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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/06/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3843/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3843/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale
e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZUFFA CARMEN e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAZZOLA ANNA ( ) VIA P.C.S. NASICA 93 CASTENASO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA P.C.S. NASICA 15 CASTENASO presso il difensore avv. ZUFFA CARMEN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAZZOLA Controparte_1 C.F._3
ANNA e dell'avv. ZUFFA CARMEN ( VIA P. C. S. NASICA 93 40055 C.F._4
CASTENASO; , elettivamente domiciliato in VIA P.C.S. NASICA 93 CASTENASO presso il difensore avv. CAZZOLA ANNA
ricorrenti atti comunicati al PM il 15.42024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 354/2024 è stata pronunciata la separazione fra le parti e la causa è stata rimessa avanti al Giudice Relatore per l'udienza del 29.5.2025 per la decisione sulla domanda di divorzio.
Le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e sussistono quindi i presupposti previsti dalla legge per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti. Dall'unione non sono nati figli, le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno, quindi, accolte, anche in punto di spese legali.
P.Q.M.
pagina 1 di 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1-pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
09/12/1961, C.F. e , nato a [...], il C.F._1 Controparte_1
21/10/1961, C.F. , uniti in matrimonio civile celebrato a Medicina (BO), in C.F._3 data 05.05.1991, con atto iscritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune, anno 1999, atto n. 7, parte 1; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2- dà atto che in base all'accordo fra le parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
1.la casa coniugale sita in Medicina (BO) alla via San Salvatore n. 1717, di proprietà della sig.ra
[...] viene lasciata a disposizione della signora la quale ivi rimarrà a Parte_2 Parte_1 vivere, mentre il sig. ha già trasferito la propria residenza altrove;
Controparte_1
2.il sig. ha già prelevato dalla casa familiare tutti i propri effetti personali;
CP_1
3. i coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento e dunque dichiarano di nulla avere più reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altra in quanto economicamente autosufficienti;
4. ogni altro rapporto economico nessuno escluso ed eccettuato anche se qui non menzionato è stato preso in considerazione e nel debito conto pertanto considerato definitivo dai ricorrenti;
5. le spese di lite sono integralmente a carico di come da accordo fra le parti. Controparte_1
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3843/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale
e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZUFFA CARMEN e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAZZOLA ANNA ( ) VIA P.C.S. NASICA 93 CASTENASO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA P.C.S. NASICA 15 CASTENASO presso il difensore avv. ZUFFA CARMEN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAZZOLA Controparte_1 C.F._3
ANNA e dell'avv. ZUFFA CARMEN ( VIA P. C. S. NASICA 93 40055 C.F._4
CASTENASO; , elettivamente domiciliato in VIA P.C.S. NASICA 93 CASTENASO presso il difensore avv. CAZZOLA ANNA
ricorrenti atti comunicati al PM il 15.42024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 354/2024 è stata pronunciata la separazione fra le parti e la causa è stata rimessa avanti al Giudice Relatore per l'udienza del 29.5.2025 per la decisione sulla domanda di divorzio.
Le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e sussistono quindi i presupposti previsti dalla legge per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti. Dall'unione non sono nati figli, le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno, quindi, accolte, anche in punto di spese legali.
P.Q.M.
pagina 1 di 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1-pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
09/12/1961, C.F. e , nato a [...], il C.F._1 Controparte_1
21/10/1961, C.F. , uniti in matrimonio civile celebrato a Medicina (BO), in C.F._3 data 05.05.1991, con atto iscritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune, anno 1999, atto n. 7, parte 1; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2- dà atto che in base all'accordo fra le parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
1.la casa coniugale sita in Medicina (BO) alla via San Salvatore n. 1717, di proprietà della sig.ra
[...] viene lasciata a disposizione della signora la quale ivi rimarrà a Parte_2 Parte_1 vivere, mentre il sig. ha già trasferito la propria residenza altrove;
Controparte_1
2.il sig. ha già prelevato dalla casa familiare tutti i propri effetti personali;
CP_1
3. i coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento e dunque dichiarano di nulla avere più reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altra in quanto economicamente autosufficienti;
4. ogni altro rapporto economico nessuno escluso ed eccettuato anche se qui non menzionato è stato preso in considerazione e nel debito conto pertanto considerato definitivo dai ricorrenti;
5. le spese di lite sono integralmente a carico di come da accordo fra le parti. Controparte_1
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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