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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1335/2024 promossa con ricorso depositato in data
14/06/2024
DA
) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SOGNI MARINA;
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
FAVALESI MARCO;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in riforma a del Decreto n. 4131/21 del 10/06/2021 RG n. 112/21 Tribunale di Mantova,
- Dichiarare che le pattuizioni intervenute fra le parti e formalizzate nell'accordo transattivo del 07 maggio 2025, prodotto in atti, sostituiscono integralmente le disposizioni economico patrimoniali stabilite nel decreto n. 4131/21 del
10/06/2021 Rg 112/21 del Tribunale di Mantova;
- Per l'effetto revocare l'obbligo a carico del Sig. di Parte_1 corresponsione del contributo al mantenimento della figlia , Persona_1 precedentemente determinato in € 400,00 mensili oltre rivalutazione Istat con decorrenza dal 1° gennaio 2025;
- Disporre la compensazione integrale delle spese e competenze del presente giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo la modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio di cui alla sentenza del Tribunale di Mantova
n.765/2018 pubblicata in data 31.10.2018, già modificate con decreto del
Tribunale di Mantova n. 4131/21 del 10.06.2021.
Parte resistente si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Nelle more, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in merito alla modifica delle condizioni di divorzio e hanno dunque precisato le conclusioni come indicate in epigrafe.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della figlia, maggiorenne e ormai economicamente indipendente, della coppia, potendo dunque essere recepite dal
Tribunale.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi, a modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio di cui alla sentenza n. 765/2018 pubblicata dal Tribunale di Mantova in data 31.10.2018 , già modificate con Decreto del Tribunale di Mantova n. 4131/21 del 10.06.2021:
1) omologa le condizioni concordate dalle parti;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Mantova il 22.05.2025
La Giudice relatrice
2 Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1335/2024 promossa con ricorso depositato in data
14/06/2024
DA
) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SOGNI MARINA;
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
FAVALESI MARCO;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in riforma a del Decreto n. 4131/21 del 10/06/2021 RG n. 112/21 Tribunale di Mantova,
- Dichiarare che le pattuizioni intervenute fra le parti e formalizzate nell'accordo transattivo del 07 maggio 2025, prodotto in atti, sostituiscono integralmente le disposizioni economico patrimoniali stabilite nel decreto n. 4131/21 del
10/06/2021 Rg 112/21 del Tribunale di Mantova;
- Per l'effetto revocare l'obbligo a carico del Sig. di Parte_1 corresponsione del contributo al mantenimento della figlia , Persona_1 precedentemente determinato in € 400,00 mensili oltre rivalutazione Istat con decorrenza dal 1° gennaio 2025;
- Disporre la compensazione integrale delle spese e competenze del presente giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo la modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio di cui alla sentenza del Tribunale di Mantova
n.765/2018 pubblicata in data 31.10.2018, già modificate con decreto del
Tribunale di Mantova n. 4131/21 del 10.06.2021.
Parte resistente si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Nelle more, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in merito alla modifica delle condizioni di divorzio e hanno dunque precisato le conclusioni come indicate in epigrafe.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della figlia, maggiorenne e ormai economicamente indipendente, della coppia, potendo dunque essere recepite dal
Tribunale.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi, a modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio di cui alla sentenza n. 765/2018 pubblicata dal Tribunale di Mantova in data 31.10.2018 , già modificate con Decreto del Tribunale di Mantova n. 4131/21 del 10.06.2021:
1) omologa le condizioni concordate dalle parti;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Mantova il 22.05.2025
La Giudice relatrice
2 Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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