Sentenza 30 luglio 1969
Massime • 2
Quando un medesimo fatto violi contemporaneamente i diritti derivanti dal contratto ed il principio del neminem laedere, si ha concorso dell'Azione contrattuale con quella extracontrattuale e, in difetto di una specifica limitazione da parte del danneggiato, la domanda di risarcimento del danno puo trovare accoglimento sia sotto l'uno che sotto l'altro profilo. ( Conf. 4043-68, massima n. 337662).*
L'assoluzione per insufficienza di prove sul nesso di causalita, tra la condotta dell'agente e l'evento dannoso, preclude l'Esercizio della Azione civile per il risarcimento del danno che sia fondata su quello stesso fatto che costituisce oggetto del giudicato penale e cio non soltanto sotto il riflesso della responsabilita aquiliana, ma anche sotto quello della responsabilita contrattuale.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/1969, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1969 |
Testo completo
Quando un medesimo fatto violi contemporaneamente i diritti derivanti dal contratto ed il principio del neminem laedere, si ha concorso dell'Azione contrattuale con quella extracontrattuale e, in difetto di una specifica limitazione da parte del danneggiato, la domanda di risarcimento del danno puo trovare accoglimento sia sotto l'uno che sotto l'altro profilo. ( Conf. 4043-68, massima n. 337662).*