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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano
Sezione II Civile
RG 1611/2024 riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori dott. Caterina Macchi Presidente dott. Guendalina Pascale Giudice relatore dott. Luca Giani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione controllata promosso su istanza depositata in data 20.12.24
DA con l'avv. Sara Ferraro Parte_1 C.F._1
IN PROPRIO
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato ex art. 269 CCI in data 20.12.24 l'Istante, già socia accomandataria di s.a.s. cancellata dal registro delle imprese in data 19.1.24, ha chiesto dichiararsi l'apertura della propria liquidazione controllata;
osserva quanto segue. Sussiste ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCI la competenza di questo Tribunale dal momento che parte ricorrente risiede in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano.
• parte ricorrente ha altresì documentato la sussistenza dei parametri normativamente previsti per l'apertura della LC;
• Ricorre il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
• Quanto al requisito dell'insolvenza ex art. 2 co. 1 lett. b) CCI, va rammentato in diritto che essa è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza, desumibile dalla relazione dell'OCC;
•la sospensione delle procedure esecutive in atto conseguirà poi all'art. 270 co. 5 CCI, che contiene un espresso richiamo ai precedenti articoli 150 e 151;
• in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa apposita istanza;
Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di Parte_1
C.F._1
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Guendalina Pascale;
pagina 1 di 2 3) NOMINA Liquidatore l'OCC, avv. Carmen Di Benedetto, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7) ORDINA ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale.
Così deciso in Milano, il 23.1.25
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Macchi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Guendalina Pascale
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano
Sezione II Civile
RG 1611/2024 riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori dott. Caterina Macchi Presidente dott. Guendalina Pascale Giudice relatore dott. Luca Giani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione controllata promosso su istanza depositata in data 20.12.24
DA con l'avv. Sara Ferraro Parte_1 C.F._1
IN PROPRIO
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato ex art. 269 CCI in data 20.12.24 l'Istante, già socia accomandataria di s.a.s. cancellata dal registro delle imprese in data 19.1.24, ha chiesto dichiararsi l'apertura della propria liquidazione controllata;
osserva quanto segue. Sussiste ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCI la competenza di questo Tribunale dal momento che parte ricorrente risiede in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano.
• parte ricorrente ha altresì documentato la sussistenza dei parametri normativamente previsti per l'apertura della LC;
• Ricorre il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
• Quanto al requisito dell'insolvenza ex art. 2 co. 1 lett. b) CCI, va rammentato in diritto che essa è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza, desumibile dalla relazione dell'OCC;
•la sospensione delle procedure esecutive in atto conseguirà poi all'art. 270 co. 5 CCI, che contiene un espresso richiamo ai precedenti articoli 150 e 151;
• in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa apposita istanza;
Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di Parte_1
C.F._1
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Guendalina Pascale;
pagina 1 di 2 3) NOMINA Liquidatore l'OCC, avv. Carmen Di Benedetto, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7) ORDINA ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale.
Così deciso in Milano, il 23.1.25
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Macchi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Guendalina Pascale
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