Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie lavoro di I grado iscritte al n. 1460/2021 R.G. e al n. R.G. 6010/2021 promossa da:
, in proprio nonché in qualità di legale rappresentante Parte_1 della , rappr. e dif. dall'avv. LORUSSO BARTOLO;
Controparte_1
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dal FUNZIONARIO Controparte_2
DELEGATO AVV. DI BONO FRANCESCO;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati rispettivamente in data 08.02.2021 e in data 19.05.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata, in proprio, nonché in qualità di legale rappresentante p.t. della " CP_1
", proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiuntive, emesse
[...] dall di , prot. n. 78736 del Controparte_2 CP_2
21.12.2020, notificata in data 8.1.2021 alla società , Controparte_1 in qualità di obbligato in solido, e n. prot. n. 78734 del 21.12.2020, notificata in data 20.4.2021 al sig. in qualità di Parte_1 responsabile principale, fondate sui verbali di accertamento e notificazione prot. n. 101279 del 29/12/2017, notificato il 5/1/2018, e prot. n. 101280 del 29/12/2017, notificato il 5/1/2018, con le quali l di intimava il pagamento per Controparte_2 CP_2
L'opponente lamentava la inammissibilità e improcedibilità della richiesta di pagamento per omessa notifica della ordinanza ingiunzione al Sig.
il difetto di legittimazione passiva del sig. Parte_1 Parte_1
, la inefficacia, nullità o annullabilità dell'ordinanza
[...] ingiunzione per omessa e carente motivazione, la insussistenza delle violazioni, la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta contestata.
Con distinte memorie l si Controparte_2 costituiva nei giudizi con n. RG 12849/2015 e n. RG 6010/2021 contestando i ricorsi dei quali chiedeva il rigetto.
Considerati i motivi di connessione si procedeva alla riunione delle cause.
Ammessa ed espletata prova per testi, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa come da sentenza.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre preliminarmente dare atto che, come da orientamento granitico della suprema Corte di Cassazione "Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria,
l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi" (ex plurimis, Cassazione,
Sezione I, 07.03.2007), essendosi, in tali casi, infatti, voluto introdurre un correttivo a favore del privato cittadino disponendo che il Giudice debba accogliere l'opposizione quando non si siano raggiunte prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, evidenti ragioni di civiltà giuridica impongono di affermare, anche alla stregua della relazione ministeriale sul punto, il principio secondo il quale può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa solo colui di cui sia pienamente provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità per la violazione sanzionata.
Passando ora alla valutazione delle singole questioni oggetto di opposizione, deve ritenersi quanto segue. E' infondata la doglianza attorea circa l'omessa notifica della ordinanza ingiunzione al Sig. atteso che è pacifica e risulta Parte_1 dagli atti la notifica al predetto sig. in qualità di Pt_1 trasgressore principale, dell'ordinanza ingiuntiva n. prot. n. 78734 del
21.12.2020, avente il medesimo contenuto dell'ordinanza ingiuntiva prot. n.
78736 del 21.12.2020, notificata in data 8.1.2021 alla società
", in qualità di obbligato in solido. Controparte_1
In ordine all'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del sig. - il quale, mero legale rappresentante p.t. della Parte_1
non potrebbe essere considerato, quale persona fisica, Controparte_1
“trasgressore principale” per azioni compiute da un soggetto avente una propria personalità giuridica - giova precisare che il sig. è Pt_1 stato destinatario delle ordinanze ingiuntive quale amministratore unico e legale rappresentante di della Ebbene, in merito, va Controparte_1 subito rilevato che, a norma dell'art. 3 della Legge 689/81, è responsabile di una violazione amministrativa la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, salva l'ipotesi di responsabilità solidale ex art. 6 L. 689/81 (v., sul punto, tra le tante, Cass. 12459/98 e Cass. 30766/18). Pertanto, in fattispecie come quella in esame l'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione ha il potere discrezionale di agire contro il solo autore materiale della violazione e/o contro la persona giuridica, di cui è prevista la responsabilità solidale (v. Cass.8881/06, Cass. 4688/09, Cass.
7884/11, etc.). Ragione per cui, in ipotesi di violazioni commesse da una persona giuridica, rectius dal rappresentante legale nell'esercizio delle sue funzioni (e/o da un suo "delegato"), la P.A. può decidere se notificare l'ordinanza ingiunzione di pagamento nei confronti del solo legale rappresentante/responsabile, in proprio (ex art. 3 L. 689/81), ed anche (o solo) alla persona giuridica rappresentata (ex art. 6 L. 689/81). Sicché, la pretesa oggetto dell'ingiunzione è stata correttamente esercitata sia nei confronti della società, sia nei confronti della persona fisica nella sua qualità di legale rappresentante della medesima.
Va disattesa l'eccezione, sollevata dall'opponente, di nullità delle ordinanze ingiuntive opposte per difetto di motivazione.
Per quanto riguarda l'obbligo di motivazione imposto con riguardo all'ordinanza - ingiunzione dall'art. 18 co. 2 l. 689/81, la giurisprudenza consolidata ritiene che “l'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve motivare in maniera analitica e dettagliata come fosse un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. Di conseguenza, il provvedimento è censurabile da parte del giudice dell'opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione” (Cass., sez. II, n. 21924/2021; Cons. St.,
n.8012/2021). Pertanto, salvo ipotesi eclatanti in cui la motivazione sia del tutto omessa ovvero meramente apparente e come tale inidonea a rendere note e comprensibili al trasgressore le ragioni dell'applicazione della sanzione, l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio può essere soddisfatto anche con il solo richiamo per relationem al verbale già noto al trasgressore in virtù della preventiva contestazione. Ebbene nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione è sinteticamente motivata, e la motivazione è sufficiente a rendere note al trasgressore sia le disposizioni violate sia le ragioni poste a fondamento della sanzione applicata, anche in considerazione del richiamo effettuato per relationem agli di accertamento già noti in quanto notificati prima della notifica delle ordinanze di ingiunzione avvenuta a gennaio 2018.
Ciò premesso, giova precisare che le ordinanze ingiuntive opposte concernono la violazione delle seguenti disposizioni di legge:
A “Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, del DLGS 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1, del DLGS 297/2002 e successivamente modificato dall'art. 5, lettere a) e b), Legge n. 183/2010; poiché in qualità di datore di lavoro pubblico (ad eccezione del personale di cui all'art. 3 del
DLGS 165/2001) o in qualità di datore di lavoro privato, non ha consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, prima Parte_2 dell'inizio dell'attività di lavoro, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis, comma 2 del DL
510/1996, convertito con modificazioni dalla legge 608/1996; oppure, al fine dell'assolvimento dell'obbligo, non ha consegnato copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo, 26 maggio 1997, n. 152; - la sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 2, del DLGS 276/2003 nell'importo da euro
250,00 ad euro 1.500,00 per ogni lavoratore interessato”;
B “Art. 1 legge 4/1953, per aver omesso di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, il prospetto paga relativo al TFR corrisposto con assegno circolare del 25/07/2017 al lavoratore _3
nato il [...]- la sanzione amministrativa è stabilita
[...] dall'art. 5 della legge 4/1953, sostituito dall'art. 10 del DLGS 758/1994 nell'importo, modificato dall'art. 1, comma 1177 della legge 296/2006, da euro 125,00 ad euro 770,00 ulteriormente modificato dall'art. 22, comma 5
DLGS 151/2015 nell'importo da euro da euro 150,00 ad euro 900,00”;
C “Art. 39, comma 1 e 2 del DL 112/200, convertito in legge 133/2008, per aver infedelmente registrato sul LUL i dati dei lavoratori di cui all'esito degli accertamenti del verbale unico di accertamento e notificazione del
18/12/2017 n. BA00005/2017 - 707 - 03 nel periodo da febbraio 2014 ad agosto 2015, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali - la sanzione amministrativa è prevista dall'art. 39, comma 7 del
DL 112/2008, convertito in legge 133/2008 nell'importo da euro 150,00 ad euro 1.500,00”;
D “Art. 39, commi 1, 2 e 7 del DL 112/2008, convertito in legge 133/2008, modificato da ultimo dall'art. 22 comma 5 DLGS 151/2015, per aver infedelmente registrato per aver infedelmente registrato sul LUL i dati dei lavoratori di cui all'esito degli accertamenti del verbale unico di accertamento e notificazione del 18/12/2017 n. BA00005/2017-707-03 nel periodo da settembre 2015 ad ottobre 2016, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali - la sanzione amministrativa è prevista dall'art. 39, comma 7 del DL 112/2008, convertito in legge 133/2008, come modificato dall'art. 22, comma 5, DLGS 151/2015 nell'importo da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00 se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi”.
Ebbene, per quanto attiene la violazione sub A, risulta dagli atti che il lavoratore è stato assunto a decorrere dal 19/3/2014, Parte_2 con contratto a tempo indeterminato (cfr. all. 4 fascicolo opponente), tuttavia, la lettera di assunzione gli è stata inviata a mezzo posta solo in data 18/8/2014, come confermato dalla stessa parte ricorrente a pag. 10 del ricorso. Pertanto, la sanzione risulta legittimamente irrogata.
Si ritiene invece infondata la violazione sub B, atteso che il teste _3
, escusso all'udienza del 19.09.2023, ha dichiarato che
[...] consegnò al mio avvocato, del quale non ricordo il nome, Controparte_1 la busta paga TFR e un assegno a copertura delle mie spettanze”. Pertanto, la sanzione amministrativa irrogata deve ritenersi illegittima. Quanto alle contestazioni mosse in tema di trasferta, giova rammentare che,
a norma dell'art. 51, comma 5 TUIR (d.p.r. 917/1986) “ Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché' i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”.
Per il consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione,
l'indennità di trasferta corrisposta in favore di lavoratori dipendenti obbligati ad una prestazione lavorativa normalmente espletata in luoghi diversi ha natura esclusivamente retributiva (cfr., fra le altre, Cass., sez. lav. 8/10/92 n. 10954; id., 28/3/86 n. 2232). Infatti, il concetto di trasferta in senso proprio postula la predeterminazione di un luogo fisso dell'attività lavorativa ed un provvisorio mutamento di esso per contingenti scelte imprenditoriali. Quando, invece, il lavoratore sia contrattualmente obbligato a rendere la propria prestazione in luoghi sempre diversi, per il tipo e per le caratteristiche dell'attività dell'impresa nella cui organizzazione è inserito, l'indennità - solo formalmente denominata "di trasferta" - deve considerarsi di natura retributiva e non risarcitoria, in quanto diretta a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi a prestazioni
"ambulatoriamente" svolte (id., 4/12/91 n. 13051; id., 14/11/91 n. 12141).
Sulla base dei medesimi principi, si è affermato che riguardo alle indennità corrisposte al cosiddetto personale trasfertista - cioè ai dipendenti che prestino in via normale e continuativa la loro opera fuori della sede della impresa (cui è riconducibile la fattispecie concreta) - non opera la parziale esenzione dall'assoggettamento a contribuzione previdenziale stabilita dall'art. 12 della legge 30/4/69 n. 153 (fondata sulla presunzione della natura parzialmente risarcitoria dell'indennità di trasferta), qualora, alla stregua sia dell'interpretazione della volontà negoziale che di ogni concreta vicenda del rapporto, risulti che il contratto abbia a specifico oggetto l'effettuazione di prestazioni esterne, sicché detto emolumento si correli nella sua totalità alla causa tipica e normale del rapporto di lavoro (id., n. 10954/92 cit.; id., 21/11/91 n.
12513; id., 20/3/90 n. 2306).
Ciò premesso, quanto al caso di specie, si rileva che l'oggetto sociale della prevede precipuamente “l'assunzione di appalti di Controparte_1 servizi, lavori, opere e forniture, da svolgersi sia nel territorio nazionale che all'estero, per conto di privati…”(cfr. (ALL. 9 memoria di costituzione).
Inoltre, dai contratti di appalto esibiti agli ispettori (cfr. (ALL. 10 memoria di costituzione), si evince inequivocabilmente che i servizi resi dalla “ prevedevano lo svolgimento della prestazione, Controparte_1 in particolare pulizie, in diversi luoghi di lavoro.
Del resto, la stessa parte opponente, a pag. 13 del ricorso in opposizione, riconosce che “La pur avendo sede legale in Altamura ed Controparte_1 operi principalmente in tale comune quale Società di appalti di servizi, opere e forniture, (trattasi di società di servizi, nella specie di pulizie), stipula, altresì, appalti su tutto il territorio nazionale.
In ragione di tanto ed in relazione ai concreti contratti di appalto in essere, i dipendenti della assunti in Altamura, sono talvolta Pt_3 adibiti ad espletare mansioni al di fuori di detto Comune”. Peraltro, in merito alle trasferte effettuate dai propri lavoratori, la società a mezzo pec del 28/11/2017, comunicava agli ispettori quanto segue “i lavoratori hanno eseguito la prestazione lavorativa per conto della Controparte_1 fuori dal comune di residenza o fuori dal comune in cui ha sede legale la società scrivente. I dipendenti indicati, una volta rifornitisi presso la sede aziendale dei materiali e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio, si recavano presso il luogo di svolgimento dei lavori” (ALL. 11 memoria di costituzione).
Ancora, si rileva che nei contratti individuali di lavoro, consegnati ai lavoratori, è individuata la sede di lavoro ed è specificato che gli stessi si dichiarano disponibili per eventuali missioni e trasferimenti che si rendano necessari per lo svolgimento delle mansioni affidate;
conseguentemente, la società si riservava la facoltà di servirsi delle prestazioni lavorative dei suoi dipendenti in qualsiasi cantiere situato sul territorio nazionale (ALL. 12 memoria di costituzione).
Pertanto, dalle stesse allegazioni di parte ricorrente emerge che i dipendenti addetti alle pulizie erano assunti per svolgere i lavori di pulizia presso le sedi dei committenti collocate sul territorio e dunque non venivano inviati solo sporadicamente ed occasionalmente all'esterno del luogo di lavoro abituale.
Ad ogni modo, rileva la scrivente che, nel caso di specie, nulla ha provato la parte opponente circa la natura della prestazione effettivamente svolta da lavoratori "trasfertisti" così da dimostrare che in concreto ricorresse l'ipotesi di trasferta, sicchè non spetta l'esenzione contributiva de qua.
Tanto in ossequio al principio generale più volte enunciato dalla Suprema
Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo in questo caso sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (vedi, fra le altre, Cass. 22 luglio
2014, n. 16639).
Manca dunque in concreto la prova del necessario requisito della occasionalità e della temporaneità della prestazione resa al di fuori della sede datoriale ai fini del riconoscimento della legittimità della
“trasferta” (cfr. Cass. n. 31683/2022).
Invero, le circostanze emerse nel caso di specie si ritengono incompatibili con la trasferta, finalizzata a compensare il lavoratore per il disagio sofferto a causa dello spostamento temporaneo dalla sede abituale di lavoro. La parte opponente ha chiesto in subordine l'applicazione della disciplina del “trasfertismo abituale”.
Il comma 6 dell'art. 51, comma 5 TUIR (d.p.r. 917/1986), prevede, poi, quanto ai c.d. trasfertisti che “ Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, [...] concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione”.
Tale disposizione è stata recentemente oggetto di interpretazione autentica. L' art.
7-quinquies, comma 1), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha, infatti, disposto che "Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta".
La S.C. ha ritenuto “conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117, comma 1, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all'art. 6 della CEDU, l'art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 (conv. con modif. in l. n. 225 del 2016) – che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di “interpretazione autentica” del comma 6 dell'art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, con la quale si è stabilito, al comma 1, che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, e che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo art. 51” (Sez. U - , Sentenza n. 27093 del 15/11/2017).
Ed ha successivamente chiarito che “in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, l'art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del
1986, secondo l'interpretazione autentica di cui all'art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., in l. n. 225 del 2016, non si applica ai lavoratori che non svolgono fuori sede "in via continuativa" la loro prestazione ovvero che non ricevono "in misura fissa" un'indennità o maggiorazione di retribuzione in ragione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, a prescindere dall'effettività della trasferta ed indipendentemente dal luogo ove essa si è svolta” (vd. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 16579 del 22/06/2018).
Secondo la costante giurisprudenza, pertanto, l'ipotesi in esame – cioè quella di lavoratori che operano sempre fuori sede, per periodi prolungati in cantieri che una volta esauriti i lavori vengono chiusi ed i lavoratori passano ad un successivo - atteso che tale modalità è immanente al lavoro e costituisce un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, non rientra nella nozione di trasferta.
Nel caso di specie, le evidenti carenze in punto sia di allegazione che prova da parte dell'opponente non permettono di ritenere che i lavoratori svolgano fuori sede "in via continuativa" la loro prestazione ovvero che ricevono "in misura fissa" un'indennità o maggiorazione di retribuzione in ragione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, a prescindere dall'effettività della trasferta ed indipendentemente dal luogo ove essa si è svolta” (vd. Sez. Lavoro,
Ordinanza n. 16579 del 22/06/2018).
Pertanto, l'ordinanza ingiunzione va confermata con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D.
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto,
l'ordinanza ingiunzione opposta trova conferma limitatamente alle sanzioni amministrative comminate alla parte ricorrente quale trasgressore per gli illeciti di cui ai punti A (Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, del DLGS
181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1, del DLGS 297/2002 e successivamente modificato dall'art. 5, lettere a) e b), Legge n.
183/2010), C (Art. 39, comma 1 e 2 del DL 112/2008, convertito in legge
133/2008) e D (Art. 39, commi 1, 2 e 7 del DL 112/2008, convertito in legge
133/2008, modificato da ultimo dall'art. 22 comma 5 DLGS 151/2015).
La parte opponente, infine, ha formulato richiesta di riduzione al minimo edittale degli importi delle sanzioni delle violazioni dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
richiesta che il sottoscritto
Giudicante ritiene di poter accogliere con riferimento alle sanzioni di cui punti A e C, le quali risultano sproporzionate alla luce della disciplina ratione temporis applicabile.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, pertanto, le sanzioni comminate con l'ordinanza ingiunzione opposta sono ridotte e rideterminate come di seguito.
Per la violazione di cui al punto A) - attinente la mancata consegna della lettera di assunzione prima dell'inizio dell'attività lavorativa con riferimento ad un solo lavoratore - la sanzione è rideterminata in €
250,00.
Per la violazione di cui al punto C) - considerato il numero di lavoratori cui si riferisce e l'ampiezza del periodo di riferimento - la sanzione è rideterminata in € 1.000,00.
Considerato l'esito complessivo del giudizio si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto conferma le ordinanze ingiuntive prot. n. 78736 del 21.12.2020 e prot. n. 78734 del
21.12.2021 ad esclusione della violazione sub B per i motivi esposti in narrativa;
- accoglie l'istanza di rideterminazione delle sanzioni di cui alle violazioni sub A e C delle ordinanze ingiuntive opposte;
- per l'effetto, ordina alla parte opponente di pagare la somma di €
3.250,00, oltre ad € 34,90 per spese di notifica, per un totale di €
3.284,90;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio fra le parti.
Bari, 14.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli