Decreto cautelare 26 marzo 2020
Ordinanza cautelare 24 aprile 2020
Sentenza 28 ottobre 2021
Parere definitivo 23 febbraio 2023
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, decreto cautelare 26/03/2020, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/03/2020
N. 02221/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01940/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2020, proposto da
IC FI, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio LF ID in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Interministeriale per L'Attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Ripam), Commissione Esaminatrice Nominata con Delibera della Commissione Interministeriale Ripam Prot. 731 dell'11.10.2019, Ministero della Funzione Pubblica, Dipartimento della Funzione Pubblica Presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio;
nei confronti
ON D'CO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del provvedimento, se esistente, con il quale la ricorrente non è stata ammessa alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2242 "Funzionari giudiziari nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria" (Codice F/MG), indetto con bando del 17.07.2019 pubblicato sulla G.U. 4 Serie Speciale Concorsi n. 59 del 26.07.2019; 2) dell’”elenco provvisorio” degli ammessi alla prova scritta del concorso di cui al punto che precede, reso noto con l’avviso pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it il giorno 20/11/2019, nella parte in cui non include la ricorrente; 3) del questionario (“Test 2 – Versione A”) somministrato alla ricorrente nella seduta del 12/11/2019, ore 14:30, per lo svolgimento della prova preselettiva prevista per il concorso di cui innanzi, nella parte in cui contiene un quesito (il n. 25) con “risposte multiple” nessuna delle quali è esatta; 4) del punteggio di 31,03 assegnato alla ricorrente per la predetta prova preselettiva svolta il 12/11/2019, dalla stessa conosciuto attraverso la pubblicazione in data 20/12/2019 dei propri “atti concorsuali” (elaborato, fascicolo delle domande, griglia delle risposte esatte) sulla “pagina riservata” accessibile attraverso il link www.ripam.cloud con le credenziali personali; 5) della “griglia delle risposte esatte” riferita al questionario somministrato alla ricorrente per la prova preselettiva, nella parte in cui indica quale risposta corretta per il quesito n. 25 quella contrassegnata con la lettera “A”, parimenti conosciuta attraverso la pubblicazione in data 20/12/2019 dei propri “atti concorsuali” (elaborato, fascicolo delle domande, griglia delle risposte esatte) sulla “pagina riservata” accessibile attraverso il link www.ripam.cloud con le credenziali personali; 6) ove esistente, della scheda di valutazione della prova preselettiva svolta dalla ricorrente; 7) dei verbali ed atti, se esistenti, di predisposizione e validazione dei quesiti somministrati ai candidati, relativi alla prova preselettiva, redatti dalla Commissione esaminatrice nominata con Delibera della Commissione Interministeriale RIPAM prot. 731 dell'11.10.2019; 8) di tutti i verbali e atti relativi alla prova preselettiva nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva; nonchè per l’accertamento del diritto della ricorrente di essere ammessa alla prova scritta della procedura concorsuale in questione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 84, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, che prevede la decisione con decreto monocratico dei procedimenti cautelari promossi o pendenti nel lasso di tempo intercorrente fra l’8 marzo 2020 e il 15 aprile 2020;
Considerato che, nella specie, non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio;
P.Q.M.
rigetta, allo stato, l’istanza cautelare e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 aprile 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 26 marzo 2020.
| Il Presidente |
| Antonino Savo Amodio |
IL SEGRETARIO