Decreto cautelare 8 novembre 2024
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2024
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 10/06/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00953/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01594/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2024, proposto da
BE NA, MA NA e SI MA LC, rappresentati e difesi dall’avvocata Anna Barbero, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
EA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del Presidente pro tempore
AD – Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore
entrambe rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
a) dell’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione n. 110 2024 90287223 10/000 dell’importo di € 114.187,18, inviata a BE NA mediante raccomandata in data 05/10/2024, in riferimento alla cartella di pagamento n. 11020207280224934501, avente ad oggetto “Recupero crediti” dell’anno 2002;
b) dell’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione n. 2110 2024 90287225 12/000 dell’importo di € 114.187,18, inviata a MA NA mediante PEC in data 10/09/2024, in riferimento alla cartella di pagamento n. 11020207280224934502, avente ad oggetto “Recupero crediti” dell’anno 2002;
c) dell’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione n. 110 2024 90277475 27/000 dell’importo di € 114.187,18, inviata ad SI MA LC mediante raccomandata in data 03/10/2024, in riferimento alla cartella di pagamento n. 11020207280224934503, avente ad oggetto “Recupero crediti” dell’anno 2002;
d) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi comprese (se esistenti):
- la cartella di pagamento Agea n. 11020207280224934501, asseritamente notificata il 30/10/2008;
- la cartella di pagamento Agea n. 11020207280224934502, asseritamente notificata il 30/10/2008;
- la cartella di pagamento Agea n. 11020207280224934503, asseritamente notificata il 30/10/2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di EA e di AD;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – BE NA, MA NA e SI MA LC sono insorti avverso le intimazioni di pagamento (ed i relativi atti presupposto), trasmesse da Agenzia delle Entrate Riscossione e relative agli importi pretesi dall’Erario a titolo di prelievo supplementare dovuto per le annate lattiero-casearie 2002/03 dall’azienda agricola appartenuta a SE NA, (presunto) de cuius dei ricorrenti.
L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi di impugnazione:
I - Difetto di legittimazione passiva. Violazione di legge in relazione agli artt. 49 e 50 del d.p.r. 29.9.1973 n. 602; agli artt. 474 e ss. c.p.c.; agli artt. 3, 21-bis, 21-ter, 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Nullità degli atti di intimazione per assenza della qualità di eredi degli intimati. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta e di violazione dei principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost.;
II - Illegittimità propria e derivata. Violazione di legge in relazione agli artt. 25, 49 e 50 del d.p.r. 29.9.1973 n. 602; agli artt. 474 e ss. c.p.c.; ed agli artt. 21-bis, 21-ter, 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Nullità degli atti di intimazione per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica delle eventuali cartelle presupposte. Nullità degli atti di intimazione per assenza del titolo esecutivo legittimante. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta e di violazione dei principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost.;
III - Illegittimità propria e derivata. Violazione di legge in relazione all’art. 65 del d.p.r. 29.9.1973 n. 600; agli artt. 752 e 1295 c.c. Nullità degli atti di intimazione e delle eventuali cartelle presupposte. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta e di violazione dei principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost.;
IV - Illegittimità propria e derivata. Violazione di legge in relazione all’art. 2 del reg. CEE 3950/1992, all’art. 9 del reg. CE 1392/2001 e dei principi fissati dalla Corte di Giustizia U.E. Violazione ed elusione del giudicato. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Violazione di legge in relazione all’art. 8-ter della legge 33/2009. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 21-nonies della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta;
V - Illegittimità propria e derivata. Violazione di legge in relazione all’art. 7 della legge 27.7.2000 n. 212, agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241 e agli artt. 24 e 97 della Costituzione. Violazione di legge in relazione all’art. 8 del reg. CE 1392/2001. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta.
2. – Si sono costituite in giudizio EA e AD, per opporsi alle domande di merito avanzate dai ricorrenti. La Difesa erariale si è richiamata in particolare al contenuto della relazione informativa (versata in atti con nota del 13/01/2025), chiarendo che l’Amministrazione fiscale ha provveduto al definitivo discarico delle cartelle esattoriali sottese alle intimazioni di pagamento impugnate. Ha chiesto quindi al Tribunale di pronunciarsi ex art. 34, co. 5 c.p.a. dichiarando cessata la materia del contendere.
3. – Celebrata l’udienza camerale, il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati (decreto presidenziale del 08/11/2024 n. 438, confermato dal Collegio con ordinanza del 16/12/2024 n. 522).
4. – Nel corso dell’udienza pubblica del 06/05/2025, la Presidente ha reso l’avviso ex art. 73, co. 3 c.p.a. in ordine alla sussistenza di profili di parziale improcedibilità del gravame proposto dai ricorrenti MA NA e BE NA. La causa è stata infine assegnata in decisione senza discussione, come da concordi istanze delle parti.
5. – Prima di entrare nel merito dell’impugnazione, stante la complessità del quadro fattuale di riferimento (e il contenuto tutt’altro che cristallino degli atti e dei documenti di causa), alcune premesse in fatto sono opportune.
Le intimazioni di pagamento impugnate in questo giudizio sono tutte riconducibili alla cartella esattoriale n. 11020080065828089000, notificata in data 30/10/2008 a SE NA (rispettivamente marito, padre e suocero dei ricorrenti), relativa al prelievo supplementare dovuto dall’omonima azienda agricola per la campagna lattiera 2002/03.
Dalla documentazione di causa si evince che, a seguito del decesso del sig. NA, l’AD ha provveduto alla modifica dell’identificativo del documento, assegnando a ciascuno dei ricorrenti, eredi presunti del NA, un nuovo numero di riferimento, segnatamente:
- 11020207280224934501 per BE NA;
- 11020207280224934502 per MA NA;
- 11020207280224934503 per SI MA LC.
L’avvenuta modifica dei numeri identificativi della pretesa fiscale, oltre a trasparire dalla documentazione di causa, è stata confermata dall’Amministrazione resistente, che nella relazione depositata in data 13/01/2025 ha chiarito che le intimazioni gravate sono state emesse « tutte in virtù della cartella di pagamento n. 11020080065828089000 ». Ancorché dunque i riferimenti numerici contenuti nelle intimazioni gravate non corrispondano a quelli della cartella esattoriale da ultimo menzionata, la pretesa creditoria avanzata dall’Erario è la medesima.
6. – Poste tali premesse, il ricorso proposto da BE e MA NA è divenuto improcedibile.
L’Amministrazione ha provveduto al discarico delle cartelle di pagamento n. 11020207280224934501 e n. 11020207280224934502, le quali erano d’altronde state annullate da questo Tribunale con sentenza del 27/03/2023 n. 275 (la statuizione demolitiva è stata confermata dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza del 05/07/2024 n. 5964).
Il discarico delle cartelle è attestato dalla documentazione di causa, in particolare dai prospetti dimessi dall’Amministrazione resistente (« Dettaglio della cartella n. 11020207280224934501 » e « Dettaglio della cartella n. 11020207280224934501 »: docc. 2 e 3 resistente), nei quali il credito vantato AD risulta “sospeso” integralmente (e sine die ). A ciò si aggiunga che l’Amministrazione ha dedotto, sotto la propria responsabilità, di aver avviato la procedura per la rideterminazione degli importi vantati nei confronti dei ricorrenti, ciò che conferma la definitività del discarico ed esclude ab imis la possibilità che le intimazioni impugnate possano tornare ad assumere efficacia.
In definitiva, la sopravvenuta sospensione delle cartelle esattoriali sottese alle intimazioni di pagamento gravate e la derivante inefficacia di queste ultime comportano il venir meno dell’interesse dei ricorrenti alla pronuncia demolitiva. Va inoltre considerato che i ricorrenti non hanno preso posizione sulle deduzioni svolte dall’Amministrazione resistente né sulla documentazione da questa versata in atti e, per quanto di interesse in questa sede, non hanno manifestato interesse all’accertamento dell’illegittimità delle intimazioni impugnate ai fini di cui all’art. 34, co. 3 c.p.a. Ne consegue che il Tribunale non è chiamato a svolgere alcun accertamento in tal senso.
Non sussistono, invece, i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a., come preteso dalla Difesa erariale in atti, in quanto il discarico delle cartelle non ha comportato la soddisfazione della pretesa sostanziale attorea dedotta in giudizio. L’Amministrazione si è infatti riservata di procedere alla rideterminazione del credito vantato nei confronti dei ricorrenti e di provvedere, all’esito, alla riscossione del relativo importo. Tale conclusione è corroborata dal fatto che EA e AD hanno vittoriosamente impugnato la menzionata sentenza di questo Tribunale n. 275/2023, nella parte in cui aveva dichiarato prescritto il credito fiscale: l’intervenuta riforma della pronuncia di prime cure sul punto è suscettibile di legittimare – in astratto, naturalmente – la formulazione di una nuova e diversa pretesa creditoria.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale dovrà limitarsi alla declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito.
7. – A diverse conclusioni è doveroso giungere in relazione al gravame proposto da SI MA LC.
Come già osservato in sede cautelare, non risulta che l’Amministrazione abbia provveduto alla sospensione del credito vantato nei confronti della ricorrente, in quanto nel prospetto, aggiornato al 13/11/2024, dimesso dalla resistente sub doc. 4 (« Dettaglio della cartella n. 11020207280224934503 ») l’importo dovuto non risulta sospeso, né vi è prova aliunde dell’intervenuto discarico della cartella.
Acclarata dunque la permanenza dell’interesse di LC alla pronuncia di merito, esigenze di speditezza e ordine della trattazione suggeriscono di principiare dall’esame del secondo motivo di impugnazione, diretto a far valere l’illegittimità derivata delle intimazioni gravate per intervenuto annullamento degli atti presupposto.
Il motivo di doglianza è fondato.
La cartella – recte , le cartelle – sottesa all’intimazione di pagamento è stata annullata in sede giurisdizionale. In particolare, la cartella n. 11020080065828089000 risulta annullata con sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter del 05/09/2016 n. 9528, nella parte in cui ha accolto il ricorso per motivi aggiunti. La cartella n. 11020207280224934503 è stata a sua volta annullata da questo Tribunale con la già richiamata sentenza del 27/03/2023 n. 275, la cui statuizione demolitiva è stata confermata in appello. Deve dunque ritenersi che l’intimazione impugnata da LC in questo giudizio sia inficiata da illegittimità derivata.
Per costante giurisprudenza, infatti, «dall’annullamento degli atti impositivi presupposti deriva la caducazione a cascata di tutti gli atti successivi, meramente esecutivi ed attuativi della pretesa creditoria e, in particolare, dell’intimazione di pagamento, quale atto strettamente consequenziale al prelievo annullato. Con l’annullamento degli atti di Agea impositivi del prelievo è venuto meno il fondamento dell’obbligazione pecuniaria che l’intimazione Ader impugnata mirava a riscuotere. […] In tema di riscossione dei tributi (la cui disciplina è applicabile alle c.d. “quote latte” giusta art. 1, comma 525, L. n. 228 del 2012 e rinvio ivi contenuto al D.P.R. n. 602 del 1973), l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell’atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione. (…) Venuto meno il titolo originario … la riscossione costituirebbe un indebito oggettivo” (Cons. Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2024, n. 644, che ha confermato la sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. II, 27 ottobre 2022, n. 909; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2024, n. 394; Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2024, n. 2172) » (TAR Piemonte, Sez. III, 04/03/2024 n. 226 e 229; cfr. anche Id. 14/03/2024 n. 280; Id. 20/04/2024 n. 388; Id., 13/05/2024 n. 485, 486).
Sulla scorta delle considerazioni e per le ragioni sin qui svolte, il secondo motivo di impugnazione si appalesa fondato, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza proposti in via principale, giacché dal suo accoglimento la parte ricorrente non potrebbe ricavare utilità sostanziali maggiori.
In definitiva, il ricorso proposto da LC deve essere accolto e la gravata intimazione integralmente annullata.
8. – Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione delle somme dovute a titolo di compensi professionali di avvocato in favore della procuratrice attorea deve avvenire sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati nel 2022, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4 co. 1, del predetto DM. Resta ferma la rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile ex art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a. il ricorso proposto da BE NA e MA NA, per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito;
- accoglie il ricorso proposto da SI MA LC e, per l’effetto, annulla la determinazione impugnata;
- condanna l’Amministrazione resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), da ripartirsi in parti uguali, a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO