA
(AR), Via Papa OV XXIII, n. 23
CONVENUTO esistente
Con l'intervento ex lege del PM (visti del 6/02/2025 e 7/02/2025) avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su minore posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio di pc depositato in PCT in data 21/07/2025: “In tesi, attribuire l'esercizio della responsabilità genitoriale su in via esclusiva alla madre, a Persona_1 cui dovrà essere attribuita in via esclusiva anche la delega sanitaria e scolastica;
in ipotesi, disporre
l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con delega sanitaria e scolastica alla madre;
disporre che la frequentazione fra ed il padre avvenga secondo le modalità che saranno Per_1 ritenute più idonee dal Tribunale, tenuto conto dei problemi riscontrati nel sig. disporre a CP_1 pagina 1 di 10 carico del sig. un assegno per il mantenimento della figlia di Euro 600,00, o in quella Controparte_1 diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie;
in ogni caso con vittoria di spese legali”.
Parte resistente ha concluso come da foglio di pc depositato in PCT in data 21/07/2025 nel quale ha chiesto al Tribunale di: “1) Disporre l'affidamento condiviso e la responsabilità genitoriale congiunta sulla figlia minore della coppia, con collocazione prevalente ed anagrafica della Persona_1 medesima presso l'abitazione materna sita in Bagno a OL (FI) Via delle Quercioline n. 10 (dove attualmente abita) per proseguire il percorso scolastico della scuola primaria già iniziato a Grassina
(FI) e successivamente con trasferimento e collocazione nella casa sita a Antella (FI) Via dell'Antella
n. 117, con obbligo di comunicazione reciproca al sig. di qualsiasi cambiamento di residenza CP_1
e ottenimento da parte del genitore del relativo consenso;
2) Le decisioni di maggior interesse, intendendosi come tali a titolo esemplificativo le scelte delle scuole da frequentare, dell'indirizzo religioso, delle operazioni chirurgiche, il supporto per le problematiche di dislessia e/o del linguaggio, delle visite psichiatriche e/o psicologiche, delle visite mediche specialistiche, delle attività ludico- sportive etc. dovranno essere preventivamente concordate tra i due genitori, tenendo conto primariamente delle esigenze della figlia 3) Disporre che la minore durante Per_1 Persona_1
l'anno scolastico possa frequentare il padre nelle seguenti modalità mensili alternando un weekend lungo ad un weekend corto così come di seguito: a) week-end lungo il padre potrà prendere e tenere in autonomia dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera entro le ore 21.00 – almeno 2 pernotti consecutivi la minore. In questa settimana del week-end lungo il padre potrà prendere Per_1 all'uscita di scuola alle 16.10 circa un pomeriggio la settimana (indicativamente il martedì o mercoledì); b) week-end corto con 1 pernotto, dall'uscita di scuola del venerdì con obbligo di riaccompagnare la minore il sabato alle ore 21.00. In questa settimana del week-end corto il padre potrà prendere all'uscita di scuola alle 16.10 circa almeno 2 pomeriggi la settimana Per_1
(indicativamente martedì o giovedì). Durante il periodo non scolastico la frequentazione del padre sarà la seguente: A fine settimana alternati: week-end lungo (dal venerdì dal pomeriggio e/o uscita dal centro estivo sino al lunedì – almeno 3 pernotti) In questa settimana del week-end lungo il padre potrà prendere un pomeriggio la settimana (martedì o mercoledì) per uscire e 1 pernotto con Per_1 riaccompagno all'abitazione materna e/o al Centro Estivo il giorno successivo;
2 week-end corto (con
1 pernotto, venerdì sera o di sabato sera). In questa settimana del week-end corto il padre potrà prendere circa almeno indicativamente il martedì o mercoledì con 1 o 2 pernotti con Per_1 riaccompagno a scuola. In ogni caso sarà possibile che negli spostamenti il sia sostituito dai CP_1 nonni paterni e i relativi conviventi more uxorio, come già avviene. 4) Per le vacanze estive: per
l'annualità in corso le parti hanno già concordato in sede di CTU le ferie estive. Per i prossimi anni il sig. potrà tenere in autonomia la minore per 15 giorni consecutive o non CP_1 Persona_1 consecutive da concordare entro il 30 aprile dell'anno in corso. I genitori potranno concordare anche periodi di ferie della minore con i nonni materni ed i nonni paterni. 5) Per il compleanno della minore previsto per il giorno 09 agosto, la minore potrà trascorrere, se Persona_1 Persona_1 presente a casa, pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Nel caso in cui la bambina sia in pagina 2 di 10 vacanza con un genitore, potrà recuperare con l'altro genitore il primo giorno intero utile dal rientro, preferibilmente prima dell'inizio della scuola;
6) Vacanze Natalizie: le vacanze saranno divise in due settimane, indicativamente dal 23 dicembre al 30 dicembre alle ore 21 con un genitore;
dal 30 dicembre alle ore 21 al rientro a scuola con l'altro; Il concorda con la turnazione delle CP_1 vacanze per l'anno 2025 ove si preveda la I settimana di vacanze sia con la madre (viste le ferie nei giorni di Natale nell'annualità 2025), e la seconda con il padre, che accompagnerà la figlia a scuola il giorno del rientro. Per il 2026 sarà l'inverso. Vacanze Pasquali: ogni anno l'intero periodo di vacanze sarà trascorso con uno dei due genitori in alternanza annuale. Nel caso del turno di vacanza con il padre, dall'uscita di scuola prima delle vacanze sino al rientro a scuola la mattina;
7) Colloquio telefonico padre/Adele: quando il padre non è con una telefonata la mattina ed una sera. La Per_1 video-chiamata sarà una la sera intorno alle ore 19 consentendo alla minore di stare in luogo idoneo senza elementi di disturbo esterni;
8) Il Sig. , stante l'uscita dalla casa familiare Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra per la minore un contributo di mantenimento Pt_1 Persona_1 ordinario pari ad €. 200,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
9) I Sig.ri
e sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si CP_1 Pt_1 renderanno necessarie per la figlia, rimborsabili al genitore che sosterrà la relativa spesa, ferma la necessità di idonea documentazione ed informativa e se previamente concordate tra gli stessi.
Rientrano tra le spese straordinarie: le spese scolastiche relative a tasse di iscrizione per la frequenza di istituti scolastici, libri di testo, corredo di prima dotazione con materiale di media qualità, mensa, trasporto pubblico per raggiungere la sede scolastica, gite scolastiche e culturali senza pernottamento;
le spese sanitarie relative a cure, trattamenti o visite specialistiche prescritte dal medico curante ed effettuate presso strutture pubbliche non rientranti nel SSN, quali ad esempio le spese dentistiche, eventuali spese oculistiche e di apparecchi ortodontici e/o lenti e occhiali da vista;
le spese extra- scolastiche e ludico – sportive, vacanze studio, corsi di ginnastica, sport in genere, acquisto attrezzatura sportiva e costi necessari per praticare lo sport, costi relativi alle trasferte e soggiorni, purché previamente concordate tra i genitori;
in ogni caso si rimanda a quanto previsto nel Protocollo del CNF. 10) L'assegno Unico ed Universale sarà percepito al 50% da entrambi i genitori della minore 11) La detrazione fiscale per la figlia a carico ai fini IRPEF potrà essere Persona_1 effettuata da entrambi i genitori i al 50% come per legge;
12) I sig.ri e prestano CP_1 Pt_1
l'uno nei confronti dell'altro consenso all'espatrio e si impegnano a prestare il consenso richiesto alla
Competente Autorità per il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità valida per l'estero ed il passaporto. Per espatrio si intende il varcare i confini dello Stato per soli fini turistici;
13) Con vittoria di spese e compensi del presente Giudizio, delle spese di CTP e di CTU già corrisposte e liquidate e documentabili”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del procedimento
Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione del regime di affido, collocamento, frequentazione e mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...] dalla relazione Per_1 pagina 3 di 10 more uxorio, ad oggi cessata, tra e all'esito dell'esame delle Parti, Parte_1 Controparte_1 svoltosi all'udienza di prima comparizione, preso atto della dichiarata volontà del padre, cui la madre non si è opposta, di recuperare il rapporto con la figlia, il Giudice delegato ha disposto in via provvisoria il collocamento della minore presso la madre, la presa in carico del nucleo familiare Per_1 da parte dell' di riferimento, un servizio di educativa domiciliare e posto a carico del padre CP_2
l'onere di versare l'importo di e. 200,00 mensili quale contributo per mantenimento di con spese Per_1 straordinarie condivise al 50% ed assegnazione dell'Assegno Unico in via esclusiva alla madre;
in via istruttoria, ha disposto CTU psicologica, affidandola alla dott.ssa depositata la relazione Persona_2 peritale, venivano precisate le conclusioni in data 23/07/2025, concessi i termini di legge per conclusionali e repliche, di tal chè, all'esito della udienza fissata per la remissione al Collegio, la causa
è stata trattenuta in decisione.
In data 27/07/2025 è stata notificata alla ricorrente da parte del Tribunale penale l'opposizione del GIP all'archiviazione del procedimento a carico del per il reato di cui all'art.572 c.p. e questa CP_1 circostanza impone integrazioni nella procedura de qua per quella necessaria interazione fra procedimento civile e procedimento penale ex L 69/2019.
2. Affidamento, collocamento e frequentazione genitori/figlia
All'esito delle operazioni peritali la CTU dott. ha così descritto la minore Per_2 Persona_1
quasi otto anni, presenta un Disturbo del Neuro Sviluppo caratterizzato da Persona_1 funzionamento intellettivo limite, Disturbo della Coordinazione Motoria, e Disturbo del Linguaggio e usufruisce della Legge 104. E' una bambina in grado di esprimere le proprie emozioni, desideri, si rivolge a entrambi i genitori con serenità, e che mostra un forte legame con loro”; quanto alla qualità delle relazioni della minore con i genitori, la dott.ssa ha osservato, quanto al rapporto di Per_2 Per_1 con la ricorrente, che: “La madre appare il genitore di riferimento, ma mostra un attaccamento sia con il padre che con la madre. ha bisogno e stabile dei genitori, di vederli con regolarità e in modo Per_1 disgiunto: nei limiti del possibile, se i genitori sono d'accordo, la loro presenza nelle occasioni di eventi che la coinvolgono è un elemento importante per la sua serenità. necessita di regolarità e Per_1 prevedibilità del ritmo della sua vita: ciò le garantisce serenità e tranquillità, e può aiutarla, nel tempo, nella gestione più autonoma delle sue attività. In ultimo, la minore necessita della massima consapevolezza e conoscenza da parte dei suoi genitori delle specifiche necessità connesse alle sue caratteristiche psicofisiche e di sviluppo”; quanto al padre, la dott.ssa ha evidenziato che il Per_2 resistente “ha una certificazione di Deficit Cognitivo di Tipo Lieve, avendo un Q.I di Controparte_1
70 e una invalidità del 41%; non risultano al momento, né agli atti, certificazioni in merito alla sua dislessia, che viene essenzialmente dichiarata e riferita dallo stesso sig. nel passato -egli non CP_1 si ritiene più dislessico-, e dalla madre dello stesso. Il sig. ha difficoltà oggettive nella lettura CP_1 rendendola un'attività non facile”; “Il sig. ha un pensiero molto concreto, è legato CP_1 affettivamente alla figlia Si rileva come la dimensione ludica con la figlia sia quella prevalente. Per_1
Per questo motivo, date le considerazioni sovraesposte, è opportuno che egli abbia una supervisione della madre o di un genitore, se dovesse trascorrere con la figlia un tempo prolungato (es. più giorni), pagina 4 di 10 a eccezione di attività più brevi, come una gita al parco, andare ai giardini, a mangiare un pizza. Nei confronti della figlia il sig. esprime una affettività più forte, mentre nel corso degli incontri CP_1 appare timido, ha fornito risposte sintetiche e imbarazzate, avendo difficoltà ad articolare frasi complesse. Nel confronto con la sig.ra il sig. tende ad assumere una posizione Pt_1 CP_1 remissiva e appare in difficoltà nella gestione di un confronto verbale fra due adulti”; quanto alla figura materna, la CTU ha osservato che: “La sig.ra è un genitore molto legato alla figlia e Pt_1 protettivo nei suoi confronti, ne riconosce in modo più accurato le difficoltà rispetto al padre, e ha con lei un rapporto caldo e sereno. La signora ha manifestato nei confronti del sig. una CP_1 diffidenza e una sfiducia rispetto alle sue capacità di tutelare che sottendono anche -per sua Per_1 ammissione- una tensione riconducibile alla querela (poi archiviata) che la signora ha sporto a suo tempo nei confronti del sig. in merito ai riferiti della primogenita La CP_1 Persona_3 signora ha dimostrato in corso di CTU da una parte l'accettazione di alcune proposte, per Pt_1 poi esprimere scarsa convinzione se non aperta contestazione rispetto agli accordi presi. Ha accolto poi almeno apparentemente le rassicurazioni fornitele”; quanto all'osservazione e monitoraggio svolto dai SS.SS., la CTU ha osservato che: “Rispetto a quest'ultimo periodo i Servizi Sociali con l'utile intervento del servizio di educativa domiciliare ai fini osservativi, hanno rilevato come le visite del sig.
a casa della sig.ra per salutare la figlia siano avvenute in un contesto civile grazie CP_1 Pt_1 alla collaborazione di tutti i presenti -nonni materni compresi- che hanno dato la possibilità al padre di trascorrere circa un'ora di tempo con la figlia e giocare con lei. Con i due figli della sig.ra Pt_1
i contatti si limitano a brevi saluti. ( ..) Il confronto e l'aggiornamento con i Servizi Sociali ha rilevato che il nucleo continuerà ad essere monitorato, anche perché che Parte_2 Persona_3 sono in carico presso ”; infine, quanto al quesito posto al CTU in ordine alla Persona_1 CP_2 capacità di genitori di comprendere i bisogni di la CTU ha osservato “come il sig. sia Per_1 CP_1 efficace nella dimensione ludica, del gioco e del temo libero con la bambina, avendo bisogno di un supporto familiare rispetto al sostegno scolastico, sanitario, e alle sollecitazioni di tipo culturale che la nonna paterna può offrire in modo molto adeguato. La sig.ra è un genitore che fornisce Pt_1 amore e protezione alla figlia: si è occupata della sua educazione, e andamento scolastico, ed è in grado in misura maggiore di occuparsi di dal punto di vista sanitario -anche essendo Per_1 infermiera-, perché ha maggiormente chiaro e in modo specifico quali siano le effettive difficoltà della figlia. Anche la sig.ra deve condividere con il sig. tutte le notizie in merito a Pt_1 CP_1 eventuali cure mediche di . Per_1
Tanto premesso, osserva il Tribunale che nulla osta alla previsione del regime di affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, a tutela del diritto della minore alla Persona_4 Per_1 bigenitorialità, stante l'assenza di “ragioni gravi e attuali che giustifichino un regime di affido esclusivo” alla madre e la sussistenza di un positivo rapporto padre/figlia; va, in tal senso, evidenziato che, a conferma del mancato riscontro in sede di consulenza tecnica d'ufficio, di profili di inidoneità genitoriale nel padre, risulta aver accudito la figlia (oltre agli altri due figli Controparte_1 Per_1 della quando la ricorrente abitava e lavorava a Bologna, nel periodo dicembre 2018/maggio Pt_1
2021, durante il quale la minore era di fatto collocata in via prevalente presso il padre nella allora abitazione di Terranuova Bracciolini (AR); va, altresì, evidenziato che la ricorrente, Pt_1 Pt_1 pagina 5 di 10 ha depositato nell'anno 2019 ricorso al Tribunale di Firenze per ottenere la regolamentazione dei rapporti tra i due genitori rispetto ad che ha dato vita al procedimento n. 11937/2019 R.G., Per_1 conclusosi in data 26/05/2021 con decreto di estinzione a seguito della riconciliazione tra le parti (v. docc. 5, 6, 7 e 8 allegati alla memoria di costituzione); va, altresì, evidenziato che a seguito di detta riconciliazione le Parti hanno acquistato in comproprietà un'immobile da ristrutturare sito in Bagno a
OL (FI) Via dell'Antella n. 117 (doc. 9), – Visura catastale) tramite atto di compravendita stipulato Per_ in data 04/10/2021 (rogito del Notaio - Repertorio n. 12641), di tal chè deve ritenersi che all'epoca la coppia avesse deciso di ricreare un progetto di convivenza con la minore e gli altri Per_1 due figli della ricorrente, e , nati da precedente relazione;
va, altresì, evidenziato che Per_3 Per_6 appare smentito l'assunto della ricorrente in ordine alla dedotta mancata partecipazione dell'ex compagno al menage familiare, emergendo agli atti che lo stipendio del sino a tutto il mese CP_1 Cont di gennaio 2025, è confluito nel conto corrente contestato alle Parti (doc. 16 ricorrente).
Tanto detto in punto di affido, vanno tenute in debita considerazioni le preoccupazioni sollevate dalla ricorrente in ordine alla difficoltà, peraltro incolpevoli, del di tal chè pare opportuno, nel CP_1 superiore interesse della minore, delegare le decisioni in materia di salute della minore in via esclusiva alla madre, stante il deficit cognitivo riscontrato nel cui è stato Parte_1 CP_1 diagnosticato, all'esito di visita privata effettuata in data 22/03/2022 presso “CRO
Firenze”(Ambulatorio Medico Specialistico di e Riabilitazione, un “F 70 Deficit cognitivo di CP_4 tipo lieve” , all'esito della quale ha avanzato la domanda di invalidità, che gli è stata riconosciuta nella misura del 41 %; lo stesso non ha nascosto di aver sofferto di dislessia (il cui superamento CP_1 non appare probatoriamente riscontrato ma meramente asserito), la quale comporta, tra l'altro, difficoltà a leggere scritture in piccolo, quali, ad esempio, i bugiardini dei medicinali: ne consegue che, anche sotto questo profilo, appare prudenziale assegnare alla madre, peraltro infermiera professionista, la possibilità di assumere ogni decisione sanitaria nell'interesse della figlia, la quale va collocata in via prevalente presso l'abitazione materna, in linea con le consuetudini di vita acquisite dalla suddetta minore.
Quanto alla frequentazione padre/figlia, ritiene il Tribunale di dover accogliere il suggerimento della
CTU dott.ssa allorquando ha evidenziato l'opportunità della necessaria 'assistenza' dei Persona_2 familiari del in occasione dei pernottamenti della figlia sia nel periodo scolastico che CP_1 Per_1 non scolastico;
va, difatti, tenuto presente che alla minore è stato diagnosticato un “quadro clinico che depone per un “Disturbo del neuro sviluppo (F 83) caratterizzato da Funzionamento intellettivo limite,
Disturbo della coordinazione motoria, Disturbo del linguaggio” per il quale la bambina seguita dalla neuropsichiatra dott.ssa dell'ASL, dalla logopedista dott.ssa , tant'è che la Per_7 Persona_8 stessa ha effettuato in passato un percorso di psicomotricità per difficoltà di coordinazione motoria e a scuola è aiutata da un'insegnante di sostegno ex L.104; in particolare, la dott.ssa ha evidenziato Per_2 che"....date le considerazioni sovraesposte, è opportuno che egli ( abbia una supervisione CP_1 della madre o di un genitore, se dovesse trascorrere con la figlia un tempo prolungato ( es. più giorni)
a eccezione di attività più brevi , come una gita al parco, andare ai giardini, a mangiare una pizza"; ne consegue che va recepito il calendario predisposto dal CTU secondo il quale che il padre possa prendere e riportare la figlia dalla casa materna anche in autonomia, così come va previsto che nonni pagina 6 di 10 paterni abbiano la facoltà di prendere e/o riportare la nipotina senza la necessaria presenza del padre;
quanto al qualora egli debba trascorrere con la figlia un tempo prolungato (es. più giorni), CP_1 eccezione fatta per attività brevi (quali: gita al parco, andare ai giardini, a mangiare una pizza), lo stesso si faccia assistere da un proprio familiare;
in ogni caso, egli potrà stare con la figlia ogni Per_1 mercoledì (o martedì se il mercoledì la minore svolge una attività extrascolastica) dall'uscita di scuola o dei centri estivi alle ore 21:00 (orario massimo suggerito); va, inoltre, previsto che nella prima (e terza) settimana, il (o un familiare disponibile) possa prendere la minore il venerdì dall'uscita di CP_1 scuola per riportarla presso l'abitazione materna entro le ore 21:00 della domenica e che nella seconda
(e quarta) settimana il padre (o un familiare disponibile) possa prendere la minore il venerdì dall'uscita di scuola il venerdì per riportarla presso l'abitazione materna entro le ore 19:00 del sabato;
inoltre, nei casi in cui la madre abbia un fine settimana libero dai turni di lavoro, che risulta essere uno ogni cinque settimane, la stessa dovrà informare appena ne verrà a conoscenza (quindi dal mese precedente) il padre, il quale riporterà la figlia dalla madre entro le ore 10:00 del sabato;
va, infine, previsto che, quando la minore si trovi con la madre, il padre possa effettuare almeno una telefonata o videochiamata al giorno, indicativamente verso le ore 19:00, salvo diversi accordi fra le parti.
Le parti hanno, poi, concluso conformemente per quanto attiene alle vacanze estive, di tal chè, in recepimento di tale accordo, va previsto che la minore possa trascorrere in detto periodo gg. 15, Per_1 anche non consecutivi, con il padre, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, dovendosi precisare che nei tempi di competenza di un genitore sono ricompresi anche eventuali periodi di vacanza con i nonni, materni o paterni;
infine, tenuto conto che la minore è nata nel mese di agosto, va previsto che la stessa possa trascorrere il proprio compleanno a pranzo con un genitore e la cena con l'altro e che, qualora la minore si trovi in vacanza con un genitore, l'altro genitore possa recuperare il primo giorno intero utile dal rientro, preferibilmente prima dell'inizio della scuola;
anche per quanto attiene alle vacanze natalizie, le Parti hanno richiesto l'accoglimento delle conclusioni conformi, di tal chè va disposto che la minore trascorra il periodo dal 23 dicembre al Persona_1
30 dicembre alle ore 10:00 con un genitore e il periodo dal 30 dicembre dalle ore 10:00 al 6 gennaio alle ore 21.00 con l'altro genitore (come richiesto dal CTP di parte ricorrente), ad anni alterni, iniziando quest'anno a trascorrere il primo periodo con la madre ed il secondo con il padre (come richiesto espressamente dalla ricorrente); infine, quanto alle vacanze pasquali, va previsto che l'intero periodo venga trascorso dalla minore, ad anni alterni, con un genitore, con obbligo di rientro presso l'abitazione materna il giorno prima del rientro a scuola entro le ore 19:00, come richiesto da ambo le
Parti.
Va sotto il caso di evidenziare che l'accordo raggiunto dalle Parti sui periodi estivi e festivi non prevede espressamente l'assistenza dei nonni paterni presso il padre: sul punto, ritiene il Tribunale di dover precisare che l'accordo delle parti deve ritenersi prevalente, di tal chè tale assistenza dei familiari del deve ritenersi circoscritta al periodo scolastico, senz'altro connotato da maggiore 'stress'. CP_1
Infine, in accoglimento dei suggerimenti della dott.ssa va prescritto ai genitori, nel caso di Per_2 future nuove relazioni sentimentali che implichino il coinvolgimento della minore, di informare l'altro genitore, indicando nome e cognome della persona cui la bambina sarà introdotta;
in ultimo, avendo la dott.ssa suggerito che il Servizio Sociale, in accordo con le parti, possa concordare eventuali Per_2 pagina 7 di 10 nuovi incontri di sostegno alla genitorialità, va confermata la presa in carico dei genitori da parte del
Servizio di riferimento territoriale per la prosecuzione del percorso di sostegno alla CP_2 genitorialità, sospeso durante i lavori peritali.
3. Quanto alla determinazione del contributo economico paterno per il mantenimento indiretto della figlia, occorre procedere ad una disamina comparata della situazione reddituale e patrimoniale delle
Parti, dovendosi rilevare che: a) la ricorrente svolge l'attività di infermiera e ha dichiarato un reddito mensile di circa e. 1.900,00 (v. dichiarazioni dei redditi: docc. 10-12); la stessa è proprietaria esclusiva dell'immobile posto in Bagno a OL, via dell'Antella n. 117 per il quale sostiene una rata di mutuo pari ad e. 770,00; ne consegue che la stessa può contare su una liquidità mensile netta di e. 1.130,00, tenendo peraltro conto che la stessa percepisce, per tre figli minori, un AUU di e. 775,00 circa (pari ad e. 250,00 quanto alla quota per la minore;
2) il resistente svolge l'attività di elettricista dal Per_1
18/03/2024 presso Eletecno S.p.A. (doc. 13) per la quale percepisce una retribuzione mensile netta di e.
1.900,00 (v. DR 2025); lo stesso ha abitato dalla cessazione della convivenza (gennaio 2025) dapprima presso la propria madre e successivamente ha acquistato in data 10/10/2025 un immobile in San
OV DA per adibirlo a propria abitazione, per il quale ha acceso un mutuo trentennale avente rata mensile di e. 659,00; ne consegue che il può contare su una liquidità mensile netta di e. CP_1
1.240,00.
Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover porre a carico di l'onere di versare, entro Controparte_1 il giorno 15 del mese, ad l'importo di e. 300, 00 oltre rivalutazione annuale Istat Parte_1 quale contributo per il mantenimento della figlia cifra che appare adeguata alla situazione Per_1 reddituale sopra evidenziata ed alle esigenze di vita di una minore di 8 anni, tenuto conto che sulla madre ricadono i maggiori oneri di accudimento e cura;
va, altresì, posta al 50% la suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per la minore, da individuarsi, concordarsi e rimborsarsi secondo le Linee Guida del CNF del 2017, come richiesto da ambo le Parti;
infine, va disposta l'assegnazione dell'Assegno Unico Universale alla madre in quanto genitore Parte_1 collocatario di prole minorenne.
4. Spese di lite e di CTU
In ragione della reciproca soccombenza (la ricorrente soccombe sulla richiesta di affido esclusivo e sull'entità del contributo paterno per il mantenimento della figlia, mentre il resistente soccombe sull'importo del contributo di mantenimento e sulla suddivisione al 50% dell'AUU), va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
quanto alle spese di CTU, le stesse vanno poste nella misura del 50% a carico di ciascuna parte, trattandosi di accertamento disposto nel comune interesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, a modifica della così provvede: pagina 8 di 10 - dispone l'affidamento condiviso della minore (9/08/2017) ad entrambi i Persona_1 genitori, e con domiciliazione prevalente presso la madre e Parte_1 Controparte_1 delega alla madre di tutte le decisioni in materia di salute della minore;
- dispone che il padre possa prendere e riportare la figlia dalla casa Controparte_1 Per_1 materna anche in completa autonomia e che i nonni paterni possano prendere e/o riportare la nipote senza la necessaria presenza del padre;
- dispone che, qualora il padre debba trascorrere con la figlia un tempo prolungato (es. più giorni), eccezion fatta per attività brevi (quali: gita al parco, andare ai giardini, a mangiare una pizza), lo stesso si faccia assistere da un proprio familiare;
in ogni caso, potrà Controparte_1 stare con la figlia ogni mercoledì (o martedì se il mercoledì la minore svolge una attività Per_1 extrascolastica) dall'uscita di scuola o dei centri estivi alle ore 21:00 (orario massimo suggerito); nella prima (e terza) settimana, il padre (o un familiare disponibile) potrà prendere la figlia dall'uscita di scuola del venerdì, riportandola presso l'abitazione materna entro le ore
21:00 della domenica e che nella seconda (e quarta) settimana il padre (o un familiare disponibile) potrà prendere la figlia dall'uscita di scuola il venerdì, riportandola presso l'abitazione materna entro le ore 19:00 del sabato;
nei casi in cui la madre abbia un fine settimana libero dai turni di lavoro, la stessa dovrà informare il padre non appena ne viene a conoscenza (quindi dal mese precedente), con onere per il padre di riportare la figlia dalla madre entro le ore 10:00 del sabato;
- dispone che la minore possa effettuare almeno una videochiamata al giorno con il padre, indicativamente verso le ore 19:00, fatti salvi diversi accordi fra le parti;
- dispone che durante le vacanze estive, la minore possa trascorrere fino a gg. 15, anche Per_1 non consecutivi, con il padre, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, compresi eventuali periodi di vacanza con i nonni, sia materni che paterni;
- dispone che la minore possa trascorrere il proprio compleanno a pranzo con un genitore e Per_1 la cena con l'altro; nel caso in cui la bambina sia in vacanza con un genitore, potrà recuperare con l'altro genitore il primo giorno intero utile dal rientro, preferibilmente prima dell'inizio della scuola;
- dispone che durante le vacanze Natalizie, la minore trascorra il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre alle ore 10:00 con un genitore e il periodo dal 30 dicembre alle ore 101:00 al giorno 6 gennaio alle ore 21:00 con l'altro genitore, ad anni alterni, trascorrendo il primo periodo nell'anno 2025 con la madre ed il secondo con il padre;
- dispone che l'intero periodo delle vacanze pasquali venga trascorso con un genitore, ad anni alterni, con obbligo di rientro presso l'abitazione materna il giorno prima del rientro a scuola entro le ore 19:00;
- raccomanda ai genitori, nel caso di future relazioni sentimentali che implichino il coinvolgimento della minore, di informare l'altro, indicando nome e cognome della persona a cui sarà introdotta la minore;
pagina 9 di 10 - dispone che quando la minore si trova con la madre, il padre possa effettuare almeno una telefonata o videochiamata al giorno, indicativamente verso le ore 19:00, fatti salvi diversi accordi fra le parti;
- conferma la presa in carico dei genitori da parte del Servizio UFSMIA di riferimento territoriale per la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità;
- pone l'onere a carico di l'onere di versare, entro il giorno 15 del mese, a Controparte_1 la somma di e. 400,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, quale contributo Parte_1 per il mantenimento della figlia Per_1
- pone l'onere a carico di entrambi i genitori di provvedere al 50% per ciascuno alle spese straordinarie, che dovranno essere individua concordate e rimborsate secondo le Linee Guida del CNF del 2017;
- dispone l'assegnazione in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale ad Parte_1
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
pone le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna.
Manda la Cancelleria per gli avvisi alle Parti, al CTU dott. ssa e ai SS.SS. di riferimento. Persona_2
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5/11/2025 su relazione della dott.ssa Monica
AR.
Il Presidente est.
Monica AR
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA Sezione CIVILE
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1798/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Bagno a OL (FI), Via dell'Antella n. 117, difesa e rappresentata, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Elena Zazzeri e dall'Avv. Alessandra Maccioni, entrambe del Foro di Firenze, presso il cui studio in Firenze (FI), via Francesco Puccinotti n. 65, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Zaini del Foro di Arezzo, elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in San OV DA
(AR), Via Papa OV XXIII, n. 23
CONVENUTO esistente
Con l'intervento ex lege del PM (visti del 6/02/2025 e 7/02/2025) avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su minore posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio di pc depositato in PCT in data 21/07/2025: “In tesi, attribuire l'esercizio della responsabilità genitoriale su in via esclusiva alla madre, a Persona_1 cui dovrà essere attribuita in via esclusiva anche la delega sanitaria e scolastica;
in ipotesi, disporre
l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con delega sanitaria e scolastica alla madre;
disporre che la frequentazione fra ed il padre avvenga secondo le modalità che saranno Per_1 ritenute più idonee dal Tribunale, tenuto conto dei problemi riscontrati nel sig. disporre a CP_1 pagina 1 di 10 carico del sig. un assegno per il mantenimento della figlia di Euro 600,00, o in quella Controparte_1 diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie;
in ogni caso con vittoria di spese legali”.
Parte resistente ha concluso come da foglio di pc depositato in PCT in data 21/07/2025 nel quale ha chiesto al Tribunale di: “1) Disporre l'affidamento condiviso e la responsabilità genitoriale congiunta sulla figlia minore della coppia, con collocazione prevalente ed anagrafica della Persona_1 medesima presso l'abitazione materna sita in Bagno a OL (FI) Via delle Quercioline n. 10 (dove attualmente abita) per proseguire il percorso scolastico della scuola primaria già iniziato a Grassina
(FI) e successivamente con trasferimento e collocazione nella casa sita a Antella (FI) Via dell'Antella
n. 117, con obbligo di comunicazione reciproca al sig. di qualsiasi cambiamento di residenza CP_1
e ottenimento da parte del genitore del relativo consenso;
2) Le decisioni di maggior interesse, intendendosi come tali a titolo esemplificativo le scelte delle scuole da frequentare, dell'indirizzo religioso, delle operazioni chirurgiche, il supporto per le problematiche di dislessia e/o del linguaggio, delle visite psichiatriche e/o psicologiche, delle visite mediche specialistiche, delle attività ludico- sportive etc. dovranno essere preventivamente concordate tra i due genitori, tenendo conto primariamente delle esigenze della figlia 3) Disporre che la minore durante Per_1 Persona_1
l'anno scolastico possa frequentare il padre nelle seguenti modalità mensili alternando un weekend lungo ad un weekend corto così come di seguito: a) week-end lungo il padre potrà prendere e tenere in autonomia dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera entro le ore 21.00 – almeno 2 pernotti consecutivi la minore. In questa settimana del week-end lungo il padre potrà prendere Per_1 all'uscita di scuola alle 16.10 circa un pomeriggio la settimana (indicativamente il martedì o mercoledì); b) week-end corto con 1 pernotto, dall'uscita di scuola del venerdì con obbligo di riaccompagnare la minore il sabato alle ore 21.00. In questa settimana del week-end corto il padre potrà prendere all'uscita di scuola alle 16.10 circa almeno 2 pomeriggi la settimana Per_1
(indicativamente martedì o giovedì). Durante il periodo non scolastico la frequentazione del padre sarà la seguente: A fine settimana alternati: week-end lungo (dal venerdì dal pomeriggio e/o uscita dal centro estivo sino al lunedì – almeno 3 pernotti) In questa settimana del week-end lungo il padre potrà prendere un pomeriggio la settimana (martedì o mercoledì) per uscire e 1 pernotto con Per_1 riaccompagno all'abitazione materna e/o al Centro Estivo il giorno successivo;
2 week-end corto (con
1 pernotto, venerdì sera o di sabato sera). In questa settimana del week-end corto il padre potrà prendere circa almeno indicativamente il martedì o mercoledì con 1 o 2 pernotti con Per_1 riaccompagno a scuola. In ogni caso sarà possibile che negli spostamenti il sia sostituito dai CP_1 nonni paterni e i relativi conviventi more uxorio, come già avviene. 4) Per le vacanze estive: per
l'annualità in corso le parti hanno già concordato in sede di CTU le ferie estive. Per i prossimi anni il sig. potrà tenere in autonomia la minore per 15 giorni consecutive o non CP_1 Persona_1 consecutive da concordare entro il 30 aprile dell'anno in corso. I genitori potranno concordare anche periodi di ferie della minore con i nonni materni ed i nonni paterni. 5) Per il compleanno della minore previsto per il giorno 09 agosto, la minore potrà trascorrere, se Persona_1 Persona_1 presente a casa, pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Nel caso in cui la bambina sia in pagina 2 di 10 vacanza con un genitore, potrà recuperare con l'altro genitore il primo giorno intero utile dal rientro, preferibilmente prima dell'inizio della scuola;
6) Vacanze Natalizie: le vacanze saranno divise in due settimane, indicativamente dal 23 dicembre al 30 dicembre alle ore 21 con un genitore;
dal 30 dicembre alle ore 21 al rientro a scuola con l'altro; Il concorda con la turnazione delle CP_1 vacanze per l'anno 2025 ove si preveda la I settimana di vacanze sia con la madre (viste le ferie nei giorni di Natale nell'annualità 2025), e la seconda con il padre, che accompagnerà la figlia a scuola il giorno del rientro. Per il 2026 sarà l'inverso. Vacanze Pasquali: ogni anno l'intero periodo di vacanze sarà trascorso con uno dei due genitori in alternanza annuale. Nel caso del turno di vacanza con il padre, dall'uscita di scuola prima delle vacanze sino al rientro a scuola la mattina;
7) Colloquio telefonico padre/Adele: quando il padre non è con una telefonata la mattina ed una sera. La Per_1 video-chiamata sarà una la sera intorno alle ore 19 consentendo alla minore di stare in luogo idoneo senza elementi di disturbo esterni;
8) Il Sig. , stante l'uscita dalla casa familiare Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra per la minore un contributo di mantenimento Pt_1 Persona_1 ordinario pari ad €. 200,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
9) I Sig.ri
e sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si CP_1 Pt_1 renderanno necessarie per la figlia, rimborsabili al genitore che sosterrà la relativa spesa, ferma la necessità di idonea documentazione ed informativa e se previamente concordate tra gli stessi.
Rientrano tra le spese straordinarie: le spese scolastiche relative a tasse di iscrizione per la frequenza di istituti scolastici, libri di testo, corredo di prima dotazione con materiale di media qualità, mensa, trasporto pubblico per raggiungere la sede scolastica, gite scolastiche e culturali senza pernottamento;
le spese sanitarie relative a cure, trattamenti o visite specialistiche prescritte dal medico curante ed effettuate presso strutture pubbliche non rientranti nel SSN, quali ad esempio le spese dentistiche, eventuali spese oculistiche e di apparecchi ortodontici e/o lenti e occhiali da vista;
le spese extra- scolastiche e ludico – sportive, vacanze studio, corsi di ginnastica, sport in genere, acquisto attrezzatura sportiva e costi necessari per praticare lo sport, costi relativi alle trasferte e soggiorni, purché previamente concordate tra i genitori;
in ogni caso si rimanda a quanto previsto nel Protocollo del CNF. 10) L'assegno Unico ed Universale sarà percepito al 50% da entrambi i genitori della minore 11) La detrazione fiscale per la figlia a carico ai fini IRPEF potrà essere Persona_1 effettuata da entrambi i genitori i al 50% come per legge;
12) I sig.ri e prestano CP_1 Pt_1
l'uno nei confronti dell'altro consenso all'espatrio e si impegnano a prestare il consenso richiesto alla
Competente Autorità per il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità valida per l'estero ed il passaporto. Per espatrio si intende il varcare i confini dello Stato per soli fini turistici;
13) Con vittoria di spese e compensi del presente Giudizio, delle spese di CTP e di CTU già corrisposte e liquidate e documentabili”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del procedimento
Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione del regime di affido, collocamento, frequentazione e mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...] dalla relazione Per_1 pagina 3 di 10 more uxorio, ad oggi cessata, tra e all'esito dell'esame delle Parti, Parte_1 Controparte_1 svoltosi all'udienza di prima comparizione, preso atto della dichiarata volontà del padre, cui la madre non si è opposta, di recuperare il rapporto con la figlia, il Giudice delegato ha disposto in via provvisoria il collocamento della minore presso la madre, la presa in carico del nucleo familiare Per_1 da parte dell' di riferimento, un servizio di educativa domiciliare e posto a carico del padre CP_2
l'onere di versare l'importo di e. 200,00 mensili quale contributo per mantenimento di con spese Per_1 straordinarie condivise al 50% ed assegnazione dell'Assegno Unico in via esclusiva alla madre;
in via istruttoria, ha disposto CTU psicologica, affidandola alla dott.ssa depositata la relazione Persona_2 peritale, venivano precisate le conclusioni in data 23/07/2025, concessi i termini di legge per conclusionali e repliche, di tal chè, all'esito della udienza fissata per la remissione al Collegio, la causa
è stata trattenuta in decisione.
In data 27/07/2025 è stata notificata alla ricorrente da parte del Tribunale penale l'opposizione del GIP all'archiviazione del procedimento a carico del per il reato di cui all'art.572 c.p. e questa CP_1 circostanza impone integrazioni nella procedura de qua per quella necessaria interazione fra procedimento civile e procedimento penale ex L 69/2019.
2. Affidamento, collocamento e frequentazione genitori/figlia
All'esito delle operazioni peritali la CTU dott. ha così descritto la minore Per_2 Persona_1
quasi otto anni, presenta un Disturbo del Neuro Sviluppo caratterizzato da Persona_1 funzionamento intellettivo limite, Disturbo della Coordinazione Motoria, e Disturbo del Linguaggio e usufruisce della Legge 104. E' una bambina in grado di esprimere le proprie emozioni, desideri, si rivolge a entrambi i genitori con serenità, e che mostra un forte legame con loro”; quanto alla qualità delle relazioni della minore con i genitori, la dott.ssa ha osservato, quanto al rapporto di Per_2 Per_1 con la ricorrente, che: “La madre appare il genitore di riferimento, ma mostra un attaccamento sia con il padre che con la madre. ha bisogno e stabile dei genitori, di vederli con regolarità e in modo Per_1 disgiunto: nei limiti del possibile, se i genitori sono d'accordo, la loro presenza nelle occasioni di eventi che la coinvolgono è un elemento importante per la sua serenità. necessita di regolarità e Per_1 prevedibilità del ritmo della sua vita: ciò le garantisce serenità e tranquillità, e può aiutarla, nel tempo, nella gestione più autonoma delle sue attività. In ultimo, la minore necessita della massima consapevolezza e conoscenza da parte dei suoi genitori delle specifiche necessità connesse alle sue caratteristiche psicofisiche e di sviluppo”; quanto al padre, la dott.ssa ha evidenziato che il Per_2 resistente “ha una certificazione di Deficit Cognitivo di Tipo Lieve, avendo un Q.I di Controparte_1
70 e una invalidità del 41%; non risultano al momento, né agli atti, certificazioni in merito alla sua dislessia, che viene essenzialmente dichiarata e riferita dallo stesso sig. nel passato -egli non CP_1 si ritiene più dislessico-, e dalla madre dello stesso. Il sig. ha difficoltà oggettive nella lettura CP_1 rendendola un'attività non facile”; “Il sig. ha un pensiero molto concreto, è legato CP_1 affettivamente alla figlia Si rileva come la dimensione ludica con la figlia sia quella prevalente. Per_1
Per questo motivo, date le considerazioni sovraesposte, è opportuno che egli abbia una supervisione della madre o di un genitore, se dovesse trascorrere con la figlia un tempo prolungato (es. più giorni), pagina 4 di 10 a eccezione di attività più brevi, come una gita al parco, andare ai giardini, a mangiare un pizza. Nei confronti della figlia il sig. esprime una affettività più forte, mentre nel corso degli incontri CP_1 appare timido, ha fornito risposte sintetiche e imbarazzate, avendo difficoltà ad articolare frasi complesse. Nel confronto con la sig.ra il sig. tende ad assumere una posizione Pt_1 CP_1 remissiva e appare in difficoltà nella gestione di un confronto verbale fra due adulti”; quanto alla figura materna, la CTU ha osservato che: “La sig.ra è un genitore molto legato alla figlia e Pt_1 protettivo nei suoi confronti, ne riconosce in modo più accurato le difficoltà rispetto al padre, e ha con lei un rapporto caldo e sereno. La signora ha manifestato nei confronti del sig. una CP_1 diffidenza e una sfiducia rispetto alle sue capacità di tutelare che sottendono anche -per sua Per_1 ammissione- una tensione riconducibile alla querela (poi archiviata) che la signora ha sporto a suo tempo nei confronti del sig. in merito ai riferiti della primogenita La CP_1 Persona_3 signora ha dimostrato in corso di CTU da una parte l'accettazione di alcune proposte, per Pt_1 poi esprimere scarsa convinzione se non aperta contestazione rispetto agli accordi presi. Ha accolto poi almeno apparentemente le rassicurazioni fornitele”; quanto all'osservazione e monitoraggio svolto dai SS.SS., la CTU ha osservato che: “Rispetto a quest'ultimo periodo i Servizi Sociali con l'utile intervento del servizio di educativa domiciliare ai fini osservativi, hanno rilevato come le visite del sig.
a casa della sig.ra per salutare la figlia siano avvenute in un contesto civile grazie CP_1 Pt_1 alla collaborazione di tutti i presenti -nonni materni compresi- che hanno dato la possibilità al padre di trascorrere circa un'ora di tempo con la figlia e giocare con lei. Con i due figli della sig.ra Pt_1
i contatti si limitano a brevi saluti. ( ..) Il confronto e l'aggiornamento con i Servizi Sociali ha rilevato che il nucleo continuerà ad essere monitorato, anche perché che Parte_2 Persona_3 sono in carico presso ”; infine, quanto al quesito posto al CTU in ordine alla Persona_1 CP_2 capacità di genitori di comprendere i bisogni di la CTU ha osservato “come il sig. sia Per_1 CP_1 efficace nella dimensione ludica, del gioco e del temo libero con la bambina, avendo bisogno di un supporto familiare rispetto al sostegno scolastico, sanitario, e alle sollecitazioni di tipo culturale che la nonna paterna può offrire in modo molto adeguato. La sig.ra è un genitore che fornisce Pt_1 amore e protezione alla figlia: si è occupata della sua educazione, e andamento scolastico, ed è in grado in misura maggiore di occuparsi di dal punto di vista sanitario -anche essendo Per_1 infermiera-, perché ha maggiormente chiaro e in modo specifico quali siano le effettive difficoltà della figlia. Anche la sig.ra deve condividere con il sig. tutte le notizie in merito a Pt_1 CP_1 eventuali cure mediche di . Per_1
Tanto premesso, osserva il Tribunale che nulla osta alla previsione del regime di affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, a tutela del diritto della minore alla Persona_4 Per_1 bigenitorialità, stante l'assenza di “ragioni gravi e attuali che giustifichino un regime di affido esclusivo” alla madre e la sussistenza di un positivo rapporto padre/figlia; va, in tal senso, evidenziato che, a conferma del mancato riscontro in sede di consulenza tecnica d'ufficio, di profili di inidoneità genitoriale nel padre, risulta aver accudito la figlia (oltre agli altri due figli Controparte_1 Per_1 della quando la ricorrente abitava e lavorava a Bologna, nel periodo dicembre 2018/maggio Pt_1
2021, durante il quale la minore era di fatto collocata in via prevalente presso il padre nella allora abitazione di Terranuova Bracciolini (AR); va, altresì, evidenziato che la ricorrente, Pt_1 Pt_1 pagina 5 di 10 ha depositato nell'anno 2019 ricorso al Tribunale di Firenze per ottenere la regolamentazione dei rapporti tra i due genitori rispetto ad che ha dato vita al procedimento n. 11937/2019 R.G., Per_1 conclusosi in data 26/05/2021 con decreto di estinzione a seguito della riconciliazione tra le parti (v. docc. 5, 6, 7 e 8 allegati alla memoria di costituzione); va, altresì, evidenziato che a seguito di detta riconciliazione le Parti hanno acquistato in comproprietà un'immobile da ristrutturare sito in Bagno a
OL (FI) Via dell'Antella n. 117 (doc. 9), – Visura catastale) tramite atto di compravendita stipulato Per_ in data 04/10/2021 (rogito del Notaio - Repertorio n. 12641), di tal chè deve ritenersi che all'epoca la coppia avesse deciso di ricreare un progetto di convivenza con la minore e gli altri Per_1 due figli della ricorrente, e , nati da precedente relazione;
va, altresì, evidenziato che Per_3 Per_6 appare smentito l'assunto della ricorrente in ordine alla dedotta mancata partecipazione dell'ex compagno al menage familiare, emergendo agli atti che lo stipendio del sino a tutto il mese CP_1 Cont di gennaio 2025, è confluito nel conto corrente contestato alle Parti (doc. 16 ricorrente).
Tanto detto in punto di affido, vanno tenute in debita considerazioni le preoccupazioni sollevate dalla ricorrente in ordine alla difficoltà, peraltro incolpevoli, del di tal chè pare opportuno, nel CP_1 superiore interesse della minore, delegare le decisioni in materia di salute della minore in via esclusiva alla madre, stante il deficit cognitivo riscontrato nel cui è stato Parte_1 CP_1 diagnosticato, all'esito di visita privata effettuata in data 22/03/2022 presso “CRO
Firenze”(Ambulatorio Medico Specialistico di e Riabilitazione, un “F 70 Deficit cognitivo di CP_4 tipo lieve” , all'esito della quale ha avanzato la domanda di invalidità, che gli è stata riconosciuta nella misura del 41 %; lo stesso non ha nascosto di aver sofferto di dislessia (il cui superamento CP_1 non appare probatoriamente riscontrato ma meramente asserito), la quale comporta, tra l'altro, difficoltà a leggere scritture in piccolo, quali, ad esempio, i bugiardini dei medicinali: ne consegue che, anche sotto questo profilo, appare prudenziale assegnare alla madre, peraltro infermiera professionista, la possibilità di assumere ogni decisione sanitaria nell'interesse della figlia, la quale va collocata in via prevalente presso l'abitazione materna, in linea con le consuetudini di vita acquisite dalla suddetta minore.
Quanto alla frequentazione padre/figlia, ritiene il Tribunale di dover accogliere il suggerimento della
CTU dott.ssa allorquando ha evidenziato l'opportunità della necessaria 'assistenza' dei Persona_2 familiari del in occasione dei pernottamenti della figlia sia nel periodo scolastico che CP_1 Per_1 non scolastico;
va, difatti, tenuto presente che alla minore è stato diagnosticato un “quadro clinico che depone per un “Disturbo del neuro sviluppo (F 83) caratterizzato da Funzionamento intellettivo limite,
Disturbo della coordinazione motoria, Disturbo del linguaggio” per il quale la bambina seguita dalla neuropsichiatra dott.ssa dell'ASL, dalla logopedista dott.ssa , tant'è che la Per_7 Persona_8 stessa ha effettuato in passato un percorso di psicomotricità per difficoltà di coordinazione motoria e a scuola è aiutata da un'insegnante di sostegno ex L.104; in particolare, la dott.ssa ha evidenziato Per_2 che"....date le considerazioni sovraesposte, è opportuno che egli ( abbia una supervisione CP_1 della madre o di un genitore, se dovesse trascorrere con la figlia un tempo prolungato ( es. più giorni)
a eccezione di attività più brevi , come una gita al parco, andare ai giardini, a mangiare una pizza"; ne consegue che va recepito il calendario predisposto dal CTU secondo il quale che il padre possa prendere e riportare la figlia dalla casa materna anche in autonomia, così come va previsto che nonni pagina 6 di 10 paterni abbiano la facoltà di prendere e/o riportare la nipotina senza la necessaria presenza del padre;
quanto al qualora egli debba trascorrere con la figlia un tempo prolungato (es. più giorni), CP_1 eccezione fatta per attività brevi (quali: gita al parco, andare ai giardini, a mangiare una pizza), lo stesso si faccia assistere da un proprio familiare;
in ogni caso, egli potrà stare con la figlia ogni Per_1 mercoledì (o martedì se il mercoledì la minore svolge una attività extrascolastica) dall'uscita di scuola o dei centri estivi alle ore 21:00 (orario massimo suggerito); va, inoltre, previsto che nella prima (e terza) settimana, il (o un familiare disponibile) possa prendere la minore il venerdì dall'uscita di CP_1 scuola per riportarla presso l'abitazione materna entro le ore 21:00 della domenica e che nella seconda
(e quarta) settimana il padre (o un familiare disponibile) possa prendere la minore il venerdì dall'uscita di scuola il venerdì per riportarla presso l'abitazione materna entro le ore 19:00 del sabato;
inoltre, nei casi in cui la madre abbia un fine settimana libero dai turni di lavoro, che risulta essere uno ogni cinque settimane, la stessa dovrà informare appena ne verrà a conoscenza (quindi dal mese precedente) il padre, il quale riporterà la figlia dalla madre entro le ore 10:00 del sabato;
va, infine, previsto che, quando la minore si trovi con la madre, il padre possa effettuare almeno una telefonata o videochiamata al giorno, indicativamente verso le ore 19:00, salvo diversi accordi fra le parti.
Le parti hanno, poi, concluso conformemente per quanto attiene alle vacanze estive, di tal chè, in recepimento di tale accordo, va previsto che la minore possa trascorrere in detto periodo gg. 15, Per_1 anche non consecutivi, con il padre, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, dovendosi precisare che nei tempi di competenza di un genitore sono ricompresi anche eventuali periodi di vacanza con i nonni, materni o paterni;
infine, tenuto conto che la minore è nata nel mese di agosto, va previsto che la stessa possa trascorrere il proprio compleanno a pranzo con un genitore e la cena con l'altro e che, qualora la minore si trovi in vacanza con un genitore, l'altro genitore possa recuperare il primo giorno intero utile dal rientro, preferibilmente prima dell'inizio della scuola;
anche per quanto attiene alle vacanze natalizie, le Parti hanno richiesto l'accoglimento delle conclusioni conformi, di tal chè va disposto che la minore trascorra il periodo dal 23 dicembre al Persona_1
30 dicembre alle ore 10:00 con un genitore e il periodo dal 30 dicembre dalle ore 10:00 al 6 gennaio alle ore 21.00 con l'altro genitore (come richiesto dal CTP di parte ricorrente), ad anni alterni, iniziando quest'anno a trascorrere il primo periodo con la madre ed il secondo con il padre (come richiesto espressamente dalla ricorrente); infine, quanto alle vacanze pasquali, va previsto che l'intero periodo venga trascorso dalla minore, ad anni alterni, con un genitore, con obbligo di rientro presso l'abitazione materna il giorno prima del rientro a scuola entro le ore 19:00, come richiesto da ambo le
Parti.
Va sotto il caso di evidenziare che l'accordo raggiunto dalle Parti sui periodi estivi e festivi non prevede espressamente l'assistenza dei nonni paterni presso il padre: sul punto, ritiene il Tribunale di dover precisare che l'accordo delle parti deve ritenersi prevalente, di tal chè tale assistenza dei familiari del deve ritenersi circoscritta al periodo scolastico, senz'altro connotato da maggiore 'stress'. CP_1
Infine, in accoglimento dei suggerimenti della dott.ssa va prescritto ai genitori, nel caso di Per_2 future nuove relazioni sentimentali che implichino il coinvolgimento della minore, di informare l'altro genitore, indicando nome e cognome della persona cui la bambina sarà introdotta;
in ultimo, avendo la dott.ssa suggerito che il Servizio Sociale, in accordo con le parti, possa concordare eventuali Per_2 pagina 7 di 10 nuovi incontri di sostegno alla genitorialità, va confermata la presa in carico dei genitori da parte del
Servizio di riferimento territoriale per la prosecuzione del percorso di sostegno alla CP_2 genitorialità, sospeso durante i lavori peritali.
3. Quanto alla determinazione del contributo economico paterno per il mantenimento indiretto della figlia, occorre procedere ad una disamina comparata della situazione reddituale e patrimoniale delle
Parti, dovendosi rilevare che: a) la ricorrente svolge l'attività di infermiera e ha dichiarato un reddito mensile di circa e. 1.900,00 (v. dichiarazioni dei redditi: docc. 10-12); la stessa è proprietaria esclusiva dell'immobile posto in Bagno a OL, via dell'Antella n. 117 per il quale sostiene una rata di mutuo pari ad e. 770,00; ne consegue che la stessa può contare su una liquidità mensile netta di e. 1.130,00, tenendo peraltro conto che la stessa percepisce, per tre figli minori, un AUU di e. 775,00 circa (pari ad e. 250,00 quanto alla quota per la minore;
2) il resistente svolge l'attività di elettricista dal Per_1
18/03/2024 presso Eletecno S.p.A. (doc. 13) per la quale percepisce una retribuzione mensile netta di e.
1.900,00 (v. DR 2025); lo stesso ha abitato dalla cessazione della convivenza (gennaio 2025) dapprima presso la propria madre e successivamente ha acquistato in data 10/10/2025 un immobile in San
OV DA per adibirlo a propria abitazione, per il quale ha acceso un mutuo trentennale avente rata mensile di e. 659,00; ne consegue che il può contare su una liquidità mensile netta di e. CP_1
1.240,00.
Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover porre a carico di l'onere di versare, entro Controparte_1 il giorno 15 del mese, ad l'importo di e. 300, 00 oltre rivalutazione annuale Istat Parte_1 quale contributo per il mantenimento della figlia cifra che appare adeguata alla situazione Per_1 reddituale sopra evidenziata ed alle esigenze di vita di una minore di 8 anni, tenuto conto che sulla madre ricadono i maggiori oneri di accudimento e cura;
va, altresì, posta al 50% la suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per la minore, da individuarsi, concordarsi e rimborsarsi secondo le Linee Guida del CNF del 2017, come richiesto da ambo le Parti;
infine, va disposta l'assegnazione dell'Assegno Unico Universale alla madre in quanto genitore Parte_1 collocatario di prole minorenne.
4. Spese di lite e di CTU
In ragione della reciproca soccombenza (la ricorrente soccombe sulla richiesta di affido esclusivo e sull'entità del contributo paterno per il mantenimento della figlia, mentre il resistente soccombe sull'importo del contributo di mantenimento e sulla suddivisione al 50% dell'AUU), va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
quanto alle spese di CTU, le stesse vanno poste nella misura del 50% a carico di ciascuna parte, trattandosi di accertamento disposto nel comune interesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, a modifica della così provvede: pagina 8 di 10 - dispone l'affidamento condiviso della minore (9/08/2017) ad entrambi i Persona_1 genitori, e con domiciliazione prevalente presso la madre e Parte_1 Controparte_1 delega alla madre di tutte le decisioni in materia di salute della minore;
- dispone che il padre possa prendere e riportare la figlia dalla casa Controparte_1 Per_1 materna anche in completa autonomia e che i nonni paterni possano prendere e/o riportare la nipote senza la necessaria presenza del padre;
- dispone che, qualora il padre debba trascorrere con la figlia un tempo prolungato (es. più giorni), eccezion fatta per attività brevi (quali: gita al parco, andare ai giardini, a mangiare una pizza), lo stesso si faccia assistere da un proprio familiare;
in ogni caso, potrà Controparte_1 stare con la figlia ogni mercoledì (o martedì se il mercoledì la minore svolge una attività Per_1 extrascolastica) dall'uscita di scuola o dei centri estivi alle ore 21:00 (orario massimo suggerito); nella prima (e terza) settimana, il padre (o un familiare disponibile) potrà prendere la figlia dall'uscita di scuola del venerdì, riportandola presso l'abitazione materna entro le ore
21:00 della domenica e che nella seconda (e quarta) settimana il padre (o un familiare disponibile) potrà prendere la figlia dall'uscita di scuola il venerdì, riportandola presso l'abitazione materna entro le ore 19:00 del sabato;
nei casi in cui la madre abbia un fine settimana libero dai turni di lavoro, la stessa dovrà informare il padre non appena ne viene a conoscenza (quindi dal mese precedente), con onere per il padre di riportare la figlia dalla madre entro le ore 10:00 del sabato;
- dispone che la minore possa effettuare almeno una videochiamata al giorno con il padre, indicativamente verso le ore 19:00, fatti salvi diversi accordi fra le parti;
- dispone che durante le vacanze estive, la minore possa trascorrere fino a gg. 15, anche Per_1 non consecutivi, con il padre, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, compresi eventuali periodi di vacanza con i nonni, sia materni che paterni;
- dispone che la minore possa trascorrere il proprio compleanno a pranzo con un genitore e Per_1 la cena con l'altro; nel caso in cui la bambina sia in vacanza con un genitore, potrà recuperare con l'altro genitore il primo giorno intero utile dal rientro, preferibilmente prima dell'inizio della scuola;
- dispone che durante le vacanze Natalizie, la minore trascorra il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre alle ore 10:00 con un genitore e il periodo dal 30 dicembre alle ore 101:00 al giorno 6 gennaio alle ore 21:00 con l'altro genitore, ad anni alterni, trascorrendo il primo periodo nell'anno 2025 con la madre ed il secondo con il padre;
- dispone che l'intero periodo delle vacanze pasquali venga trascorso con un genitore, ad anni alterni, con obbligo di rientro presso l'abitazione materna il giorno prima del rientro a scuola entro le ore 19:00;
- raccomanda ai genitori, nel caso di future relazioni sentimentali che implichino il coinvolgimento della minore, di informare l'altro, indicando nome e cognome della persona a cui sarà introdotta la minore;
pagina 9 di 10 - dispone che quando la minore si trova con la madre, il padre possa effettuare almeno una telefonata o videochiamata al giorno, indicativamente verso le ore 19:00, fatti salvi diversi accordi fra le parti;
- conferma la presa in carico dei genitori da parte del Servizio UFSMIA di riferimento territoriale per la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità;
- pone l'onere a carico di l'onere di versare, entro il giorno 15 del mese, a Controparte_1 la somma di e. 400,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, quale contributo Parte_1 per il mantenimento della figlia Per_1
- pone l'onere a carico di entrambi i genitori di provvedere al 50% per ciascuno alle spese straordinarie, che dovranno essere individua concordate e rimborsate secondo le Linee Guida del CNF del 2017;
- dispone l'assegnazione in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale ad Parte_1
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
pone le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna.
Manda la Cancelleria per gli avvisi alle Parti, al CTU dott. ssa e ai SS.SS. di riferimento. Persona_2
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5/11/2025 su relazione della dott.ssa Monica
AR.
Il Presidente est.
Monica AR
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