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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 24/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato: che con provvedimento in data 28.5.25, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 17.6.2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 564/22, e vertente tra
Parte_1
( ) Parte_2
appellante e Controparte_1
(Avv. Stefano Capuano) appellato nonchè
Controparte_2
appellato contumace
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con sentenza n. 609/22 pubblicata il 19.5.2022, il Tribunale di Potenza ha così statuito:
1. Accoglie la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di , della vendita dell'08.03.2017, a ministero della Dott.ssa Controparte_1 [...]
Notaio in Potenza, rep. n. 15.974 e racc. n. 2.816, da a Persona_1 Parte_1
avente ad oggetto la nuda proprietà per la quota di un mezzo dell'immobile in Controparte_2
Potenza, alla Via N. Vaccaro n. 141, identificato al foglio 47, p.lla 719 subalterno 8.
2. Ordina al competente Conservatore dei RR.II. (Agenzia del Territorio) la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
3. Condanna e in solido tra loro al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
, delle spese processuali che liquida nella somma di euro 264,00 per spese ed Controparte_1 euro 4.835,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Ha proposto appello Parte_1
Si è costituito per resistere al gravame. Controparte_1
E' stata disposta ed eseguita l'integrazione del contradittorio nei confronti di , Controparte_2 che non si è costituito.
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 11.6.2025 -in vista dell'udienza a trattazione scritta del 17.6.2025-, i difensori di e di hanno dato atto Parte_1 Controparte_1 di aver raggiunto un accordo transazione che hanno allegato, dal quale risulta la rinuncia della parte appellante al giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello e l'accettazione della rinuncia da parte della controparte, nonché il consenso alla cancellazione della trascrizione della sentenza resa dal Tribunale e la volontà di compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio. Tanto premesso, occorre prendere atto della circostanza che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione nel merito della lite, avendo l'appellante rinunciato al giudizio e la controparte accettato la rinuncia.
Ebbene, la “rinuncia agli atti del giudizio”, di cui all'art. 306 c.p.c., è una dichiarazione espressa, promanante dalla parte in persona ovvero dal suo procuratore speciale, di voler rinunciare alla domanda e agli atti successivi e, quindi, di voler porre fine al processo senza giungere ad una decisione di merito. L'estinzione si verifica solo se tutte le altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo prestino il loro consenso esplicitamente, di persona o a mezzo di procuratori speciali. Pertanto, non è richiesto che accettino la rinuncia le parti non costituite, né le parti che pur essendosi costituite non abbiano sollevato eccezioni o abbiano sollevato solo eccezioni di rito e non di merito.
La rinuncia agli atti del giudizio, che è prevista espressamente dall'ordinamento processuale ed ha l'effetto di estinguere il processo ma non l'azione (per il combinato disposto degli artt. 306 e
310 c.p.c.), si distingue dalla rinuncia all'azione, fattispecie non contemplata in via esplicita dal codice di rito, ma ritenuta ammissibile sulla base del principio di disponibilità del diritto di azione
(cfr. Cass. civ., n.1573/1974: “La rinuncia, nel nostro ordinamento giuridico, quale espressione tipica della autonomia negoziale privata, può avere per oggetto ogni diritto, di carattere sostanziale o processuale anche futuro ed eventuale, con l'unico limite che non osti un espresso divieto di legge, ovvero che non si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile”).
Sia la rinuncia agli atti che la rinuncia all'azione sono inefficaci se non provengono dalla parte personalmente o dal procuratore munito di procura speciale;
tuttavia, mentre la rinuncia agli atti del giudizio ha bisogno della accettazione della controparte, la rinuncia all'azione non ha bisogno di accettazione, perché produce l'effetto di per sé massimamente favorevole alla controparte. La rinuncia all'azione, infatti, estingue oltre che il processo, anche l'azione ed è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito della domanda, che non ammette per sua natura un interesse contrario nella controparte (cfr. Cass. Civ., n. 2268/1999).
Nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata. Non può dubitarsi, tuttavia, della ammissibilità di detta rinunzia giacché l'art. 359 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. Civ., n. 8387/1999). Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poiché, mentre la rinunzia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. Civ., n. 5556/1995).
Si deve, tuttavia, osservare che, mentre per il primo grado gli effetti della rinuncia agli atti e della rinuncia all'azione consistono, rispettivamente, nell'estinzione del processo ma non dell'azione
(che potrà essere riproposta: cfr. Cass. Civ., n. 2268/1999) e nell'abdicazione definitiva rispetto alla tutela giurisdizionale, nel giudizio di appello gli effetti sono ben diversi, in quanto occorre tener conto che le rinunzie intervengono dopo che è stata pronunciata una sentenza, la quale può essere stata di accoglimento o di rigetto della domanda.
In particolare, quanto alla rinuncia agli atti del giudizio, mentre nel giudizio di primo grado essa ha l'effetto di estinguere il processo, in appello essa, in linea di massima, si dovrà interpretare come rinuncia agli atti dell'appello e, cioè, all'atto di appello e agli atti successivi, con la conseguenza dell'estinzione del giudizio di appello e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
tale risultato comporterà anche l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, pena l'opponibilità del giudicato. Quanto alla rinuncia all'azione, essa in appello tenderà all'effetto di evitare un giudicato favorevole;
tale risultato comporterà l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, in virtù di un atto abdicativo del diritto ad agire in giudizio.
È evidente, dunque, che si tratti di istituti ben distinti tra loro ed anche diversi, in appello, rispetto ai corrispondenti istituti propri del primo grado del giudizio. Non sembra, quindi, che si possa utilmente insistere nel parallelismo, se non per dire che tra rinuncia agli atti del giudizio in primo grado e rinuncia agli atti del giudizio (id est, all'impugnazione) in secondo grado, vi è la stessa funzione esteriore di avere entrambe ad oggetto immediato la caducazione delle domande introduttive dei rispettivi gradi del giudizio.
Ma in appello è possibile -sulla base del generale potere che trova il suo fondamento nella autonomia negoziale privata, la quale può avere ad oggetto anche diritti processuali oltre che sostanziali- rinunciare non solo all'impugnazione, ma anche all'azione proposta in primo grado oppure agli effetti del giudicato, prodotto o da prodursi. Ne consegue che “accertare se un determinato fatto concreta una rinuncia agli atti o al giudizio, ovvero una transazione della lite
è compito del giudice di merito, quale esito di una indagine diretta ad individuare la concreta volontà negoziale della o delle parti” (cfr. Cass. Civ., n. 2647/2003).
Nel caso di specie, avendo le parti manifestato la volontà di ottenere la cancellazione della trascrizione della statuizione di primo grado, pare evidente che le parti intendano che venga caducata anche la sentenza di primo grado e non che essa passi in giudicato;
pertanto, ove fosse pronunziata l'estinzione del giudizio, per rinuncia agli atti dell'appello, ne discenderebbe il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Essendo evidente la volontà delle parti di travolgere l'intero giudizio e non solo l'appello, la formula da adoperare sarà, allora, non quella di estinzione del processo in appello, ma quella della “cessazione della materia del contendere”, pronuncia che chiude tutta la vicenda processuale e non solo l'appello.
La Suprema Corte ha insegnato, infatti, che una rinuncia che sia accompagnata da elementi che dimostrino che è venuto meno l'interesse alla lite, si deve interpretare come rinuncia all'azione e non semplicemente agli atti del giudizio. A tale rinuncia, se fatta in appello, deve conseguire la declaratoria della cessazione della materia del contendere, che avrà effetti destinati a trascendere il piano meramente processuale, con l'accertamento della esclusione dell'interesse alla decisione e la caducazione della sentenza di merito già emessa.
La Suprema Corte ha avuto modo più volte di rilevare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c., stante la sostanziale assimilabilità di una pronuncia siffatta all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia, espressamente prevista dalla detta norma (cfr.
Cass. Civ. n. 304/1997; Cass. Civ. n. 4331/1994). La norma richiamata, in realtà, non può che riferirsi a pronunce di estinzione emesse in primo grado;
in appello l'estinzione produce, infatti, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e, quindi, la stabilizzazione degli effetti della trascrizione. Per converso, è la statuizione di cessazione della materia del contendere che produce, in appello, la caducazione della sentenza impugnata e, di conseguenza, della domanda introduttiva e della sua trascrizione. Alla luce di quanto sin qui esposto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio di primo grado.
Nulla sulle spese, essendo emerso che le parti hanno raggiunto un accordo anche sul punto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 609/2022 emessa dal Tribunale di Potenza in data 19.5.2022, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato: che con provvedimento in data 28.5.25, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 17.6.2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 564/22, e vertente tra
Parte_1
( ) Parte_2
appellante e Controparte_1
(Avv. Stefano Capuano) appellato nonchè
Controparte_2
appellato contumace
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con sentenza n. 609/22 pubblicata il 19.5.2022, il Tribunale di Potenza ha così statuito:
1. Accoglie la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di , della vendita dell'08.03.2017, a ministero della Dott.ssa Controparte_1 [...]
Notaio in Potenza, rep. n. 15.974 e racc. n. 2.816, da a Persona_1 Parte_1
avente ad oggetto la nuda proprietà per la quota di un mezzo dell'immobile in Controparte_2
Potenza, alla Via N. Vaccaro n. 141, identificato al foglio 47, p.lla 719 subalterno 8.
2. Ordina al competente Conservatore dei RR.II. (Agenzia del Territorio) la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
3. Condanna e in solido tra loro al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
, delle spese processuali che liquida nella somma di euro 264,00 per spese ed Controparte_1 euro 4.835,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Ha proposto appello Parte_1
Si è costituito per resistere al gravame. Controparte_1
E' stata disposta ed eseguita l'integrazione del contradittorio nei confronti di , Controparte_2 che non si è costituito.
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 11.6.2025 -in vista dell'udienza a trattazione scritta del 17.6.2025-, i difensori di e di hanno dato atto Parte_1 Controparte_1 di aver raggiunto un accordo transazione che hanno allegato, dal quale risulta la rinuncia della parte appellante al giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello e l'accettazione della rinuncia da parte della controparte, nonché il consenso alla cancellazione della trascrizione della sentenza resa dal Tribunale e la volontà di compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio. Tanto premesso, occorre prendere atto della circostanza che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione nel merito della lite, avendo l'appellante rinunciato al giudizio e la controparte accettato la rinuncia.
Ebbene, la “rinuncia agli atti del giudizio”, di cui all'art. 306 c.p.c., è una dichiarazione espressa, promanante dalla parte in persona ovvero dal suo procuratore speciale, di voler rinunciare alla domanda e agli atti successivi e, quindi, di voler porre fine al processo senza giungere ad una decisione di merito. L'estinzione si verifica solo se tutte le altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo prestino il loro consenso esplicitamente, di persona o a mezzo di procuratori speciali. Pertanto, non è richiesto che accettino la rinuncia le parti non costituite, né le parti che pur essendosi costituite non abbiano sollevato eccezioni o abbiano sollevato solo eccezioni di rito e non di merito.
La rinuncia agli atti del giudizio, che è prevista espressamente dall'ordinamento processuale ed ha l'effetto di estinguere il processo ma non l'azione (per il combinato disposto degli artt. 306 e
310 c.p.c.), si distingue dalla rinuncia all'azione, fattispecie non contemplata in via esplicita dal codice di rito, ma ritenuta ammissibile sulla base del principio di disponibilità del diritto di azione
(cfr. Cass. civ., n.1573/1974: “La rinuncia, nel nostro ordinamento giuridico, quale espressione tipica della autonomia negoziale privata, può avere per oggetto ogni diritto, di carattere sostanziale o processuale anche futuro ed eventuale, con l'unico limite che non osti un espresso divieto di legge, ovvero che non si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile”).
Sia la rinuncia agli atti che la rinuncia all'azione sono inefficaci se non provengono dalla parte personalmente o dal procuratore munito di procura speciale;
tuttavia, mentre la rinuncia agli atti del giudizio ha bisogno della accettazione della controparte, la rinuncia all'azione non ha bisogno di accettazione, perché produce l'effetto di per sé massimamente favorevole alla controparte. La rinuncia all'azione, infatti, estingue oltre che il processo, anche l'azione ed è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito della domanda, che non ammette per sua natura un interesse contrario nella controparte (cfr. Cass. Civ., n. 2268/1999).
Nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata. Non può dubitarsi, tuttavia, della ammissibilità di detta rinunzia giacché l'art. 359 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. Civ., n. 8387/1999). Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poiché, mentre la rinunzia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. Civ., n. 5556/1995).
Si deve, tuttavia, osservare che, mentre per il primo grado gli effetti della rinuncia agli atti e della rinuncia all'azione consistono, rispettivamente, nell'estinzione del processo ma non dell'azione
(che potrà essere riproposta: cfr. Cass. Civ., n. 2268/1999) e nell'abdicazione definitiva rispetto alla tutela giurisdizionale, nel giudizio di appello gli effetti sono ben diversi, in quanto occorre tener conto che le rinunzie intervengono dopo che è stata pronunciata una sentenza, la quale può essere stata di accoglimento o di rigetto della domanda.
In particolare, quanto alla rinuncia agli atti del giudizio, mentre nel giudizio di primo grado essa ha l'effetto di estinguere il processo, in appello essa, in linea di massima, si dovrà interpretare come rinuncia agli atti dell'appello e, cioè, all'atto di appello e agli atti successivi, con la conseguenza dell'estinzione del giudizio di appello e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
tale risultato comporterà anche l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, pena l'opponibilità del giudicato. Quanto alla rinuncia all'azione, essa in appello tenderà all'effetto di evitare un giudicato favorevole;
tale risultato comporterà l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, in virtù di un atto abdicativo del diritto ad agire in giudizio.
È evidente, dunque, che si tratti di istituti ben distinti tra loro ed anche diversi, in appello, rispetto ai corrispondenti istituti propri del primo grado del giudizio. Non sembra, quindi, che si possa utilmente insistere nel parallelismo, se non per dire che tra rinuncia agli atti del giudizio in primo grado e rinuncia agli atti del giudizio (id est, all'impugnazione) in secondo grado, vi è la stessa funzione esteriore di avere entrambe ad oggetto immediato la caducazione delle domande introduttive dei rispettivi gradi del giudizio.
Ma in appello è possibile -sulla base del generale potere che trova il suo fondamento nella autonomia negoziale privata, la quale può avere ad oggetto anche diritti processuali oltre che sostanziali- rinunciare non solo all'impugnazione, ma anche all'azione proposta in primo grado oppure agli effetti del giudicato, prodotto o da prodursi. Ne consegue che “accertare se un determinato fatto concreta una rinuncia agli atti o al giudizio, ovvero una transazione della lite
è compito del giudice di merito, quale esito di una indagine diretta ad individuare la concreta volontà negoziale della o delle parti” (cfr. Cass. Civ., n. 2647/2003).
Nel caso di specie, avendo le parti manifestato la volontà di ottenere la cancellazione della trascrizione della statuizione di primo grado, pare evidente che le parti intendano che venga caducata anche la sentenza di primo grado e non che essa passi in giudicato;
pertanto, ove fosse pronunziata l'estinzione del giudizio, per rinuncia agli atti dell'appello, ne discenderebbe il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Essendo evidente la volontà delle parti di travolgere l'intero giudizio e non solo l'appello, la formula da adoperare sarà, allora, non quella di estinzione del processo in appello, ma quella della “cessazione della materia del contendere”, pronuncia che chiude tutta la vicenda processuale e non solo l'appello.
La Suprema Corte ha insegnato, infatti, che una rinuncia che sia accompagnata da elementi che dimostrino che è venuto meno l'interesse alla lite, si deve interpretare come rinuncia all'azione e non semplicemente agli atti del giudizio. A tale rinuncia, se fatta in appello, deve conseguire la declaratoria della cessazione della materia del contendere, che avrà effetti destinati a trascendere il piano meramente processuale, con l'accertamento della esclusione dell'interesse alla decisione e la caducazione della sentenza di merito già emessa.
La Suprema Corte ha avuto modo più volte di rilevare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c., stante la sostanziale assimilabilità di una pronuncia siffatta all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia, espressamente prevista dalla detta norma (cfr.
Cass. Civ. n. 304/1997; Cass. Civ. n. 4331/1994). La norma richiamata, in realtà, non può che riferirsi a pronunce di estinzione emesse in primo grado;
in appello l'estinzione produce, infatti, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e, quindi, la stabilizzazione degli effetti della trascrizione. Per converso, è la statuizione di cessazione della materia del contendere che produce, in appello, la caducazione della sentenza impugnata e, di conseguenza, della domanda introduttiva e della sua trascrizione. Alla luce di quanto sin qui esposto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio di primo grado.
Nulla sulle spese, essendo emerso che le parti hanno raggiunto un accordo anche sul punto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 609/2022 emessa dal Tribunale di Potenza in data 19.5.2022, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta