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16 aprile 2019
16 aprile 2019
Art. 6. Obbligo del segreto 1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita ai sensi dell' articolo 326 del codice penale .
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 326 del codice penale e' il seguente:
«Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.».
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita ai sensi dell' articolo 326 del codice penale .
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 326 del codice penale e' il seguente:
«Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.».
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2024, n. 305Provvedimento: Registro generale Appello Lavoro n. 889/22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa MO VITALI Presidente Dott.ssa SUSANNA MANTOVANI Consigliere Dott.ssa LL NA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1523/22 (dr. Mariani), discussa all'udienza collegiale del 14.3.2024 e promossa DA Parte_1 C.F._1 (c.f. )), rappresentato e difeso dagli avv.ti IVAN FASCIANI (c.f. C.F._2 ed ALBERTO TRAPANI ed elettivamente domiciliato in via MILANO, VIA V. VENETO 6, presso lo studio dei difensori APPELLANTE CONTRO CP_1 in …Leggi di più...
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