Articolo 1 della Legge 31 marzo 1980, n. 132
Articolo 2
Versione
30 aprile 1980
Art. 1.
Al fine di assicurare la ricostruzione e la riattivazione, sulla base di progetti approvati dalla regione, dei reparti distrutti degli ospedali riuniti di Parma, e' assegnata alla regione Emilia-Romagna la somma di lire 4.500 milioni, da destinare all'ente ospedaliero regionale "Ospedali riuniti di Parma" per gli scopi suddetti.
Lo Stato e' surrogato all'ente ospedaliero regionale "Ospedali riuniti di Parma" nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.
Entrata in vigore il 30 aprile 1980