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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1046/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MP GI, Presidente
CO NT, EL
GENTILE MARIA TERESA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4290/2025 depositato il 22/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino,4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007009970000 IVA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti di ADER, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, limitatamente ai crediti tributari, chiedendone l'annullamento per inesistenza della notifica dell'atto impugnato, mancata notifica e allegazione degli atti presupposti, prescrizione e decadenza, omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si è costituita ADER, che ha eccepito il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
È intervenuta la REGIONE CALABRIA, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, sussiste la giurisdizione tributaria in quanto il ricorrente ha espressamente limitato la sua impugnazione ai crediti tributari.
Il ricorso è, però, inammissibile.
L'ADER ha, infatti, dimostrato la rituale notifica dell'atto impugnato, per irreperibilità relativa, ai sensi degli artt. 60, 1° comma, dpr 600/73 e 140 cpc, mediante deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso nell'abitazione e spedizione, in data 15.1.2025, della raccomandata informativa, effettivamente ricevuta dal contribuente il 17.3.2025 (come da avviso di ricevimento prodotto).
La notifica si è, quindi, perfezionata, ai sensi dell'art. 140 cpc, il 25.1.2025, ossia 10 giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa.
Da tale data è ampiamente decorso il termine di 60 giorni previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 21
d.lgs. 546/1992, prima della notifica del ricorso in data 25.5.2025. Il medesimo termine sarebbe decorso anche se si considerasse, quale dies a quo, la data di ricezione della raccomandata informativa (17.3.2025).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore di ciascuna delle altre parti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MP GI, Presidente
CO NT, EL
GENTILE MARIA TERESA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4290/2025 depositato il 22/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino,4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007009970000 IVA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti di ADER, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, limitatamente ai crediti tributari, chiedendone l'annullamento per inesistenza della notifica dell'atto impugnato, mancata notifica e allegazione degli atti presupposti, prescrizione e decadenza, omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si è costituita ADER, che ha eccepito il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
È intervenuta la REGIONE CALABRIA, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, sussiste la giurisdizione tributaria in quanto il ricorrente ha espressamente limitato la sua impugnazione ai crediti tributari.
Il ricorso è, però, inammissibile.
L'ADER ha, infatti, dimostrato la rituale notifica dell'atto impugnato, per irreperibilità relativa, ai sensi degli artt. 60, 1° comma, dpr 600/73 e 140 cpc, mediante deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso nell'abitazione e spedizione, in data 15.1.2025, della raccomandata informativa, effettivamente ricevuta dal contribuente il 17.3.2025 (come da avviso di ricevimento prodotto).
La notifica si è, quindi, perfezionata, ai sensi dell'art. 140 cpc, il 25.1.2025, ossia 10 giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa.
Da tale data è ampiamente decorso il termine di 60 giorni previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 21
d.lgs. 546/1992, prima della notifica del ricorso in data 25.5.2025. Il medesimo termine sarebbe decorso anche se si considerasse, quale dies a quo, la data di ricezione della raccomandata informativa (17.3.2025).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore di ciascuna delle altre parti.