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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1142/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente Relatore dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Caterina Stasi Giudice in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 1142/2024 R.G. promossa
DAL Pt_ Part
(cognome (nome), nato il [...] in SENEGAL, rappresentato e difeso Pt_3 dagli Avv.ti IZZO GIANLUCA e DANIELA GIANNUZZI , presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
RESITENTE CONTUMACE
Part
Con ricorso depositato in data 16.02.2024, il Sig (cognome (nome), nato il Pt_3
13/03/1988 in SENEGAL, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di il giorno 19.12.2023, notificato in data 5.02.2024, con il CP_1 quale è stato decretato il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per “motivi di protezione speciale”, richiesto in data 26.09.2023 e riconoscere al ricorrente la “protezione speciale” previo ascolto del ricorrente e, per l'effetto ordinare alla Questura di il rilascio del relativo permesso CP_1
di soggiorno nonché il titolo di viaggio;
in via subordinata, insta per l'annullamento dell'invito a lasciare il territorio nazionale entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento con l'avvertenza che non ottemperando all'invito si procederà nei suoi confronti ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo 286/98 ed in via ulteriormente subordinata, accertare le esigenze di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D. lgs. n. 251/07 e per l'effetto ordinare alla Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno nonché il titolo di viaggio.
Il non si costituiva e, verificata la regolarità del contraddittorio, se ne Controparte_1 dichiara la contumacia.
Sono stati acquisiti in atti certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce nonché informativa aggiornata dalla Questura competente, da cui si evince che il ricorrente non è gravato da nessun precedenti penali e/o di polizia.
All'udienza del 29-5-2025 previa discussione della causa innanzi al Collegio e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo veniva rimesso in decisione per la sentenza.
Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorrente ha introdotto il giudizio che ha per oggetto l'impugnazione del rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di ma ha investito il Tribunale anche della domanda di protezione CP_1 internazionale, nella specie della protezione sussidiaria.
Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, della domanda di riconoscimento di una misura di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria), deve dichiararsi l'inammissibilità. Nel nostro ordinamento, infatti, il richiedente protezione internazionale può adire l'autorità giudiziaria solo dopo che la sua domanda sia stata esaminata dall'autorità amministrativa. Il sopravvenire di circostanze riferibili alla sua situazione personale o alla situazione del suo Paese di origine, e astrattamente integranti il diritto alla protezione internazionale, giustifica infatti la presentazione di una apposita istanza, sulla quale la Commissione Territoriale deve pronunciarsi.
Nel caso di specie non risulta, però, in questa sede che il ricorrente abbia mai formalizzato una domanda di protezione internazionale. Nell'odierno giudizio, dunque, il ricorrente intende sottoporre alla cognizione del giudice una domanda di riconoscimento della protezione internazionale che non ha mai formalizzato in via amministrativa e sulla quale la Commissione non ha espresso alcuna decisione, in quanto il parere emesso dalla predetta è stato deliberato nell'ambito del procedimento del rilascio di un permesso per protezione speciale che riguarda l'esistenza o meno dei presupposti del non refoulement di cui all'art. 19 c. 1 e 1.1 d. lgs. 286/98 e non un accertamento sui presupposti della protezione internazionale.
La domanda di protezione internazionale, nella specie della protezione sussidiaria, formulata in questa sede dal ricorrente deve, pertanto, ritenersi inammissibile.
2 Sul diritto all'ascolto del ricorrente
Quanto alla fissazione dell'udienza per l'audizione del richiedente, si deve osservare che nel caso di specie si deve statuire sulla domanda avanzata dal ricorrente di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, che non è strettamente correlata alla credibilità del ricorrente sulle motivazioni che lo hanno indotto alla fuga dal pese di origine;
credibilità sulla quale, al contrario, è incentrata la domanda di protezione internazionale nelle due forme dello status di rifugiato e nella protezione sussidiaria lett. a) e b).
Sicché ritiene il Tribunale di avere tutti gli elementi necessari ai fini della decisione, senza necessità di intervistare l'istante.
OSSERVA IN DIRITTO
È necessario un excursus storico degli interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni.
In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n.130 recante, tra l'altro,
“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L. n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Con espressa disposizione transitoria l'art.15 comma 1 di detto decreto prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed allesezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art 384, secondo comma del codice di procedura civile”.
Occorre, quindi, riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286
(T.U. sull'immigrazione).
La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
“all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “ fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
La lett.e) ha sostituito il comma 1.1. dell' art. 19 del predetto T.U. col seguente:
“1.1.Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
3 Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del predetto art. 19 ha inserito il seguente:
“
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Ancora, la lett.e) al comma 2 lettera d-bis: (3.1) al primo periodo dell'art. 19, ha sostituito le parole
“condizioni di salute di particolare gravità” con quelle: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie” e al secondo periodo (3.2) ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle “di cui al periodo precedente” con l'aggiunta, infine, “e convertibile in premesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il decreto in esame - occorre precisare - non ha abrogato le disposizioni del D. L. n.113 /2018
(convertito nella legge n.132/2018) con il quale, espungendo qualsiasi riferimento letterale all'istituto della protezione umanitaria, sono stati tipizzati (nell'espresso intento di conferire maggiore determinatezza al dato normativo) i “casi speciali” di permesso di soggiorno (per motivi di protezione sociale; per vittime di violenza domestica;
per particolare sfruttamento lavorativo, rispettivamente ex art. 18, 18 bis e 22 comma 12 quater T.U. Immigrazione), nonché il permesso di soggiorno per cure mediche di particolare gravità (art 19 comma 2 lett. d.bis T.U.I.; “per contingente ed eccezionale calamità naturale” (nuovo art. 20 bis T.U.I.), “per atti di particolare valore civile” (nuovo art 42 bis T.U.I.) ed, infine, il “permesso di soggiorno per protezione speciale” (novellato art. 32 comma 3 e art.19, commi 1.
e 1.1. del T.U.I. nel rispetto del principio di non refoulement per rischio di persecuzione e tortura.
Va però detto che nel sistema della previgente protezione umanitaria, riconducibile al combinato disposto dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 e degli art. 5, comma 6 e 19 del D. lgs.
n.286/1998, la cui disciplina è stata ritenuta applicabile ratione temporis (cfr. SS.UU n.29459/2019),
a tutte le domande proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) del D.L.n.113/2018 - pur nell'assenza di una definizione legislativa dei "gravi motivi di carattere umanitario" - il riconoscimento della relativa forma di protezione è stata invariabilmente collegata al rispetto dei diritti umani fondamentali riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana (Cass. Sez. un., ord. n. 19393/2009), posti ad indefettibile presupposto.
In particolare, i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine sono stati
4 ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti), ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità (ad es. guerre civili, conflitti interni, rivolgimenti violenti di regime, catastrofi naturali, rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona).
Fondamentale in tal senso la sentenza della Suprema Corte n. 4455 del 2018 nella quale, si legge:“…I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit) alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivoal rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez.un. n. 19393/2009 e
Cass. sez.un. n.5059/2017) non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass.n.26566/2013). Con la precisazione che ai fini della relativa individuazione non deve necessariamente ricorrere il fumus persecutionis dovendosi ravvisare l'unico limite imposto, nella differenza della legittimazione rispetto alle altre forme di protezione maggiori con requisiti di accesso ben tipizzati (cfr. Cassaz. n.13079/2019;
n.23604/2017; 21903/2015),
Sicché si è giunti alla conclusione della natura residuale ed atipica di tale forma di protezione:
“Secondo il diritto vivente, la protezione umanitaria ha natura residuale e atipica nell'ambito del sistema pluralistico della protezione internazionale di derivazione europea” (cfr. n.8571/2020, n.21123/2019;
13079/2019, n.13088/2019; n.13079/2019) sottolineando come proprio “l'apertura e la residualità” di tale misura di protezione non risultino compatibili con “tipizzazioni” di alcun genere (cfr.
Cassaz., n.13079/2019, n.13096/2019).
Ed è stato, altresì, affermato il rilievo centrale che assume il c.d. giudizio di comparazione, ossia la valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese di origine;
tanto, al fine di verificare se la “compressione” della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani possa essere ritenuta al di sotto del nucleo minimo dei diritti della persona il quale connota la condizione di vulnerabilità.
Con la precisazione che la condizione di vulnerabilità va verificata di volta in volta all'esito di una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza alla stregua di “un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti” nel senso che “quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”. (cfr. Cassaz., n. 8819/2020 che richiama i principio affermato in Cass., n.1104/2020).
5 Quanto innanzi per porre in evidenza come la nuova disciplina, in particolare, con il ripristino nel comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 1998 dell'inciso: “ fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano” e la sostituzione del comma 1.1. dell'articolo
19 del medesimo decreto legislativo, abbia in sostanza operato una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l'applicazione e chiarendo i relativi presupposti, sulle orme del percorso tracciato dai principi affermati nel corso dell'ultimo decennio dalla gran parte dei giudici di merito con l'avallo della Suprema Corte.
Non altra lettura può esser data infatti alla esplicita codificazione in quest'ultima norma del
“diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” del richiedente ed alla valutazione dei fondati motivi, al vertice dei quali è posta “la violazione sistematica e grave di diritti umani” con l'indicazione specifica dei quattro criteri di valutazione ai quali deve attenersi l'interprete:
a) natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) il suo effettivo inserimento sociale;
c) la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;
d) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”.
Non v'è dubbio alcuno che la significativa rivisitazione, in particolare delle due norme di cui innanzi, operata dal legislatore con il decreto legge in esame, oltre alla resurrezione di fatto della protezione umanitaria (previgente al D.L.n.113/2018), integri un' emblematica sintesi dei principii andati via via affermandosi nel corso degli ultimi anni nella giurisprudenza più sensibile ed attenta alle problematiche connesse alla grave tragedia umanitaria contemporanea costituita dell'inarrestabile fenomeno migratorio.
Con l'entrata in vigore del cd “Decreto Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall'11.03.2023, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina della protezione speciale.
Da un lato, invero, sono stati abrogati il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, che facevano espresso riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare;
dall'altro, è stata espunta la seconda parte del comma 1.2 che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Con
l'abrogazione, poi, della lett. a) dell'art. 6 comma 1 bis del d. lgs n. 286/1998, è stata, altresì, esclusa la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro. Inoltre, non possono più essere convertiti i permessi di soggiorno rilasciati per calamità (vd nuova formulazione dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 20 bis) e quelli rilasciati per cure mediche (ultima parte dell'art. 19 comma 1 bis, lett. d bis).
Benché, nella sua formulazione attuale, la previsione dell'art. 19, co. 1.1, non specifichi più
“l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8
CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro […]” (Cass., sez. I, n. 8400/2023), essa nondimeno richiama espressamente gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
6 italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione successiva al D.L. 130/2020 che il D.L. 20/2023 ha lasciato inalterata. Al riguardo, va rilevato che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall'art. 19, co. 1.1, tramite rinvio all'art. 5, co. 6 d. lgs. n.
286/1998, attribuisce autonoma e diretta rilevanza nell'attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, per effetto dell'art. 2 Cost. e, per il tramite dell'art. 117, co. 1 Cost., dell'art. 8 CEDU. In altri termini, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, devono essere comunque valutati indici quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente. Nel caso di specie, va rilevato che il ricorrente, sebbene presente sul T.N. dal 2019, non ha prodotto alcuna documentazione a supporto del proprio percorso d'integrazione nel Paese di accoglienza.
Non risultano, inoltre, patologie di rilievo, né situazioni familiari o personali che possano integrare profili di vulnerabilità in caso di rientro nel suo Paese sicché si tratta di una situazione non indicativa di un effettivo radicamento in Italia e quindi non valutabile sotto il profilo dell'art. 8
CEDU.
Il ricorrente non ha poi dedotto, né allegato, alcun profilo di personale ed ulteriore vulnerabilità da rapportare alla situazione generale del Paese d'origine.
Del resto, considerando l'età del richiedente ed il fatto che si trovi stabilmente in Italia da molti anni (dal 2019), non emerge che egli, dal suo arrivo, abbia profuso alcuno sforzo di integrazione lavorativa (studiando o ricercando un'occupazione, anche per il tramite dell'iscrizione ad un locale centro per l'impiego). Egli ha prodotto soltanto una dichiarazione di ospitalità nonché una promessa di assunzione (cfr doc in atti).
Neppure ha allegato alcunché in ordine alla sua attuale situazione familiare, alla presenza di legami nel territorio o alla sussistenza di rilevanti relazioni sociali o altre eventuali esigenze familiari, economiche e sociali, connesse all'integrazione del medesimo in Italia.
Infatti, dalle uniche informazioni relative al ricorrente, non emergono specifiche ricadute individuali causate dall'instabile situazione del Paese, da distinguersi da quelle destinate a prodursi sulla generalità delle persone provenienti dal medesimo ambito territoriale. Come, di recente ribadito dalla Corte di Cassazione "il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente;
ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l'indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità"
(v. Cass. ord. nn. 5929/21 e 5923/21). Come poi riaffermato dalla Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento della misura invocata,
“non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in
Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente
7 riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al cit. D.Ls. n. 286, art. 5, comma 6" (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, conf. Cass. sent. n. 29460/19 e SU 29459/19)”. Principi di diritto cui ha, anche di recente, dato continuità la S.C. la quale ha ricordato che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (v. già Cass. 17072/18), "si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria" (v. SS.UU. n. 244131/21).
Ciò posto, va quindi espressa una valutazione prognostica negativa di elevata vulnerabilità a carico del ricorrente, in caso di rimpatrio forzoso nel paese di origine. Da un esame specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva del ricorrente, in comparazione con la sua integrazione e le condizioni di vita in Italia, non caratterizzate neppure da stabili mezzi di sussistenza, non può ritenersi che il rimpatrio possa determinare la privazione dell'esercizio di un nucleo di diritti umani, costitutivo dello status di dignità personale, né tanto meno che vi siano elementi nuovi, subentrati nelle more del giudizio che denotano una situazione di vulnerabilità tale da giustificarne protezione. Inoltre, non sono risultati anche dalle ultime informazioni sulla situazione attuale in Senegal, situazioni di privazioni di diritti umani tali da giustificare il riconoscimento della protezione speciale, atteso peraltro l'inserimento del Paese d'origine del richiedente, il Senegal, tra i Paesi di origine sicuri confermato anche dal Decreto legge n. 158 del 2024.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si deve concludere che la mancata deduzione e prova di condizioni di vulnerabilità e l'assenza di un apprezzabile percorso integrativo, sono elementi che considerati unitamente alla situazione oggettiva del paese d'origine, fanno propendere per il rigetto integrale del ricorso.
Sulle spese del giudizio
Stante la natura e la complessità delle questioni trattate, si ritiene operare la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale;
2. Rigetta il ricorso;
8 3. Nulla sulle spese. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 4-6-2025
Il Presidente Relatore
Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente Relatore dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Caterina Stasi Giudice in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 1142/2024 R.G. promossa
DAL Pt_ Part
(cognome (nome), nato il [...] in SENEGAL, rappresentato e difeso Pt_3 dagli Avv.ti IZZO GIANLUCA e DANIELA GIANNUZZI , presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
RESITENTE CONTUMACE
Part
Con ricorso depositato in data 16.02.2024, il Sig (cognome (nome), nato il Pt_3
13/03/1988 in SENEGAL, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di il giorno 19.12.2023, notificato in data 5.02.2024, con il CP_1 quale è stato decretato il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per “motivi di protezione speciale”, richiesto in data 26.09.2023 e riconoscere al ricorrente la “protezione speciale” previo ascolto del ricorrente e, per l'effetto ordinare alla Questura di il rilascio del relativo permesso CP_1
di soggiorno nonché il titolo di viaggio;
in via subordinata, insta per l'annullamento dell'invito a lasciare il territorio nazionale entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento con l'avvertenza che non ottemperando all'invito si procederà nei suoi confronti ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo 286/98 ed in via ulteriormente subordinata, accertare le esigenze di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D. lgs. n. 251/07 e per l'effetto ordinare alla Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno nonché il titolo di viaggio.
Il non si costituiva e, verificata la regolarità del contraddittorio, se ne Controparte_1 dichiara la contumacia.
Sono stati acquisiti in atti certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce nonché informativa aggiornata dalla Questura competente, da cui si evince che il ricorrente non è gravato da nessun precedenti penali e/o di polizia.
All'udienza del 29-5-2025 previa discussione della causa innanzi al Collegio e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo veniva rimesso in decisione per la sentenza.
Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorrente ha introdotto il giudizio che ha per oggetto l'impugnazione del rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di ma ha investito il Tribunale anche della domanda di protezione CP_1 internazionale, nella specie della protezione sussidiaria.
Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, della domanda di riconoscimento di una misura di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria), deve dichiararsi l'inammissibilità. Nel nostro ordinamento, infatti, il richiedente protezione internazionale può adire l'autorità giudiziaria solo dopo che la sua domanda sia stata esaminata dall'autorità amministrativa. Il sopravvenire di circostanze riferibili alla sua situazione personale o alla situazione del suo Paese di origine, e astrattamente integranti il diritto alla protezione internazionale, giustifica infatti la presentazione di una apposita istanza, sulla quale la Commissione Territoriale deve pronunciarsi.
Nel caso di specie non risulta, però, in questa sede che il ricorrente abbia mai formalizzato una domanda di protezione internazionale. Nell'odierno giudizio, dunque, il ricorrente intende sottoporre alla cognizione del giudice una domanda di riconoscimento della protezione internazionale che non ha mai formalizzato in via amministrativa e sulla quale la Commissione non ha espresso alcuna decisione, in quanto il parere emesso dalla predetta è stato deliberato nell'ambito del procedimento del rilascio di un permesso per protezione speciale che riguarda l'esistenza o meno dei presupposti del non refoulement di cui all'art. 19 c. 1 e 1.1 d. lgs. 286/98 e non un accertamento sui presupposti della protezione internazionale.
La domanda di protezione internazionale, nella specie della protezione sussidiaria, formulata in questa sede dal ricorrente deve, pertanto, ritenersi inammissibile.
2 Sul diritto all'ascolto del ricorrente
Quanto alla fissazione dell'udienza per l'audizione del richiedente, si deve osservare che nel caso di specie si deve statuire sulla domanda avanzata dal ricorrente di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, che non è strettamente correlata alla credibilità del ricorrente sulle motivazioni che lo hanno indotto alla fuga dal pese di origine;
credibilità sulla quale, al contrario, è incentrata la domanda di protezione internazionale nelle due forme dello status di rifugiato e nella protezione sussidiaria lett. a) e b).
Sicché ritiene il Tribunale di avere tutti gli elementi necessari ai fini della decisione, senza necessità di intervistare l'istante.
OSSERVA IN DIRITTO
È necessario un excursus storico degli interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni.
In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n.130 recante, tra l'altro,
“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L. n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Con espressa disposizione transitoria l'art.15 comma 1 di detto decreto prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed allesezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art 384, secondo comma del codice di procedura civile”.
Occorre, quindi, riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286
(T.U. sull'immigrazione).
La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
“all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “ fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
La lett.e) ha sostituito il comma 1.1. dell' art. 19 del predetto T.U. col seguente:
“1.1.Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
3 Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del predetto art. 19 ha inserito il seguente:
“
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Ancora, la lett.e) al comma 2 lettera d-bis: (3.1) al primo periodo dell'art. 19, ha sostituito le parole
“condizioni di salute di particolare gravità” con quelle: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie” e al secondo periodo (3.2) ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle “di cui al periodo precedente” con l'aggiunta, infine, “e convertibile in premesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il decreto in esame - occorre precisare - non ha abrogato le disposizioni del D. L. n.113 /2018
(convertito nella legge n.132/2018) con il quale, espungendo qualsiasi riferimento letterale all'istituto della protezione umanitaria, sono stati tipizzati (nell'espresso intento di conferire maggiore determinatezza al dato normativo) i “casi speciali” di permesso di soggiorno (per motivi di protezione sociale; per vittime di violenza domestica;
per particolare sfruttamento lavorativo, rispettivamente ex art. 18, 18 bis e 22 comma 12 quater T.U. Immigrazione), nonché il permesso di soggiorno per cure mediche di particolare gravità (art 19 comma 2 lett. d.bis T.U.I.; “per contingente ed eccezionale calamità naturale” (nuovo art. 20 bis T.U.I.), “per atti di particolare valore civile” (nuovo art 42 bis T.U.I.) ed, infine, il “permesso di soggiorno per protezione speciale” (novellato art. 32 comma 3 e art.19, commi 1.
e 1.1. del T.U.I. nel rispetto del principio di non refoulement per rischio di persecuzione e tortura.
Va però detto che nel sistema della previgente protezione umanitaria, riconducibile al combinato disposto dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 e degli art. 5, comma 6 e 19 del D. lgs.
n.286/1998, la cui disciplina è stata ritenuta applicabile ratione temporis (cfr. SS.UU n.29459/2019),
a tutte le domande proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) del D.L.n.113/2018 - pur nell'assenza di una definizione legislativa dei "gravi motivi di carattere umanitario" - il riconoscimento della relativa forma di protezione è stata invariabilmente collegata al rispetto dei diritti umani fondamentali riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana (Cass. Sez. un., ord. n. 19393/2009), posti ad indefettibile presupposto.
In particolare, i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine sono stati
4 ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti), ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità (ad es. guerre civili, conflitti interni, rivolgimenti violenti di regime, catastrofi naturali, rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona).
Fondamentale in tal senso la sentenza della Suprema Corte n. 4455 del 2018 nella quale, si legge:“…I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit) alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivoal rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez.un. n. 19393/2009 e
Cass. sez.un. n.5059/2017) non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass.n.26566/2013). Con la precisazione che ai fini della relativa individuazione non deve necessariamente ricorrere il fumus persecutionis dovendosi ravvisare l'unico limite imposto, nella differenza della legittimazione rispetto alle altre forme di protezione maggiori con requisiti di accesso ben tipizzati (cfr. Cassaz. n.13079/2019;
n.23604/2017; 21903/2015),
Sicché si è giunti alla conclusione della natura residuale ed atipica di tale forma di protezione:
“Secondo il diritto vivente, la protezione umanitaria ha natura residuale e atipica nell'ambito del sistema pluralistico della protezione internazionale di derivazione europea” (cfr. n.8571/2020, n.21123/2019;
13079/2019, n.13088/2019; n.13079/2019) sottolineando come proprio “l'apertura e la residualità” di tale misura di protezione non risultino compatibili con “tipizzazioni” di alcun genere (cfr.
Cassaz., n.13079/2019, n.13096/2019).
Ed è stato, altresì, affermato il rilievo centrale che assume il c.d. giudizio di comparazione, ossia la valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese di origine;
tanto, al fine di verificare se la “compressione” della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani possa essere ritenuta al di sotto del nucleo minimo dei diritti della persona il quale connota la condizione di vulnerabilità.
Con la precisazione che la condizione di vulnerabilità va verificata di volta in volta all'esito di una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza alla stregua di “un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti” nel senso che “quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”. (cfr. Cassaz., n. 8819/2020 che richiama i principio affermato in Cass., n.1104/2020).
5 Quanto innanzi per porre in evidenza come la nuova disciplina, in particolare, con il ripristino nel comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 1998 dell'inciso: “ fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano” e la sostituzione del comma 1.1. dell'articolo
19 del medesimo decreto legislativo, abbia in sostanza operato una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l'applicazione e chiarendo i relativi presupposti, sulle orme del percorso tracciato dai principi affermati nel corso dell'ultimo decennio dalla gran parte dei giudici di merito con l'avallo della Suprema Corte.
Non altra lettura può esser data infatti alla esplicita codificazione in quest'ultima norma del
“diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” del richiedente ed alla valutazione dei fondati motivi, al vertice dei quali è posta “la violazione sistematica e grave di diritti umani” con l'indicazione specifica dei quattro criteri di valutazione ai quali deve attenersi l'interprete:
a) natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) il suo effettivo inserimento sociale;
c) la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;
d) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”.
Non v'è dubbio alcuno che la significativa rivisitazione, in particolare delle due norme di cui innanzi, operata dal legislatore con il decreto legge in esame, oltre alla resurrezione di fatto della protezione umanitaria (previgente al D.L.n.113/2018), integri un' emblematica sintesi dei principii andati via via affermandosi nel corso degli ultimi anni nella giurisprudenza più sensibile ed attenta alle problematiche connesse alla grave tragedia umanitaria contemporanea costituita dell'inarrestabile fenomeno migratorio.
Con l'entrata in vigore del cd “Decreto Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall'11.03.2023, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina della protezione speciale.
Da un lato, invero, sono stati abrogati il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, che facevano espresso riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare;
dall'altro, è stata espunta la seconda parte del comma 1.2 che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Con
l'abrogazione, poi, della lett. a) dell'art. 6 comma 1 bis del d. lgs n. 286/1998, è stata, altresì, esclusa la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro. Inoltre, non possono più essere convertiti i permessi di soggiorno rilasciati per calamità (vd nuova formulazione dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 20 bis) e quelli rilasciati per cure mediche (ultima parte dell'art. 19 comma 1 bis, lett. d bis).
Benché, nella sua formulazione attuale, la previsione dell'art. 19, co. 1.1, non specifichi più
“l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8
CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro […]” (Cass., sez. I, n. 8400/2023), essa nondimeno richiama espressamente gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
6 italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione successiva al D.L. 130/2020 che il D.L. 20/2023 ha lasciato inalterata. Al riguardo, va rilevato che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall'art. 19, co. 1.1, tramite rinvio all'art. 5, co. 6 d. lgs. n.
286/1998, attribuisce autonoma e diretta rilevanza nell'attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, per effetto dell'art. 2 Cost. e, per il tramite dell'art. 117, co. 1 Cost., dell'art. 8 CEDU. In altri termini, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, devono essere comunque valutati indici quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente. Nel caso di specie, va rilevato che il ricorrente, sebbene presente sul T.N. dal 2019, non ha prodotto alcuna documentazione a supporto del proprio percorso d'integrazione nel Paese di accoglienza.
Non risultano, inoltre, patologie di rilievo, né situazioni familiari o personali che possano integrare profili di vulnerabilità in caso di rientro nel suo Paese sicché si tratta di una situazione non indicativa di un effettivo radicamento in Italia e quindi non valutabile sotto il profilo dell'art. 8
CEDU.
Il ricorrente non ha poi dedotto, né allegato, alcun profilo di personale ed ulteriore vulnerabilità da rapportare alla situazione generale del Paese d'origine.
Del resto, considerando l'età del richiedente ed il fatto che si trovi stabilmente in Italia da molti anni (dal 2019), non emerge che egli, dal suo arrivo, abbia profuso alcuno sforzo di integrazione lavorativa (studiando o ricercando un'occupazione, anche per il tramite dell'iscrizione ad un locale centro per l'impiego). Egli ha prodotto soltanto una dichiarazione di ospitalità nonché una promessa di assunzione (cfr doc in atti).
Neppure ha allegato alcunché in ordine alla sua attuale situazione familiare, alla presenza di legami nel territorio o alla sussistenza di rilevanti relazioni sociali o altre eventuali esigenze familiari, economiche e sociali, connesse all'integrazione del medesimo in Italia.
Infatti, dalle uniche informazioni relative al ricorrente, non emergono specifiche ricadute individuali causate dall'instabile situazione del Paese, da distinguersi da quelle destinate a prodursi sulla generalità delle persone provenienti dal medesimo ambito territoriale. Come, di recente ribadito dalla Corte di Cassazione "il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente;
ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l'indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità"
(v. Cass. ord. nn. 5929/21 e 5923/21). Come poi riaffermato dalla Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento della misura invocata,
“non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in
Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente
7 riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al cit. D.Ls. n. 286, art. 5, comma 6" (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, conf. Cass. sent. n. 29460/19 e SU 29459/19)”. Principi di diritto cui ha, anche di recente, dato continuità la S.C. la quale ha ricordato che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (v. già Cass. 17072/18), "si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria" (v. SS.UU. n. 244131/21).
Ciò posto, va quindi espressa una valutazione prognostica negativa di elevata vulnerabilità a carico del ricorrente, in caso di rimpatrio forzoso nel paese di origine. Da un esame specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva del ricorrente, in comparazione con la sua integrazione e le condizioni di vita in Italia, non caratterizzate neppure da stabili mezzi di sussistenza, non può ritenersi che il rimpatrio possa determinare la privazione dell'esercizio di un nucleo di diritti umani, costitutivo dello status di dignità personale, né tanto meno che vi siano elementi nuovi, subentrati nelle more del giudizio che denotano una situazione di vulnerabilità tale da giustificarne protezione. Inoltre, non sono risultati anche dalle ultime informazioni sulla situazione attuale in Senegal, situazioni di privazioni di diritti umani tali da giustificare il riconoscimento della protezione speciale, atteso peraltro l'inserimento del Paese d'origine del richiedente, il Senegal, tra i Paesi di origine sicuri confermato anche dal Decreto legge n. 158 del 2024.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si deve concludere che la mancata deduzione e prova di condizioni di vulnerabilità e l'assenza di un apprezzabile percorso integrativo, sono elementi che considerati unitamente alla situazione oggettiva del paese d'origine, fanno propendere per il rigetto integrale del ricorso.
Sulle spese del giudizio
Stante la natura e la complessità delle questioni trattate, si ritiene operare la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale;
2. Rigetta il ricorso;
8 3. Nulla sulle spese. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 4-6-2025
Il Presidente Relatore
Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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