TRIB
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/12/2024, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA ZO Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1316/2024 promossa da
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. RANDO FRANCESCA del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
C.F. ) nata in [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. LAUGELLI PIETRO del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 16/10/2024, chiedendo che venga pronunciata la separazione dei coniugi, con successiva rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/03/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio civile con Parte_1
in Marocco in data 17/01/2019; che dall'unione non erano nati figli;
che la convivenza CP_1
era divenuta intollerabile essendo venuta meno l'affectio coniugalis. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale delle parti senza alcuna previsione di mantenimento tra i coniugi e che, decorso il termine previsto dalla legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione personale chiedendo, CP_1
tuttavia, che la casa coniugale venisse a lei assegnata e che il ricorrente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando una somma mensile non inferiore ad € 550,00.
Chiedeva, infine, che le medesime condizioni venissero confermate nella procedura di divorzio.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti rassegnavano conclusioni conformi nei termini di cui in epigrafe e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione personale proposta dalle parti debba trovare accoglimento: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Giacché nelle conclusioni congiunte, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3,
n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in El Borouj (MAROCCO) in data 17/01/2019;
2. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 28/11/2024.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa NA ZO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA ZO Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1316/2024 promossa da
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. RANDO FRANCESCA del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
C.F. ) nata in [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. LAUGELLI PIETRO del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 16/10/2024, chiedendo che venga pronunciata la separazione dei coniugi, con successiva rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/03/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio civile con Parte_1
in Marocco in data 17/01/2019; che dall'unione non erano nati figli;
che la convivenza CP_1
era divenuta intollerabile essendo venuta meno l'affectio coniugalis. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale delle parti senza alcuna previsione di mantenimento tra i coniugi e che, decorso il termine previsto dalla legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione personale chiedendo, CP_1
tuttavia, che la casa coniugale venisse a lei assegnata e che il ricorrente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando una somma mensile non inferiore ad € 550,00.
Chiedeva, infine, che le medesime condizioni venissero confermate nella procedura di divorzio.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti rassegnavano conclusioni conformi nei termini di cui in epigrafe e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione personale proposta dalle parti debba trovare accoglimento: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Giacché nelle conclusioni congiunte, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3,
n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in El Borouj (MAROCCO) in data 17/01/2019;
2. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 28/11/2024.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa NA ZO