Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1046
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica dell'atto impugnato

    L'ADER ha dimostrato la rituale notifica dell'atto impugnato ai sensi degli artt. 60, 1° comma, dpr 600/73 e 140 cpc, mediante deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso nell'abitazione e spedizione della raccomandata informativa, effettivamente ricevuta dal contribuente. La notifica si è perfezionata 10 giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa.

  • Rigettato
    Mancata notifica e allegazione degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'atto impugnato fosse rituale e perfezionata, escludendo quindi la fondatezza di tale motivo.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile per decorrenza dei termini, senza entrare nel merito della prescrizione e decadenza.

  • Rigettato
    Omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile per decorrenza dei termini, senza entrare nel merito di tale doglianza.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    La Corte ha accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'ADER, ritenendo che il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 fosse ampiamente decorso prima della notifica del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1046
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1046
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo