Art. 1.
Al fine di assicurare la ricostruzione e la riattivazione, sulla base di progetti approvati dalla regione, dei reparti distrutti degli ospedali riuniti di Parma, e' assegnata alla regione Emilia-Romagna la somma di lire 4.500 milioni, da destinare all'ente ospedaliero regionale "Ospedali riuniti di Parma" per gli scopi suddetti.
Lo Stato e' surrogato all'ente ospedaliero regionale "Ospedali riuniti di Parma" nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.
Al fine di assicurare la ricostruzione e la riattivazione, sulla base di progetti approvati dalla regione, dei reparti distrutti degli ospedali riuniti di Parma, e' assegnata alla regione Emilia-Romagna la somma di lire 4.500 milioni, da destinare all'ente ospedaliero regionale "Ospedali riuniti di Parma" per gli scopi suddetti.
Lo Stato e' surrogato all'ente ospedaliero regionale "Ospedali riuniti di Parma" nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.