Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2660/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2660/2024, promossa con ricorso depositato il 24/06/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...], scala C, int. 11,
con l'Avv. Riccardo Rolando Riccardi;
e
2) Parte_2
nata a [...], il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...], int. 3U,
con l'Avv. Elena Camanzi;
pagina 1 di 5
28 agosto 2008 (anno 2008 atto n. 9 parte II serie A); separati nel corso di questo giudizio cumulativo con sentenza n. 360/2024 del 05.11.2024 (passata in giudicato il 09.12.2024, v. documenti in atti); con i seguenti figli minorenni: nato a [...] il [...]; Persona_1
nata a [...] il [...]. Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24.06.2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dopo regolare procedura, a seguito della prima udienza di comparizione fissata al 12/09/2024, con sentenza non definitiva n. 360 pubblicata in data 05/11/2024 è stata dichiarata la separazione personale delle parti, con contestuale rimessione della causa sul ruolo del giudicante per il prosieguo del giudizio.
Con Decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo Giudicante.
In particolare, la pronuncia divorzile è stata richiesta alle seguenti condizioni concordi:
a) dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto in VE
RI in data 28.08.2008 tra la signora ed il signor Parte_2 Parte_1
trascritto nei registri di stato civile del Comune di VE RI (VA) al n.9 – parte II –
Serie A – Anno 2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di VE
RI, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre con la quale i figli manterranno la residenza, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) la casa coniugale sita in Varese Via Cesare Correnti 18 di proprietà della sig.ra Pt_2
- catastalmente censita nel modo seguente: -Catasto Fabbricati, Comune Varese,
[...]
Sezione BI, Foglio 2; mappali:
pagina 2 di 5 -n. 285 sub. 5 Via Cesare Correnti n. 18; Piano terreno, primo e sotterraneo primo;
categoria A2; classe terza;
consistenza vani 6,5; RC Euro 738,53;
- n. 285 sub. 34; Via Santa Maria Maddalena snc;
Piano sotterraneo primo;
categoria C6; classe nona;
consistenza mq 27; RC Euro 131,08;
già assegnata alla signora in sede di separazione resterà alla stessa assegnata Parte_2
che vi abiterà con i figli in quanto rispondente all'interesse della prole. Analogamente ogni arredo e corredo presente nell'abitazione resterà alla signora ad eccezione dei beni Pt_2
personali del signor già dallo stesso prelevati in sede di separazione. Pt_1
d) Diritto di visita del padre con le seguenti modalità: a fine settimana alternati da venerdì sera prima di cena entro le ore 19,00 fino alla domenica sera prima di cena entro le ore
19,00; quanto al giorno infrasettimanale, il mercoledì dall'uscita di scuola fino al mattino successivo;
In occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, i figli trascorreranno alternativamente con un genitore le giornate del 24-25-26 dicembre e del 3-4-5-6 gennaio con l'altro la settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio, a cominciare con la madre la prima volta.
Per le festività pasquali, sempre ad anni alterni, un genitore avrà con sé i figli la domenica di
Pasqua e l'altro il lunedì dell'Angelo, a cominciare dalla Pasqua ventura con il padre.
Il tutto salvo diverso accordo, tempo per tempo raggiunto dai genitori anche al fine di permettere alla signora ed ai figli – come di prassi - di organizzare dei viaggi presso Pt_2
la residenza dei nonni materni in occasione delle vacanze, previo congruo preavviso al padre.
- I ponti scolastici seguiranno la naturale alternanza dei weekend;
- Durante il mese di agosto, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori che si impegnano a concordarle con anticipo entro il 1 giugno di ogni anno, i figli trascorreranno una o due settimane (anche consecutive) con ciascuno dei genitori che darà comunicazione dei periodi con un preavviso di almeno 30 giorni e portarli in luoghi di villeggiatura anche all'estero. Il restante periodo di vacanze estive verrà suddiviso sulla base del calendario ordinario di visita. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
e) dare atto che il signor ha già provveduto ad asportare i propri effetti personali Pt_1
dalla casa coniugale sita in Varese Via Cesare Correnti 18;
pagina 3 di 5 f) Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli minori il signor verserà Pt_1
alla moglie, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente il seguente iban: IT68P
02008 37352 000020001077 da eseguirsi entro il giorno dieci di ogni mese l'importo di Euro
350,00= per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. I ricorrenti stabiliscono che ciascuno prenderà un figlio a carico e l'assegno unico verrà come per legge suddiviso al 50% tra i genitori richiedenti e ciascuno percepirà la quota di propria spettanza.
g) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, identificate come da Protocollo del
Tribunale di Varese di cui i ricorrenti dichiarano di aver preso visione, purché previamente concordate saranno suddivise tra i genitori in pari misura fra i coniugi;
h) L'autoveicolo Honda targato ED432SN rimarrà di esclusiva proprietà della Sig.ra Pt_2 mentre l'autovettura Audi targata GG980GK rimarrà di esclusiva proprietà del sig. ed ognuno curerà le relative spese. Pt_1
i) i coniugi dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere reciprocamente a che pretendere l'uno all'altro a titolo di mantenimento.
l) i coniugi si impegnano alla reciproca collaborazione soprattutto nell'interesse dei figli e a tal fine dandosi fin da ora reciproco assenso anche per quanto concerne il rilascio o il rinnovo dei rispettivi documenti di identità validi per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c. anche per la presente fase divorzile, venivano depositate in data 02/04/2025 regolari e tempestive note di trattazione scritta contenenti quanto indicato nel provvedimento giudiziale.
È stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
(Visto pervenuto in data 28/10/2024 e 11/12/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, già emessa in corso di causa la sentenza n. 360/2024 di separazione personale dei coniugi ex art. 473bis.49 c.p.c., così provvede:
pagina 4 di 5 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...],
[...] Parte_2
il 27.08.1977, contratto dai coniugi in data 28/08/2008, in VE RI (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vengono RI
(VA) (anno 2008, atto n. 9, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/04/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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